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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/08/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7887/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7887/2021 promossa da:
, (C.F. ), con domicilio digitale eletto Parte_1 C.F._1 presso il difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI FABIO, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), domiciliato in Via G.D'Annunzio,62, Controparte_1 C.F._2
95128 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GERACI DIEGO, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto alla stessa notificato in data 28/05/2021, per la complessiva somma di euro 8.412,52, dovuta per mancati e/o parziali pagamenti di assegni alimentari in virtù ed esecuzione della sentenza n.
996/2020 resa dal Tribunale di Catania, nel procedimento di separazione giudiziale dal coniuge
, con la quale era stato posto a carico dell'odierna opponente l'obbligo di versare Controparte_1 euro 300,00 mensili per il mantenimento delle figlie e . Per_1 Per_2
Preliminarmente, l'opponente ha eccepito la mancata sottoscrizione del procuratore medesimo dell'atto di precetto, chiedendo di dichiararne la nullità, invalidità, inefficacia o inesistenza ai sensi dell'art. 480, comma 4, c.p.c. Nel merito, inoltre, ha chiesto di dichiarare non dovuto alcunché della pretesa somma di euro 8412,52 a titolo di mancati e/o parziali pagamenti di assegni alimentari, come dimostrato dai procedimenti in corso aventi ad oggetto la contestazione delle somme richieste (opposizione ex at. 615
c.p.c. pendente innanzi al GdP di Catania, iscritto al n. 504/2021; sentenza n. 634/2021 del GdP di
Catania; procedimento di esecuzione mobiliare R.G. n. 2306/2020; procedimento innanzi al GdP di
Catania R.G. 3550/2021, per le ragioni specificate nell'atto introduttivo), condannando controparte alla rifusione delle spese di lite.
Costituitosi , questi ha contestato l'opposizione con riferimento alla eccepita nullità Controparte_1 del precetto per mancata sottoscrizione da parte del difensore, avendo l'atto raggiunto il proprio scopo e pertanto non essendovi i presupposti per la ritenuta nullità; inoltre, l'opposto ha evidenziato la inconducenza delle eccezioni mosse da parte avversa in ordine alla ipotetica compensazione di somme dovute per effetto di altre procedure, atteso che all'esito della incapienza riscontrata in separata procedura esecutiva avviata dall' , invero il credito preteso a mezzo l'atto di precetto opposto in CP_1 questa sede riguarderebbe esclusivamente somme ancora non riscosse.
Mutato il giudice istruttore assegnatario, il procedimento è stato rinviato per tentativo di bonario componimento a richiesta delle stesse parti e successivamente posto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Da ultimo, i procuratori hanno dato atto di un accordo stragiudiziale per il pagamento delle somme, senza tuttavia convergere entrambi nel chiedere la cessazione della materia del contendere.
Tale accordo, invero, non risulta depositato agli atti del procedimento, sicché si deve pronunciare nel merito della opposizione, considerato altresì che le richieste dei procuratori divergono con riferimento alla rifusione delle spese di lite, tanto che l'opposto ha chiesto altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte avversa.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito risulta infondata l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla nullità del precetto per mancata sottoscrizione del precetto ai sensi dell'art. 480, comma u.c., c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo (art.156 cod. proc. civ.) qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale (Cass. civ. n. n. 8593 del 22/06/2001; precedenti in termini Cass. civ. n. 2278/1977 e Cass. civ. n. 802/1987).
2 Quanto evidenziato risulta coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (Cass. civ. n. 10450/2020; Cass. civ. ord. n. 8815/2020).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto l'originale notificato che presenta gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, sicché risulta del tutto infondata la doglianza in ordine alla nullità dell'atto di precetto.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, inoltre, deve ritenersi che il precetto abbia comunque raggiunto il proprio scopo quando il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
La sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo si determina nel caso in cui la parte opponente
“si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva”
(Cassazione civile sez. VI, 18/07/2018, n.19105), come avvenuto nel caso di specie.
Nei medesimi termini si è espressa anche la giurisprudenza di merito: Tribunale Milano sez. III,
25/05/2021, n.4505; Tribunale Frosinone, 30/06/2020, n.430; Tribunale Taranto sez. lav., 05/08/2020,
n.1729; Tribunale Avellino sez. II, 26/07/2021, n.1354, secondo cui: “L'opposizione a precetto sana la nullità del precetto stesso derivante dalla mancata indicazione, ad esempio, della data di notifica del titolo esecutivo, dalla omessa notifica del titolo e della omessa indicazione del provvedimento che dichiara l'esecutorietà; ciò in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato”.
Venendo alle altre ragioni della opposizione, se ne osserva la palese infondatezza. Difatti, è onere del debitore che voglia eccepire il parziale adempimento o la compensazione di un proprio controcredito fornirne la specifica prova in giudizio, sia in termini di allegazioni che di produzioni documentali.
Invero, le doglianze manifestate in seno all'atto di opposizione si palesano generiche e non idonee a contestare la correttezza dei calcoli contenuti nel precetto opposto, basati su un titolo giudiziale incontroverso, né d'altra parte è stata effettuata una produzione documentale completa che consentisse di ritenere un qualsivoglia rilievo ai fini del conteggio delle somme di cui al precetto opposto della
3 pendenza o definizione di separati procedimenti in termini diversi da quelli riportati nell'atto di precetto medesimo.
L'opposizione deve quindi essere rigettata con condanna alle spese della parte soccombente, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ridotta la fase decisoria in ragione della minima attività svolta. Non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 7887/2021, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone: rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1 condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
2.547,00, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 30 agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7887/2021 promossa da:
, (C.F. ), con domicilio digitale eletto Parte_1 C.F._1 presso il difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI FABIO, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), domiciliato in Via G.D'Annunzio,62, Controparte_1 C.F._2
95128 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GERACI DIEGO, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto alla stessa notificato in data 28/05/2021, per la complessiva somma di euro 8.412,52, dovuta per mancati e/o parziali pagamenti di assegni alimentari in virtù ed esecuzione della sentenza n.
996/2020 resa dal Tribunale di Catania, nel procedimento di separazione giudiziale dal coniuge
, con la quale era stato posto a carico dell'odierna opponente l'obbligo di versare Controparte_1 euro 300,00 mensili per il mantenimento delle figlie e . Per_1 Per_2
Preliminarmente, l'opponente ha eccepito la mancata sottoscrizione del procuratore medesimo dell'atto di precetto, chiedendo di dichiararne la nullità, invalidità, inefficacia o inesistenza ai sensi dell'art. 480, comma 4, c.p.c. Nel merito, inoltre, ha chiesto di dichiarare non dovuto alcunché della pretesa somma di euro 8412,52 a titolo di mancati e/o parziali pagamenti di assegni alimentari, come dimostrato dai procedimenti in corso aventi ad oggetto la contestazione delle somme richieste (opposizione ex at. 615
c.p.c. pendente innanzi al GdP di Catania, iscritto al n. 504/2021; sentenza n. 634/2021 del GdP di
Catania; procedimento di esecuzione mobiliare R.G. n. 2306/2020; procedimento innanzi al GdP di
Catania R.G. 3550/2021, per le ragioni specificate nell'atto introduttivo), condannando controparte alla rifusione delle spese di lite.
Costituitosi , questi ha contestato l'opposizione con riferimento alla eccepita nullità Controparte_1 del precetto per mancata sottoscrizione da parte del difensore, avendo l'atto raggiunto il proprio scopo e pertanto non essendovi i presupposti per la ritenuta nullità; inoltre, l'opposto ha evidenziato la inconducenza delle eccezioni mosse da parte avversa in ordine alla ipotetica compensazione di somme dovute per effetto di altre procedure, atteso che all'esito della incapienza riscontrata in separata procedura esecutiva avviata dall' , invero il credito preteso a mezzo l'atto di precetto opposto in CP_1 questa sede riguarderebbe esclusivamente somme ancora non riscosse.
Mutato il giudice istruttore assegnatario, il procedimento è stato rinviato per tentativo di bonario componimento a richiesta delle stesse parti e successivamente posto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Da ultimo, i procuratori hanno dato atto di un accordo stragiudiziale per il pagamento delle somme, senza tuttavia convergere entrambi nel chiedere la cessazione della materia del contendere.
Tale accordo, invero, non risulta depositato agli atti del procedimento, sicché si deve pronunciare nel merito della opposizione, considerato altresì che le richieste dei procuratori divergono con riferimento alla rifusione delle spese di lite, tanto che l'opposto ha chiesto altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte avversa.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito risulta infondata l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla nullità del precetto per mancata sottoscrizione del precetto ai sensi dell'art. 480, comma u.c., c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo (art.156 cod. proc. civ.) qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale (Cass. civ. n. n. 8593 del 22/06/2001; precedenti in termini Cass. civ. n. 2278/1977 e Cass. civ. n. 802/1987).
2 Quanto evidenziato risulta coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (Cass. civ. n. 10450/2020; Cass. civ. ord. n. 8815/2020).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto l'originale notificato che presenta gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, sicché risulta del tutto infondata la doglianza in ordine alla nullità dell'atto di precetto.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, inoltre, deve ritenersi che il precetto abbia comunque raggiunto il proprio scopo quando il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
La sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo si determina nel caso in cui la parte opponente
“si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva”
(Cassazione civile sez. VI, 18/07/2018, n.19105), come avvenuto nel caso di specie.
Nei medesimi termini si è espressa anche la giurisprudenza di merito: Tribunale Milano sez. III,
25/05/2021, n.4505; Tribunale Frosinone, 30/06/2020, n.430; Tribunale Taranto sez. lav., 05/08/2020,
n.1729; Tribunale Avellino sez. II, 26/07/2021, n.1354, secondo cui: “L'opposizione a precetto sana la nullità del precetto stesso derivante dalla mancata indicazione, ad esempio, della data di notifica del titolo esecutivo, dalla omessa notifica del titolo e della omessa indicazione del provvedimento che dichiara l'esecutorietà; ciò in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato”.
Venendo alle altre ragioni della opposizione, se ne osserva la palese infondatezza. Difatti, è onere del debitore che voglia eccepire il parziale adempimento o la compensazione di un proprio controcredito fornirne la specifica prova in giudizio, sia in termini di allegazioni che di produzioni documentali.
Invero, le doglianze manifestate in seno all'atto di opposizione si palesano generiche e non idonee a contestare la correttezza dei calcoli contenuti nel precetto opposto, basati su un titolo giudiziale incontroverso, né d'altra parte è stata effettuata una produzione documentale completa che consentisse di ritenere un qualsivoglia rilievo ai fini del conteggio delle somme di cui al precetto opposto della
3 pendenza o definizione di separati procedimenti in termini diversi da quelli riportati nell'atto di precetto medesimo.
L'opposizione deve quindi essere rigettata con condanna alle spese della parte soccombente, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ridotta la fase decisoria in ragione della minima attività svolta. Non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 7887/2021, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone: rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1 condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
2.547,00, per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 30 agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
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