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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6649/2024, pubblicata il 02/07/2024, da
(C.F. , residente in in VIA F. ZANARDI, 397 Parte_1 C.F._1
40131 BOLOGNA, con il patrocinio dell'Avv. BANINI ROMINA (C.F.
, elettivamente domiciliata in VIA DEL BORGO N. 20 LOC. C.F._2
TALACCHIO 61022 VALLEFOGLIA presso lo Studio dell'Avv. BANINI ROMINA
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
C.F._4
n.c.) CP_3
OGGETTO: locazione ad uso abitativo
FATTO E DIRITTO
dopo aver proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
n.6649/24 del Tribunale di Milano ed all'esito del rigetto dell'istanza ex art.351 cpc di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza stessa, ha depositato in data 18.12.2024 dichiarazione sottoscritta dal suo Difensore, Avv.
Romina Banini, intestata “rinuncia agli atti e all'azione del giudizio ex art.306 pagina 1 di 2 cpc”, con la quale – previa descrizione dello svolgimento del processo e il richiamo a “contatti intercorsi tra le parti (che) hanno consentito il formarsi di una volontà di composizione in via conciliativa che ha condotto alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra le stesse a definizione ed estinzione della controversia” – ha chiesto di “disporre ex art.306 cpc l'estinzione del procedimento in epigrafe con compensazione delle spese tra le parti come da accordo tra le stesse, essendo venuta meno la materia del contendere”. Il plurimo richiamo all'art.306 cpc e la richiesta estinzione del giudizio portano a qualificare detta dichiarazione come rinuncia agli atti del giudizio.
Rilevato che all'Avv. Romina Banini la parte ha conferito, con il mandato alle liti, anche la specifica procura all'uopo necessaria, l'istanza può essere accolta senza necessità di accettazione della controparte, stante la contumacia di questa: detta circostanza esclude altresì alcuna statuizione in punto di spese processuali.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6649/2024, pubblicata il 02/07/2024, così provvede:
- Visto l'art.306 cpc, dichiara l'estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 05/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6649/2024, pubblicata il 02/07/2024, da
(C.F. , residente in in VIA F. ZANARDI, 397 Parte_1 C.F._1
40131 BOLOGNA, con il patrocinio dell'Avv. BANINI ROMINA (C.F.
, elettivamente domiciliata in VIA DEL BORGO N. 20 LOC. C.F._2
TALACCHIO 61022 VALLEFOGLIA presso lo Studio dell'Avv. BANINI ROMINA
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
C.F._4
n.c.) CP_3
OGGETTO: locazione ad uso abitativo
FATTO E DIRITTO
dopo aver proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
n.6649/24 del Tribunale di Milano ed all'esito del rigetto dell'istanza ex art.351 cpc di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza stessa, ha depositato in data 18.12.2024 dichiarazione sottoscritta dal suo Difensore, Avv.
Romina Banini, intestata “rinuncia agli atti e all'azione del giudizio ex art.306 pagina 1 di 2 cpc”, con la quale – previa descrizione dello svolgimento del processo e il richiamo a “contatti intercorsi tra le parti (che) hanno consentito il formarsi di una volontà di composizione in via conciliativa che ha condotto alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra le stesse a definizione ed estinzione della controversia” – ha chiesto di “disporre ex art.306 cpc l'estinzione del procedimento in epigrafe con compensazione delle spese tra le parti come da accordo tra le stesse, essendo venuta meno la materia del contendere”. Il plurimo richiamo all'art.306 cpc e la richiesta estinzione del giudizio portano a qualificare detta dichiarazione come rinuncia agli atti del giudizio.
Rilevato che all'Avv. Romina Banini la parte ha conferito, con il mandato alle liti, anche la specifica procura all'uopo necessaria, l'istanza può essere accolta senza necessità di accettazione della controparte, stante la contumacia di questa: detta circostanza esclude altresì alcuna statuizione in punto di spese processuali.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6649/2024, pubblicata il 02/07/2024, così provvede:
- Visto l'art.306 cpc, dichiara l'estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Milano il 05/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
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