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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15465/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da
nata a [...] il [...](C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE SIENA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO), via Barberia, n. 10 RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 15 aprile 2025 Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
ed si sono uniti in matrimonio il 23 Parte_1 Parte_2 luglio 2012, a Rathmalana (SRI LANKA). Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 3161/2022 pubblicata il 21 dicembre 2022, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
***** Con ricorso depositato il 22 novembre 2023 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con . Parte_2
pagina 1 di 2 Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 15 aprile 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del resistente alla domanda dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1
Calabria (RC) il 28 agosto 1993, ed , nato a [...] Parte_2
LANKA) il 7 novembre 1986, unitisi in matrimonio a Rathmalana (SRI LANKA) il 23 luglio 2012, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Bologna, atto n. 384-2C-R.1, Anno 2018; B) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da
nata a [...] il [...](C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE SIENA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna (BO), via Barberia, n. 10 RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 15 aprile 2025 Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
ed si sono uniti in matrimonio il 23 Parte_1 Parte_2 luglio 2012, a Rathmalana (SRI LANKA). Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 3161/2022 pubblicata il 21 dicembre 2022, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
***** Con ricorso depositato il 22 novembre 2023 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con . Parte_2
pagina 1 di 2 Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 15 aprile 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del resistente alla domanda dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1
Calabria (RC) il 28 agosto 1993, ed , nato a [...] Parte_2
LANKA) il 7 novembre 1986, unitisi in matrimonio a Rathmalana (SRI LANKA) il 23 luglio 2012, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Bologna, atto n. 384-2C-R.1, Anno 2018; B) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2