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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1727/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. CAVUOTO MARIALUISA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. PIZZILLO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NT;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
NT chiedendo pronunziarsi lo scioglimento civili del matrimonio contratto in data 12/08/2016 in BENEVENTO alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta dell'8.4.25, dichiarazione con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza e confermano le condizioni già trascritte in ricorso
1 ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa vigente.
Il P.M. ha concluso come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Designato del Tribunale di NT (17.9.24) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 151 del 18.9.24 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in BENEVENTO data 12/08/2016
(Registro atti di matrimonio del Comune di BENEVENTO, atto n.37 parte I serie del
12/08/2016) tra nato a [...] il [...] , e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni di cui CP_1
al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
NT, deciso nella camera di consiglio del 8.4.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1727/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Ennio Ricci Presidente Est.
Dr.ssa Floriana Consolante Giudice
Dr.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. CAVUOTO MARIALUISA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. PIZZILLO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NT;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di
NT chiedendo pronunziarsi lo scioglimento civili del matrimonio contratto in data 12/08/2016 in BENEVENTO alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta dell'8.4.25, dichiarazione con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza e confermano le condizioni già trascritte in ricorso
1 ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa vigente.
Il P.M. ha concluso come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Designato del Tribunale di NT (17.9.24) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa n. 151 del 18.9.24 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in BENEVENTO data 12/08/2016
(Registro atti di matrimonio del Comune di BENEVENTO, atto n.37 parte I serie del
12/08/2016) tra nato a [...] il [...] , e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni di cui CP_1
al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett.
'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
- spese compensate.
NT, deciso nella camera di consiglio del 8.4.25
Il Presidente Est.
Dr. Ennio Ricci
2