TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6962/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria
Concetta Elda Caprino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6962/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 04/12/2024 da:
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
-opponente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
-opposta –
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
-opposta –
E
, in persona del suo Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
-terza chiamata -
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 04/12/2024, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. 84 Parte_1
e 170 D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di pagamento n. cronol.
3177/2024 emesso in data 18/11/2024 dal Presidente del Tribunale di Bergamo (n. 464/2022 V.G.), lamentando l'esiguità del compenso liquidatogli. Più precisamente, lo stesso ha rappresentato che: - nell'ambito del procedimento n. 464/2011 V.G. di curatela dell'eredità TE di Persona_1 egli era stato nominato curatore dell'eredità TE;
- nella massa ereditaria del de cuius erano ricomprese quote di proprietà indivisa di sei diverse unità immobiliari;
- nell'esercizio della sua attività di conservazione e amministrazione della massa ereditaria, egli si era attivato per vendere tali unità, previo esperimento - con l'ausilio del notaio – del c.d. procedimento di stralcio divisionale con assegnazione, in modo da pervenire alla riunione della piena proprietà delle unità immobiliari in capo alla procedura;
- più precisamente, egli si era adoperato affinché da sei unità immobiliari in comunione indivisa venissero ricomprese nella massa ereditaria tre unità immobiliari in piena ed esclusiva proprietà;
- successivamente, egli era riuscito a vendere le tre unità immobiliari di cui sopra;
- a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi per € 19.210,00, oltre oneri e accessori di legge, con decreto del 18/11/2024 il Presidente del Tribunale aveva liquidato soli € 17.706,00, oltre oneri e accessori come per legge, dei quali € 12.000,00 per l'attività di compravendita di tre immobili ed € 5.706,00 per le ulteriori attività svolte in qualità di curatore dell'eredità TE;
- non soddisfatto della quantificazione dei compensi così operata, in quanto non comprensiva dell'attività di “stralcio divisionale con assegnazione”, egli aveva presentato istanza per correzione di errore materiale del decreto di chiusura della successione di poi rubricata al n. Persona_1
V.G. 464/2011, sub. 6;
- tuttavia, con decreto del 03/12/2024, il Presidente aveva rigettato l'istanza di correzione di errore materiale.
Alla luce dei fatti così descritti, l'Avv. ha proposto opposizione lamentando l'illegittimità del Pt_1 provvedimento di liquidazione adottato con decreto del 18/11/2024, ritenendo erronea l'omessa valorizzazione dell'attività di “stralcio divisionale con assegnazione”, che si era rivelata essenziale per consentire la vendita dei beni alle migliori condizioni e che pure aveva richiesto particolare impegno.
2. Il Giudice ha fissato udienza in data 15/04/2025 e ha assegnato termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione dei convenuti.
3. In data 03/04/2025 si è costituita in giudizio la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la quale ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, ritenendo del tutto congrua la liquidazione di € 17.706,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A. realizzata dal Presidente del Tribunale, e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso avversario.
4. In data 04/04/2025 si è costruito in giudizio il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, il quale ha eccepito la mancata estensione del contraddittorio nei confronti dell e, Controparte_3 pertanto, ha domandato in via pregiudiziale di onerare parte opponente di provvedere alla relativa chiamata in causa e di fornire altresì documentate indicazioni sulla consistenza attiva dell'asse residuante a seguito della chiusura della curatela dell'eredità TE del sig. (V.G. n. Persona_1
464/2011), in rapporto alla relativa esposizione debitoria.
5. All'udienza del 15/04/2025, stante l'adesione del ricorrente all'eccezione preliminare del
[...]
, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_1 CP_3
[...]
6. In data 30/05/2025 si è costituita in giudizio l' , in persona del suo Direttore pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, la quale ha dichiarato di non avere concreto interesse a contraddire sulla domanda di liquidazione di un maggior compenso formulata dal curatore, e ha quindi chiesto nel merito di valutare il fondamento della domanda avversaria secondo prudente apprezzamento.
7. All'udienza del 12/06/2025, a seguito di discussione orale, il Giudice ha posto la causa in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Considerazioni in diritto
8. Preliminarmente il Giudice rileva che, essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dell' , in persona del Direttore pro tempore, l'eccezione di rito sollevata Controparte_3 dall'Avvocatura di Stato di Brescia in rappresentanza del deve ritenersi Controparte_1 definitivamente superata.
9. Passando al merito, la domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta la richiesta di rideterminazione del compenso dovuto per l'attività svolta in qualità di curatore dell'eredità TE di Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la liquidazione del quantum come Persona_1 domandato nel procedimento de quo.
Infatti, stante il tenore letterale dell'art. 2 del D.M. n. 227/2015 - correttamente applicato dal
Presidente del Tribunale, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte Cass. Civ., sez. II, n. 33246 del 29/11/2023 – non è possibile far rientrare l'attività definita di “stralcio divisionale con assegnazione” nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. a), n.1, 2, 3, e 4 del citato D.M. In altre parole, non è possibile trattare l'attività di “stralcio divisionale con assegnazione” come attività di vendita di un ulteriore immobile, considerato oltretutto che non sarebbe possibile determinarne il valore di
“aggiudicazione o assegnazione” in base al quale decidere se applicare la lett. a), b) o c) del suddetto art. 2.
Al contempo, è indubbio che l'attività svolta in via prodromica dal curatore – tesa a “ricostruire” la proprietà piena di tre immobili, piuttosto che mantenere in capo all'eredità TE la proprietà indivisa di sei immobili – ha semplificato l'attività gestoria e reso possibile la chiusura della curatela. Come tale, è dunque necessario riconoscere un ulteriore compenso al curatore dell'eredità TE, possibilità prevista dallo stesso D.M. n. 227/2015 all'art. 2, comma 3. La norma consente infatti di aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1, purché non risulti superiore al 60 per cento.
Orbene, questo Giudice ritiene corretto applicare un aumento del 12%, con conseguente liquidazione di € 13.440,00 per tutta l'attività espletata riguardante gli immobili del de cuius, cui andranno sommati i € 5.706,00 per le ulteriori attività svolte in qualità di curatore dell'eredità TE (come già liquidate con decreto del 18/11/2024 dal Presidente del Tribunale). Complessivamente, pertanto, il compenso del curatore va rideterminato in € 19.146,00, oltre oneri e accessori di legge.
Non può essere accolta la richiesta di liquidazione della maggior somma di € 21.706,00 in quanto trattasi di somma ritenuta incongrua rispetto alle attività esercitate (per le quali il curatore ha ricevuto l'ausilio del notaio), e comunque esorbitante rispetto alla prima richiesta di liquidazione avanzata al
Presidente del Tribunale: infatti, in data 02/07/2024 l'odierno opponente aveva chiesto che gli venisse liquidata la somma di € 19.210,00 (cfr. all. 2 del fascicolo del ricorrente), mentre con ricorso in opposizione lo stesso ha richiesto la liquidazione di € 21.706,00 oltre oneri e accessori di legge, senza, tuttavia, motivare la differente quantificazione del suo compenso tra un'azione in giudizio e l'altra.
Considerato che
con la chiusura della procedura di curatela dell'eredità TE (avvenuta contestualmente alla liquidazione dei compensi) il curatore ha certamente cessato qualsiasi ulteriore attività di gestione e amministrazione della massa ereditaria, la differente quantificazione non può essere giustificata dallo svolgimento di ulteriori incombenze.
10. In punto di spese di lite, stante la mancata opposizione del e dell Controparte_1 [...]
alla richiesta formulata dal ricorrente, le stesse devono ritenersi compensate nei loro CP_3 confronti.
Per quanto attiene ai rapporti tra la e l'opponente, invece, in ossequio al Controparte_2 principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della Controparte_2
Applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al
Tribunale per cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, ma esclusi i compensi per la fase istruttoria e applicati i valori minimi stante la non particolare complessità della causa, le spese di lite vanno così liquidate in € 125,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso proposto, ogni contraria domanda, istanza e contestazione disattesa: 1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, RIFORMA il decreto di liquidazione n. cronol. 3177/2024 emesso in data 18/11/2024 dal Presidente del Tribunale di
Bergamo all'esito del procedimento di curatela dell'eredità TE n. 464/2011 V.G. nella parte in cui ha liquidato complessivi € 17.706,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, all'Avv. ; Parte_1
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. a titolo di compenso per l'attività svolta nel procedimento Parte_1 di curatela dell'eredità TE n. 464/2011 V.G. la somma complessiva di € 19.146,00 oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ed accessori di legge.
3. CONDANNA la a rifondere a le spese di lite che si Controparte_2 Parte_1 liquidano complessivamente in € 125,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. COMPENSA le spese di lite tra il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, l' , in persona del Direttore pro
[...] Controparte_3 tempore, ed il ricorrente.
Si comunichi alle parti.
Bergamo, lì 08/07/2025
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maria
Concetta Elda Caprino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6962/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 04/12/2024 da:
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
-opponente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
-opposta –
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
-opposta –
E
, in persona del suo Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
-terza chiamata -
OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002; art. 15 D.lgs. n. 150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1. Con ricorso depositato in data 04/12/2024, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. 84 Parte_1
e 170 D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.lgs. 150/2011 avverso il decreto di pagamento n. cronol.
3177/2024 emesso in data 18/11/2024 dal Presidente del Tribunale di Bergamo (n. 464/2022 V.G.), lamentando l'esiguità del compenso liquidatogli. Più precisamente, lo stesso ha rappresentato che: - nell'ambito del procedimento n. 464/2011 V.G. di curatela dell'eredità TE di Persona_1 egli era stato nominato curatore dell'eredità TE;
- nella massa ereditaria del de cuius erano ricomprese quote di proprietà indivisa di sei diverse unità immobiliari;
- nell'esercizio della sua attività di conservazione e amministrazione della massa ereditaria, egli si era attivato per vendere tali unità, previo esperimento - con l'ausilio del notaio – del c.d. procedimento di stralcio divisionale con assegnazione, in modo da pervenire alla riunione della piena proprietà delle unità immobiliari in capo alla procedura;
- più precisamente, egli si era adoperato affinché da sei unità immobiliari in comunione indivisa venissero ricomprese nella massa ereditaria tre unità immobiliari in piena ed esclusiva proprietà;
- successivamente, egli era riuscito a vendere le tre unità immobiliari di cui sopra;
- a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi per € 19.210,00, oltre oneri e accessori di legge, con decreto del 18/11/2024 il Presidente del Tribunale aveva liquidato soli € 17.706,00, oltre oneri e accessori come per legge, dei quali € 12.000,00 per l'attività di compravendita di tre immobili ed € 5.706,00 per le ulteriori attività svolte in qualità di curatore dell'eredità TE;
- non soddisfatto della quantificazione dei compensi così operata, in quanto non comprensiva dell'attività di “stralcio divisionale con assegnazione”, egli aveva presentato istanza per correzione di errore materiale del decreto di chiusura della successione di poi rubricata al n. Persona_1
V.G. 464/2011, sub. 6;
- tuttavia, con decreto del 03/12/2024, il Presidente aveva rigettato l'istanza di correzione di errore materiale.
Alla luce dei fatti così descritti, l'Avv. ha proposto opposizione lamentando l'illegittimità del Pt_1 provvedimento di liquidazione adottato con decreto del 18/11/2024, ritenendo erronea l'omessa valorizzazione dell'attività di “stralcio divisionale con assegnazione”, che si era rivelata essenziale per consentire la vendita dei beni alle migliori condizioni e che pure aveva richiesto particolare impegno.
2. Il Giudice ha fissato udienza in data 15/04/2025 e ha assegnato termini ex art. 281-undecies c.p.c. per la notifica del ricorso e la costituzione dei convenuti.
3. In data 03/04/2025 si è costituita in giudizio la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la quale ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, ritenendo del tutto congrua la liquidazione di € 17.706,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A. realizzata dal Presidente del Tribunale, e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso avversario.
4. In data 04/04/2025 si è costruito in giudizio il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, il quale ha eccepito la mancata estensione del contraddittorio nei confronti dell e, Controparte_3 pertanto, ha domandato in via pregiudiziale di onerare parte opponente di provvedere alla relativa chiamata in causa e di fornire altresì documentate indicazioni sulla consistenza attiva dell'asse residuante a seguito della chiusura della curatela dell'eredità TE del sig. (V.G. n. Persona_1
464/2011), in rapporto alla relativa esposizione debitoria.
5. All'udienza del 15/04/2025, stante l'adesione del ricorrente all'eccezione preliminare del
[...]
, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_1 CP_3
[...]
6. In data 30/05/2025 si è costituita in giudizio l' , in persona del suo Direttore pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, la quale ha dichiarato di non avere concreto interesse a contraddire sulla domanda di liquidazione di un maggior compenso formulata dal curatore, e ha quindi chiesto nel merito di valutare il fondamento della domanda avversaria secondo prudente apprezzamento.
7. All'udienza del 12/06/2025, a seguito di discussione orale, il Giudice ha posto la causa in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
Considerazioni in diritto
8. Preliminarmente il Giudice rileva che, essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dell' , in persona del Direttore pro tempore, l'eccezione di rito sollevata Controparte_3 dall'Avvocatura di Stato di Brescia in rappresentanza del deve ritenersi Controparte_1 definitivamente superata.
9. Passando al merito, la domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta la richiesta di rideterminazione del compenso dovuto per l'attività svolta in qualità di curatore dell'eredità TE di Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la liquidazione del quantum come Persona_1 domandato nel procedimento de quo.
Infatti, stante il tenore letterale dell'art. 2 del D.M. n. 227/2015 - correttamente applicato dal
Presidente del Tribunale, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte Cass. Civ., sez. II, n. 33246 del 29/11/2023 – non è possibile far rientrare l'attività definita di “stralcio divisionale con assegnazione” nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. a), n.1, 2, 3, e 4 del citato D.M. In altre parole, non è possibile trattare l'attività di “stralcio divisionale con assegnazione” come attività di vendita di un ulteriore immobile, considerato oltretutto che non sarebbe possibile determinarne il valore di
“aggiudicazione o assegnazione” in base al quale decidere se applicare la lett. a), b) o c) del suddetto art. 2.
Al contempo, è indubbio che l'attività svolta in via prodromica dal curatore – tesa a “ricostruire” la proprietà piena di tre immobili, piuttosto che mantenere in capo all'eredità TE la proprietà indivisa di sei immobili – ha semplificato l'attività gestoria e reso possibile la chiusura della curatela. Come tale, è dunque necessario riconoscere un ulteriore compenso al curatore dell'eredità TE, possibilità prevista dallo stesso D.M. n. 227/2015 all'art. 2, comma 3. La norma consente infatti di aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1, purché non risulti superiore al 60 per cento.
Orbene, questo Giudice ritiene corretto applicare un aumento del 12%, con conseguente liquidazione di € 13.440,00 per tutta l'attività espletata riguardante gli immobili del de cuius, cui andranno sommati i € 5.706,00 per le ulteriori attività svolte in qualità di curatore dell'eredità TE (come già liquidate con decreto del 18/11/2024 dal Presidente del Tribunale). Complessivamente, pertanto, il compenso del curatore va rideterminato in € 19.146,00, oltre oneri e accessori di legge.
Non può essere accolta la richiesta di liquidazione della maggior somma di € 21.706,00 in quanto trattasi di somma ritenuta incongrua rispetto alle attività esercitate (per le quali il curatore ha ricevuto l'ausilio del notaio), e comunque esorbitante rispetto alla prima richiesta di liquidazione avanzata al
Presidente del Tribunale: infatti, in data 02/07/2024 l'odierno opponente aveva chiesto che gli venisse liquidata la somma di € 19.210,00 (cfr. all. 2 del fascicolo del ricorrente), mentre con ricorso in opposizione lo stesso ha richiesto la liquidazione di € 21.706,00 oltre oneri e accessori di legge, senza, tuttavia, motivare la differente quantificazione del suo compenso tra un'azione in giudizio e l'altra.
Considerato che
con la chiusura della procedura di curatela dell'eredità TE (avvenuta contestualmente alla liquidazione dei compensi) il curatore ha certamente cessato qualsiasi ulteriore attività di gestione e amministrazione della massa ereditaria, la differente quantificazione non può essere giustificata dallo svolgimento di ulteriori incombenze.
10. In punto di spese di lite, stante la mancata opposizione del e dell Controparte_1 [...]
alla richiesta formulata dal ricorrente, le stesse devono ritenersi compensate nei loro CP_3 confronti.
Per quanto attiene ai rapporti tra la e l'opponente, invece, in ossequio al Controparte_2 principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della Controparte_2
Applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al
Tribunale per cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, ma esclusi i compensi per la fase istruttoria e applicati i valori minimi stante la non particolare complessità della causa, le spese di lite vanno così liquidate in € 125,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso proposto, ogni contraria domanda, istanza e contestazione disattesa: 1. ACCOGLIE l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, RIFORMA il decreto di liquidazione n. cronol. 3177/2024 emesso in data 18/11/2024 dal Presidente del Tribunale di
Bergamo all'esito del procedimento di curatela dell'eredità TE n. 464/2011 V.G. nella parte in cui ha liquidato complessivi € 17.706,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, all'Avv. ; Parte_1
2. LIQUIDA in favore dell'Avv. a titolo di compenso per l'attività svolta nel procedimento Parte_1 di curatela dell'eredità TE n. 464/2011 V.G. la somma complessiva di € 19.146,00 oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ed accessori di legge.
3. CONDANNA la a rifondere a le spese di lite che si Controparte_2 Parte_1 liquidano complessivamente in € 125,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. COMPENSA le spese di lite tra il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, l' , in persona del Direttore pro
[...] Controparte_3 tempore, ed il ricorrente.
Si comunichi alle parti.
Bergamo, lì 08/07/2025
Il Giudice