Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Bazzoni, Luca Corrado Iacopino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Verbano Cusio Ossola, in persona del Prefetto pro tempore , Questura di Verbano Cusio Ossola, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego licenza di porto armi e susseguente silenzio rigetto della Prefettura nonché avverso silenzio inadempimento della Prefettura
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. – della Prefettura di Verbano Cusio Ossola e della Questura del Verbano Cusio Ossola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa OL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato TAR domandando, tra l’altro, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto del VCO con riferimento all’istanza di revoca in autotutela del decreto prefettizio del -OMISSIS- presentata a mezzo del proprio legale in data 6.8.2025; il decreto aveva disposto nei suoi confronti un divieto di detenzione armi in ragione di un incidente di caccia nel corso del quale il ricorrente aveva procurato colposamente il decesso di una persona nel 2015.
Ha dedotto di avere formulato l’istanza di revoca in autotutela dopo aver ricevuto un diniego di rilascio di porto d’armi per uso caccia fondato su tale presupposto; ha evidenziato come il divieto non possa avere effetti sine die e ricordato il lungo tempo trascorso senza che il ricorrente sia incorso in ulteriori problematiche; la condotta illo tempore addebitatagli era stata di natura colposa; alla camera di consiglio dell’11.3.2026 la difesa del ricorrente ha riferito che, nelle more, il reato è stato dichiarato estinto.
Si verte pertanto in una di quelle ipotesi in cui la giurisprudenza (Tar Palermo n. 508/2019; Tar Napoli n. 2210/2020; Cons. St. n. 500/2021) ha chiarito che: “ l’orientamento prevalente è nel senso di affermare che a fronte dell’assenza di un obbligo per l’amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta, propriamente del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. L’art. 39 del r.d. n. 773 del 18 giugno 1931, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. E tuttavia, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso. Ne discende che l’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che - a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento - deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio. ”
Resta ovviamente salva la facoltà dell’amministrazione di effettuare una motivata ed attualizzata valutazione della posizione dell’interessato.
Sono ampiamente decorsi i termini di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90 senza che l’amministrazione abbia dato alcun seguito alla richiesta di parte ricorrente.
Deve pertanto essere accertata l’inosservanza dell’amministrazione all’obbligo di provvedere sull’istanza di revoca presentata dal ricorrente e conseguente condannata la stessa a provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione di provvedere in relazione all’istanza del ricorrente di revoca in autotutela del decreto prefettizio del -OMISSIS-, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
riserva, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
OL AL, Consigliere, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AL | RO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.