Ordinanza presidenziale 27 settembre 2016
Decreto presidenziale 8 aprile 2021
Decreto presidenziale 8 aprile 2021
Sentenza 26 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/04/2021, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2021
N. 00536/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01721/2006 REG.RIC.
N. 00924/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO RI, SC NA e PA FA, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Buso e Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato e Maurizio Tirapelle, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Veneto;
nei confronti
Le IN di Vicenza S.p.A. società sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bernardi e Andrea Paganini, con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Contrà Carpagnon 11;
Federazione Italiana Nuoto, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2015, proposto da
NA CH e RI CO, rappresentate e difese dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Checchinato, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Veneto;
nei confronti
IN di Vicenza S.p.A. società sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Muner e Andrea Tiso, elettivamente domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Federazione Italiana Nuoto, non costituita in giudizio;
Su ricorso n. 1721 del 2006:
per l'annullamento
quanto al ricorso principale,
della delibera della G.C. n. 161 del 10.5.2006, dell'autorizzazione temporanea per utilizzo IN di Viale Ferrarin rilasciata dal Comune di Vicenza in data 17.5.2006; del parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 13.4.2006; nonché di ogni altro atto connesso presupposto o conseguente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato da parte ricorrente in data 20 luglio 2007,
dell’autorizzazione temporanea per l’utilizzo delle IN di Viale Ferrarin rilasciata dal Comune di Vicenza in data 18 maggio 2007, nonché della delibera di Giunta Comunale n. 110 del 18 aprile 2007 e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione o consequenzialità;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato da parte ricorrente in data 1 agosto 2014:
dell’autorizzazione per l’utilizzo permanente delle IN di Viale Ferrarin, rilasciata dal Comune di Vicenza in data 23 maggio 2014, PGN 41533/2014 e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione o consequenzialità;
Sul ricorso Rg. n. 924 del 2015:
per l’annullamento
della delibera consiliare n. 9 del 16 aprile 2015, pubblicata il 25 aprile 2015, con la quale il Comune di Vicenza ha approvato <<accordo transattivo con IN di Vicenza spa>> in forza del quale sono state prorogate fino al 13 settembre 2026 le concessioni della piscina coperta e del parco acquatico precedentemente affidate in via gratuita e diretta e di ogni altro atto o provvedimento connesso, con declaratoria di nullità dell’accordo transattivo stipulato.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Vicenza e di Le IN di Vicenza S.p.A. Societa' Sportiva Dilettantistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. PA Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
CO RI, SC NA e PA FA, in qualità di proprietari di due immobili siti in Vicenza, via Forlanini, con ricorso depositato in data 11 agosto 2006, introduttivo del giudizio Rg. n. 1721 del 2006, hanno impugnato la delibera della Giunta Comunale del Comune di Vicenza n. 161 del 10 maggio 2016, nonché il provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune in data 17 maggio 2006 e il parere della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 13 aprile 2006, lamentando che detti provvedimenti, ritenuti illegittimi, avrebbero cagionato una considerevole diminuzione del valore commerciale delle loro abitazioni e delle aree residenziali circostanti l’impianto e l’alterazione della qualità della vita loro e, in generale, dei residenti della zona.
A fondamento dell’impugnazione, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione dell’art. 8, l. n. 447 del 1995 e della d.g.r. n. 534 del 28/05/99, non avendo il Comune effettuato o richiesto una valutazione previsionale del clima acustico predisponendo idonea documentazione di impatto acustico, né acquisire i necessari nullaosta nonostante la variazione delle attività autorizzate e la trasformazione delle piscine in un parco divertimenti;
2. i provvedimenti impugnati contrasterebbero con le disposizioni del PRG, in quanto la zona nella quale insistono gli immobili per la quale è causa è classificata come zona a verde sportivo (SP/5), in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 24 delle NTA, non sarebbe stato rispettato il limite del 50% dell'area da destinare a verde, né la prescrizione per cui le attrezzature devono essere a raso, essendo previsti scivoli aventi un’altezza di 9 m, in un’area dove nessun altro immobile, anche nelle vicinanze, raggiungerebbe tale quota;
3. IN avrebbe fatto costruire una centrale termica alimentata a gas metano, di notevole potenza, nell'area a parcheggio (destinazione urbanistica a strada) lungo via Forlanini, per la realizzazione della quale sarebbe stata necessaria la previa acquisizione e il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire ai sensi dell'art. 3.1, lett. e), d.p.r. n. 380/2001, peraltro, non rilasciabile in quanto la destinazione urbanistica dell’area sarebbe incompatibile con la realizzazione di tale manufatto; inoltre, la società IN di Vicenza non sarebbe in possesso dei necessari certificati prevenzione incendi, ai sensi della l. n. 966/1965 e del d.m. 16 febbraio 1982, attività n. 91 "Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (116 kif0" soggetta al D. Min. Int. 12 aprile 1996; ancora, sarebbero stati illegittimi i campi di calcetto, beach volley e la nuova area attrezzata giochi realizzati perché realizzati senza il previo rilascio di un permesso di costruire necessario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e del DPR 380/2001 considerato anche che sarebbero stati variati i parametri urbanistici della zona (superficie a verde e superficie per attività sportive);
4. i provvedimenti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi in quanto risulterebbero violati il d.m. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", il decreto legislativo 14 agosto 1996. n. 493, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 e del T.U. delle leggi di P.S.; parimenti sarebbe stato violato l’art. 17, dm. 18.3.96 e della l. n. 46/90, in relazione alla centrale termica abusiva, e al mancato coordinamento del piano di emergenza generale di cui all' art. 19, comma 7; non risulterebbe, poi, rispettata la densità di affollamento della piscina ai sensi dell'art. 14 del suddetto decreto ministeriale;
5. il Comune, in violazione dell’art. 3 del DPCM 16/04/1999 n. 215 avrebbe autorizzato l'utilizzo della piscina scoperta come parco divertimenti, con aggravio anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico della situazione esistente, senza prima effettuare alcuna verifica, con conseguente ulteriore illegittimità degli impugnati provvedimenti.
6. i provvedimenti impugnati contrasterebbero anche con l'art. 3, l. 25 agosto 1991, n. 287, in quanto IN non sarebbe in possesso delle autorizzazioni indispensabili per l'apertura dei due esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande e per la somministrazione di pasti e di bevande, ciononostante operanti all'interno del nuovo parco acquatico;
7. il Comune avrebbe dovuto espletare una idonea istruttoria e congruamente motivare in ordine alle ragioni per le quali ha inteso modificare il contenuto delle precedenti convenzioni e l'originaria concessione, e verificare, in particolare, il possesso da parte della concessionaria degli indispensabili permessi a costruire, nonché il rigoroso rispetto della normativa urbanistica ed acustica;
8. il Comune avrebbe modificato senza una previa concessione e senza una procedura di evidenza pubblica, tanto l’oggetto della concessione originaria (concernente attività natatoria) quanto il soggetto concessionario (originariamente FIN, ora IN);
9. l’illegittimità della delibera n. 161 del 2006 discenderebbe, altresì, dall'incompetenza della Giunta comunale in quanto, ai sensi dell'art. 42, lett. e) e 1), d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarebbe stato competente il Consiglio comunale;
10. l’incompetenza della Giunta e l’illegittimità del parere della Commissione di vigilanza del 13.4.2006 determinerebbero l’illegittimità derivata di tutti gli atti successivi;
11. i provvedimenti sarebbero stati adottati senza la previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei ricorrenti.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 20 luglio 2007, i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione temporanea ad effettuare attività sportiva e ricreativa presso le piscine di viale Ferrarin, dal 19 maggio al 2 settembre 2007, rilasciata dal Comune di Vicenza in data 18 maggio 2007, nonché la delibera n. 110 del 18 aprile 2007, con la quale la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla relazione dell’assessore ai servizi sportivi del 16.4.2007.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotti i seguenti motivi:
1A. i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione nonostante fossero noti al Comune i nomi degli odierni ricorrenti e i pregiudizi da questi lamentati;
2A. il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 8, l. n. 447 del 1995 e la d.g.r. n. 534 del 28/05/99, non avendo il Comune effettuato o richiesto una valutazione previsionale del clima acustico, né acquisito i necessari nullaosta, nonostante la variazione delle attività autorizzate e la trasformazione delle piscine in un parco divertimenti;
3A. i provvedimenti impugnati contrasterebbero con le disposizioni del PRG, in quanto la zona nella quale insistono gli immobili per la quale è causa è classificata come zona a verde sportivo (SP/5), in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 24 delle NTA, non sarebbe stato rispettato il limite del 50% dell'area da destinare a verde, né la prescrizione per cui le attrezzature devono essere a raso, essendo previsti scivoli aventi un’altezza di 9 m, in un’area dove nessun altro immobile, anche nelle vicinanze, raggiungerebbe tale quota;
4A. i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da carenza di istruttoria in quanto il Comune, pur riconoscendo la necessità di installazione di "opportuni elementi di filtro dal rumore prodotto dall'impianto sul lato di via Forlanini, in corrispondenza dei campi sportivi di beach volley e calcetto", avrebbe illegittimamente differito l’individuazione e la realizzazione di tali misure ad una fase successiva al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sportiva/ricreativa, contraddicendo altresì quanto rilevato con provvedimento dirigenziale dell'8.1.07 prot. N. 1082;
5A. l’autorizzazione si porrebbe in contrasto con l’art. 8, d.p.c.m. 14 novembre 1997, per superamento dei limiti di emissione sonora;
6A. la motivazione dei provvedimenti impugnati sarebbe insufficiente, non essendo stato in che cosa consistano gli "opportuni elementi di filtro dal rumore prodotto", e non essendo state menzionate le modalità di verifica dell'idoneità delle barriere antirumore che IN avrebbe dovuto porre in essere; inoltre, non sarebbero state esplicitate le ragioni per le quali non si è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla preventiva messa a norma del parco acquatico sotto il profilo dell'impatto acustico e del rispetto della destinazione a verde dell'area; la motivazione sarebbe carente anche sotto il profilo della mancata esplicitazione delle ragioni per le quali il Comune ha ritenuto di rinnovare l'autorizzazione benché fosse stato notiziato, in sede di impugnativa dinanzi al TAR, della violazione dei parametri urbanistici e dell’omessa valutazione dell'impatto acustico;
7A. l'autorizzazione del 18 maggio 2007 contrasterebbe, poi, con l'art. 4, 1.r. n. 40 del 14/9/94 il Comune avendo consentito l'accesso all'impianto a 1352 persone, con apertura dei due esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, operanti all'interno del nuovo parco acquatico, "dalle ore 9 alle ore 19.30 tutti i giorni" (così pag. 1 dell'autorizzazione del 18/5/07) senza garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
8A. i provvedimenti in questione, poi, sarebbero viziati in via derivata in conseguenza dell’asserita illegittimità della delibera G.C. n. 161 del 2006, impugnata con il ricorso principale, e della delibera di sanatoria per la realizzazione del campo di calcetto e della D.I.A. prot. n. 9426 del 16/02/2006, rilasciata dal Comune per la realizzazione del campo da beach volley, questi ultimi provvedimenti essendo stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato; pertanto, i ricorrenti hanno richiamato tutti i motivi di impugnazione più sopra ricordati.
Con successivo ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1 agosto 2014, parte ricorrente ha impugnato la delibera 23 maggio 2014, PGN 41533/2014, con la quale il Comune di Vicenza ha autorizzato IN a utilizzare in via permanente le piscine di viale Ferrarin, per effettuare attività sportiva e ricreativa sino al 2018 ovvero per tutta la durata rimanente della convenzione.
A fondamento dell’impugnazione parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1B. l'illegittimità dell'impugnata autorizzazione discenderebbe dalla mancata acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli (C.C.V.L.P.S.) di cui agli artt. 68 e 80, rd. n. 773/31 e all'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
2B. il Comune avrebbe autorizzato IN nonostante la struttura di via Forlanini non fosse rispettosa della vigente normativa in materia di sicurezza, sanità, igiene e antincendio;
3B. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il Comune di Vicenza ha autorizzato IN ad effettuare attività sportiva e ricreativa in via permanente sino al 2018 e sancito che "deve essere osservato quanto stabilito nella convenzione del 18.3.02 e successive interazioni", nonostante le piscine scoperte costituiscano una struttura provvisoria e benché le convenzioni stipulate sanciscano espressamente che l'autorizzazione delle attività ricreative può essere rilasciata solo in via temporanea, anche al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni impartite di anno in anno;
4B. l'impugnato provvedimento autorizza l'utilizzo permanente e continuativo degli impianti fino al 2018 per effettuare attività sportiva e ricreativa benché la Commissione dei pubblici spettacoli abbia accertato nel verbale del 20.5.2014 che l'impianto non rispetta né la vigente normativa, né gli impegni assunti con le convenzioni;
5B. la natura permanente dell’impianto avrebbe richiesto l’ottenimento di un provvedimento edilizio concessorio relativo all’area attrezzata a giochi nonché un nuovo certificato di agibilità;
6B. il provvedimento sarebbe viziato per violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990;
7B. il provvedimento violerebbe, altresì, l’art. 8, legge quadro sull’inquinamento acustico, non avendo il Comune richiesto alcuna valutazione di impatto acustico, benché l'istanza di autorizzazione non fosse accompagnata da alcuna relazione tecnica o indagine fonometrica per il controllo delle emissioni di rumore;
8B. il provvedimento contrasterebbe con le disposizioni del PRG, in quanto la zona nella quale insistono gli immobili oggetto di causa è classificata come zona a verde sportivo (SP/5), in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 24 delle NTA, non sarebbe stato rispettato il limite del 50% dell'area da destinare a verde;
9B. il provvedimento sarebbe stato adottato senza previa predisposizione della documentazione di impatto acustico e in contrasto con quanto previsto e disposto dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 23 dicembre 2010; inoltre, la struttura non rispetterebbe i requisiti edilizio-urbanistici necessari ai fini del rilascio;
10B. il provvedimento sarebbe carente di idonea motivazione, non esplicitando le ragioni per le quali non è stata rilasciata un’autorizzazione meramente temporanea e non si è subordinato il rilascio della nuova autorizzazione alla preventiva messa a norma del parco acquatico sotto il profilo dell'impatto acustico, della normativa antincendio e sanitaria e del rispetto della destinazione a verde dell'area; né sarebbe stato motivato il fatto che è stato aumentato l'orario di apertura degli impianti rispetto alle precedenti autorizzazioni e alle statuizioni contenute nella citata sentenza del Tribunale di Vicenza; ancora, il Comune non avrebbe chiarito per quale motivo ha inteso rinnovare l'autorizzazione, benché fosse a conoscenza della violazione non solo dei parametri urbanistici e di impatto acustico, ma anche in materia di sicurezza, sanità, antincendio e igiene;
11B. il provvedimento si porrebbe in contrasto con l’art. 3, l. n. 287 del 1991, la struttura non rispettando la normativa in materia edilizia, urbanistica, antincendio, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico;
12B. il provvedimento sarebbe, altresì, viziato in via derivata per l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.
Si sono costituiti nel giudizio Rg. n. 1721/06 il Comune di Vicenza e IN contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2015, CH NA e CO RI hanno impugnato la delibera consiliare n. 9 del 16 aprile 2015, pubblicata il 25 aprile 2015, con la quale il Comune di Vicenza ha approvato <<accordo transattivo con IN di Vicenza spa>> in forza del quale sono state prorogate fino al 13 settembre 2026 le concessioni della piscina coperta e del parco acquatico precedentemente affidate in via gratuita e diretta. Le ricorrenti hanno, altresì, chiesto declaratoria di nullità dell’accordo transattivo stipulato dal Comune e da IN.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1C. la delibera e l’accordo transattivo sarebbero illegittimi in quanto il Comune avrebbe nuovamente concesso la gestione degli impianti a IN senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, in violazione della normativa e giurisprudenza interna e comunitaria;
2C. l’affidamento diretto così disposto sarebbe illegittimo anche in quanto la determinazione del Comune viola i principi di economicità ed efficienza, oltre che sarebbe stata adottata senza adeguata istruttoria e in modo irragionevole e contraddittorio;
3C. l’accordo così deliberato e stipulato violerebbe l’art. 11, l. n. 241 del 1990, in quanto, al fine di non eludere il divieto dell’obbligo di esperire una gara pubblica avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la concessione prorogata, mentre nel caso di specie la concessione degli impianti scoperti avrebbe esulato dalla res dubia , non necessitando di alcun lavoro e non essendo oggetto di alcun contenzioso tra il Comune e la concessionaria;
4C. gli atti impugnati, secondo parte ricorrente aventi ad oggetto un appalto di servizi, sarebbero in contrasto anche con l’art. 1, l. n. 241 del 1990, gli artt. 20, 27, 30 e 91, d.lgs. n. 163 del 2006, e i principi generali in materia di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, in quanto adottati senza il rispetto dell’evidenza pubblica;
5C. quanto sopra varrebbe anche se si qualificasse la concessione come di pubblico servizio, in quanto il Comune avrebbe dovuto indire una gara pubblica aperta a tutti i soggetti qualificati;
6C. gli atti impugnati sarebbero altresì illegittimi o nulli per aver violato il divieto di rinnovo tacito dei contratti ai sensi dell’art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163, del 2006;
7C. l’illegittimità dell’affidamento diretto sarebbe ancora più evidente in quanto con la delibera e l’accordo transattivo censurati il Comune avrebbe affidato a IN anche la realizzazione di lavori di sistemazione della copertura del palazzetto, in relazione ai quali pure dovrebbe applicarsi il d.lgs. n. 163 del 2006;
8C. l’affidamento diretto sarebbe illegittimo, il Comune non avendo comunicato alle ricorrenti l’avvio del procedimento, con conseguente mancato contemperamento degli interessi coinvolti;
9C. il provvedimento impugnato, poi, sarebbe illegittimo anche perché adottato sul presupposto della validità della precedente concessione rilasciata a IN e del cambio di destinazione dell’impianto natatorio a parco acquatico, disposto con delibera n. 161/06, già impugnata per i motivi che parte ricorrente ha richiamato genericamente, in quanto ritenuta illegittima.
Anche in tale giudizio si sono costituiti il Comune di Vicenza e IN contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria del 13 aprile 2021 entrambe le cause sono state trattenute in decisione e vengono riunite in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva tra le stesse.
DIRITTO
1. Premessa.
A seguito di delibera del Consiglio Comunale n. 176 del 17 dicembre 1997, con atto di concessione n. 36453/97 del 10/03/1998 il Comune di Vicenza, proprietario degli impianti natatori siti in Vicenza via Forlanini e concessionario della piscina di viale Ferrarin (di proprietà del CONI), ha concesso alla Federazione Italiana Nuoto (d’ora in poi FIN) la gestione della piscina scoperta di via Forlanini e della piscina coperta annessa al Palazzetto dello sport di via Ferrarin 56.
FIN, con scrittura privata del 30/05/1998, a sua volta, ha concesso a Le IN di Vicenza società sportiva srl., in via temporanea e precaria, lo svolgimento, in collaborazione con la medesima FIN, dell'attività didattico-sportiva nell'ambito della gestione degli impianti sportivi.
Con deliberazione della Giunta Municipale del 17/12/2001 n. 475 il Comune di Vicenza ha disposto di rinegoziare con FIN e IN la convenzione per la gestione della piscina comunale di via Forlanini.
Quindi, con concessione del 9 maggio 2002 il Comune di Vicenza ha concesso a IN, nell’impianto di viale Ferrarin, l’installazione di acquascivoli e, in data 18 marzo 2002, il Comune medesimo ha stipulato con FIN e IN una nuova convenzione, avente durata di 12 anni dall'apertura la pubblico dell'impianto per la stagione 2002, per la gestione dell’impianto di via Forlanini.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 10 dicembre 2002, con riguardo all’impianto di via Ferrarin, il Comune ha deliberato di approvare uno schema di convenzione relativo ai rapporti tra Comune e IN in ordine al completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della piscina e alla successiva gestione dell’impianto natatorio, approvando il progetto relativo a tali opere e disponendo di concedere <<in esecuzione di quanto stabilito dalla convenzione e con il CONI del 10 dicembre 1999, n. 25993, l’uso e la gestione dell’impianto e di ogni altra attività che la concessionaria riterrà di ospitare nel complesso ristrutturato per la durata di anni 15 dall’apertura al pubblico dell’impianto>>.
In data 27 febbraio 2003, il Comune e IN hanno stipulato una convenzione relativa alla gestione di viale Ferrarin, concernente <<il completamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento e la successiva gestione dell’impianto natatorio>>. La convenzione espressamente prevedeva che il Comune <<concedesse l’uso e la gestione dell’impianto natatorio e di ogni altra attività anche commerciale che “le IN di Vicenza s.p.a.” riterranno di ospitare nel complesso di Viale Ferrarin a “Le IN di Vicenza S.p.A.”, per la durata di 15 anni decorrenti dall’apertura al pubblico dell’impianto>>.
Al fine di far coincidere la durata delle convenzioni di entrambi gli impianti (di via Ferrarin e via Forlanini) il Comune di Vicenza, con delibera G.C. del 25 febbraio 2004, ha disposto la proroga della durata della convenzione relativa all’impianto di via Forlanini sino al 13.9.2018.
In data 14 giugno 2004, quindi, il Comune di Vicenza, Fin e IN hanno sottoscritto la modifica della convenzione per la gestione della piscina comunale di via Forlanini, stabilendo, da un lato, che la durata della convenzione fosse pari a 15 anni a partire dalla stagione 2004 (dal 13.9.2003 al 13.9.2018), e, dall’altro lato, che <<lo svolgimento di attività non pertinenti a quella natatoria dovranno essere di volta in volta autorizzate dagli uffici Comunali competenti per materia>>, ferme le altre prescrizioni della convenzione del 18.3.2002.
In data 17 agosto 2004, il Comune di Vicenza ha rilasciato a IN permesso di costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione di un “campo di calcetto” nell’impianto di via Forlanini.
In data 16 febbraio 2006, poi, IN ha presentato D.I.A. per la realizzazione, sempre nell’impianto di via Forlanini, di un campo da Beach Volley.
Gli ultimi due atti sono stati oggetto di impugnazione da parte delle ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
In data 13 aprile 2006 la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento ha espresso parere favorevole con riguardo all’impianto di viale Ferrarin, ritenendo idonea l’intera area per l’attività di pubblico spettacolo.
Quindi, in data 10 maggio 2006 la Giunta Comunale dell’Ente resistente, ha adottato la deliberazione n. 161, oggetto di ricorso principale, con la quale ha inteso aggiornare i contenuti della convenzione n. 35177/475 del 18 marzo 2002, relativa all’impianto di via Forlanini, già modificata con integrazione del 14 giugno 2004, con riguardo, in particolare alla: individuazione degli spazi riferiti al beach volley e al calcetto; specificazione delle attività ricreative collaterali al nuoto; diversa regolamentazione degli orari per lo svolgimento delle attività in relazione alle loro caratteristiche peculiari; diversa organizzazione logistica per i frequentatori del Nuotocamp; previsione di un costante monitoraggio sul controllo dei rumori in relazione alla vicinanza dei fabbricati residenziali nell’attesa dell’approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.
In data 17 maggio 2006, il Comune di Vicenza ha autorizzato IN a effettuare attività sportiva e ricreativa presso il parco acquatico di Viale Ferrarin.
L’art. 3 della conseguente convenzione modificativa e integrativa, stipulata dal Comune, Fin e IN, in data 29 maggio 2006, ha stabilito che <<la piscina scoperta di via Forlanini e le pertinenze collegate costituiscono un unico complesso di impianti polivalenti e/o polifunzionali, tali da permettere lo svolgimento di molteplici attività, nessuna esclusa, quali, il nuoto, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il nuoto pinnato, l'attività subaquea, la canoa, il calcetto, il tennis, il beach volley, il beach soccer e le attività sportivo — ricreative specifiche (oggi denominate nuoto camp)>>; in forza dell’art. 6, IN avrebbe dovuto assicurare almeno <<l’apertura e il funzionamento degli impianti nel modo seguente: apertura dell'impianto al pubblico dalle 10 alle 19.30 di tutti i giorni, ovvero negli orari concordati con FIN, con un massimo di 2 corsie per attività organizzata…>>; inoltre, <<le attività natatorie istituzionali ed agonistiche, compresa la partecipazione a secco, le attività concordate e programmate e le attività sportive —ricreative possono essere svolte anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico>>.
In data 16 aprile 2007 l’assessore ai servizi sportivi del Comune di Vicenza, a fronte della relazione annuale presentata da IN ha ritenuto concedibile, sebbene condizionato, il nulla osta allo svolgimento del programma proposto. Con delibera n. 110 del 18 aprile 2007 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla suddetta relazione.
Con provvedimento del 18 maggio 2007, la Giunta Comunale ha autorizzato IN, dal 19 maggio al 2 settembre 2007, a svolgere attività sportiva e ricreativa presso le piscine di viale Ferrarin.
Quindi, con successivi provvedimenti per gli anni dal 2008 al 2013 – non impugnati – è stata sempre emessa l’autorizzazione temporanea di cui sopra.
Con delibera 23 maggio 2014, PGN 41533/2014 il Comune di Vicenza ha emesso l’autorizzazione per l’utilizzo permanente delle piscine di viale Ferrarin, per effettuare attività sportiva e ricreativa sino al 2018, cioè per tutta la durata residua della convenzione.
A seguito di controversia intervenuta tra il Comune e IN, profilatasi la possibilità definire transattivamente la stessa, il Comune di Vicenza, con delibera n. 9 del 16 aprile 2015, ha approvato lo schema di transazione nell’ambito del quale l’Ente si è impegnato a prorogare le convenzioni in essere, in favore di IN, per otto anni, ossia fino al 13 settembre 2026, alle medesime condizioni.
Tale doppia proroga viene correlata, nella delibera impugnata, all’opportunità e convenienza di una gestione unitaria di entrambi gli impianti, in considerazione della complementarietà degli stessi e della loro oggettiva vicinanza (lotti confinanti), nonché in considerazione della loro compenetrazione funzionale, con riguardo agli spazi, alle attrezzature tecnologiche, ai vani di servizio in comune, ai parcheggi.
2. In ordine alla irricevibilità e inammissibilità del ricorso Rg. n. 924/15.
In via preliminare, la controinteressata IN ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in esame per tardività della notifica, alla luce del disposto dell’art. 120, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; inoltre, è stata eccepita, sia dalla controinteressata che dall’Amministrazione resistente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad impugnare in capo alle ricorrenti in quanto, per un verso, esse non trarrebbero alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso, per altro verso, l’interesse a ricorrere, in caso di affidamenti di lavori o servizi, spetterebbe solo all’operatore economico potenziale concorrente in gara, la situazione di mera “ vicinitas ” dedotta dai ricorrenti non essendo sufficiente a giustificare l’impugnazione in oggetto.
Con il provvedimento n. 9 del 6 aprile del 2015, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, il Comune di Vicenza ha sostanzialmente deliberato di affidare in via diretta, cioè senza procedura ad evidenza pubblica, una concessione di servizi (la gestione degli impianti natatori di viale Ferrarin e via Forlanini comprensivi di tutti gli impianti accessori e ulteriori, con il diritto per IN di conseguire direttamente dall’utenza il corrispettivo per l’utilizzo dei suddetti servizi) per la durata di otto anni.
Al riguardo, si rammenta che l'affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale costituisce servizio pubblico locale (C. Stato, sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6276), nel senso di servizio riservato in via esclusiva all'Amministrazione per la produzione di beni e servizi con rilievo anche sotto il profilo della promozione sociale, e della salute pubblica, trattandosi di attività oggettivamente funzionale a consentire a qualunque interessato lo svolgimento di attività sportiva (T.A.R. Umbria, sez. I, 19/01/2011, n. 12; T.A.R. Lombardia, sez. III, 12 novembre 2009, n. 5021).
La sussumibilità della fattispecie de qua nell’ambito delle concessioni di servizi e non degli appalti di servizi discende dal fatto che nel caso in oggetto <<l'operatore assume i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si ha un appalto quando l'onere del servizio grava sostanzialmente sull'Amministrazione>> ( ex plurimis , T.A.R. Campania, sez. VIII, 01/12/2016, n. 5554; T.A.R. Molise, sez. I, 06/11/2015, n. 433).
Come più sopra ricordato nella parte in fatto, le ricorrenti, con i motivi da 1C a 8C hanno sostanzialmente contestato l’illegittimità dell’affidamento diretto della concessione (sia essa intesa come “nuova concessione” o “proroga” di quella in essere) e, per conseguenza, l’illiceità/illegittimità dell’accordo transattivo allegato.
La questione, quindi, si iscrive chiaramente nell’ambito di applicazione dell’art. 120, d.lgs. n. 104 del 2010, applicabile ratione temporis al giudizio Rg. n. 924/15.
Ai sensi della predetta disposizione, in particolare, <<gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente>>; <<per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto>>.
Nel caso di specie, la delibera impugnata e il relativo allegato contenente l’accordo transattivo risultano essere stati pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune resistente dal 25 aprile 2015 al 9 maggio 2015, da tale ultima data decorrendo il termine di trenta giorni indicato dall’art. 120 c.p.a. per la notifica del ricorso.
Nel caso di specie, d’altronde, le ricorrenti hanno notificato il ricorso introduttivo solo in data 23 giugno 2015 e, quindi, oltre il termine di trenta giorni indicato.
L’irricevibilità del ricorso, in tal senso, si giustifica in quanto i motivi dedotti concernono tutte ipotesi di eventuale illegittimità e, quindi, annullabilità della delibera impugnata, le cause di nullità essendo tassative, ai sensi dell’art. 21 septies , l. n. 241 del 1990 (Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 26/09/2019 , n. 836) e non integrate nel caso che ci occupa.
Anche in relazione alla violazione delle norme o dei principi comunitari, la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che l’illegittimità comunitaria determina la mera annullabilità del provvedimento amministrativo (non la sua nullità, né la sua disapplicabilità), da far valere entro il consueto termine di decadenza, pena la inoppugnabilità del provvedimento anticomunitario e, sul piano sostanziale, l'obbligo, per l'Amministrazione, di dar corso all'applicazione dell'atto, salva l'autotutela (TAR Veneto, sez. II, 01.04.2021, n. 429: C. Stato, sez. III, 08.09.2014, n.4538, Cons. St., sez. V, 8.9.2008, n. 4263; Cons. St., sez. VI, 31.3.2011, n. 1983).
Non è ostativo, poi, alla declaratoria di irricevibilità il fatto che con l’ultimo motivo di impugnazione - il n. 9C. più sopra ricordato - le ricorrenti abbiano contestato l’illegittimità derivata della delibera n. 9 del 16 aprile del 2015 in relazione alle censure sollevate, nei confronti della delibera n. 161/2006 e degli ulteriori atti e provvedimenti impugnati, nell’ambito del giudizio Rg. n. 1721/2006, nonché con ricorso straordinario al Capo dello Stato, con riferimento alla <<violazione della disciplina edilizio-urbanistica incide sulle concessioni di differente natura, in quanto impedisce il legittimo esercizio dell’attività commerciale e/o sportiva e ricreativa>>.
Ai sensi dell’art. 32, comma 1 cpv, c.p.a, infatti, se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV nell’ambito del quale rientra, d’altronde, proprio l’art. 120 c.p.a.
Pertanto, il motivo n. 9C. che precede, sebbene riguardi censure che, almeno parzialmente (avendo le ricorrenti comunque anche reiterato l’asserita autonoma violazione delle norme e principi in materia di evidenza pubblica), giustificherebbero l’applicazione del rito ordinario, essendo inserito in un ricorso che, per le ragioni sopra dette, deve essere sussunto nell’ambito applicativo dell’art. 120 c.p.a., soggiace alle previsioni di tale ultima disposizione anche in punto termine per la proposizione del ricorso.
Ferma la tardività del ricorso per le ragioni sopra esposte, deve essere, comunque, sottolineato come lo stesso si appalesi inammissibile per le seguenti ragioni.
Per quanto concerne i motivi i motivi indicati nell’esposizione in fatto da 1C. a 8C. , le ricorrenti devono ritenersi prive di legittimazione e interesse a ricorrere avverso la delibera impugnata.
Come detto, infatti, le contestazioni riguardano la determinazione con la quale l’Amministrazione comunale, nel deliberare la stipula di un accordo transattivo con IN, ha contestualmente anche deliberato di affidare alla controinteressata in via diretta la gestione degli impianti natatori e sportivi più volte citati, senza l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.
A questo proposito, la mera vicinitas dedotta dalle ricorrenti a fondamento della loro legittimazione e del loro interesse a ricorrere e il fatto che la presenza e gestione di tali impianti sportivi determinerebbero dei pregiudizi (economici e di altro tipo) non sono elementi idonei a far ritenere sussistenti in capo alle predette le condizioni dell’azione.
La legittimazione a contestare la mancata indizione della gara (affidamento diretto della concessione o suo rinnovo senza gara) deve, infatti, essere riconosciuta solo agli operatori economici del settore e non può essere attribuita al quivis de populo . (T.A.R. Veneto, sez. III, 23/07/2018, n. 799).
Per quanto concerne, invece, il motivo indicato al punto n. 9C dell’esposizione in fatto (ultimo motivo del ricorso Rg n. 924 del 2015) lo stesso risulta inammissibile in quanto formulato in modo generico e in violazione del c.d. principio di autosufficienza del ricorso, applicabile anche al processo amministrativo.
Nel formulare il motivo, parte ricorrente si è, infatti, limitata ad operare una “ doppia relatio ” al precedente giudizio Rg. n. 1721/06 instaurato avanti all’intestato TAR e ad un ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato, lamentando un’asserita illegittimità derivata, senza puntualmente indicare le ragioni di illegittimità lamentate nei suddetti ricorsi (del tutto generica deve ritenersi la deduzione alla stregua della quale <<la violazione della disciplina edilizio-urbanistica incide sulle concessioni di differente natura, in quanto impedisce il legittimo esercizio dell’attività commerciale e/o sportiva e ricreativa>>).
Tale tecnica di formulazione del motivo, incentrata sul mero ed ellittico richiamo alle censure svolte in altri e diversi ricorsi (amministrativi e/o giurisdizionali), onerando le parti resistenti, la controinteressata e lo stesso Collegio giudicante del compito di “tradurre ed adattare” i motivi di impugnazione formulati avverso precedenti atti in doglianze concernenti i nuovi provvedimenti adottati dalla P.A., deve ritenersi inammissibile poiché contrastante con il principio di autosufficienza del ricorso.
Secondo tale principio, l'atto introduttivo, nonché gli eventuali motivi aggiunti, devono contenere l'esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda, per cui sono inammissibili i motivi di impugnazione dedotti per relationem , e cioè mediante il semplice richiamo alle censure dedotte in altro e diverso atto (su tale principio, T.A.R. Sicilia, sez. stacc. Catania, sez. I, 21/02/2019, n. 305; Tar Campania, 26 ottobre 2018 n. 6264; Tar Toscana, 17 ottobre 2018 n. 1325; Tar Abruzzo, 12 aprile 2018 n. 131; Tar Sicilia, sez. stacc. Catania, sez. I, 2 marzo 2017 n. 413; Tar Sardegna, sez. II, 14 luglio 2007 n. 1637).
A nulla rileva, ai fini di una possibile “sanatoria”, l’intervenuta riunione processuale dei due giudizi Rg. n. 1721/06 e 924/2015, sia in quanto comunque il motivo in esame fa riferimento anche ad un ulteriore ricorso straordinario al Capo dello Stato, sia in quanto la riunione dei ricorsi connessi <<attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a. ("Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi") e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 1005 del 3 marzo 2017). In ogni caso, anche la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei singoli giudizi (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 3056 del 4 giugno 2013), sicché l'esercizio (o il mancato esercizio) di una facoltà attinente esclusivamente al buon governo dei processi non può nemmeno condizionarne l'esito>> (C. Stato, sez. IV, 7 marzo 2019, n. 1573).
Pertanto, il ricorso Rg. n. 924 del 2015 deve essere dichiarato irricevibile e, comunque, inammissibile.
3. In ordine all’improcedibilità del ricorso Rg. n. 1721/06.
Pur a fronte della sopra valorizzata autonomia giuridica e processuale dei due giudizi riuniti, per cui le carenze di un ricorso introduttivo (inammissibilmente generico nel richiamare i motivi contenuti in altri ricorsi precedenti) non possono essere sanate dalla mera riunione disposta dal Collegio, l’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio Rg. n. 924 del 2015 assume rilevanza, quale elemento di fatto sopravvenuto, unitamente agli elementi di cui si darà conto a breve, ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti di cui al giudizio Rg. n. 1721/2006.
Questi ultimi, come ampiamente ricordato nelle pagine che precedono, hanno ad oggetto i provvedimenti amministrativi e gli atti in forza dei quali il Comune di Vicenza ha, da un lato, integrato la concessione e la relativa convenzione in forza delle quali IN è divenuta titolare del diritto/obbligo di gestire gli impianti natatori e sportivi per i quali è causa, dall’altro lato, ha autorizzato specificamente la controinteressata a svolgere attività sportiva e ricreativa presso gli impianti in gestione.
Tutti i suddetti atti e provvedimenti risultano, d’altronde, aver perso efficacia medio tempore , in quanto sia entrambe le concessioni e convenzioni originarie del 2002 e del 2003 relative ai due impianti gestiti da IN, sia i provvedimenti modificativi e integrativi delle stesse avevano durata sino al 2018, così come da ultimo l’autorizzazione permanente del 2014, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti (le delibere autorizzative del 2007 avendo già perso efficacia in corso di causa).
In tal senso, quindi, si tratta di provvedimenti e atti ormai scaduti per i quali un’eventuale pronuncia caducatoria e l’accertamento della relativa illegittimità potrebbe rilevare solo ai fini di eventuali statuizioni di annullamento per illegittimità derivata di successivi provvedimenti e atti conseguenziali rispetto ad essi.
Tali atti e provvedimenti successivi, nel caso di specie, sono rappresentati dalla delibera e dal relativo accordo transattivo ad essa allegato impugnati con il ricorso Rg. n. 924 del 2015, la cui irricevibilità e, comunque, inammissibilità, d’altronde, consolidando definitivamente gli effetti della proroga della concessione in favore di IN relativamente ad entrambi gli impianti in oggetto, rende del tutto priva di utilità non solo una eventuale pronuncia di caducazione di tutti i provvedimenti e gli atti impugnati nel giudizio Rg. n. 1721 del 2006, ma anche il solo accertamento dell’illegittimità degli stessi, non essendo valorizzabile alcun effetto conformativo della pronuncia.
Parimenti, nemmeno risulta configurabile un interesse risarcitorio o anche solo meramente morale tale da giustificare una pronuncia caducatoria o di accertamento dell’illegittimità dei suddetti provvedimenti.
A questo proposito, in tutti gli atti di causa, tanto in sede di ricorso principale, che in quelli per motivi aggiunti, nonché nella memoria datata 3 gennaio 2017, nelle memorie difensive e nelle note di udienza depositate in giudizio, i ricorrenti, nell’affermare la persistenza di un loro interesse alla decisione sui predetti ricorsi, hanno valorizzato il fatto che i provvedimenti impugnati avrebbero determinato un deprezzamento del valore commerciale delle rispettive proprietà nonché le immissioni prodotte dall’esercizio delle attività sportive e ricreative avrebbero inciso sulle condizioni e sulla qualità della loro vita.
Sotto il primo profilo, relativo alla lamentata diminuzione del valore commerciale degli immobili, è sufficiente rimarcare come tale pregiudizio sia stato dedotto in termini assoluti, cioè non in riferimento ad uno specifico lucro cessante verificatosi nel periodo di vigenza dei provvedimenti ed atti impugnati nel giudizio Rg. n. 1721 del 2006, sì che, essendo questi scaduti, è comunque venuto meno l’asserito aggravio lamentato nel caso di specie, aggravio che, peraltro, oggi sarebbe da ricondurre agli effetti prodotti dalla nuova concessione prorogata a seguito della delibera n. 9 del 2015 impugnata nel giudizio Rg. n. 924 del 2015, come detto irricevibile e comunque inammissibile.
Sotto il secondo profilo, poi, relativo alle conseguenze sulle condizioni e sulla qualità della vita dei ricorrenti, va rilevato come la tutela di tali interessi, che involge specificamente il “come” viene esercitata l’attività dal soggetto gestore, trova autonoma e specifica tutela in sede di giurisdizione ordinaria mediante lo strumento approntato dall’art. 844 c.c., che, infatti, i ricorrenti risultano aver già “utilizzato” avendo esperito la relativa azione avanti dal Tribunale di Vicenza (giudizio conclusosi, in sede di appello, con la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1087/2015).
Pertanto, il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti di cui al giudizio Rg. n. 1721/2006 devono essere dichiarati improcedibili.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso Rg. n. 924 del 2015 deve essere dichiarato irricevibile e, comunque, inammissibile; il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti nel giudizio Rg. n. 1721 del 2006 devono essere dichiarati improcedibili.
Le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti devono essere integralmente compensate attesa la particolarità e complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti Rg. n. 1721 del 2006 e Rg. n. 924 del 2015, come in epigrafe proposti:
1) dichiara irricevibile e, comunque, inammissibile il ricorso di cui al giudizio Rg. n. 924 del 2015;
2) dichiara improcedibili il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti nel giudizio Rg. n. 1721 del 2006;
3) compensa integralmente le spese di entrambi i giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
PA Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO