Articolo 11 della Legge 26 aprile 1982, n. 181
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 aprile 1982
Art. 11.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per l'anno finanziario 1982 e' stabilita in lire 623.868.069.000.
La quota di cui al precedente comma e' incrementata degli stanziamenti annuali delle leggi di contenuto particolare per le quali e' prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalita' di tali leggi devono essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.
Il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte a favore delle regioni a norma di leggi di contenuto particolare, limitatamente alle leggi di spesa pluriennale, deve intendersi riferito all'arco di tempo ricompreso nel bilancio pluriennale 1982-1984 e non alla quota annuale di riparto del 1982.
Entrata in vigore il 27 aprile 1982