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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2025
N. R.G. 1110/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2108/2024 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro-est. dr. MARIANI, pubblicata il 22.04.2024, promossa da:
con l'avv. NORSCIA ANTONIO e l'avv. CARLO DI LEO Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito a Trani in Via Aldo Moro
n. 10 contro
Controparte_1
, con l'avv. ROBERTO PESSI e l'avv. FRANCESCO GIAMMARIA,
[...]
elettivamente domiciliato presso il loro Studio, sito in Milano, Corso Monforte n. 15.;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro, previi adempimenti procedurali, in accoglimento dell'atto di gravame:
Pagina 1 - Riformi/annulli la sentenza n. 2108/2024 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, per uno
o più motivi innanzi esposti, e, anche in conseguenza delle istanze istruttorie di seguito ribadite, condanni il in Controparte_1 persona del legale rappresentante, a liquidare in favore di l'importo – Parte_1
lordo – di € 156.547,27, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata a far data dal
30/9/2021; con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
- In via subordinata, nel denegato caso in cui Questa Ecc.ma Corte ritenesse l'appello infondato, comunque riformi, per quanto innanzi dedotto, il capo dell'impugnata sentenza relativo alla condanna di al pagamento delle competenze legali di primo Parte_1
grado; con compensazione delle competenze legali del presente grado di giudizio, stanti la peculiarità e la complessità della vicenda in scrutinio nonché in considerazione dello status di pensionato dell'appellante.
- In ogni caso, dunque, con conseguente diritto di alla restituzione di Parte_1
quanto già corrisposto a titolo di competenze legali di primo grado oltre oneri accessori, come per legge, a far data dal relativo incasso.
In via istruttoria: OMISSIS
Per la PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, per ciascuno dei motivi esposti
e provati in narrativa:
1) respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto inammissibile Parte_1
e comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2108/2024, del 19.4.2024, pubblicata in data 22.4.2024 (R.G. n.
9589/2023), ex adverso appellata;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto avanti il giudice del Parte_1
lavoro di Milano il del gruppo (infra, Controparte_1 CP_1
per brevità per chiedere l'accertamento del diritto alla rideterminazione del CP_1
Pagina 2 maggior somma capitale, rispetto all'importo già liquidato, spettantegli in sostituzione del trattamento pensionistico e la conseguente condanna del Fondo medesimo a liquidare la somma di € 156,547,27 e alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle domande ha esposto in fatto: Pt_1
- di essere stato dipendente di e come tale di essere stato iscritto al relativo Controparte_2
Fondo Pensione;
- di avere cessato il rapporto di lavoro il 31 maggio 2020;
- che con missiva del maggio 2021, il gli aveva prospettato la facoltà di optare per la CP_1
liquidazione di un capitale in sostituzione del trattamento pensionistico spettante e sino ad allora corrisposto;
- che, al contempo, era stato fissato il termine decadenziale del 15/7/2021 per aderire alla suddetta opzione;
- che la missiva in questione indicava un importo lordo pari ad € 160.056,67, con consequenziale indicazione di un capitale netto pari ad € 128.497,64, così “quantificato e certificato dall'Attuario incaricato dalla data del 31/12/2020”;
- di avere, quindi, aderito a tale proposta nel suddetto termine del 15/7/2021, senza però essere stato preventivamente informato dell'effettiva portata della suddetta opzione;
- che l'importo in questione era stato successivamente liquidato;
- di essersi, tuttavia, avveduto che l'ammontare proposto e liquidato dal era CP_1 notevolmente inferiore a quanto sarebbe spettato, sulla base dell'ammontare del trattamento pensionistico e della ragionevole aspettativa di vita del ricorrente e del suo nucleo familiare avente diritto alla reversibilità;
- che il Fondo, per mezzo del proprio attuario, aveva, infatti, sviluppato il proprio calcolo facendo ricorso: a) all'utilizzo di dati individuali non completi (soprattutto in merito alla composizione nucleo familiare); b) all'impiego di ipotesi demografiche non adeguatamente in linea con la popolazione oggetto di riferimento;
c) alla definizione di ipotesi finanziarie non allineate a valori di mercato alla data di valutazione;
- di avere, quindi, diritto di ottenere la liquidazione del differenziale lordo indicato dall'attuario nominato da parte ricorrente.
In diritto, ha dedotto che “l'omessa informazione sulle effettive conseguenze previdenziali, tanto più sotto il profilo economico/finanziario, rappresenta una censurabile condotta giacchè ha condotto in rilevante errore il ricorrente, che, complice l'esiguo termine di accettazione, palesata come decadenziale, è stato evidentemente indotto all'adesione”
Pagina 3 Ha poi evidenziato la nullità per violazione dell'art 2965 cc della clausola che prevede un termine decadenza per aderire alla proposta.
Ha infine rilevato la suggestiva prospettazione dell'oscillazione negativa delle prestazioni da fornirsi sotto forma di rendita.
Tali condotte, unitamente alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo, a dire del ricorrente costituivano profili di vessatorietà, come tali implicanti la necessità di doppia sottoscrizione ai sensi dell'artt 1341 e 1342 cc e, in difetto, determinavano la invalidità dell'accordo adesivo.
In ultima istanza ha sostenuto che le descritte condotte potessero essere qualificate come indebito arricchimento ex art 2041 cc.
Tutto ciò esposto il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del maggior capitale a lui spettante e la condanna del Fondo alla liquidazione del differenziale di
€ 156.547,27 lordi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alle spese processuali.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito. Ha CP_1
evidenziato che controparte non aveva contestato la validità del contratto sottoscritto con l'adesione alla proposta in quanto l'avversa domanda di rideterminazione del maggior capitale presupponeva la piena efficacia delle pattuizioni.
Eventuali, e inesistenti, vizi del consenso avrebbero potuto supportare una domanda di annullamento del contratto che nella specie non era stata proposta.
Ancora ha sottolineato l'irrilevanza dell'errore sulla convenienza economica .
Ha poi eccepito che il ricorrente è incorso nella decadenza di cui all'art. 2113, Cod. Civ., in quanto non ha impugnato, nel termine di 6 mesi dalla conclusione dell'accordo, le rinunce da esso poste in essere.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso rilevando che:
-D'Amore non aveva individuato nel ricorso alcuno specifico vizio del consenso e che, in ogni caso, nessun vizio determina la reformatio in melius del contratto (richiesta dal ricorrente) ma comporta l'annullamento dello stesso, non domandata in ricorso;
-D aveva accettato consapevolmente la proposta del e che l'eventuale errore Pt_1 CP_1 nei calcoli non era rilevante;
qualificava inoltre l'adesione all'accordo sottoscritto con il
Fondo come una rinuncia valida, e considerava applicabile la decadenza dell'art. 2113 c.c..
- in ogni caso, la pretesa vessatorietà delle clausole previste dall'accordo (il termine decadenziale di accettazione, l'ammontare dell'importo lordo offerto, il differimento, la revoca o la riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo, le rinunce dei
Pagina 4 diritti dell'iscritto al Fondo), anche ove fosse accertata ex art. 1341, secondo comma, c.c., non ricondurrebbe ad una rideterminazione del maggior capitale in sostituzione di quello già erogato.
-In sede di discussione pur riferendo il ricorrente di un vizio del consenso, aveva fatto riferimento all'azione di adempimento, certamente assente nella prospettazione del ricorso e quindi non esaminabile;
-L'ordinamento prevede l'impugnazione degli atti di rinuncia del lavoratore nel termine di sei mesi dalla stipulazione o dalla cessazione del rapporto e nella fattispecie il termine era decorso in quanto aveva cessato il rapporto il 31 maggio 2020, aveva sottoscritto Pt_1
l'accordo il 30 giugno 2021, aveva avviato l'azione giudiziale il 13 ottobre 2023
Avverso tale decisione il sig. propone tempestivo appello con ricorso depositato Pt_1
presso questa Corte il 18 gennaio 2024.
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando:
1. l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie e la violazione dell'art. 420 c.p.c..
Evidenzia di aver richiesto in primo grado l'autorizzazione a produrre le comparse di costituzione depositate dal Fondo in procedimenti analoghi, documenti che riteneva fondamentali, in quanto contenenti confessioni relative alla metodologia di calcolo adottata dal Fondo, in particolare riguardo all'utilizzo di dati incompleti. La domanda era stata rigettata dal Giudice di prime cure.
2. l'erronea qualificazione della domanda di cui al ricorso, sostenendo di aver invocato il puntuale adempimento dell'accordo dell' 1.09.2019.
Evidenzia che il , liquidando una somma capitale inferiore rispetto a quella che CP_1
risultava dovuta in base alla corretta applicazione delle best practices richiamate nell'accordo stesso non aveva adempiuto all'accordo. Precisava che il mancato rispetto dei parametri, che il nel costituirsi in altre analoghe cause aveva ammesso, costituiva l'inadempimento CP_1
contrattuale oggetto della causa.
Deduce di avere svolto un'azione di manutenzione volta al pieno conseguimento del proprio diritto rimasto insoddisfatto e di non avere, al contrario, mai chiesto l'annullamento del contratto per vizio della volontà.
3. l'errata applicazione dell'art. 2113 c.c., sul presupposto che la proposta del Fondo pensionistico non può qualificarsi come una transazione o rinuncia ai sensi dell'art. 2113
c.c., poiché mancava una "res litigiosa" (una controversia preesistente) e non vi erano concessioni reciproche.
Pagina 5 4. l' omessa applicazione del disposto dell'art. 2966 c.c. Rilevato che la decadenza può essere impedita anche dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza, evidenzia che le comparse di costituzione del
Fondo delle quali aveva chiesto l'autorizzazione al deposito contenevano a pag. 24 la seguente ammissione:
“Sull'utilizzo di dati individuali non completi: “Al riguardo facciamo presente che la data di nascita del coniuge del ricorrente, come di tutti gli eventuali coniugi degli altri iscritti al non è un dato attendibile presente negli archivi del poiché non aggiornato, se CP_1 CP_1 fosse stato richiesto l'aggiornamento di questa informazione (coniuge ed ulteriori eventuali appartenenti al nucleo) prima di procedere alle elaborazioni, probabilmente l'operazione di liquidazione della rendita ad oggi ancora non si sarebbe conclusa, nell'ipotesi inverosimile che tutti - circa 17.000 iscritti - avessero risposto all'informativa, con grave pregiudizio per chi attendeva il piano di riassetto del per poter percepire lo zainetto (oltre il 61% dei CP_1 pensionati). L'aggiornamento dell'informazione non è stato possibile tempo per tempo perché avrebbe richiesto ogni anno la verifica sull'esistenza in vita del coniuge informazione a cui probabilmente non tutti avrebbero risposto”.
5. la natura vessatoria delle clausole presenti dell'accordo perfezionatosi tra la proposta e l'accettazione del 2021 (che impongono uno squilibrio contrattuale), ed eccepisce che il
Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che tale vessatorietà, anche se accertata ex art. 1341, secondo comma c.c., non avrebbe ricondotto “ad una rideterminazione del maggior capitale chiesto dal in sostituzione di quello già erogato”. Pt_1
Nello specifico, rileva di non aver prospettato “rideterminazione del maggior Pt_1 capitale in sostituzione di quello già erogato”, e che nell'atto introduttivo, ove si parla di sostituzione “lo si fa esclusivamente in relazione all'offerta del Fondo appunto di
'sostituzione' della rendita pensionistica con l'erogazione immediata di un capitale. Le due cose sono ben diverse”.
Inoltre, in merito alla procedura di perfezionamento contrattuale inter partes, lamenta di non aver potuto usufruire di alcuna assistenza sindacale, e che il Giudice ha omesso di esaminare il sostanziale squilibrio sussistente tra le parti
Infine, dopo aver ripercorso la giurisprudenza della Cassazione sulle clausole vessatorie,
l'appellante rappresenta che la rinuncia, ove fosse qualificata tale, sarebbe inefficace, per violazione dell'art 1341 cc.
6. l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado sulla domanda di ingiustificato arricchimento prospettata in via gradata ai sensi dell'art 2041 C.C
Pagina 6 Individua un indebito vantaggio del ottenuto liquidando un capitale oggettivamente CP_1 inferiore a quello di legittima spettanza del nonostante la regolare contribuzione Pt_1 versata negli anni da quest'ultimo.
7. la violazione dei criteri di calcolo stabiliti dall'Accordo sindacale del 2019.
In particolare, rileva che il era tenuto a calcolare la liquidazione del capitale CP_1
secondo le best practices di settore, tenendo conto di variabili specifiche per ciascun aderente
(età, genere, composizione familiare, aspettativa di vita, ecc.), e che invece vi erano state delle irregolarità nei calcoli.
In particolare, eccepisce l'utilizzo di dati incompleti: ritiene che non siano stati adeguatamente considerati i dati sul nucleo familiare (ad esempio, coniuge ed eventuali aventi diritto alla reversibilità), che siano state utilizzate tavole di mortalità non in linea con la popolazione interessata, nonché parametri finanziari obsoleti (il capitale è stato calcolato sulla base di valori risalenti al 31/12/2020, nonostante la proposta fosse stata avanzata a maggio
2021) rileva anche l'inadeguatezza del termine per l'accettazione, precisamente che gli sia Pt_1
stato concesso un termine di circa due mesi (entro il 15/07/2021) per accettare la proposta di liquidazione, periodo insufficiente per valutare adeguatamente una decisione così rilevante, considerando la complessità dei calcoli coinvolti.
Infine, eccepisce che la suggestività della prospettazione dell'appellato: sostiene che la proposta contenesse previsioni di oscillazioni negative della rendita pensionistica futura, presentate senza adeguata documentazione o supporto, influenzando così la decisione del ricorrente.
8. la riforma della condanna alle spese processuali, a fronte della complessità tecnica e della rilevanza delle questioni sollevate.
A fronte di tutto ciò, il sig. chiede la condanna del Fondo alla liquidazione del Pt_1 differenziale di € 156.547,27, o altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali;
in subordine, la compensazione delle spese legali e la restituzione delle somme già corrisposte per il primo grado.
Con memoria difensiva del 24/01/2025, il si costituisce in appello. CP_1
L'appellato eccepisce l'inammissibilità del ricorso in appello, rilevando che in sede di gravame viene modificata la prospettazione giuridica del ricorso ex art 414 cpc.
Pagina 7 Rileva il Fondo che in primo grado aveva chiesto la “rideterminazione del maggior Pt_1 capitale di mobilità” nell'ambito degli accordi, sulla bae di un vizio della volontà/errore, mentre con l'appello la domanda viene qualificata come “azione di adempimento”
In ogni caso rileva che, a prescindere dalla qualificazione giuridica delle domande proposte,
l'asserito diritto dell'appellante è impedito dalla rinuncia operata dal stesso, Pt_1
quando aveva accettato espressamente la proposta del Fondo, pattuizione mai oggetto di impugnazione o di domanda di annullamento. Evidenzia che l'errore di cui riferisce Pt_1
è prospettato dall'appellante come un errore sulla convenienza economica del negozio e non come errore quale vizio del consenso, dunque inconferente in merito alla validità del negozio, che pertanto risulta essere valido ed efficace.
A tal riguardo, precisa altresì che l'efficacia della rinuncia è subordinata alla consapevolezza dei diritti a cui il lavoratore rinuncia, e che nel caso di specie la consapevolezza del D'Amore risulti evidente alla luce della documentazione agli atti.
Inoltre, contesta l'asserita brevità di tempo avuta per la valutazione della proposta, eccependo che un lasso temporale di circa due mesi sia ampiamente sufficiente per effettuare valutazioni sulla convenienza o meno dell'operazione, e che altri colleghi del (es. sig. ) Pt_1 Tes_1
hanno avuto modo di effettuare una propria consulenza.
Eccepisce anche la violazione dell'art 434 cpc per avere l'appellante omesso completamente di indicare quale sarebbe la violazione di legge denunciata e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il Fondo contesta poi il motivo di appello inerente la presunta violazione dell'art. 2113, Cod.
Civ. rilevando che controparte non ha tempestivamente impugnato le rinunce contenute nell'accordo in contestazione entro il termine decadenziale previsto dall'art. 2113, Cod. Civ.
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 2966, cod. civ. e dell'art. 420, cod. proc. civ.”, l'appellato contesta la deduzione dell'appellante per cui dalle memorie difensive del fondo si evincerebbe una confessione in merito al diritto al ricalcolo in favore del Pt_1 nonché l'asserita omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'acquisizione di dette memorie istruttorie.
Precisamente, il eccepisce che il Giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto CP_1 inammissibile l'istanza istruttoria del e che quanto sostenuto dall'appellante circa Pt_1
la natura confessoria delle memorie in questione è infondato, pretestuoso e temerario, perché il Fondo non ha riconosciuto né confessato alcunché, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2966 c.c. sull'impedimento della decadenza a fronte del riconoscimento del diritto, che è inconferente.
Pagina 8
Contesta anche la pretesa violazione dell'art. 1341, cod. civ.” rilevando che che nell'accordo stipulato con d'amore non siano contenuti profili di vessatorietà. oltre ad eccepire la tardività delle nuove deduzioni dell'appellante, l'appellato rappresenta che esse sono infondate ed inconferenti.
In particolare, eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 1341 c.c., poiché nel caso di specie non vi sono condizioni generali di contratto predisposte mediante moduli/formulari, specificando che il contratto non fosse destinato ad una pluralità indifferenziata di soggetti. inoltre, evidenzia che il d'amore poteva conoscere le caratteristiche della proposta utilizzando l'ordinaria diligenza e che comunque avrebbe potuto eventualmente chiedere dei chiarimenti sull'offerta. pertanto, sottolinea che l'accettazione della proposta sia stata una libera scelta dell'appellante, che non può essere odiernamente oggetto di ripensamento. quanto poi alla pretesa violazione dell'art. 2041, cod. civ.”, l'appellato rileva l'inapplicabilità della norma non avendo il fondo tratto un indebito vantaggio dall'operazione, essendo le domande dell'appellante infondate. nello specifico, il fondo rappresenta che d'amore non ha allegato e dimostrato la sussistenza dei presupposti dell'art. 2041 c.c., e che comunque l'azione sarebbe infondata nel merito, a fronte dell'insussistenza di un indebito arricchimento da parte del fondo. contesta, infine, il presunto errore di quantificazione della capitalizzazione. l'appellato censura l'utilizzo del ricorso in appello da parte del d'amore come strumento per replicare agli aspetti contabili della capitalizzazione, sottolineando che l'offerta è stata effettuata in virtù della sua autonomia, e si è fondata su chiari conteggi attuariali, sulla base dei principi che sottendono al sistema di previdenza complementare e di quanto indicato dall'accordo del
2019. A tal riguardo, il fondo ribadisce di aver dimostrato, nella definizione dell'offerta di capitalizzazione accettata dal ricorrente, nell'esercizio della propria autonomia (anche rispetto alle fonti istitutive), di aver effettivamente seguito le best practices del settore “avvalendosi di idonea metodologia attuariale e di corrette basi tecniche”; a conferma di tutto ciò, menziona anche le risultanze della ctu.
Infine, lamenta che le censure dell'appellante sono “confuse e prive di fondamenti metodologici”, anche a fronte dell'omissione di una delle principali variabili che agiscono nel calcolo della capitalizzazione, ossia il tasso di attualizzazione, che insieme al tasso di rivalutazione rappresenta lo strumento di calcolo della rendita vitalizia rivalutabile (calcoli a pag. 34 e 35 della memoria difensiva).
Contesta, quindi, l'istanza di ctu contabile proposta dall'appellante.
Pagina 9
Difende anche la sentenza in punto condanna alle spese di lite rilevando che la somma liquidata (€ 5.500,00 oltre accessori) è inferiore ai parametri minimi, che per cause di analogo valore prevedono un compenso minimo di € 6.115,00 oltre accessori, ed un compenso medio di € 12.228,00 oltre accessori, e di conseguenza domanda la conferma della statuizione sulle spese di lite.
Inoltre, eccepisce l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'operatività della compensazione, poiché sostiene che il rigetto delle domande avversarie non derivi da una particolare interpretazione delle norme applicabili o dal subentro di un nuovo orientamento giurisprudenziale, bensì dall'infondatezza delle domande, anche alla luce della genericità delle deduzioni avversarie.
All'udienza del 5 marzo 2025, all'esito della discussione dei difensori, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
****
Preliminarmente, ritiene il collegio che la censura di inammissibilità dell'atto di appello per genericità, essendo state essenzialmente riproposte le tesi di primo grado, alla luce del testo novellato dell'art.434 c.p.c. sia infondata. Come è noto, la disposizione in esame richiede - nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass.5 febbraio 2015
n.2143) - che nel gravame siano agevoli da individuale, “sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum (...) con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono” così da formulare argomentazioni che propongano uno sviluppo logico giuridico alternativo a quello accolto dal primo giudice tale da determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, contrapponendo ad essi i propri (cfr. esattamente sul punto: Cass. 5 febbraio 2015 nr. 2143 cit.), pur senza necessità di forme particolari.
Tale opzione interpretativa ha ricevuto, poi, conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione ( Cass. S.U. 16 novembre 2017 n.27199) laddove ha statuito che la riforma del
2012 non ha trasformato l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata così che, pur dovendo contenere l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze “ affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” resta tuttavia escluso che ”l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che
Pagina 10 debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c., dal momento che le parti della sentenza impugnata sono state individuate ed i rilievi critici esposti in modo sufficiente tale da consentire di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
Fondata è invece l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello rubricato “erronea valutazione e qualificazione di fatti e documenti” in quanto la prospettata azione di accertamento dell'inadempimento all'accordo del 2019 costituisce una domanda nuova, non introdotta nel ricorso di primo grado ma soltanto nel ricorso in appello.
Nel ricorso 414 c.p.c. il ricorrente pretende la corresponsione di un importo differenziale, in virtù:
-di un asserito vizio della volontà, vizio prospettato come errore indotto dal comportamento asseritamente “decettivo” della parte convenuta, che lo avrebbe indotto a sottoscrivere l'adesione (Pertanto, il consenso e la relativa formalizzazione in ordine alla capitalizzazione appaiono palesemente viziati.) ;
-della vessatorietà di alcune condotte della controparte e di alcune clausole della dichiarazione di adesione, in mancanza di doppia sottoscrizione ex art 1341 c.c. (Peraltro, il procedimento negoziale è stato certamente connotato da profili di vessatorietà come tali implicanti la necessità di una doppia sottoscrizione dell'accordo adesivo in difetto della quale lo stesso è da ritenersi invalido, poiché in violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c.,);
-di condotte di controparte che possono essere qualificate come indebito arricchimento (Per mero tuziorismo difensivo, in ultima istanza, le suddette avverse condotte possono esser qualificate come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..)
Mai nel ricorso si fa riferimento ad una richiesta di adempimento dell'accordo 12.09.2019 e nemmeno si chiede l'annullamento del contratto (adesione all'offerta di capitalizzazione), che
è invece la conseguenza giuridica prevista dall'ordinamento in caso di errore essenziale o violazione della doppia sottoscrizione 1341 cc.
Ciò premesso, osserva la Corte, condividendo quanto sostenuto dal tribunale, che la domanda svolta nel ricorso di primo grado non possa essere qualificata come azione di adempimento dell'accordo del 12.09.2019, come sostenuto dal ricorrente in sede di discussione, e poi sviluppato nell'impugnazione e che, conseguentemente, la domanda svolta in appello costituisca una domanda nuova e, come tale, inammissibile.
Pagina 11 Infondato è il motivo con cui l'appellante ha dedotto l'inapplicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di sei mesi per l'impugnazione delle rinunce e transazioni di cui all'art
2113 cc.
Dalla documentazione in atti emerge che:
- il 12 settembre 2019 le Aziende del Gruppo e i Sindacati hanno sottoscritto CP_1
l'“Accordo sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e trasformazione del regime previdenziale degli iscritti attivi del Fondo Pensione di Gruppo a seguito dell'introduzione delle modifiche statutarie correlate agli Accordi del 1° marzo 2018 e 29 gennaio 2019” (doc.
2 fasc. I grado parte resistente).
Detto accordo prevede che “al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante
l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di
Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro” (art. 2, ultimo comma, doc. 2 fasc. convenuta).
Con il successivo “Verbale integrativo degli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale degli iscritti ai fondi pensione interessati dal processo di concentrazione nel
Fondo Pensione di Gruppo” del 20 aprile 2021 (doc. 3 fasc. I grado resistente) viene previsto che, in considerazione delle condizioni eccezionali legate alla emergenza Covid, “in sostituzione del processo di conciliazione di cui agli Accordi sottoscritti in data 12.9.2019 in ordine all'esercizio dell'opzione sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e sulla trasformazione del regime previdenziale da parte degli iscritti interessati, le Parti concordato di adottare lo scambio formale di proposta e relativa accettazione tramite lettera raccomandata A/R”
Il Fondo ha poi trasmesso a con missiva del maggio 2021 (doc 4 fasc. I grado Pt_1
resistente), la proposta di opzione per la capitalizzazione in sostituzione del trattamento pensionistico in godimento da parte dei ricorrenti. In tale proposta si legge:
- “l'adesione alla suddetta opzione deve essere da Lei effettuata in forma scritta, a penda di decadenza, entra il 15 luglio 2021………e comporta come effetto prioritario, oltre a quanto ulteriormente previsto in chiusura di questa comunicazione, la cessazione del Suo trattamento pensionistico”.
- “In assenza di adesione da parte Sua alla presente offerta entro la data sopra indicata, Lei mantiene i diritti rivenienti dalla Sua iscrizione al Fondo e quindi anche a percepire la pensione mensile, riguardo alla quale ci corre l'obbligo di evidenziare, in ottica di trasparente informativa, che l'entità della stessa è soggetta alle oscillazioni negative, ad oggi
Pagina 12 previste dal Piano di Convergenza sino al 2022, e che non possiamo escludere si verifichino ulteriormente, stante anche le modeste aspettative sull'andamento dei mercati finanziari”
- “Quanto agli ulteriori effetti della Sua adesione, di cui in apertura, richiamiamo la Sua attenzione sulla circostanza che detta adesione comporta la Sua espressa rinuncia, oltre che al trattamento pensionistico, anche ad ogni ulteriore pretesa che Lei possa a qualunque titolo vantare nei confronti dello scrivente Fondo e l'estinzione del Suo rapporto di partecipazione al stesso.”; CP_1
-“La sopramenzionata rinuncia si estende a tutti i diritti direttamente ed indirettamente riconnessi alla Sua posizione di Iscritto al Fondo, così come individuati dallo Statuto e dalla disciplina normativa vigente in materia di previdenza complementare, nonché al ricalcolo della capitalizzazione pensionistica”. ha aderito a tale proposta con il modulo (doc 5 fascic. Resistente I grad) Pt_1
sottoscritto, e ha dichiarato di essere “pienamente consapevole del significato, del contenuto e degli effetti conseguenti della Vs. proposta n. relativa a quanto in oggetto, qui integralmente richiamata, con la sottoscrizione del presente “modulo adesione”, di “volere esercitare la facoltà di optare per la liquidazione di un capitale in luogo ed in sostituzione del trattamento pensionistico a me spettante ed attualmente corrispostomi (“capitalizzazione”), nella misura ed alle condizioni indicate nella Vs. proposta sopra indicata”; di “prendere atto e di accettare che, con l'adesione alla proposta di capitalizzazione della prestazione integrativa residua spettantemi e la sua liquidazione, viene a cessare il mio rapporto pensionistico complementare con il Fondo di Gruppo” e poi di “rinunciare a tutti i diritti direttamente ed indirettamente riconnessi alla mia posizione di Iscritto al Fondo di Gruppo, così come individuati dallo Statuto e dalla disciplina normativa vigente in materia di previdenza complementare nonché al ricalcolo della capitalizzazione pensionistica, accettando espressamente ed irrevocabilmente, l'importo offertomi”.
Il tenore delle trascritte proposta e adesione non lascia spazio a possibili dubbi interpretativi quanto alla rinuncia contenuta nell'atto di adesione (doc 5 cit.), si tratta infatti di una esplicita dichiarazione unilaterale della volontà del lavoratore di non esercitare più nessun diritto direttamente ed indirettamente riconnessi alla mia posizione di Iscritto al Fondo di Gruppo e quindi anche al diritto di ottenere una riliquidazione della capitalizzazione.
Riconosciuta la presenza di una rinuncia, deve ritenersi provato che la stessa sia stata consapevole, in quanto è stato posto in condizione di valutare con calma l'offerta, il Pt_1
termine di tre mesi assegnato è infatti certamente congruo e idoneo a consentire una adeguata
Pagina 13 informazione e il contenuto della proposta è sufficientemente dettagliato dal momento che indica la somma lorda offerta e il corrispondente capitale netto.
Pacifico è, infine, he la rinuncia non sia stata impugnata nel termine di 6 mesi. L'adesione contenente la rinuncia è stata comunicata con racc. del 30.06.2021, la diffida stragiudiziale risale al 26.05.2022 e il ricorso è stato depositato il 13.10.2023.
Corretta è quindi la pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato la intervenuta decadenza.
Infondato è altresì il motivo con cui l'appellante critica la sentenza per non avere rilevato la violazione dell'art 1341 cc.
Nel caso di specie la vessatorietà è stata, del tutto genericamente, lamentata con riferimento:
“a) al termine decadenziale di accettazione ex adverso prospettato b) all'ammontare dell'importo lordo offerto c) al differimento, revoca o riformulazione dell'offerta in via unilaterale da parte del Fondo;
d) alle rinunce dei diritti dell'iscritto al Fondo.
Come si è detto, il termine di due mesi assegnato per l'adesione all'offerta di capitalizzazione era idoneo a consentire una adeguata ponderazione da parte del lavoratore, il Fondo ha fatto una proposta di quantificazione a fronte della quale era libero di accettare o meno Pt_1
l'offerta, conservando in caso negativo il proprio trattamento pensionistico, le richieste rinunce costituivano il presupposto per una definizione dei rapporti tra le parti.
Neppure emerge dal ricorso l'esistenza di condotte vessatorie da parte del fondo
In ogni caso non si vede come l'eventuale inefficacia delle singole clausole sopra indicate potrebbe condurre al ricalcolo del capitale.
Con riferimento alla censura di omessa motivazione della domanda di indebito arricchimento, va ricordato che la domanda è stata posta nei seguenti termini:”25) Per mero tuziorismo difensivo, in ultima istanza, le suddette avverse condotte possono esser qualificate come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.”
Non si può non rilevare che manca ogni indicazione della sussistenza dei presupposti dell'azione ex art 2041 cc.
Infondato è, da ultimo, il motivo di appello avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite. La pronuncia è corretta sull'an, in quanto in applicazione del criterio della totale soccombenza, e, con riferimento al quantum, l'importo liquidato ( € 5.500,00) tenuto conto
Pagina 14 del valore della controversia ( € 156.547,27) quale dichiarato dalla stessa parte ricorrente in calce al ricorso, è conforme ai parametri di legge, risultando di poco superiore al compenso minimo (€ 4.201,00) e ampiamente inferiore al compenso medio (€ 8.401,00) previsto per le cause di previdenza.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma, risultando assorbito ogni ulteriore profilo, in lite dedotto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modif. dal DM
147/2022 tenendo conto del valore e della complessità della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante il rigetto della impugnazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n.2108/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
Condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge e spese generali forfettarie al 15% da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 05/02/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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