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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza dell'11.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 28625 del R.G. anno 2024
tra
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Donatella Rapuano, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...], Avvocato, rapp.to e difeso da se medesimo CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 24/12/2024 il ricorrente conveniva in giudizio l'avv. CP_1
esponendo:
- che il convenuto risultava essere iscritto all'Albo professionale dal 1996 ed alla
[...]
dal 1997; Pt_1
- che il convenuto risultava essere debitore nei suoi confronti per il mancato pagamento dei contributi minimi soggettivi e dei contributi di maternità degli anni 2016, 2017, 2018;
- che il convenuto risultava essere debitore altresì per l'omesso pagamento dei contributi integrativi minimi degli anni 2016 e 2017;
- che il convenuto risultava essere debitore, inoltre, per l'omesso pagamento dei contributi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, oltre interessi e sanzioni;
- di aver contestato le irregolarità riscontrate mediante nota PEC in data 01/02/2022 con ricezione in data 11/02/2022;
- che gli accertamenti non avevano avuto riscontro e erano diventati definitivi. Tanto premesso chiedeva che questo Giudice volesse:
- condannare l'Avv. a pagare in favore della CP_1 Parte_2
la somma di € 79.399,67 oltre gli ulteriori interessi previsti dai
[...]
Regolamenti pro tempore vigenti, maturati e maturandi, dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo sino al saldo effettivo. Spese vinte.
Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.6.25 con la quale impugnava per quanto di ragione le risultanze contabili di controparte e chiedeva breve rinvio per proseguire le trattative di bonario componimento con la parte ricorrente avviate con p.e.c..
Alla udienza dell'11.6.25 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
La è un ente previdenziale privatizzato con personalità giuridica di diritto privato, Parte_1
istituito ai sensi della legge n. 576/1980, successivamente trasformato in ente di diritto privato con il D.lgs. n.509/1994. È dotata di autonomia gestionale e patrimoniale ed è legittimata ad agire in giudizio, anche in via ordinaria, per la tutela dei propri diritti di credito, in particolare per il recupero dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti agli albi forensi.
L'art. 7 del Regolamento Unico della Previdenza Forense (Cfr. produzione di parte, all. 13) prevede “Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla , Pt_1
secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art.17 del presente
Regolamento, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo
d'affari di cui all'art.18 del presente Regolamento conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.”.
Il suddetto testo unico ha disciplinato altresì le modalità di esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni qualora l'iscritto alla non versi, versi parzialmente o comunichi Pt_1
con ritardo il Modello 5 (autocertificazione dei redditi). Nel caso di specie, il convenuto sebbene abbia comunicato nei termini i propri redditi, non ha versato i contributi previsti e, ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico della Previdenza Forense “L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati dal Titolo VI del presente Regolamento, avviene
a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma precedente venga eseguita in modo diverso.”; ed il successivo art. 74 “L'ufficio competente della , quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art.63 Pt_1 del presente Regolamento, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla o con atto equipollente.
2. Pt_1
Nell'avviso vengono specificati: a) l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d)
l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla;
e) la misura della sanzione Pt_1
ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla;
f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art. 79 del Pt_1
presente Regolamento.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo.” Ebbene da quanto riportato dai precedenti articoli,
l'informativa ex art. 74 ha natura di invito alla regolarizzazione della posizione contributiva e, stante l'acquisto di efficacia di accertamento definitivo, una comunicazione prodromica e presupposta all'azione giudiziaria.
La prova del credito vantato dalla ricorrente è risultato documentalmente fornita mediante i
Modelli 5 depositati dallo stesso resistente alla (in atti istante) ed è incontestato da Parte_1
parte convenuta. Detti modelli costituiscono dichiarazioni reddituali autenticate, che vincolano il dichiarante e costituiscono la base di calcolo per i contributi dovuti, come previsto dal
Regolamento della (cfr. all. 4, 5, 6 e 7). Tali allegazioni non sono state contestate dalla Pt_1
parte convenuta, in quanto contumace, e devono essere considerate integralmente provate ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Tutto ciò premesso, il quadro probatorio offerto da parte ricorrente è da ritenersi pienamente sufficiente a fondare la pretesa azionata. in qualità di ente previdenziale Parte_1
obbligatorio per gli avvocati, ha dimostrato di vantare in credito certo, liquido ed esigibile, fondato su quanto dichiarato dallo stesso convenuto nei Modelli 5 da lui sottoscritti e trasmessi.
Ne deriva la condanna del convenuto al pagamento in favore della istante di € 79.399,67 oltre gli ulteriori interessi previsti dai Regolamenti pro tempore vigenti, dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo sino al saldo effettivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per la metà; sono compensate per il residuo sussistendo eccezionali ragioni ravvisate nelle ammissioni e nella manifestata volontà di pagare il dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore della istante di € 79.399,67 oltre gli ulteriori interessi previsti dai Regolamenti pro tempore vigenti, dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo sino al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante che si liquidano per detta parte in €. 3349,50 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 43,00 a titolo di contributo unificato;
3) Spese compensate per il residuo.
NAPOLI, lì 11/06/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)