Articolo 17 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 16Articolo 18
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29 marzo 1961
Art. 17. (Orario di lavoro)

L'orario normale di lavoro e' di quarantasei ore effettive settimanali cosi' ripartite: otto ore per tutti i giorni feriali eccetto il sabato in cui il lavoro dovra' essere di sei ore.
Gli intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodi di lavoro. E', pero', compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'Amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.
Fermo restando in quarantasei ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre una ripartizione diversa in relazione alle esigenze delle lavorazioni.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961
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