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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg22839 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22839 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. LAURENZA ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.256,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. LAURENZA ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.256,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pozzuoli il 03/08/1996 e che dalla loro unione nascevano due figli:
SE il 23.08.1997 e l'11.07.2001, entrambi maggiorenni ed Per_1
1 economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 77/2024 del Tribunale
Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG 2883/2024 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale sita in Napoli alla Via Lepanto n.53, condotta in locazione dal sig. con quanto in essa contenuto, resterà a lui assegnata Parte_1
mentre la moglie si è già trasferita nella abitazione di sua proprietà sita in Pozzuoli alla Via Tobruk n.17;
2) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi contribuzione economica l'una a carico dell'altra;
3) nulla disporsi in merito al contributo di mantenimento nei confronti dei figli Per_2
e in quanto economicamente indipendenti essendo entrambi già inseriti nel Per_1
mondo lavorativo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente
2 decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 03/08/1996 (atto n.238, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori condizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22839 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. LAURENZA ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.256,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. LAURENZA ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.256,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pozzuoli il 03/08/1996 e che dalla loro unione nascevano due figli:
SE il 23.08.1997 e l'11.07.2001, entrambi maggiorenni ed Per_1
1 economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 77/2024 del Tribunale
Ordinario di Napoli resa nel procedimento RG 2883/2024 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale sita in Napoli alla Via Lepanto n.53, condotta in locazione dal sig. con quanto in essa contenuto, resterà a lui assegnata Parte_1
mentre la moglie si è già trasferita nella abitazione di sua proprietà sita in Pozzuoli alla Via Tobruk n.17;
2) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi contribuzione economica l'una a carico dell'altra;
3) nulla disporsi in merito al contributo di mantenimento nei confronti dei figli Per_2
e in quanto economicamente indipendenti essendo entrambi già inseriti nel Per_1
mondo lavorativo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente
2 decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 03/08/1996 (atto n.238, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori condizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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