Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1034/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27.03.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1034/2024, promosso da
nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] int.8 Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Pia Castellaneta e con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio di tale difensore in Bari alla Via A. Calefati n. 316, come da mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato ad [...] l'[...] e residente in [...]
Cadorna n.30 ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luigi Stano e con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Gravina in Puglia alla Via B. Petrone n.1, giusta procura in atti.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 15
All'udienza del 27.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione di un primo termine di 30 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 10 giorni per repliche.
Con sentenza n. 2990/2024, pubblicata il 21.06.2024 ed emessa all'esito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 7442/2016, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, chiamata a decidere in merito al ricorso per separazione coniugale promosso da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvedeva: “1. Dichiara che la separazione è addebitabile ad entrambi i coniugi.
2. Conferma
l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minorenne della coppia ed il suo collocamento prevalente presso la madre.
3. Conferma l'assegnazione all'attrice della casa coniugale.
4. Conferma la sospensione degli incontri padre-figlia, che potranno svolgersi in maniera tendenzialmente libera solo con il consenso della minorenne, ormai adolescente adulta.
5. Dispone che i servizi sociali territoriali ed il consultorio familiare di riferimento proseguano l'attività di sostegno psicologico alla minore per le finalità di cui al punto 8.2 della narrativa.
6. Riduce dal corrente mese di giugno ad €.500,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia, da rivalutare secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il protocollo d'intesa siglato con il COA.
7. Dispone che l'attrice percepisca integralmente l'assegno unico universale, il cui pagamento potrà richiedere all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra loro.
8. Condanna
al pagamento del 50% delle spese processuali, che liquida in complessivi €.3.808,00, Controparte_1 oltre CNA, IVA ed accessori come per legge.
9. Compensa tra le parti la residua metà di esse. 10.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”
La SI.ra appellava tale sentenza ed evidenziava quanto segue: 1) il 23.06.2007 aveva Parte_1 contratto matrimonio con il e da tale unione, in data 07.11.2008, era nata la figlia Controparte_1
; 2) il rapporto coniugale si era ben presto rivelato infelice a causa delle condotte prima Per_1 reiteratamente offensive e svilenti poste in atto dal marito nei confronti della donna, anche in pubblico, e poi degli agiti violenti dell'uomo, ai quali aveva assistito la ridetta figlia;
3) la esperiva così un Pt_1 ricorso ex art. 342 bis e ss. c.c., esitato nell'adozione di un ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale, di cessare ogni condotta lesiva e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ricorrente, un successivo ricorso per reintegra in possesso degli immobili destinati ad abitazione familiare e a studio professionale della (Avvocato del libero Foro, così come il marito); infine, incardinava il Pt_1
pagina 2 di 15 procedimento separativo, definito dal Tribunale di Bari con la gravata sentenza, nell'ambito del quale, fra l'altro, chiedeva che la separazione fosse addebitata al resistente;
4) costui si costituiva in quel procedimento e, in via riconvenzionale, formulava speculare domanda in danno della moglie;
4) con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 20.09.2016, il Presidente del Tribunale affidava ad entrambi i Per_1 genitori in modalità condivisa, regolamentava le visite della diade padre-figlia e onerava il del CP_1 versamento di €.650 mensili a titolo di assegno per la prole, da adeguarsi annualmente in base agli indici
ISTAT e con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5) nel corso del procedimento venivano depositati due ricorsi ex artt. 709 ter c.p.c. e 330-333 co.2 c.c., sicché il G.I. disponeva una CTU psicologica per valutare le dinamiche familiari;
acquisito il relativo elaborato, con ordinanza del
15.04.2019 veniva affidata in via esclusiva alla madre e venivano revocate le disposizioni Per_1 inerenti il diritto di visita paterno;
6) veniva così emessa la sentenza parziale sullo status e, con separata ordinanza, venivano concessi i termini per cristallizzate il thema decidendum e il thema probandum;
faceva seguito l'assunzione delle prove così come ammesse e, all'esito, la causa veniva definita con detta sentenza, ritenuta dalla affetta da nullità perché emessa prima della scadenza dei termini di cui Pt_1 all'art. 190 co.2 c.p.c. e, con conseguente violazione di tale norma e dell'art. 24 della Costituzione.
Il Tribunale, a fronte della concessione dimidiata dei termini de quibus, aveva infatti emesso tale sentenza il 18.06.2024 (con pubblicazione eseguita il 21.06.2024), quantunque le repliche scadessero il successivo
24.06.2024.
Sul punto, l'appellante evidenziava come il Tribunale avesse violato detta disposizione del codice di rito che consentiva l'abbreviazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, giammai riducibili al di sotto dei 20 giorni, e non già delle repliche;
da ciò derivava l'insanabile nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa della impossibilitata a replicare alle avverse note. Pt_1
In secondo luogo, evidenziava come detta sentenza fosse stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c. essendo affetta da extrapetizione, giacché l'addebito della separazione era stato dichiarato anche in capo alla donna, responsabile –secondo quanto ponderato dal Tribunale- di aver violato l'integrità fisica e la dignità morale del marito, sebbene costui le avesse contestato la sola violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Nel merito, l'appellante censurava la sentenza in questione per violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 e 151 co.2 c.c., giacché in modo apodittico era stato dichiarato l'addebito a sé della separazione, e comunque in assenza di prova sul nesso eziologico fra le condotte in violazione del dovere di fedeltà
(relazione fra la donna e tale ) e l'intollerabilità della prosecuzione della Persona_2 convivenza con il consorte.
pagina 3 di 15 E, non a caso, lo stesso Tribunale aveva rilevato che mancasse la prova certa dei rapporti di tipo sessuale fra i due presunti amanti, in quanto fra costoro vi era stata una mera relazione virtuale consistita nello scambio di messaggi dall'esplicito contenuto intimo, compresa una foto che ritraeva la nuda dalla Pt_1 cintola in giù (circostanza peraltro da costei ammessa), proditoriamente diffusa dallo stesso sui Per_2 social, divenendo di dominio pubblico nelle Città di Altamura e Gravina in Puglia.
E tuttavia, la condotta illecita del non poteva essere ascritta anche alla del tutto ignara Per_2 Pt_1 dell'ignominia commessa dal predetto, né tale situazione era la causa scatenante la crisi del rapporto coniugale, imputabile, così come dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, agli atteggiamenti sprezzanti del marito, verificatisi anche in pubblico a decorrere dalla fine della gravidanza delle che le aveva determinato un forte aumento di peso, da lui non tollerato. Pt_1
Seguirono poi diversi episodi di violenza ai quali aveva assistito la figlia , tutti dimostrati, con la Per_1 conseguenza che il Tribunale aveva correttamente addebitato al la responsabilità della crisi CP_1 coniugale.
L'uomo, oltretutto, aveva intrattenuto anche alcune relazioni fedifraghe, provate con le dichiarazioni rese dai testimoni, dando così contezza che l'unione coniugale fosse da tempo naufragata.
La sentenza doveva perciò essere riformata attribuendo la responsabilità della crisi fra i coniugi al solo stante peraltro la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 co.2 c.c. riguardo alla CP_1 comparazione delle condotte, viepiù motivata in modo erroneo ed insufficiente.
Il Tribunale, sul punto, non avrebbe attribuito il giusto rilievo alle reiterate violenze inferte dell'uomo alla moglie, dall'oggettiva gravità ed efficacia causale ai fini dell'intollerabilità della convivenza, glissando del tutto sui tradimenti perpetrati dall'appellato; inoltre, la reciprocità dell'addebito era scaturita dall'erronea ponderazione della sequenza cronologica dei fatti posti a fondamento delle reciproche domande di addebito, in quanto il presunto tradimento della donna con il suo ridetto amico virtuale sarebbe risalente al novembre del 2015 mentre l'ultima violenza perpetrata dal risalirebbe al CP_1 febbraio 2016, attribuendo a tale condotta una valenza quasi ritorsiva, sebbene avesse rilievo disomogeneo rispetto all'incolpevole divulgazione di una sola foto osè, dimenticando il Tribunale che le violenze e gli epiteti ingiuriosi proferiti dal marito nei confronti della moglie erano già in atto dalla nascita di . Per_1
La impugnava la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva ridotto l'assegno paterno Pt_1 per la prole, ponendo a fondamento di tale decisione soltanto le dichiarazioni dei redditi delle parti, le cui risultanze erano da lei state contestate perché ritenute inattendibili, sorvolando sul loro carattere indiziario;
sarebbe stato pertanto corrispondente a giustizia che si desse corso alle indagini di Polizia Tributaria per accertare gli effettivi redditi del e che a costui venisse ordinato di esibire il giudizio tutti gli CP_1
pagina 4 di 15 ordini di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari.
Il Tribunale, oltretutto, non aveva considerato che le esigenze di erano medio termine aumentate, Per_1 sicché la riduzione dell'assegno era da ritenersi irriguardosa dei principi sanciti dalla granitica giurisprudenza formatasi sul punto.
Da ultimo, nel dolersi della decisione adottata in punto di spese, stante il rigetto di un maggior numero di domande del marito, la concludeva affinché la Corte, in rito, volesse dichiarare la nullità Parte_1 della sentenza con riferimenti ai capi impugnati, dichiararla viziata da extrapetizione sul pronunciato addebito della separazione anche a sé e, nel merito, riformarla con attribuzione dell'addebito della separazione al solo e, da ultimo e previo espletamento delle chieste attività istruttorie, volesse CP_1 ripristinare il previgente assegno per la prole.
Il tutto, con vittoria delle spese e competenze per i due gradi del giudizio.
Con atto depositato il 27.12.2024 il si costituiva innanzi la Corte e, sulla dedotta Controparte_1 nullità della sentenza per violazione degli art. 190 c.p.c. e 24 della Costituzione evidenziava che, sulla scorta del dato letterale di detta norma processuale, alcun limite minimo fosse contemplato circa i termini per il deposito delle note di replica, tenuto conto che gli indicati 20 giorni erano riferibili solo alle note conclusionali.
Del pari corretta era la decisione sulla riconosciuta reciprocità degli addebiti in quanto la aveva Pt_1 violato l'integrità fisica e la dignità morale del consorte;
la relazione adulterina fra costei ed il
[...]
, durata circa sei mesi, era stata ammessa sia dalla donna nel corso dell'interpello sia Persona_2 dall'amante, chiamato a rendere testimonianza su ciò.
Senza sottacere che la storia sentimentale fra i due era divenuta di dominio pubblico.
Censurava poi la sentenza di primo grado nella parte in cui gli era stata addebitata la separazione, sebbene non fossero state fornite prove rassicuranti sulla sussistenza di sue condotte violente e squalificanti in danno della moglie, giacché i testimoni escussi avevano in parte riferito circostanze de relato ed in parte avevano categoricamente escluso che le stesse si fossero concretate.
Da tutto ciò erra dunque possibile apprezzare come le dinamiche familiari fossero state certamente costellate da frizioni fra i coniugi e che le condotte della fossero risultate disfunzionali, così come Pt_1 emerso nel corso delle operazioni peritali condotte dalla Dott.ssa le cui risultanze erano state Per_3 ignorate o, quanto meno, sottovalutate dal Tribunale.
L'appellato evidenziava poi che, a fronte dell'accertamento della relazione adulterina della moglie, non era stata fornita alcuna prova sulle sue presunte relazioni fedifraghe, né poteva ritenersi rilevante ai fini del decidere l'episodio violento risalente al 7.02.2016, allorquando fra i coniugi si era da tempo pagina 5 di 15 volatilizzata ogni forma di comunione morale e materiale e vi erano già in corso trattative per la definizione consensuale della vicenda separativa.
In secondo luogo, con riferimento al dichiarato addebito, il chiariva come proprio il Tribunale CP_1 di Bari avesse escluso che gli altri due episodi verificatisi nel giugno 2011 e nell'aprile 2015 avessero avuto incidenza causale ai fini dell'intollerabilità della convivenza, lumeggiando sull'insussistenza nella figlia di manifestazioni conseguenti alla c.d. violenza assistita.
A cagione di tanto, il impugnava incidentalmente la ridetta sentenza e chiedeva che la Corte, a CP_1 parziale riforma di essa, volesse pronunciare l'addebito solo in capo all'appellante.
Prive di costrutto dovevano essere ritenute anche le censure formulate circa la riduzione del contributo paterno per il mantenimento della figlia e la disposta compensazione totale delle spese.
Parimenti non condivise erano le decisioni in punto di affidamento esclusivo e rafforzato di alla Per_1 madre e di sospensione degli incontri della diade padre-figlia, tenuto conto che, all'esto della CTU era emersa una precoce adultizzazione della bambina ed una sua triangolazione nel conflitto familiare, di guisa che essa era stata allontanata dalla figura paterna nonostante fossero state ravvisate carenze genitoriali anche nella la quale aveva ingenerato un rapporto simbiotico fra sé e la figlia. Pt_1
D'altro canto, l'affido esclusivo rafforzato alla madre non poteva neppure essere giustificato dall'alto livello di conflittualità fra i coniugi con la conseguenza che la Corte, anche recependo le indicazioni del
CTU, veniva invitata a ripristinare il regime di affidamento condiviso della figlia e a ripristinare i sospesi incontri, facendo all'uopo rimando al provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale all'esito della fase sommaria separativa.
Vinte le spese per entrambi i gradi del giudizio.
In data 03.01.2025 la depositava in giudizio una memoria ex art. 473-bis .32 co.2 c.p.c. ed Parte_1 evidenziava come l'impugnazione incidentale fosse da dichiararsi improcedibile perché proposta oltre il termine breve decorrente dalla notifica su istanza di parte della sentenza appellata.
In secondo luogo, essa era inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo il riproposto le CP_1 medesime argomentazioni fattuali e giuridiche già scrutinate in primo grado, senza peraltro contrastare la sussistenza dell'episodio di violenza perpetrato il 7.02.2016 su cui si era ormai formato il giudicato interno.
E ad ogni buon fine, anche un solo episodio di violenza doveva essere ritenuto particolarmente grave ed in spregio ai doveri nascenti dal matrimonio, con la conseguenza che il Tribunale aveva adottato sul punto una decisione corretta, anche sulla scorta dell'attenta ponderazione delle emergenze istruttorie, viepiù a motivo delle censure mosse alle valutazioni del CTU, del tutto esulanti dall'ambito accertativo e confinate pagina 6 di 15 dall'appellante nell'alveo di “mere opinioni personali”.
Da respingersi erano altresì le domande incidentali sull'affidamento di e sulla sospensione delle Per_1 visite al padre, atteso che era stata accertata l'inidoneità genitoriale del CP_1
La ragazzina, peraltro, dopo averlo talvolta incontrato, aveva manifestato anche disturbi di natura psico- fisica, tanto da necessitare di essere sottoposta ad un accertamento neuropsichiatrico infantile, non espletato per il rifiuto frapposto dal padre.
E dunque, sulla scorta degli accertamenti espletati nel corso dei procedimenti cautelari in corso di causa, il
Tribunale aveva deciso di disporre l'affido super-esclusivo della figlia alla madre, sospendendo ogni forma di incontro con padre il quale aveva omesso di contribuire al mantenimento della minore, sebbene fosse a ciò tenuto, coartando la ad agire esecutivamente nei suoi confronti. Pt_1
Del pari irricevibile era la richiesta volta alla ripresa dei rapporti fra il padre e la figlia, (la quale avrebbe compiuto 18 anni il 7.11.2026), giacché costei, pienamente capace di discernimento, si era categoricamente rifiutata di incontrarlo;
la concludeva quindi affinché la Corte volesse dichiarare Pt_1
l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità dell'appello incidentale, accogliere quello principale e, per l'effetto, modificare la sentenza di primo grado nel senso innanzi indicato.
L'appellato depositava poi una memoria di replica con la quale si opponeva all'eccepita improcedibilità
e/o inammissibilità dell'impugnazione incidentale.
Veniva così celebrata l'udienza cartolare del 23.01.2025 e la causa veniva rinviata al 27.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Acquisite le note ex art. 127 ter depositate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisone, con concessione alle stesse di un primo termine di 30 giorni per il deposito di note conclusive e di successivi
10 giorni per repliche.
Il solo appellato provvedeva a depositare le prime note e, infine, con nota del 27.08.2024, il Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per la rideterminazione del solo assegno per la prole, ritenendo non condivisibili gli altri motivi di censura.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati i principali eventi che si sono susseguiti in questo grado del procedimento, appare opportuno in primo luogo esaminare le eccezioni procedurali sollevate dall'appellante.
La infatti, ha in primo luogo eccepito la nullità della sentenza di primo grado perché emessa in Pt_1 violazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Presidente Istruttore, infatti, all'esito dell'udienza del 22.04.2024, dopo aver preso contezza che le parti non avevano raggiunto l'auspicato accordo transattivo e, fatte precisare le loro rispettive conclusioni,
pagina 7 di 15 aveva riservato la causa a sentenza concedendo loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c., benché dimidiati
(30 per le conclusionali e 10 per le repliche).
Tale eccezione di nullità non è condivisibile atteso che, trattandosi di rito camerale, la concessione di detti termini non era affatto obbligatoria.
Ed invero, nei procedimenti separativi e/o divorzili incardinati anteriormente all'entrata in vigore del D.
Lgs. 149/2022 non era prevista l'assegnazione alle parti di detti termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa era stata trattenuta per la decisione, con rimessione a tal fine al collego.
Ciò è stato chiarito dalla Prima Sezione Civile della Cassazione nella recente ordinanza n. 7067/2025, depositata il 17.03.2025, stante la ravvisata necessità –per quei procedimenti familiari- di garantire la celerità del giudizio e l'economia processuale, con la conseguenza che, ad essi, non dovranno applicarsi le disposizioni proprie del processo ordinario di cognizione.
Senza in ogni caso sottacere che la concessione di tali termini dimezzati non ha di certo impedito alla di depositare le sue repliche e di esercitare in tal modo le sue attività difensive finali nel Pt_1 procedimento di primo grado, né la stessa ha dato prova di aver subito per ciò solo una illegittima compressione del suo diritto di difesa.
Priva di fondamento è poi l'eccezione d'improcedibilità dell'appello incidentale del il quale, a CP_1 fronte della fissazione della prima udienza innanzi la Corte (23.01.2025), si è quivi costituito il
27.12.2024, ossia ben oltre il termine di 20 giorni prima di detta udienza e di cui all'art. 343 co.1 c.p.c.; e d'altro canto l'appellante, a fronte di quanto dedotto con la memoria ex art. 473 bis.32 co.2 c.p.c., non ha dato prova di aver proceduto alla notifica della sentenza al procuratore del ai fini della CP_1 decorrenza del termine breve per impugnare anche incidentalmente.
Sempre dal punto di vista procedurale, non è condivisibile neppure l'accezione dell'inammissibilità dell'appello incidentale, tenuto conto che, ai fini dell'impugnazione della sentenza non è necessario far ricorso a formule sacramentali e, nella specie, il ha individuato con chiarezza i relativi punti e CP_1 capi oggetto di contestazione, affiancando con sufficiente precisione la parte volitiva a quella argomentativa, volta cioè a confutare le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della decisione, tenuto conto della natura permanente di revisio prioris instantiae dell'appello che mantiene la sua peculiare natura rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza 17.01.2024 n.
1932).
Sgomberato il campo dalle eccezioni in rito, relativamente al merito delle questioni sollevate dalle parti in merito alla reciprocità degli addebiti, in punto di diritto sostanziale giova evidenziare quanto segue:
pagina 8 di 15 quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio (art. 151 co.2 c.c.), l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito e tale richiesta deve essere specifica e supportata da idonei compendi probatori sulla violazione dei doveri medesimi.
E dunque, affinché si possa giungere ad una pronuncia di addebito è necessario non solo che si dia prova della violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi allegare in fatto e adeguatamente dimostrare l'esistenza del nesso causale fra la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ove poi i coniugi abbiano contribuito a rendere intollerabile la convivenza con comportamenti contestuali e non causalmente connessi, il giudice potrà addebitare la separazione ad entrambi.
Anche in tal caso, tuttavia, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi deduce l'inefficacia causale dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio (cfr. Cass. Civ. Sez. I
Ordinanza 08.06.2023 n. 16251, Cass. Civ. Sez. I Ordinanza 12.05.2023 n. 13121).
Orbene, nel caso di specie i dati indicati dalle parti ai fini della ricostruzione delle vicende coniugali sono i seguenti: 1) le parti contraevano matrimonio in Altamura in data 23.06.2007 e, a distanza di circa un anno e mezzo, nasceva la figlia;
2) tale gravidanza aveva comportato un notevole aumento di peso Per_1 nella la quale, sentitasi perciò rifiutata dal marito, oltre che apostrofata da questi con epiteti Pt_1 ingiuriosi anche nell'ambiente lavorativo, si era sottoposta ad una dieta ferrea al punto da perdere ben 40 kg e da riuscire a ritornare in un'ottima forma fisica;
3) e tuttavia il (secondo quanto prospettato CP_1
e non provato dalla moglie n.d.r.), avrebbe dato corso a fugaci relazioni fedifraghe, rendendosi anche responsabile di tre episodi aggressivi, di cui il primo verificatosi il 21.06.2011, il secondo il 25.04.2015 e il terzo il 7.02.2016; 4) il primo dei tre elencati agiti era stato ritenuto non causalmente rilevante ai fini dell'intollerabilità della convivenza, giacché le parti avevano continuato per lungo tempo a coabitare;
quanto poi all'occorso del 25.04.2015, il Tribunale aveva ritenuto che il narrato della non fosse Pt_1 affatto dirimente ai fini del decidere, giacché, secondo quanto prospettato, il avrebbe aggredito CP_1 con schiaffi e pugni la moglie per aver fatto dieci minuti di ritardo nel prepararsi in vista di una partenza per una gita a Napoli;
episodio, quest'ultimo, sprovvisto di adeguato compendio probatorio e, pertanto, confinato nell'alveo delle allegazioni indimostrate;
era stata invece attribuita la giusta rilevanza all'episodio del 7.06.2016 per il quale era stata sporta denuncia-querela dalla con conseguente Pt_1
pagina 9 di 15 allontanamento di costei dall'abitazione familiare unitamente alla figlia , da allora rifiutatasi di Per_1 incontrare il padre, nonostante in sede di CTU fosse stata notata nella minore una timida apertura nei suoi confronti;
5) a cagione di ciò, la formulava domanda di addebito della separazione al marito il Pt_1 quale, dal canto suo, agiva in via riconvenzionale e chiedeva che la responsabilità per la crisi coniugale fosse addebitata alla moglie,responsabile della diffusione sui social di sue foto ammiccanti e di una che la ritraeva nuda, diretta al SI. , presunto suo amante, che la diffondeva nei territori Persona_2 di Altamura e Gravina, venendo perciò denunciato per estorsione dalla Pt_1
E la diffusione di tale foto intima, peraltro avvenuta in circostanze esulanti dalla volontà della donna, non poteva avere –a suo dire- alcuna efficacia causale nell'aggravarsi di una crisi coniugale già in atto da alcuni anni, senza comunque sottacere che il Tribunale aveva mal soppesato le violazioni degli obblighi matrimoniali commessi dall'uno e dall'altro coniuge, stante l'oggettiva gravità delle violenze subite a fronte della trasmissione di meri autoscatti al ridetto amico virtuale (di cui una sola “compromettente”), dimostratosi poi un bieco profittatore della donna in un periodo di sua fragilità.
Nei limiti dell'ordinanza ammissiva venivano sentiti anche gli ulteriori testi indicati dalle parti, alcuni dei quali confermavano di aver sentito il marito apostrofare la con frasi ingiuriose, altri smentivano Pt_1 ciò; altri, infine, sostenevano di aver visto, anche in locali pubblici, la foto della donna ritratta seminuda e in un atteggiamento provocante.
Chiarito ciò e posto che non è stata affatto provata la relazione fra la ed il da intendersi Pt_1 Per_2 quale consumazione di rapporti sessuali fra loro, cionondimeno non può escludersi che la circostanza di aver trasmesso a detto amico virtuale tale foto dall'inequivoca valenza e da costui poi illecitamente diffusa e resa così di dominio pubblico nelle Città di Altamura e di Gravina in Puglia, ha comportato un indubbio disdoro per il e per la stessa considerato oltretutto che entrambi sono CP_1 Pt_1 avvocati del libero Foro di Bari e che, pertanto, prestano la loro attività professionale a beneficio dei clienti residenti o domiciliati prevalentemente in tali località.
La ha infatti precisato di essere stata lei stessa ad inviare al tale foto, unitamente alle Pt_1 Per_2 altre, con la conseguenza che trattasi di azione che si connota per l'elemento soggettivo della coscienza e volontarietà, poi “sfuggita di mano” alla stessa donna per la conseguente –censurabile- volontà del destinatario di lederne la reputazione.
Per le ragioni testé spiegate l'addebito della separazione all'appellante deve essere confermata, tenuto conto che, come chiarito dal Tribunale, costei non aveva fornito prova tranquillizzante della preesistenza dell'irreversibilità della crisi coniugale.
Ed invero, a fronte di agiti aggressivi del marito verificatisi in precedenza, i coniugi avevano ripreso la pagina 10 di 15 loro convivenza coniugale e, su iniziativa della avevano programmato di richiedere un supporto Pt_1 psicologico per superare le reciproche difficoltà manifestate a seguito della nascita della figlia.
Deve perciò essere respinto l'eccepito vizio di ultapetizione della sentenza giacché, a fronte di una relazione sia pure virtuale (non vi è prova del contrario), quanto rappresentato nella foto autoprodotta dalla dall'esplicita valenza sessuale, per quanto innanzi spiegato ha certamente “violato Pt_1
l'integrità fisica e la dignità morale dell'altro coniuge”, sostanziandosi anche in ciò le conseguenze dell'inosservanza del dovere di fedeltà.
Il Tribunale ha poi correttamente addebitato la responsabilità della separazione anche al CP_1
autore di condotte violente e squalificanti nei confronti della moglie, con particolare riferimento
[...] all'episodio occorso in data 07.02.2016 (stante l'irrilevanza di quello risalente al 2011, stante la volontà dei coniugi di continuare a convivere e a realizzare la loro comune progettualità, e l'assenza di un adeguato compendio istruttorio in ordine a quello verificatosi nel 2015), allorquando la donna veniva attinta verosimilmente da una testata e da pugni inferti dal marito che le cagionavano “ecchimosi dell'orbita destra e frontale sinistra, dolore emitorace destro, graffi ed ecchimosi bilaterale agli arti superiori” refertati il giorno dopo dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Altamura, giusta documento versato in atti, con la conseguenza che la convivenza fra le parti veniva definitivamente a cessare.
Trattasi di un episodio disconosciuto dal il quale, tuttavia, ammetteva di aver avuto un'accesa CP_1 discussione con la moglie, non riuscendosi a spiegare donde le fossero derivate le suddette lesioni personali;
ebbene, in disparte la ritenuta non rilevanza dei precedenti episodi verificatisi nel 2011 e nel
2015 per la protrazione della convivenza, l'aver usato violenza anche per una sola volta nei confronti del coniuge costituisce causa valida per la dichiarazione dell'addebito, anche in assenza di reiterazione delle condotte.
Il sistema giudiziario, infatti, non può in alcun modo tollerare comportamenti violenti all'interno della vita di coppia, dovendosi approntare ogni più adeguata tutela a salvaguardia delle vittime degli abusi endo- familiari (cfr. Cass. Civ. 22294/2024, 3923/2018).
E se anche la conflittualità fra le parti fosse in atto da tempo, ciò non costituisce condotta esimente rispetto alla gravità di tale condotta, alla quale aveva peraltro assistito la figlia, né si giustifica tale azione quale reazione incontrollata rispetto al forte logorio psico-fisico scaturito dall'aver appreso della divulgazione della foto osé della moglie.
Ed allora, sulla scorta di tutto quanto innanzi spiegato, il Tribunale di Bari ha correttamente comparato le condotte delle parti ed ha addebitato ad entrambe la crisi familiare, non potendosi diversamente utilizzare un criterio dosimetrico per graduare il livello di responsabilità a carico di ciascuna di esse.
pagina 11 di 15 Ne consegue che a carico di entrambi i coniugi è stata correttamente ravvisata la violazione, cosciente e volontaria, dei doveri nascenti dal matrimonio, giacché la ha intrattenuto rapporti intimi, sia pure Pt_1 virtuali, con il creando disdoro all'immagine ed alla reputazione del marito, ed il ha Per_2 CP_1 usato violenza nei confronti della moglie, dopo essere stato da lei perdonato e per ben due volte.
Sia l'appello principale sia quello incidentale sul punto devono perciò essere respinti.
Quanto alle ulteriori doglianze sollevate dalle parti, è doveroso chiarire quanto segue.
Relativamente all'assegno per il mantenimento della prole, con l'appellata sentenza il Tribunale di Bari ha ridotto l'importo a carico del e a beneficio della figlia nella misura di €.150 mensili CP_1 Per_1 atteso che, sebbene le esigenze della ragazza fossero frattanto aumentate, i redditi del avevano CP_1 subito una contrazione, al punto che costui nel 2023 aveva dichiarato al fisco soltanto €.9.000.
L'assegno era stato perciò ridotto ad €.500 mensili, ritenuto congruo nonostante le mansioni accuditive fossero a totale carico della madre, parimenti tenuta a mantenere la figlia con la sua capacità contributiva pressoché identica a quella del marito.
In punto di diritto sostanziale, giova all'uopo rammentare che, sulla scorta di quanto disciplinato dall'art. 30 della Costituzione dell'art. 147 c.c., entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, anche se nati da unione di fatto, per il sol fatto di averli generati;
e, quanto al mantenimento, devono a ciò contribuire proporzionalmente alle consistenze economico-patrimoniali di cui dispongono e con le loro rispettive capacità di lavoro professionale e/o casalingo.
L'assegno per la prole deve poi assicurare al figlio di conservare lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori e, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n.
11724/2024, deve essere adeguato all'aumento delle sue esigenze, naturalmente connesse con l'avanzare degli anni, senza che il genitore richiedente debba spendersi in particolari attività assertive a tal riguardo e fornire adeguati compendi probatori.
Sul punto, la ha chiesto alla Corte di voler disporre indagini per il tramite della Polizia Tributaria Pt_1
e di voler ordinare al di produrre il giudizio i suoi estratti conto bancari e i documenti attestanti CP_1 la pendenza di rapporto finanziari e/o depositi.
E tuttavia, tali richieste appaiono del tutto esplorative giacché, se è vero che le dichiarazioni dei redditi hanno un connotato meramente indiziario, la parte che volesse contestare le relative emergenze probatorie dovrebbe allegare gli elementi fattuali volti a minarne l'attendibilità, almeno sulla scorta della disciplina processuale valevole prima della riforma del codice di rito, applicabile ratione temporis.
Elementi fattuali che risultano nel caso di specie del tutto carenti con la conseguenza che il quadro probatorio sul punto è da ritenersi esaustivo in vista dell'adozione –anche in questo grado del giudizio-
pagina 12 di 15 della decisione in parte qua.
Ebbene, il Tribunale ha rideterminato l'assegno per la prole sulla scorta dell'arretramento delle condizioni economiche del e dello speculare dovere della di contribuire al mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia, godendo di redditi equipollenti rispetto a quelli del marito.
La quale genitrice richiedente l'assegno ed onerata di dimostrare le condizioni a ciò sottese, non Pt_1 ha dunque fornito prova della non veridicità di tale arretramento con la conseguenza che, sebbene sia indubbio che le esigenze della ragazza siano accresciute rispetto all'epoca dell'adozione dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., allorquando aveva poco meno di otto anni, la disposta riduzione dell'assegno è da ritenersi ossequiosa del principio di proporzionalità, viepiù in considerazione del pari obbligo di mantenimento della figlia gravante sulla madre collocataria, anch'ella esercente la libera professione forense.
Quanto poi alle ulteriori doglianze formulate in via incidentale dal appare opportuno chiarire CP_1 quanto segue: il Tribunale di Bari ha affidato la minore in modalità esclusiva e rafforzata alla Per_1 madre ed ha sospeso gli incontri della diade padre-figlia.
Trattasi di decisioni contestate dal sulla scorta delle risultanze della CTU redatta dalla Dott.ssa CP_1
nell'ambito dei due sub procedimenti cautelari disposti in primo grado, contraddistinti Persona_4 con i nn. 7442-1 e 2/2016 e definiti unitariamente.
All'uopo non può non rilevarsi che: 1) la CTU è stata redatta nel 2017, allorquando era ancora Per_1 una bambina;
2) in detta relazione è emerso che costei avesse assistito ai violenti litigi intercorsi fra i suoi genitori e che avesse rapportato tali vicende seguendo lo stesso schema narrativo della madre;
3) nella parte iniziale del procedimento la minore aveva manifestato il desiderio di frequentare anche il padre sebbene i suoi genitori, nonostante fosse stato disposto l'affido condiviso della bambina e fosse stata ravvisata la necessità di stemperare il livello di tensione fra i coniugi per la tutela del superiore interesse della figlia, avessero continuato con i litigi e le rivendicazioni reciproche;
4) nel prosieguo del giudizio veniva però apprezzato un progressivo allontanamento della bambina dal padre, sebbene la responsabilità di ciò fosse, di fatto, da attribuirsi ad entrambi i genitori, dimostratisi indisponibili ad allentare il livello di tensione esistente fra loro;
5) gli stessi casi di violenza assistita erano stati comunque ritenuti dalla
Dott.ssa avvolti da nebulosità, atteso che la minore non aveva nel passato esternato alcun Per_4 ricordo a tal proposito né aveva assunto condotte di natura disfunzionale;
5) la CTU non aveva rilevato particolari carenze genitoriali nel tali da decretarne l'inidoneità a tutelare gli interessi della CP_1 figlia, sebbene a causa dell'alto livello di litigiosità, rilevabile peraltro anche dal corposo compendio documentale formatosi in primo grado, alla minore fosse stato diagnosticato un “Distress da Relazione
Genitoriale”; 6) entrambi i coniugi si erano poi concentrati nell'escludere l'altro genitore dalla vita della pagina 13 di 15 figlia più che occuparsi di riprendere un fisiologico rapporto fra loro e nel suo esclusivo e supremo interesse;
7) in altri termini, fra i coniugi vi era stata una cesura di ogni forma di comunicazione, se non limitata ai litigi ed alle offese reciproche, con la conseguenza che il rapporto con la madre era divenuto di natura simbiotica e si connotava per l'invischiamento.
Sulla scorta di tali considerazioni, frutto di numerosi colloqui ed osservazioni, la CTU suggeriva al
Tribunale di mantenere il disposto regime dell'affidamento condiviso, meglio rispondente ai bisogni della bambina, rimettendo però le principali decisioni ad un soggetto terzo, dotato di autorevolezza e capace di arginare le esuberanze delle parti, ovvero ai Servizi Sociali territoriali, in attesa di un approntamento di un percorso sistemico -e comunque di mediazione- volto a supportare le parti in vista dell'auspicabile ripresa dei rapporti.
Ciononostante, acquisite le numerose relazioni dei servizi Sociali, valutata la condotta delle parti, resesi indisponibili ad accogliere i preziosi suggerimento della CTU, preso atto del sistematico omesso versamento dell'assegno per la prole da parte dell'onerato e della lucida volontà espressa da di Per_1 non incontrare più il padre, all'esito del procedimento cautelare e a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., la ragazza veniva affidata alla madre in via esclusiva e rafforzata e, da ultimo, venivano sospesi gli incontri con il padre e rimessi gli stessi all'esclusiva determinazione della predetta.
Tali decisioni venivano confermate nella gravata sentenza e devono essere mantenute anche in questa sede, con conseguente rigetto degli ulteriori motivi di impugnazione incidentale del ed invero, CP_1 stante l'assoluta incomunicabilità delle parti, tuttora solo le decisioni più importanti nell'interesse della figlia dovranno essere prese dalla (il consorte non è stato infatti dichiarato né sospeso né Pt_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale), né possono imporsi provvedimenti precettivi riguardo alle visite della diade padre-figlia giacché è una adolescente-adulta molto volitiva e colta, dotata di una Per_1 grande proprietà di linguaggio e capace di manifestare le proprie esigenze, così come emerge dalle relazioni nei Servizi Sociali depositate in atti.
Anche l'appello incidentale deve pertanto essere respinto e, relativamente alle spese, tenuto conto del complessivo esito di questo grado del giudizio, appare corrispondente a giustizia disporne la totale compensazione fra le parti.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento quivi rubricato sub n. di R.G. 1034/2024, così provvede.
1) Rigetta sia l'appello principale proposto dalla SI.ra , sia l'appello incidentale proposto Parte_1 dal SI. e, per l'effetto, conferma in ogni statuizione la sentenza n. 2990/2024 Controparte_1 pubblicata il 21.06.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari
2) Compensa fra le parti le intere spese del giudizio di appello.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a carico della e per quello Parte_1 incidentale, a carico di , in osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. Controparte_1
115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19.06.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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