Articolo 4 della Legge 19 novembre 1987, n. 476
Articolo 3Articolo 5
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9 dicembre 1987
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Versione
5 gennaio 1999
Art. 4. Fondo globale 1. E' istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e' fissato in lire 5.000 milioni. (( PERIODO ABROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 )) 3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 )) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476 , sono abrogati."
Entrata in vigore il 5 gennaio 1999