TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 14496/2024
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Angelo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Russo, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 237
E
in persona del legale rappresentante, con gli Controparte_1 avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Francesco Bartolotta, Federica Paternò e Filippo Di Peio
e domicilio eletto in Roma, via della Conciliazione, n. 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, hanno depositato distinti ricorsi poi Parte_1 Parte_2 Parte_3 notificati con i quali hanno esposto quanto segue:
• Sono stati assunti da CA S.p.A., e in data 1.7.2009 come Parte_1 Pt_2 "assistente di volo" e n data 5.12.2008 come “pilota”; Pt_3
• I rispettivi rapporti di lavoro sono proseguiti senza soluzione di continuità, con in seguito a cessione del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 Controparte_2
c.c., in base agli accordi del 14.7.2014, del 26.11.2014 e del 16.12.2014;
• Tali accordi prevedono che “Nel dettaglio proseguiranno con IT – AI, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro del personale in forza ad IT
Compagnia Aerea Italiana S.p.a. per un totale di 10.665 unità ai sensi degli artt.
2112 C.C. e 47 comma 4 bis della Legge n. 428/90, nei modi e nei termini definiti dal presente accordo”;
• i predetti rapporti di lavoro, proseguiti con IT AI S.p.A., sono cessati, quanto a in data 7.11.2023, n data 31.12.2023 e n data 30.4.2024; Parte_1 Pt_3 Pt_2
• in base al transito del lavoratore alla cessionaria del ramo ex art. 2112 c.c., in virtù della cessione di ramo d'azienda della CA Spa ad IT AI S.p.A., comprensivo di tutti di dipendenti in forza presso CA (tra i quali i ricorrenti), i rapporti di lavoro non sono cessati fino alla rispettiva data di risoluzione, sicché i diritti dei lavoratori non sono prescritti;
• il rapporto di lavoro cessa esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 913 e 914 del codice della navigazione, ciò ai fini della decorrenza della prescrizione biennale ex art. 937 cod. nav.;
• l'art. 937 cod. nav. prevede espressamente che “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello
• sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione”;
• in relazione alle date di cessazione dei rapporti di lavoro, non sono maturati i termini di prescrizione per i diritti azionati;
• la retribuzione per ferie è stata per ciascuno erroneamente corrisposta, calcolando solo dello stipendio fisso e l'indennità di volo minima garantita, secondo le disposizioni del CCLN applicato, che però contrastano con i principi comunitari. I ricorrenti, all'esito di ulteriori argomentazioni in punto di diritto, hanno chiesto quanto segue: dichiarare, previo “annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CCAL CA sezione B Assistenti di volo disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 8 del CCNL Trasporto Aereo Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina” il proprio diritto alla retribuzione per ferie, come con i conteggi allegati, “tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G.(indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva come se avesse reso la prestazione lavorativa e quindi, come se fosse in servizio, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite…dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto condannare CA S.p.A. al pagamento delle differenze economiche maturate a titolo di retribuzione per ferie, pari ad € 15.469,38 per , ad € 8.835,66 Parte_1 per ed € 36.470,24 per oltre interessi legali e Parte_2 Parte_3 rivalutazione monetaria, oltre spese da distrarsi costituitasi in giudizio con memoria, ha eccepito la prescrizione Controparte_1
(ex art. 937 cod. nav. ed in subordine ex art. 2948 cod. civ., il proprio difetto di legittimazione passiva (in relazione all'inapplicabilità dell'art. 2112 C.C.), ha ulteriormente contestato i ricorsi nel merito, concludendo infine per il rigetto delle domande. in via subordinata la resistente ha chiesto:
“…ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005,
Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt.
10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa Per_1
C155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; In via ulteriormente subordinata “…rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Acquisita la documentazione, disposto il deposito di nuovi conteggi a cura di parte ricorrente, autorizzate le parti a depositare note in ordine ai conteggi stessi, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, riuniti i procedimenti, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi devono trovare accoglimento per quanto di ragione. In ordine alla cessione del ramo d'azienda, si riporta (ex art. 118 disp. att. c.p.c.) la condivisibile sentenza di questo Tribunale R.G. n. 26091 del 24.11.2023 (allegata dai ricorrenti) ove argomenta come segue:
“La convenuta ha affermato che ha cessato la propria attività di vettore aereo dal 1° gennaio 2015, quando sono stati revocati sia il certificato di operatore aeronautico sia la licenza di volo;
e che alla data del 31 dicembre 2014 è cessato il rapporto di lavoro con tutti i ricorrenti.
Ha evidenziato che essa è estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro eventualmente in seguito intercorsi con altre compagnie ed ha contestato il fatto che i ricorrenti sarebbero transitati alle dipendenze della soc. IT AI in a.s., soggetto che avrebbe dovuto essere citato in giudizio per comprovare la veridicità degli assunti degli attori, i quali avevano l'onere di offrire prova della cessione di azienda, ad esempio depositando eventuali accordi sindacali o chiedendo di provare la loro appartenenza al ramo di azienda ceduto.
Considerato che i lavoratori sono di fatto estranei a vicende successorie relative alla azienda cui appartengono, posto che, indipendentemente dalla loro volontà, in caso di cessione di azienda transitano automaticamente alle dipendenze dell'impresa cessionaria, l'allegazione contenuta in ricorso, cioè il fatto che tutti, dal medesimo giorno, sono risultati dipendenti di altro soggetto conservando l'originaria anzianità e l'inquadramento (come appare dalle buste paga AI sub all. F al ricorso), deve reputarsi sufficientemente precisa, non essendo loro “vicina” la prova del titolo che supporta la sostituzione di un datore di lavoro ad un altro.
Per contro, la società convenuta era onerata a sua volta di formulare contestazione specifica e cioè, essendo certo che è stata datrice di lavoro di tutti i ricorrenti fino al 31 dicembre 2014, non poteva limitarsi ad asserire che i rapporti di lavoro erano cessati d'emblée senza allegare quale fosse stata la causa di tale interruzione (dimissioni, licenziamento individuale o collettivo, risoluzione consensuale dei rapporti, o qualche altra diversa causa). D'altro canto, la società afferma e prova (producendo il LUL) che dal 1° gennaio 2015 essa aveva alle proprie dipendenze soltanto due impiegati ed evidenzia di non essere più titolare di certificato di operatore aeronautico e di licenza di volo;
tuttavia, non allega di aver continuato a svolgere una qualsivoglia attività produttiva. Con ciò implicitamente conferma di aver dismesso interamente la propria azienda, ed offre quindi un ulteriore elemento che, unitamente alla generica contestazione della vicenda successoria, rende pacifico il fatto che vi è stata appunto una cessione di azienda, senza che, quindi, possa aver rilievo alcuno la mancata indicazione esplicita da parte dei ricorrenti del ramo di azienda cui essi appartenevano.
Non avendo i ricorrenti avanzato alcuna domanda in relazione al periodo successivo alla cessione di azienda, non vi sarebbe stata, all'evidenza, ragione alcuna di citare in giudizio l'impresa cessionaria. Deve perciò reputarsi circostanza pacifica che vi sia stata cessione di azienda tra la società ora convenuta e la soc. IT AI.
Ciò vuol dire che i medesimi rapporti di lavoro, iniziati alle dipendenze della
[...]
, sono proseguiti anche dopo il 31 dicembre 2014. CP_1 La formulazione letterale dell'art. 2112, 1° comma, c.c. (“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”) non sembra dare adito a dubbi circa la prosecuzione del medesimo rapporto, senza alcuna cesura. Del resto, la cessione di azienda, comportando, di regola, il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa (art. 2558 c.c.), implica che si realizzi, uno actu, un insieme di cessioni di contratto disciplinate in forma speciale rispetto a quella tipica regolata dagli artt. 1406 e segg. c.c.
La cessione di contratto è appunto il negozio attraverso cui si attua il subingresso di un terzo nella intera posizione negoziale di una delle parti del contratto, il quale rimane per il resto invariato.
La conseguenza di ciò è che i rapporti di lavoro dei ricorrenti sono rimasti i medesimi anche dopo la cessione di azienda e che ad oggi…deve affermarsi che gli stessi non sono mai cessati.
Indiretta conferma della necessità di considerare pur sempre unico il rapporto di lavoro anche ove sia intervenuta una cessione di azienda si trae dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143/2023: in quella sede la società qui convenuta aveva prospettato, in subordine, un limitato accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità nel senso di imporre che la decorrenza dalla fine del rapporto si sarebbe dovuta riferire, nel caso di trasferimento di azienda, al rapporto con l'impresa di provenienza, cioè la cedente, e non con l'impresa cessionaria, poiché, data la frequenza dei trasferimenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati;
la Corte, tuttavia, ha escluso anche tale limitata prospettazione osservando che “proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”. Pertanto, avendo la Corte costituzionale, con la cit. sentenza n. 143/2023, respinto l'eccezione sollevata, deve continuare a trovare integrale applicazione l'art. 937, 1° comma, cod. nav. secondo cui “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.”. La resistente ha svolto in questa sede difese analoghe a quelle disattese dalla citata sentenza, le cui argomentazioni si fanno proprie, sicché si ritiene non decorso il termine di prescrizione di cui alla norma da ultimo citata (tenuto conto delle rispettive date di cessazione dei rapporti di lavoro in oggetto, sopra riportate, con IT AI S.p.A. ). Nel resto si fa ancora riferimento alla predetta sentenza laddove è scritto:
“La questione di merito è fondata essenzialmente per le ragioni esposte dalla Corte di cassazione nella sentenza 23/06/2022, n. 20216, che ha affermato che “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico – limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale – per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”. Il medesimo vizio di nullità (parziale) rilevato dalla S.C. in riferimento all'art. 10 del CCNL Assaereo – Sezione vettori, personale navigante tecnico (applicato dalla convenuta dal 16 luglio 2014), deve, per le medesime ragioni, essere rilevato con riferimento alle ulteriori clausole dello stesso contratto puntualmente richiamate in ricorso e, cioè, l'art. 8 (Ferie) Sezione Seconda –assistenti di volo, e l'art. 25 (Componenti Trattamento Economico e loro Pagamento) (v. all. D4 produzione ricorrenti) nonché alle corrispondenti clausole del contratto collettivo aziendale CA applicato fino al 16 luglio 2014 e, cioè, gli artt. 8 e 25 Sezione B – assistenti di volo (all. D1), 11 e 32 della Sezione Piloti (all. D2) e 8 e 23 del contratto aziendale per i Dirigenti – personale tecnico con qualifica di comandante (all. D3).
Come nel caso esaminato dalla S.C. nella sopra citata sentenza 20216/2022, anche nel presente giudizio, in fatto, secondo quanto puntualmente dedotto in ricorso (v. pagg. 8-9), l'indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione che incide nella misura quanto meno del 18,27% nel caso ipotetico in cui un pilota con anzianità di servizio pari a zero, effettui una sola ora di volo al giorno, e nella misura del
40% se il numero medio di ore di volo al giorno è pari a tre. Si fa integrale rinvio all'ampia motivazione della testé citata sentenza per respingere sia l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e 4 del d.lgs. n. 185/2005, attuativi rispettivamente delle direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che l'IVO debba essere inclusa nel computo della retribuzione feriale, in quanto si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone l'applicazione delle direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE così come interpretate dalla CGUE nella causa C-155/10, sia l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiedere se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 4 della direttiva 2000/79/CE, con riferimento alla normativa nazionale, “ostino ad una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Esaustive argomentazioni idonee a respingere tali eccezioni si leggono infatti ai punti 33- 49 della sentenza della S.C. 20216/2022.”. La Suprema Corte ha altresì di recente precisato:
“La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.” (Cass., sez. L, ord. n. 25840 del 27.9.2024).
Quanto alla questione di illegittimità costituzionale ed alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, analogamente alla citata sentenza n. R. G. n. 26091/2023 di questo
Tribunale, si rimanda alla sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022 (allegata agli atti), che ha disatteso sia la questione di illegittimità costituzionale, sollevata in ordine agli artt.
10, d.lgs. n. 66/2003 e 4, d.lgs. n. 185/2005, attuativi rispettivamente delle direttive
2003/88/CE e 2000/79/CE, sia la richiesta di rinvio alla CGUE. In ordine al “quantum”, come argomentato dalla predetta sentenza di questo Tribunale:
“Invero, non è condivisibile il criterio esposto in via principale che conduce, sulla base di un dato medio di ore di volo annuali uguale per ogni lavoratore, ad indicare in 2,5 ore il valore medio di riferimento da utilizzare per il calcolo della retribuzione di un giorno di ferie.
Come si legge al punto 155 della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 363/2021, del 13 settembre 2021 (prodotta dai ricorrenti), tale criterio di quantificazione “non appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia. I ricorrenti hanno richiesto per ogni giorno di ferie fruito la retribuzione (calcolata sulla base della qualifica e della anzianità di servizio di ciascuno) pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito in un anno (900) e dividendolo per 365. In tal modo se il singolo lavoratore, nell'anno di riferimento, avesse volato per un numero di ore inferiore al massimo, si determinerebbe il risultato di retribuire il giorno di ferie in misura maggiore rispetto alla retribuzione media dei giorni di servizio. Inoltre, un criterio similmente standardizzato non terrebbe conto della necessità di parametrare la retribuzione delle ferie a quella ordinaria e media in un periodo rappresentativo, come richiesto dalla Corte di Giustizia”. Invece, è rispondente ai principi dettati dalla Corte di giustizia il calcolo operato in via subordinata in conformità a quanto appunto disposto dal Tribunale di Civitavecchia, tenendo conto, in sostanza, distintamente per ciascun ricorrente e per ciascun anno, del numero dei giorni di ferie goduti nel periodo di riferimento, del totale dell'IVO percepita nel medesimo periodo e dei giorni di assenza registrati.”. I ricorrenti hanno depositato in corso di causa analitici conteggi elaborati sulla base dei criteri di cui alla citata sentenza, secondo le disposizioni formulate dal Giudice a verbale, non contestati da parte resistente, che anzi ha affermato la relativa correttezza (nelle note conclusive e, quanto a , altresì all'odierno verbale). Parte_1 All'esito delle precedenti considerazioni va condannata a Controparte_1 pagare ai ricorrenti le somme di cui ai predetti ultimi conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà e si liquidano per l'intero come da dispositivo.
In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass. n. 602/2019).
Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione 1299,50 per ciascuna causa quanto a e Parte_1 ed € 2223,50 per nonché € 1465,00 per la fase decisoria, esclusa la Pt_2 Pt_3 maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014, attesa la sostanziale identità delle questioni), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
condanna IT Compagnia Aerea S.p.A. a pagare le seguenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria:
€ 7.381,27 a;
Parte_1
€ 6.912,87 a Parte_2
€ 16.732,79 a Parte_3 condanna IT Compagnia Aerea S.p.A. al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti in ragione della metà, liquidate per l'intero in € 6.287,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 14496/2024
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Angelo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Russo, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 237
E
in persona del legale rappresentante, con gli Controparte_1 avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Francesco Bartolotta, Federica Paternò e Filippo Di Peio
e domicilio eletto in Roma, via della Conciliazione, n. 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, hanno depositato distinti ricorsi poi Parte_1 Parte_2 Parte_3 notificati con i quali hanno esposto quanto segue:
• Sono stati assunti da CA S.p.A., e in data 1.7.2009 come Parte_1 Pt_2 "assistente di volo" e n data 5.12.2008 come “pilota”; Pt_3
• I rispettivi rapporti di lavoro sono proseguiti senza soluzione di continuità, con in seguito a cessione del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 Controparte_2
c.c., in base agli accordi del 14.7.2014, del 26.11.2014 e del 16.12.2014;
• Tali accordi prevedono che “Nel dettaglio proseguiranno con IT – AI, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro del personale in forza ad IT
Compagnia Aerea Italiana S.p.a. per un totale di 10.665 unità ai sensi degli artt.
2112 C.C. e 47 comma 4 bis della Legge n. 428/90, nei modi e nei termini definiti dal presente accordo”;
• i predetti rapporti di lavoro, proseguiti con IT AI S.p.A., sono cessati, quanto a in data 7.11.2023, n data 31.12.2023 e n data 30.4.2024; Parte_1 Pt_3 Pt_2
• in base al transito del lavoratore alla cessionaria del ramo ex art. 2112 c.c., in virtù della cessione di ramo d'azienda della CA Spa ad IT AI S.p.A., comprensivo di tutti di dipendenti in forza presso CA (tra i quali i ricorrenti), i rapporti di lavoro non sono cessati fino alla rispettiva data di risoluzione, sicché i diritti dei lavoratori non sono prescritti;
• il rapporto di lavoro cessa esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 913 e 914 del codice della navigazione, ciò ai fini della decorrenza della prescrizione biennale ex art. 937 cod. nav.;
• l'art. 937 cod. nav. prevede espressamente che “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello
• sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione”;
• in relazione alle date di cessazione dei rapporti di lavoro, non sono maturati i termini di prescrizione per i diritti azionati;
• la retribuzione per ferie è stata per ciascuno erroneamente corrisposta, calcolando solo dello stipendio fisso e l'indennità di volo minima garantita, secondo le disposizioni del CCLN applicato, che però contrastano con i principi comunitari. I ricorrenti, all'esito di ulteriori argomentazioni in punto di diritto, hanno chiesto quanto segue: dichiarare, previo “annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CCAL CA sezione B Assistenti di volo disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 8 del CCNL Trasporto Aereo Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina” il proprio diritto alla retribuzione per ferie, come con i conteggi allegati, “tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G.(indennità di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva come se avesse reso la prestazione lavorativa e quindi, come se fosse in servizio, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite…dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- per l'effetto condannare CA S.p.A. al pagamento delle differenze economiche maturate a titolo di retribuzione per ferie, pari ad € 15.469,38 per , ad € 8.835,66 Parte_1 per ed € 36.470,24 per oltre interessi legali e Parte_2 Parte_3 rivalutazione monetaria, oltre spese da distrarsi costituitasi in giudizio con memoria, ha eccepito la prescrizione Controparte_1
(ex art. 937 cod. nav. ed in subordine ex art. 2948 cod. civ., il proprio difetto di legittimazione passiva (in relazione all'inapplicabilità dell'art. 2112 C.C.), ha ulteriormente contestato i ricorsi nel merito, concludendo infine per il rigetto delle domande. in via subordinata la resistente ha chiesto:
“…ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005,
Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt.
10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa Per_1
C155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; In via ulteriormente subordinata “…rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Acquisita la documentazione, disposto il deposito di nuovi conteggi a cura di parte ricorrente, autorizzate le parti a depositare note in ordine ai conteggi stessi, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, riuniti i procedimenti, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi devono trovare accoglimento per quanto di ragione. In ordine alla cessione del ramo d'azienda, si riporta (ex art. 118 disp. att. c.p.c.) la condivisibile sentenza di questo Tribunale R.G. n. 26091 del 24.11.2023 (allegata dai ricorrenti) ove argomenta come segue:
“La convenuta ha affermato che ha cessato la propria attività di vettore aereo dal 1° gennaio 2015, quando sono stati revocati sia il certificato di operatore aeronautico sia la licenza di volo;
e che alla data del 31 dicembre 2014 è cessato il rapporto di lavoro con tutti i ricorrenti.
Ha evidenziato che essa è estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro eventualmente in seguito intercorsi con altre compagnie ed ha contestato il fatto che i ricorrenti sarebbero transitati alle dipendenze della soc. IT AI in a.s., soggetto che avrebbe dovuto essere citato in giudizio per comprovare la veridicità degli assunti degli attori, i quali avevano l'onere di offrire prova della cessione di azienda, ad esempio depositando eventuali accordi sindacali o chiedendo di provare la loro appartenenza al ramo di azienda ceduto.
Considerato che i lavoratori sono di fatto estranei a vicende successorie relative alla azienda cui appartengono, posto che, indipendentemente dalla loro volontà, in caso di cessione di azienda transitano automaticamente alle dipendenze dell'impresa cessionaria, l'allegazione contenuta in ricorso, cioè il fatto che tutti, dal medesimo giorno, sono risultati dipendenti di altro soggetto conservando l'originaria anzianità e l'inquadramento (come appare dalle buste paga AI sub all. F al ricorso), deve reputarsi sufficientemente precisa, non essendo loro “vicina” la prova del titolo che supporta la sostituzione di un datore di lavoro ad un altro.
Per contro, la società convenuta era onerata a sua volta di formulare contestazione specifica e cioè, essendo certo che è stata datrice di lavoro di tutti i ricorrenti fino al 31 dicembre 2014, non poteva limitarsi ad asserire che i rapporti di lavoro erano cessati d'emblée senza allegare quale fosse stata la causa di tale interruzione (dimissioni, licenziamento individuale o collettivo, risoluzione consensuale dei rapporti, o qualche altra diversa causa). D'altro canto, la società afferma e prova (producendo il LUL) che dal 1° gennaio 2015 essa aveva alle proprie dipendenze soltanto due impiegati ed evidenzia di non essere più titolare di certificato di operatore aeronautico e di licenza di volo;
tuttavia, non allega di aver continuato a svolgere una qualsivoglia attività produttiva. Con ciò implicitamente conferma di aver dismesso interamente la propria azienda, ed offre quindi un ulteriore elemento che, unitamente alla generica contestazione della vicenda successoria, rende pacifico il fatto che vi è stata appunto una cessione di azienda, senza che, quindi, possa aver rilievo alcuno la mancata indicazione esplicita da parte dei ricorrenti del ramo di azienda cui essi appartenevano.
Non avendo i ricorrenti avanzato alcuna domanda in relazione al periodo successivo alla cessione di azienda, non vi sarebbe stata, all'evidenza, ragione alcuna di citare in giudizio l'impresa cessionaria. Deve perciò reputarsi circostanza pacifica che vi sia stata cessione di azienda tra la società ora convenuta e la soc. IT AI.
Ciò vuol dire che i medesimi rapporti di lavoro, iniziati alle dipendenze della
[...]
, sono proseguiti anche dopo il 31 dicembre 2014. CP_1 La formulazione letterale dell'art. 2112, 1° comma, c.c. (“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”) non sembra dare adito a dubbi circa la prosecuzione del medesimo rapporto, senza alcuna cesura. Del resto, la cessione di azienda, comportando, di regola, il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa (art. 2558 c.c.), implica che si realizzi, uno actu, un insieme di cessioni di contratto disciplinate in forma speciale rispetto a quella tipica regolata dagli artt. 1406 e segg. c.c.
La cessione di contratto è appunto il negozio attraverso cui si attua il subingresso di un terzo nella intera posizione negoziale di una delle parti del contratto, il quale rimane per il resto invariato.
La conseguenza di ciò è che i rapporti di lavoro dei ricorrenti sono rimasti i medesimi anche dopo la cessione di azienda e che ad oggi…deve affermarsi che gli stessi non sono mai cessati.
Indiretta conferma della necessità di considerare pur sempre unico il rapporto di lavoro anche ove sia intervenuta una cessione di azienda si trae dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143/2023: in quella sede la società qui convenuta aveva prospettato, in subordine, un limitato accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità nel senso di imporre che la decorrenza dalla fine del rapporto si sarebbe dovuta riferire, nel caso di trasferimento di azienda, al rapporto con l'impresa di provenienza, cioè la cedente, e non con l'impresa cessionaria, poiché, data la frequenza dei trasferimenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati;
la Corte, tuttavia, ha escluso anche tale limitata prospettazione osservando che “proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”. Pertanto, avendo la Corte costituzionale, con la cit. sentenza n. 143/2023, respinto l'eccezione sollevata, deve continuare a trovare integrale applicazione l'art. 937, 1° comma, cod. nav. secondo cui “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.”. La resistente ha svolto in questa sede difese analoghe a quelle disattese dalla citata sentenza, le cui argomentazioni si fanno proprie, sicché si ritiene non decorso il termine di prescrizione di cui alla norma da ultimo citata (tenuto conto delle rispettive date di cessazione dei rapporti di lavoro in oggetto, sopra riportate, con IT AI S.p.A. ). Nel resto si fa ancora riferimento alla predetta sentenza laddove è scritto:
“La questione di merito è fondata essenzialmente per le ragioni esposte dalla Corte di cassazione nella sentenza 23/06/2022, n. 20216, che ha affermato che “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico – limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale – per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”. Il medesimo vizio di nullità (parziale) rilevato dalla S.C. in riferimento all'art. 10 del CCNL Assaereo – Sezione vettori, personale navigante tecnico (applicato dalla convenuta dal 16 luglio 2014), deve, per le medesime ragioni, essere rilevato con riferimento alle ulteriori clausole dello stesso contratto puntualmente richiamate in ricorso e, cioè, l'art. 8 (Ferie) Sezione Seconda –assistenti di volo, e l'art. 25 (Componenti Trattamento Economico e loro Pagamento) (v. all. D4 produzione ricorrenti) nonché alle corrispondenti clausole del contratto collettivo aziendale CA applicato fino al 16 luglio 2014 e, cioè, gli artt. 8 e 25 Sezione B – assistenti di volo (all. D1), 11 e 32 della Sezione Piloti (all. D2) e 8 e 23 del contratto aziendale per i Dirigenti – personale tecnico con qualifica di comandante (all. D3).
Come nel caso esaminato dalla S.C. nella sopra citata sentenza 20216/2022, anche nel presente giudizio, in fatto, secondo quanto puntualmente dedotto in ricorso (v. pagg. 8-9), l'indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione che incide nella misura quanto meno del 18,27% nel caso ipotetico in cui un pilota con anzianità di servizio pari a zero, effettui una sola ora di volo al giorno, e nella misura del
40% se il numero medio di ore di volo al giorno è pari a tre. Si fa integrale rinvio all'ampia motivazione della testé citata sentenza per respingere sia l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e 4 del d.lgs. n. 185/2005, attuativi rispettivamente delle direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che l'IVO debba essere inclusa nel computo della retribuzione feriale, in quanto si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone l'applicazione delle direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE così come interpretate dalla CGUE nella causa C-155/10, sia l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiedere se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 4 della direttiva 2000/79/CE, con riferimento alla normativa nazionale, “ostino ad una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Esaustive argomentazioni idonee a respingere tali eccezioni si leggono infatti ai punti 33- 49 della sentenza della S.C. 20216/2022.”. La Suprema Corte ha altresì di recente precisato:
“La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.” (Cass., sez. L, ord. n. 25840 del 27.9.2024).
Quanto alla questione di illegittimità costituzionale ed alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, analogamente alla citata sentenza n. R. G. n. 26091/2023 di questo
Tribunale, si rimanda alla sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022 (allegata agli atti), che ha disatteso sia la questione di illegittimità costituzionale, sollevata in ordine agli artt.
10, d.lgs. n. 66/2003 e 4, d.lgs. n. 185/2005, attuativi rispettivamente delle direttive
2003/88/CE e 2000/79/CE, sia la richiesta di rinvio alla CGUE. In ordine al “quantum”, come argomentato dalla predetta sentenza di questo Tribunale:
“Invero, non è condivisibile il criterio esposto in via principale che conduce, sulla base di un dato medio di ore di volo annuali uguale per ogni lavoratore, ad indicare in 2,5 ore il valore medio di riferimento da utilizzare per il calcolo della retribuzione di un giorno di ferie.
Come si legge al punto 155 della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 363/2021, del 13 settembre 2021 (prodotta dai ricorrenti), tale criterio di quantificazione “non appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia. I ricorrenti hanno richiesto per ogni giorno di ferie fruito la retribuzione (calcolata sulla base della qualifica e della anzianità di servizio di ciascuno) pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito in un anno (900) e dividendolo per 365. In tal modo se il singolo lavoratore, nell'anno di riferimento, avesse volato per un numero di ore inferiore al massimo, si determinerebbe il risultato di retribuire il giorno di ferie in misura maggiore rispetto alla retribuzione media dei giorni di servizio. Inoltre, un criterio similmente standardizzato non terrebbe conto della necessità di parametrare la retribuzione delle ferie a quella ordinaria e media in un periodo rappresentativo, come richiesto dalla Corte di Giustizia”. Invece, è rispondente ai principi dettati dalla Corte di giustizia il calcolo operato in via subordinata in conformità a quanto appunto disposto dal Tribunale di Civitavecchia, tenendo conto, in sostanza, distintamente per ciascun ricorrente e per ciascun anno, del numero dei giorni di ferie goduti nel periodo di riferimento, del totale dell'IVO percepita nel medesimo periodo e dei giorni di assenza registrati.”. I ricorrenti hanno depositato in corso di causa analitici conteggi elaborati sulla base dei criteri di cui alla citata sentenza, secondo le disposizioni formulate dal Giudice a verbale, non contestati da parte resistente, che anzi ha affermato la relativa correttezza (nelle note conclusive e, quanto a , altresì all'odierno verbale). Parte_1 All'esito delle precedenti considerazioni va condannata a Controparte_1 pagare ai ricorrenti le somme di cui ai predetti ultimi conteggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà e si liquidano per l'intero come da dispositivo.
In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass. n. 602/2019).
Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione 1299,50 per ciascuna causa quanto a e Parte_1 ed € 2223,50 per nonché € 1465,00 per la fase decisoria, esclusa la Pt_2 Pt_3 maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014, attesa la sostanziale identità delle questioni), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
condanna IT Compagnia Aerea S.p.A. a pagare le seguenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria:
€ 7.381,27 a;
Parte_1
€ 6.912,87 a Parte_2
€ 16.732,79 a Parte_3 condanna IT Compagnia Aerea S.p.A. al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti in ragione della metà, liquidate per l'intero in € 6.287,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia