Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5604/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
EL AV, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PACINI, 5 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAMMALLERI RAIMONDO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
CE ME, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI PACINI, 5 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAMMALLERI RAIMONDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 dicembre 2024.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 30 luglio 1986); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivono già separati e più precisamente: il Sig. VA AN vive in Palermo, via G. Calandrucci n. 2, e la Sig.ra CL CA vive in Palermo, via Derna n.16; gli stessi continueranno a vivere separati per proprio conto nel luogo che ciascuno di essi riterrà più opportuno, nel mutuo rispetto e senza arrecare danno o offesa all'altro coniuge;
2) il figlio NS nonostante sia maggiorenne ed economicamente indipentente, continuerà ad abitare con il padre, mentre gli altri due fratelli,
SA e IA, sono da tempo economicamente indipendenti e residenti all'estero;
3) il Sig. VA verserà mensilmente entro e non oltre il 5 di ogni mese, in favore della Sig.ra CL, la somma complessiva di Euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat, ;
4) i coniugi danno atto di aver individuato doni, beni ed effetti personali che a ciascuno di essi appartengono e di aver proceduto alla divisione materiale degli stessi in modo che nessuno abbia più nulla a pretendere dall'altro a tale titolo;
5) entrambi i coniugi sono disoccupati e nulla tententi come da certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate che si allegano;
6) per quanto non espressamente previsto da questo atto le parti fanno riferimento alle norme che disciplinano la materia e dichiarano:
- che non pendono, ai sensi dell'art. 473-bis.12 altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o domande a esse connesse;
- di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2;”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 87, P. II, S. A, Anno 1986) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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