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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 633/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
appello, dall'Avv. Luigi Scarpelli, elettivamente domiciliati presso lo studio legale in
Cosenza alla via Trento, 55
Appellanti
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé medesimo CP_1 C.F._3
per averne la qualità ex art 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Cetraro (CS) alla via Indipendenza, 1ter
Appellato
E
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore ed amministratori delegati Dott. e Dott. Controparte_3 CP_4
, con sede in MO EN, via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, in
[...] virtù di procura rilasciata da Notaio rep. 186905 e racc. 30367 del Persona_1
18/12/2014 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Anna
Paola Mormino, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Sergio
Campise in Catanzaro alla Via Alessandro Turco, 71
Appellata
Conclusioni:
Per gli appellanti ( e ): “Voglia questo Ill.mo Parte_1 Parte_2
Collegio giudicante in riforma totale dell'ordinanza qui gravata
Preliminarmente: accertare le responsabilità della parte resistente, giusto quanto argomentato nell'originario ricorso ex art. 702 bis cpc, e quindi condannare in ogni caso la controparte), o, altrimenti, di quel diverso importo (cfr. Corte Cass. sentenza n.
22330 del 26/09/2017, nonché Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 2641 dell'8/02/2006) che, sulla base di quanto compitato in ciascuno dei documenti fiscali dalla medesima resistente emessi, risulti(a) essere manifestamente esorbitante rispetto a quanto corrispostogli ai sensi dell'art.15, co. 1 n. 3, del DPR n. 633/72.
Contestualmente: condannare la parte resistente, ai sensi dell'art. 1223 cc, giuste le accertate responsabilità in ambito professionale per come argomentate nei paragrafi
1), 2) e 3) del primigenio ricorso ex art. 702 bis cpc, e sul presupposto di quanto questa
Autorità avrà a desumere dalla sentenza n. 110/2014 emessa dal Tribunale di Paola e dall'ordinanza del 3/04/2015 emessa da questa Corte d'Appello di Catanzaro, tanto al risarcimento del danno emergente da quantificarsi in € 3.060,20, comprensivo della somma di € 2.400,00, versata alla controparte a titolo di onorari, ed € 660,20 a titolo di spese vive (essendosi comunque già defalcato l'ulteriore maggiore importo indicato nella superiore domanda “Preliminare”), o del diverso importo, che questo Giudice avrà a compitare (cfr. Corte Cass. sentenza n. 22330 del 26/09/2017, nonché Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 2641 dell'8/02/2006) avuto altresì riguardo alla condotta soggettiva ed oggettiva, anche in chiave deontologica, tenuta dalla parte resistente;
quanto del mancato guadagno che secondo la stima accertata dal CTP Ing. , Persona_2
avrebbe potuto determinarsi in un importo ricompreso tra €20.000,00 e €25.000,00; importo che comunque viene rimesso nella sua esatta determinazione al prudente apprezzamento di questa Corte.
In ogni caso: vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellato ( ): “[…] Che l'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro, CP_1
voglia:
1) In via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello in quanto proposto avverso ordinanza di rigetto pronunciata all'esito del procedimento ex art.
702 bis c.p.c e quindi in violazione di legge.
2) In via gradata dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello per difetto di specificità dei motivi e quindi proposto in violazione di quanto disposto dall'art. 342
c.p.c. novellato;
3) Nel merito rigettare l'appello per infondatezza della domanda risarcitoria e restitutoria e pertanto confermare l'ordinanza impugnata;
con condanna alle spese del doppio grado di giudizio da pagarsi in favore dell'avv. . CP_1
4) In caso di riforma della gravata decisione e accoglimento delle domande di parte appellante, ricorrente in primo grado, accertare e dichiarare tenuta la
[...]
con sede legale in MO EN (TV) via Marocchesa 14, Controparte_5
odierna appellata, chiamata in garanzia, a manlevare, in forza della polizza n.
311212149, il resistente appellato da una eventuale statuizione di condanna cui dovesse restare esposto in conseguenza della sfavorevole decisione ed a tenerlo indenne altresì dalle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio;
conseguentemente e per
l'effetto condannare la predetta compagnia a rimborsare in favore del sottoscritto qualunque somma che questi dovesse essere tenuto a pagare a titolo risarcitorio ed a qualsiasi altro titolo, in forza di un'eventuale esito sfavorevole della presente impugnazione.”
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2
respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e deduzione:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi ampiamente dedotti;
2) nel merito, respingere l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto ed errato in diritto per le ragioni tutte sopra esposte confermando, per l'effetto l'ordinanza emessa il 6/7.3.2019 dal Tribunale di Paola;
3) in ogni caso respingere l'appello in punto quantum, essendo la domanda proposta dai sigg.ri rimasta sfornita di prova, e comunque caratterizzata da una Parte_1 pretesa infondata, eccessiva e non in causalità con l'evento, sia con riferimento al giudizio presupposto al presente che in quello per cui si discute;
4) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli appellanti, accertare l'operatività della garanzia per le sole perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi dall'avv. CP_1
e dunque dichiararla inoperativa in caso di accertamento di dolo da parte del professionista e, in ogni caso, per la posta di danno restitutoria del compenso asseritamente corrisposto;
5) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli appellanti e di rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia, limitare l'esposizione della compagnia alle sole perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, nei limiti delle condizioni generali e particolari di polizza, nel limite del massimale di polizza, previa applicazione dello scoperto ivi previsto;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis cpc, notificato unitamente al decreto di comparizione,
e hanno citato in giudizio per sentirlo Parte_1 Parte_2 CP_1 condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 36.682,15, comprensivo del danno emergente per i compensi corrisposti e del lucro cessante pari all'istanza risarcitoria avanzata nel giudizio presupposto.
I ricorrenti hanno dedotto che (i) in data 12.3.2012, hanno conferito mandato professionale all'Avv. affinché convenisse in giudizio, ai fini risarcitori, CP_1
l' avendo quest'ultima, in forza di un Controparte_6 contratto d'appalto, sottoscritto in data 12.9.1999, eseguito dei lavori su di un immobile di proprietà degli istanti e che successivamente hanno evidenziato gravi difetti, stimati in almeno € 20.000,00 - €25.000,00, giusta perizia a firma del CTP ing. Per_2
; (ii) a seguito della propria costituzione in giudizio nel procedimento avente RG
[...]
n. 265/2012, la parte convenuta ha eccepito la prescrizione e/o la decadenza dall'azione proposta dagli attori ai sensi sia dell'art. 1667 che dell'art. 1669 cc;
(iii) l'adito
Giudice, con sentenza n. 110 del 7.2.2014, depositata in cancelleria in data 10.2.2014, ha accolto le eccezioni preliminari di parte avversaria, rigettando la domanda risarcitoria proposta;
(iv) con atto di gravame avente RG n. 1126/2014, l'Avv. , CP_1
sempre in rappresentanza e difesa dei coniugi e ha impugnato la Parte_1 Parte_2 citata sentenza dinanzi la Corte d'Appello di Catanzaro, la quale, con ordinanza ex art. 348-bis e ter cpc, ha confermato quanto statuito dal primo giudice, dichiarando l'inammissibilità dell'appello; (v) con lettera raccomandata A.R. del 13.7.2015, hanno chiesto all'avv. di giustificare l'esito dei due giudizi e, in particolar modo, le CP_1 ragioni dell'occorsa prescrizione e/o decadenza dal loro diritto in quanto eventi intimamente connessi alla tardiva notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, domandandogli inoltre un eventuale ristoro per i danni subiti;
(vi) il professionista, con lettera del 15.7.2015, pur premettendo di avere svolta diligentemente la propria attività professionale, ha comunque dichiarato che avrebbe segnalato l'accaduto alla propria compagnia assicurativa al fine di Controparte_2 domandare nell'interesse dei propri clienti un indennizzo per il danno da essi subito;
(vii) in data 6.6.2017, a distanza di oltre due anni, l'avv. ha emesso n. 8 fatture, CP_1 recanti delle date ricomprese nell'arco temporale dal 5.7.2015 al 27.7.2015, per un complessivo importo pari ad € 7.000,00, di cui € 2.400 per onorari ed € 4.600,00 per asserite spese esenti ex art. 15, comma 1 n. 3, del D.P.R. 26.10.1972 n. 633; (viii) in data 4.8.2017, con atto di specificazione e diffida ad adempiere, è stata avanzata una richiesta di risarcimento dei danni per la complessiva somma di € 29.989,80, alla quale sono seguite, in data 7.8.2017 e in data 10.10.2017, due riscontri con le quali il professionista, oltre che confermare di avere già attivata la propria polizza assicurativa, fornendo il numero del sinistro (id est: n. 000051016), ha dichiarato che la propria compagnia assicuratrice si è resa disponibile a pagare un importo complessivo di €
4.265,00 a titolo risarcitorio e a tacitazione di ogni pretesa;
(ix) in data 8.11.2017, hanno inviato atto di messa in mora alla sopra citata non ricevendo alcun Controparte_2
riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , il quale ha CP_1
eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della negoziazione assistita;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. Ha chiesto, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia per la manleva della compagnia con la quale è stata stipulata Controparte_2 la polizza per responsabilità professionale, vigente all'epoca dei fatti dedotti dai ricorrenti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la eccependo, Controparte_2 preliminarmente, l'inoperatività della polizza in caso di accertamento del dolo nell'operato del resistente, nonché, l'operatività della stessa limitatamente per le perdite professionali involontariamente e direttamente cagionate a terzi. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria perché infondata.
La causa, esperita la procedura di negoziazione assistita ed istruita mediante produzione documentale, è stata decisa con ordinanza del 6.3.2019, pubblicata in data 7.3.2019, con la quale il Tribunale di Paola ha così statuito: “rigetta la domanda, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'avv. e della compagnia CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuno in complessivi euro Controparte_7
3.100,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure:
➢ Ha affermato che alcuna censura possa muoversi nei confronti del resistente circa la diligenza o meno nell'adempimento della prestazione professionale, in quanto ha ritenuto che la notifica dell'atto di citazione è stata correttamente indirizzata alla sede della società convenuta nel giudizio n. 265/2012 R.G., dovendo imputare la dichiarazione circa l'inesistenza della suddetta presso l'indirizzo indicato ad una disattenzione dell'ufficiale giudiziario, il quale, in data successiva, ha rinvenuto la convenuta al medesimo indirizzo;
➢ Ha affermato, pertanto, che la suddetta circostanza deve ritenersi come assolutamente imprevedibile e comunque non imputabile al resistente, escludendo un suo colpevole inadempimento;
➢ Ha affermato, altresì, che la circostanza lamentata secondo cui l'assenza del resistente alla prima udienza ha rappresentato una mera disattenzione, alla quale non è conseguito alcun effetto decadenziale dell'azione esperita stante il rinvio ex art. 309 cpc, posto che alla successiva udienza è stato concesso il termine per nuova notifica dell'atto introduttivo che è stato notificato al medesimo indirizzo, dal medesimo ufficiale giudiziario, con esito positivo;
➢ Ha ritenuto, quindi, che in relazione a tale rinnovo della notifica, aldilà dell'interpretazione data dai giudici del merito, che, condividendo un mutevole orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto perfezionata la notifica, il resistente ha avanzato la suddetta richiesta di rinnovo prima che il termine prescrizionale spirasse;
➢ Ha affermato, infine, che sulla base degli elementi documentali offerti dai ricorrenti non è stato possibile formulare, ai fini della domanda risarcitoria, la valutazione circa l'esito dell'azione giudiziale presupposta, difettando la completa allegazione di tutti gli atti relativi al doppio grado di giudizio, in cui il resistente ha prestato la propria attività professionale;
➢ Ha affermato, in particolare, che è rimasto indimostrato il nesso di causalità tra il danno lamentato, da intendersi sia come la perdita subita che come mancato guadagno, e lo svolgimento della prestazione professionale del resistente, così come è rimasta indimostrata la pretesa restitutoria circa gli esborsi non effettuati nel giudizio presupposto.
1.2. Avverso la suddetta ordinanza, hanno proposto appello e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 22.3.2019, affidandolo ad un unico ed Parte_2
articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 3.7.2019, si è costituito
, per resistere al gravame eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 ai sensi dell'art. 342 cpc e, nel merito, ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.7.2020, si è costituita la la quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_7 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis, chiedendone nel merito il rigetto perché infondato.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.9.2019, ha rigettato le istanze istruttorie degli appellanti, rinviando la causa all'udienza del 12.7.2022 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 28.5.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.2.2026 per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di cause pendenti e il carico di lavoro gravante sul consigliere relatore.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di sezione e
Consigliere relatore, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 12.2.2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 17.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, sollevata dagli appellati e poiché dalla CP_1 Controparte_2
lettura dello stesso è possibile ricavare gli errori che gli appellanti imputano al giudice di prime cure e le ragioni che avrebbero dovuto indurlo a una decisione di segno contrario.
Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cpc, sollevata dalla appellata occorre precisare che detta eccezione può Controparte_2
essere esaminata solo alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti, e non può essere delibata in questa fase. Sempre, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , perché proposto avverso l'ordinanza di rigetto della domanda CP_1
principale e quindi proposto al di fuori della previsione legale. In particolare, l'appellato sostiene che l'art. 702-quater cpc, richiamando la sola ordinanza provvisoriamente esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, stabilisce che è suscettibile di appello solo l'ordinanza di accoglimento del ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione che è la sola a possedere l'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata.
L'eccezione è infondata, in quanto è ormai orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che nel procedimento sommario di cognizione anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702-quater cpc, in quanto il
“[…] richiamo al comma 6 dell'art. 702-ter cod. proc. civ. va letto in continuità col comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilità secundum eventum litis” (Cass., n. 22387/2015; Cass. n. 5840/2017).
2.2. Venendo, ora, all'esame del merito della controversia, gli appellanti attraverso un unico motivo di appello, suddiviso in punti, impugnano determinate parti dell'ordinanza.
In particolare, gli appellanti, con i punti 1), 2) e 3), impugnano l'ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che il professionista non ha commesso alcuna negligenza e/o omissione nell'espletamento dell'incarico, lamentando che lo stesso non ha tenuto conto della censura mossa al professionista attinente al ritardo nell'adempimento della rinotifica e che, a causa di tale inerzia e alla dichiarazione della nullità della prima notifica, ha determinato il decorso del termine prescrizionale del diritto azionato nel giudizio presupposto, nonché l'errore del giudice nell'aver ritenuto la presenza di un mutevole orientamento giurisprudenziale in materia di nullità della notifica della citazione e interruzione della prescrizione.
Con il punto 4), poi, impugnano l'ordinanza nelle parti in cui il giudice di prime cure ha statuito che, in ogni caso, gli odierni appellanti non hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi incombente - difetto di allegazione di tutti i verbali, di tutti gli atti e di tutti i documenti dei giudizi presupposti - rendendo impossibile al giudice di effettuare un giudizio prognostico circa le originarie pretese avanzate dagli odierni appellanti nei confronti dell' . Controparte_6
Con il punto n. 5), infine, censurano la decisione, per violazione dell'art. 112 cpc, nella parte in cui il giudice non ha considerato gli altri comportamenti tenuti dal professionista, sia nel corso del giudizio, antecedentemente ad esso, che dopo lo stesso, in particolare nel non aver mai prodigato a giustificare gli esborsi chiesti e ottenuti dagli odierni appellanti, di cui si chiede la loro integrale restituzione.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.
Dalla lettura del ricorso introduttivo e delle complessive difese svolte dagli odierni appellanti appare chiaro che essi abbiano inteso far valer la negligenza adempitiva del professionista e, quindi, sostanzialmente l'inesatto adempimento della prestazione svolta sotto due diversi profili: 1) il mancato conseguimento del risultato utile nel giudizio rispetto al quale l'inadempimento si è verificato;
2) la mancata giustificazione dello spostamento patrimoniale costituito dal pagamento del corrispettivo richiesto dal difensore e quindi il diritto alla restituzione di quanto a questi versato.
Sotto il primo profilo la sentenza di primo grado merita conferma avendo fatto corretta applicazione dei principi più volta ribaditi dalla Corte di Cassazione in materia di adempimento della prestazione professionale dell'avvocato secondo cui la responsabilità dell'avvocato (nella specie, per omessa proposizione di impugnazione) non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio, lamentato dal cliente, sia riconducibile alla sua condotta, se vi sia stato un danno effettivo e se il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto” (così da ultimo Cassazione n. 4742/2019).
Nel caso in esame non può, in particolare, ritenersi raggiunta la prova che ove il
Tribunale non avesse arrestato il proprio esame della fondatezza della eccezione di prescrizione gli attori avrebbero ottenuto il risarcimento richiesto: gli unici atti a disposizione in tal senso sono una perizia di parte e gli atti introduttivi del giudizio: emerge da detti atti che gli attori abbiano azionato la garanzia per vizi nei confronti dell'appaltatore a distanza di quasi dieci anni dal compimento dell'opera, sul presupposto che detti vizi rientrassero nella previsione dell'art. 1669 c.c.. Detta circostanza, oltre a non risultare univocamente dalla perizia di parte, ha formato oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte del convenuto che, nelle proprie difese, ha evidenziato che i presunti vizi non solo non hanno mai determinato un pericolo di rovina ma non hanno inciso sulla funzionalità e sul godimento della cosa. Sulla base di tali elementi non è quindi possibile emettere un giudizio prognostico favorevole agli appellanti in ordine all'esito di quel giudizio e, consequenzialmente, non può ritenersi raggiunta la prova tra il dedotto inadempimento e il danno nei termini invocati.
Discorso a parte merita invece l'altro profilo fatto valere dagli appellanti ovvero il diritto alla restituzione delle somme versate al difensore a fronte del conclamato inadempimento della prestazione professionale di costui. Deve qui infatti ricordarsi che l'esito della lite così come prodottosi è conseguenza immediata e diretta di un ben preciso profilo di inadempimento da parte del difensore: il termine di prescrizione applicato dal Tribunale ovvero quello previsto dell'ultimo comma dell'art. 1669 c.p.c. che impone l'esercizio dell'azione entro un anno dalla denuncia dei vizi, nel caso in esame è maturato dopo l'introduzione del giudizio per una condotta negligente imputabile esclusivamente al difensore.
Questa la cronologia degli eventi che si ricava dalla produzione documentale delle parti:
1) in data 4 ottobre 2011 fu avviato il procedimento obbligatorio di mediazione;
2) fallito detto tentativo con un atto di citazione la cui notifica non si perfezionò fu introdotto il giudizio con citazione per l'udienza del 25 giugno 2012; 3) alla prima udienza del 26 giugno 2012 non essendo comparso nessuno la causa fu rinviata ai sensi dell'art. 181 c.p.c. all'udienza dell'8 gennaio 2013; 4) a quella udienza il Tribunale rilevato il mancato perfezionamento della notifica della citazione nei confronti dell'impresa convenuta ne ordinò la rinnovazione che fu poi eseguita il 16 gennaio
2013.
Nella motivazione della sentenza di quel giudizio il Tribunale ha affermato che la rinnovazione della notificazione è avvenuta oltre l'anno dall'ultimo atto interruttivo e che pertanto il termine prescrizionale è maturato. Appare allora evidente che la mancata partecipazione alla prima udienza, che integra sicuramente gli estremi dell'inadempimento e per la quale peraltro il difensore non ha mai addotto alcuna causa di giustificazione, è causa immediata e diretta dell'esito negativo della lite poiché – impregiudicata ogni valutazione sulla corretta individuazione del primo indirizzo in cui la citazione fu notificata – se il difensore fosse comparso all'udienza del 26 giugno 2012 avrebbe avuto la possibilità di rinnovare la notificazione della citazione prima della scadenza dell'anno ovvero prima del 4 ottobre 2012. Merita quindi censura sotto tale profilo l'affermazione del giudice di primo grado che liquida la mancata e ingiustificata presenza del difensore alla prima udienza come < mera distrazione > Se non in termini di totale inadempimento la condotta del difensore va qualificata almeno in termini di inesatto adempimento e vale, come tale, a fondare il parziale accoglimento della domanda di restituzione dei compensi versati.
Deve, tuttavia, a questo punto darsi atto della straordinaria caoticità delle allegazioni difensive sul tema degli importi reclamati ed effettivamente versati: già nelle conclusioni rassegnate resta di impossibile interpretazione il fondamento della prima pretesa di restituzione dell'importo così descritto alla restituzione della somma di €
3.939,80 (importo a cui si è pervenuti defalcando dalla somma complessiva gli onorari
e le spese “certe” (contributi unificati, marche da bollo, notifiche etc…. v. All. 16 del fascicolo di I° grado.
In nessuno degli atti difensivi viene poi espressamente indicato se, quando e per quali importi i pagamenti siano stati effettuati. Gli appellanti hanno prodotto delle fatture emesse dal difensore per complessi € 7.000, hanno dedotto la irregolare formazione di dette fatture recanti tutte date molto vicine ma non hanno specificamente allegato né provato di averle saldate. Nel secondo capo di domanda di restituzione - di più piana interpretazione – hanno espressamente chiesto la restituzione dell'importo di € 2400,00 versato a t titolo di onorario, oltre al quanto pagato a titolo di contributo unificat. Il convenuto da parte sua non ha mai contestato di avere ricevuto detto importo e, quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la circostanza può darsi per pacificamente acquisita.
Considerando la rilevanza dell'inadempimento e tenuto conto dell'attività difensiva comunque svolta dal difensore, la Corte ritiene che la domanda di restituzione può essere accolta nei limiti di 1200 euro pari alla metà degli onorari versati, mentre non può invece essere accolta la domanda di restituzione delle spese vive, il cui esborso non
è evidentemente dipeso dal contegno del difensore, né costituisce un ingiustificato arricchimento per il medesimo.
L'appellato va quindi condannato alla restituzione nei confronti degli appellanti dell'importo di € 1200,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo
Rispetto a detto importo non può essere accolta la domanda di manleva spiegata nei confronti dell'assicurazione perché per come da questa esattamente eccepito la garanzia assicurativa non si estende alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di compenso non potendo questa considerarsi una voce di danno, anche perché diversamente ritenendo il difensore riceverebbe attraverso l'assicurazione il compenso a cui non ha diritto dal cliente lucrando così un ingiustificato arricchimento.
3. Le spese di lite
3.1. Nei rapporti tra gli appellanti e l'appellato l'accoglimento solo parziale delle CP_1
domanda spiegate giustifica la nella misura della metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo second i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 144 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo riconosciuto;
Le ragioni del rigetto della domanda di manleva, con specifico riferimento alla astratta fondatezza della chiamata in garanzia, giustificano invece l'integrale compensazione delle spese di lite tra il chiamante e l'assicurazione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza del Tribunale di Paola del 6.3.2019, pubblicata in data 7.3.2019, non notificata, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della ordinanza impugnata condanna al pagamento, a titolo di parziale restituzione CP_1
degli importi ricevuti, nei confronti di e della Parte_1 Parte_2 somma di € 1200,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2. Compensa nella misura della metà le spese di lite dei due gradi del giudizio nei rapporti tra e e condanna Parte_3 CP_1 CP_1
al pagamento nei confronti dei primi della residua metà che per il primo
[...] grado liquida in € 143,00 per spese vive ed € 1276,00 per compenso di avvocato e per il secondo grado in 388,5 per spese vive ed € 1457,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra e CP_1 Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Silvana Ferriero