TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/09/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 293/2024
Alla udienza tenuta il 26/09/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 293/2024 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attrice opponente compare l'Avv. ARRIGHI LEONARDO il quale conclude come da atto introduttivo. Nessuno compare per il convenuto.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA
- 1 - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 293 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. LEONARDO ARRIGHI
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
CP_1
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente a oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito annullare e/o revocare il provvedimento emesso all'udienza del 20/4/2023 (prodotto in atti quale documento n 8), con il quale l'Ill.mo Giudice dell'esecuzione sopra menzionata Per_ (Tribunale di Lucca, R.G. 154/2022 – Giudice Preg.ma Dott.ssa ) ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva sudddetta introdotta con l'atto di pignoramento immobiliare notificato, in data 17.6.2022, dalla Sig.ra al Sig. Parte_1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Verdi n. 98/int.
8 - CAP 55011 e con dimora abituale in TE (Lu) via Traversa del Marginone n 20 – 55015 ed avente ad oggetto il seguente bene immobile: Comune F452 - ON (LU) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 13 Particella 987 Subalterno - Natura C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO Consistenza 80 metri quadri Indirizzo TE (LU) Via Traversa Del Marginone SNC. Conseguentemente dichiarare la prosecuzione del processo Per_ esecutivo dichiarato estinto (Tribunale di Lucca, R.G. 154/2022 Giudice Preg.ma Dott.ssa ) con conseguente possibilità della Sig.ra di chiedere, nelle forme di legge, l'assegnazione Parte_1 del bene immobile pignorato o permettere al terzo individuato dalla Sig.ra Parte_1
( salvo se altri) di formulare, nelle forme di legge, offerta di acquisto del predetto Controparte_2 immobile oggetto di
- 2 - esecuzione. Voglia inoltre l'Ill.mo Giudice adito emettere provvedimento imediato con il quale sospenda, fino alla conclusione della presente causa (o nel caso in cui sia già stata disposta la cancellazione ne ordini la ritrascrizione), l'ordine impartito al Direttore dell'Ufficio Provinciale di Pistoia Territorio Servizio Pubblicità Immobiliari di Pescia, di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguito in data 17/06/2022 , trascrizione avvenuta in data 11/07/2022 e di cui ai numeri 4132/2685. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
ha instaurato il giudizio di merito nell'opposizione agli atti esecutivi Parte_1
promossa per chiedere l'annullamento dell'ordinanza del 20 aprile 2023 e la sospensione dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, ordinanza con la quale il G.E. dell'esecuzione immobiliare n. 154/2022 ha dichiarato l'estinzione per presumibile infruttuosità della procedura esecutiva a norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., nella quale il bene immobile pignorato era stato stimato dal C.T.U. per un valore di euro 5.200,00, assumendo che il creditore procedente aveva richiesto l'assegnazione, anche in favore di un terzo;
che la creditrice procedente era stata ammessa la patrocinio a spese dello Stato, di tal che taluni costi della procedura esecutiva venivano anticipati dallo Stato ed altri prenotati a debito;
che l'estinzione della procedura esecutiva, destinata a salvaguardare anche il principio di ragionevole durata del processo, non aveva tenuto conto che la procedura medesima pendeva soltanto dal luglio 2022; che la mancata sospensione dell'ordinanza impugnata comportava effetti dannosi irreversibili per il creditore procedente, a causa della cancellazione della trascrizione del pignoramento, non subordinata alla definitività del provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione.
§1.1 – Il debitore esecutato rimaneva contumace.
- 3 - §1.2 – Istruita tramite documenti, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26 settembre 2025. All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è manifestamente infondata.
§3. – A norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. «quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo».
La Suprema Corte ha precisato che “in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione” (Cass. 11116 del 2020).
§4. – Orbene, dal tenore dell'ordinanza impugnata, come integrata dalla relazione del C.T.U. alla quale il provvedimento rinvia, è dato arguire con chiarezza come il valore di stima realizzabile, pari ad euro 5.200,00, sia del tutto inadeguato alla copertura dei costi della procedura, che risultano stimati ragionevolmente in un ammontare di poco inferiore ad euro 8.000,00 (doc. 10 fasc. opponente).
A nulla rileva la volontà di presentare un'istanza di assegnazione ex art. 588
c.p.c. – la quale, verosimilmente, non coprirebbe parimenti i presumibili costi di procedura – atteso che, come osservato dal G.E., “… l'istituto dell'assegnazione dei beni al creditore non è un mezzo di soddisfazione coattiva del credito alternativo rispetto alla vendita forzata, ma successivamente concorrente con quest'ultimo, nel senso che i creditori vi
- 4 - possono accedere ma non prima che sia tentata, con esito negativo, la vendita (cfr. anche Cass. civ. n. 16799/2008). Diversamente detto, l'assegnazione presuppone l'apertura della fase liquidatoria della procedura esecutiva, fase che si avvia con l'emissione dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita, che, nel caso di specie, il G.e. ha ritenuto infruttuoso proseguire”.
§5. – Non milita in senso contrario alla decisione impugnata la circostanza che il creditore procedente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente ripartizione dei costi della procedura tra prenotazione a debito ed anticipazione a carico dell'Erario.
Il fatto che il creditore procedente sia esonerato dal carico dei costi di difesa non elide il giudizio di antieconomicità della procedura esecutiva, atteso che l'infruttuosità – come chiaramente desumibile dal principio enunciato da Cass.
11116/2020, cit. – è da valutarsi alla stregua di un parametro oggettivo meramente algebrico dato dalla differenza tra il presumibile ricavato della vendita coattiva ed i costi che a tal fine risultano indispensabili onde approdare al risultato, poiché è immanente ad un superiore interesse pubblicistico che permea la ratio dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. e che trascende il recessivo interesse egoistico del singolo, che le risorse destinate all'amministrazione della giustizia non siano inutilmente impiegate in processi esecutivi i cui costi superino le aspettative di soddisfacimento dei creditori. Il principio di ragionevole durata del processo non è quindi ragion d'essere preponderante dell'estinzione delle procedure esecutive per infruttuosità, ma, al modo di un corollario, è compresente per completare lo scopo primario della disposizione, per come sopra declinato.
Occorre inoltre aggiungere che il patrocinio a spese dello Stato non addossa in ogni caso a quest'ultimo gli oneri del giudizio, sol che si consideri che, a norma dell'art. 134, 1° comma, d.pr. 115/2002, «se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa». E' infatti evidente che in
- 5 - tale ultima ipotesi gli effetti economici del patrocinio, per come declinati dall'opponente, vengono annullati e, di fatto, in tale eventualità, la parte ammessa si trova esposta nuovamente a sopportare i costi di difesa, poiché lo Stato, per il recupero di questi ultimi, qualora non riesca a recuperarli dalla parte soccombente – id est, il debitore esecutato, ciò che accadrà non di rado – vanterà un diritto di rivalsa nei confronti della medesima parte ammessa.
Ed un effetto analogo si verifica, ovviamente, ove l'ammissione venga revocata (art. 86 d.p.r. 115/2002).
§6. – La contestazione concernente l'efficacia dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta soltanto con l'atto introduttivo del giudizio di merito (cfr. Cass. n.
8419 del 2025; n. 9226 del 2022).
§7. – Stante l'inattività difensiva del debitore esecutato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
− Rigetta l'opposizione.
− Nulla per le spese.
Lucca, 26 settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
- 6 -