Sentenza 18 novembre 1988
Massime • 1
Con riguardo a reato contravvenzionale commesso prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 e poi depenalizzato con tale legge (nella specie, circolazione di veicolo sprovvisto della prescritta Assicurazione della responsabilità civile), la pregressa Estinzione del reato stesso per amnistia (nella specie, a norma del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744) è invocabile dall'autore della violazione, in forza del principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen., prevalente sulla retroattività della legge di depenalizzazione, ed è deducibile con l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, quale ipotesi d'insussistenza del fatto sanzionabile, ferma restando per la conseguente decisione del giudice dell'opposizione la previa devoluzione al giudice penale dell'accertamento della ricorrenza dei requisiti per l'applicazione dell'amnistia, e, quindi, l'eventuale sospensione del giudizio d'opposizione, ai sensi degli artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ., fino a che il giudice penale dichiari o neghi l'Estinzione del reato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/1988, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1988 |
Testo completo
Con riguardo a reato contravvenzionale commesso prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 e poi depenalizzato con tale legge (nella specie, circolazione di veicolo sprovvisto della prescritta Assicurazione della responsabilità civile), la pregressa Estinzione del reato stesso per amnistia (nella specie, a norma del d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744) è invocabile dall'autore della violazione, in forza del principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen., prevalente sulla retroattività della legge di depenalizzazione, ed è deducibile con l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, quale ipotesi d'insussistenza del fatto sanzionabile, ferma restando per la conseguente decisione del giudice dell'opposizione la previa devoluzione al giudice penale dell'accertamento della ricorrenza dei requisiti per l'applicazione dell'amnistia, e, quindi, l'eventuale sospensione del giudizio d'opposizione, ai sensi degli artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ., fino a che il giudice penale dichiari o neghi l'Estinzione del reato.*