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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4061/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAVIOLI SILVIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GAVIOLI SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOI MICHELE Controparte_1 C.F._2 ANGELO e dell'avv. FALVO TIZIANA ( ), elettivamente domiciliato in presso C.F._3 il difensore avv. LUPOI MICHELE ANGELO
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Ganoia – Spagna – 25.3.1981) ricorreva ex art.337 bis c.c. nei Parte_1 confronti di (Bologna, 21.1.1984), convivente more uxorio da 13 anni, affinché Controparte_1 fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e la loro figlia (29.3.2015 – oggi 9 anni). Per_1
Osservava che le parti erano ancora conviventi nella casa familiare, la quale era stata acquistata in comproprietà con un mutuo ancora in corso.
Si costituiva il convenuto, rilevando che, per espresso accordo tra le parti, alla ricorrente era destinata la totalità dell'assegno unico spettante per la minore. In prima udienza, sentite le parti in contraddittorio, il giudice evidenziava la necessità che la convivenza fosse interrotta e, invitate le parti a trovare un accordo circa il calendario di visite estivo, rinviava la causa. pagina 1 di 6 Successivamente, sciogliendo la riserva assunta in udienza, rigettava le richieste istruttorie e provvedeva con i provvedimenti temporanei e urgenti. In particolare, disponeva l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare;
il versamento di un assegno di mantenimento per la prole di 300 euro a favore della madre collocataria, con spese straordinarie al 50%. Ritenendo, inoltre, la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e per le memorie di replica.
Conclusioni delle parti
Ricorrente:
- Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori ex art 337ter c.c. con Persona_2 collocazione principale della minore presso la residenza madre;
- Disporre ex art 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare, sita in via San Lorenzo 7/6, 40050 Monte San Pietro (BO) in comproprietà̀ pro-indiviso, a favore della sig.ra Parte_1
, con pagamento del mutuo per la quota di un mezzo a carico del sig. ;
[...] Controparte_1
- Disporre la facoltà̀ di visita del padre nel seguente modo: che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì̀ (all'uscita dalla scuola) al lunedì̀ mattina quando la riaccompagnerà̀ a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà̀ a scuola, in mancanza di accordo il martedì̀; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà̀ il weekend con la figlia) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà̀ a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì̀ e venerdì̀; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi
Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi (dal prossimo anno 2025) entro il mese di maggio precedente;
- Disporre un contributo al mantenimento ordinario di a carico di Persona_2 Controparte_1 nella misura di € 600,00 mensili, o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta anche in seguito a istruttoria, da corrispondersi mediante bonifico bancario alla ricorrente il giorno 5 di ogni mese e suscettibile di rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
- Disporre a carico del Sig. come da protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi qui CP_1 richiamato, il pagamento al cinquanta per cento (50%) delle spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione dei genitori, quali: libri scolastici, tasse per scuole dell'obbligo, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezioni di quelli da banco. Spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie;
- Disporre a carico del Sig. il pagamento nella misura sempre del 50 per cento CP_1 delle restanti spese straordinarie per cui è necessaria la concertazione dei genitori, quali: spese per istruzione secondaria e universitarie, viaggi fuori sede, vacanze, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, ripetizioni e lezioni private, spese di natura ludica, corsi di lingua o attività artistiche, centri estivi, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese sportive in genere.
Con riguardo a tali spese straordinarie da concordare fra i genitori, la ricorrente richiede che a fronte di una richiesta scritta di uno di essi, l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
- Disporre l'autorizzazione al rilascio di documento valido per espatrio per la ricorrente e la minore
Persona_2
- Disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico, sia interamente precipito dalla ricorrente.
pagina 2 di 6 - Disporre l'obbligo per entrambi i genitori di informare l'altro di esiti di visite mediche e\o prestazioni sanitarie cui si accompagna la minore e di scambiare tutta la documentazione comune di interesse della minore
Resistente:
- affidare a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità̀ genitoriale Per_1 con riferimento alle questioni e alle scelte più̀ importanti relative alla vita del minore;
- assegnare la casa familiare alla sig.ra Pt_1
- fermo restando il diritto del padre di vedere e frequentare la figlia liberamente, disporre che il sig. possa tenere con sé secondo le seguenti modalità̀, da intendersi sempre ampliabili e CP_1 Per_1 modificabili previo preavviso e accordo tra i genitori:
- a fine settimana alternati: dal venerdì̀ all'uscita da scuola fino al lunedì̀ successivo con accompagnamento a scuola;
oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà̀ a scuola (il martedì̀);
- nelle settimane alterne (in cui non trascorrerà̀ il weekend con la figlia): tre pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà̀ a scuola (il mercoledì̀, il giovedì̀ e il venerdì̀);
- durante le festività̀: Pasqua ad anni alterni, 7 giorni a Natale alternando di anno in anno le ricorrenze di Natale e Capodanno;
metà delle festività̀ legate ai ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), e per metà dei giorni durante le vacanze estive.
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno di contributo nel mantenimento CP_1 della figlia pari ad euro 250,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 come previste dal protocollo di Questo Tribunale.
All'udienza successiva la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sull'assegnazione della casa familiare Le parti concordemente richiedono l'assegnazione della casa familiare alla madre della minore, come già stabilito dal giudice coi provvedimenti temporanei e urgenti.
Sull'affidamento della minore Parte resistente chiede di poter tenere la minore con sé un pomeriggio in più nelle settimane in cui non passano il weekend insieme, rispetto a quanto stabilito dal giudice nei provvedimenti provvisori e urgenti.
La domanda appare accoglibile, nei termini meglio specificati in dispositivo. Non v'è dubbio che il rapporto col padre sia sereno e armonioso, sicché ulteriore tempo insieme non potrebbe che giovare alla minore, la quale manterrà comunque il proprio centro d'interessi nella casa familiare, assegnata alla madre.
Sull'assegno di mantenimento a favore della minore In relazione agli aspetti economici, bisogna tener conto dei redditi documentati delle parti – entrambi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Attrice CU 2021 = al mese netti circa €.
1.600 CU 2022 = al mese netti circa €.
1.700 CU 2023 = al mese netti circa €.1.800
pagina 3 di 6 Convenuto CU 2021 = al mese netti circa €.
2.000 Mod.730/22 = al mese netti circa €.
3.600 Mod.730/23 = al mese netti circa €.
3.500 CU 2024 = al mese netti circa €.3.600
Si osserva che il mutuo, relativo all'acquisto della casa familiare in comproprietà, è pagato equamente dalle parti. Quale sopravvenienza in corso di causa, si segnala il contratto di locazione stipulato dal resistente e documentato in atti, il cui canone ammonta a 600 euro (doc. 14).
Parte ricorrente chiede un assegno di 600 euro, parte resistente ne chiede la riduzione a 250 euro, in ragione dell'affidamento della minore un pomeriggio in più. Inoltre, parte ricorrente contesta l'ammontare dell'assegno unico, dalla stessa percepito in via esclusiva in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, allegando quale prova il bonifico dello stesso relativo al mese di settembre '24 (doc. 39 - da cui risulta la somma di €.57).
Invero, preso atto della differenza economica tra le parti, del mutuo condiviso, delle spese abitative a carico del resistente, della percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico, pare congrua la cifra determinata nei provvedimenti provvisori e urgenti di €300,00. Rimane ferma la suddivisione del 50% delle spese straordinarie.
Sul rilascio di documenti validi per l'espatrio Non sussistendo pericoli in merito, dispone debba autorizzarsi l'emissione dei documenti validi per l'espatrio per la minore Persona_2
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore Per_1 interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la figlia) tre pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi): dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, il mercoledì ed il venerdì; dall'uscita della scuola fino ad ora di cena il giovedì;
pagina 4 di 6 per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi (dal prossimo anno
2025) entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.300 trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie nella misura del 50%.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Autorizza al rilascio di documento valido per espatrio per la minore Persona_2 Dispone la corresponsione alla madre dell'assegno unico per la figlia nella misura del 100%. Spese di lite interamente compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 27.11.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4061/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAVIOLI SILVIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GAVIOLI SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOI MICHELE Controparte_1 C.F._2 ANGELO e dell'avv. FALVO TIZIANA ( ), elettivamente domiciliato in presso C.F._3 il difensore avv. LUPOI MICHELE ANGELO
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(Ganoia – Spagna – 25.3.1981) ricorreva ex art.337 bis c.c. nei Parte_1 confronti di (Bologna, 21.1.1984), convivente more uxorio da 13 anni, affinché Controparte_1 fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e la loro figlia (29.3.2015 – oggi 9 anni). Per_1
Osservava che le parti erano ancora conviventi nella casa familiare, la quale era stata acquistata in comproprietà con un mutuo ancora in corso.
Si costituiva il convenuto, rilevando che, per espresso accordo tra le parti, alla ricorrente era destinata la totalità dell'assegno unico spettante per la minore. In prima udienza, sentite le parti in contraddittorio, il giudice evidenziava la necessità che la convivenza fosse interrotta e, invitate le parti a trovare un accordo circa il calendario di visite estivo, rinviava la causa. pagina 1 di 6 Successivamente, sciogliendo la riserva assunta in udienza, rigettava le richieste istruttorie e provvedeva con i provvedimenti temporanei e urgenti. In particolare, disponeva l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa familiare;
il versamento di un assegno di mantenimento per la prole di 300 euro a favore della madre collocataria, con spese straordinarie al 50%. Ritenendo, inoltre, la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e per le memorie di replica.
Conclusioni delle parti
Ricorrente:
- Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori ex art 337ter c.c. con Persona_2 collocazione principale della minore presso la residenza madre;
- Disporre ex art 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare, sita in via San Lorenzo 7/6, 40050 Monte San Pietro (BO) in comproprietà̀ pro-indiviso, a favore della sig.ra Parte_1
, con pagamento del mutuo per la quota di un mezzo a carico del sig. ;
[...] Controparte_1
- Disporre la facoltà̀ di visita del padre nel seguente modo: che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì̀ (all'uscita dalla scuola) al lunedì̀ mattina quando la riaccompagnerà̀ a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà̀ a scuola, in mancanza di accordo il martedì̀; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà̀ il weekend con la figlia) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà̀ a scuola, in mancanza di accordo nelle giornate di mercoledì̀ e venerdì̀; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi
Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi (dal prossimo anno 2025) entro il mese di maggio precedente;
- Disporre un contributo al mantenimento ordinario di a carico di Persona_2 Controparte_1 nella misura di € 600,00 mensili, o nella diversa misura che dovesse essere ritenuta anche in seguito a istruttoria, da corrispondersi mediante bonifico bancario alla ricorrente il giorno 5 di ogni mese e suscettibile di rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
- Disporre a carico del Sig. come da protocollo del Tribunale di Bologna, da intendersi qui CP_1 richiamato, il pagamento al cinquanta per cento (50%) delle spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione dei genitori, quali: libri scolastici, tasse per scuole dell'obbligo, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezioni di quelli da banco. Spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie;
- Disporre a carico del Sig. il pagamento nella misura sempre del 50 per cento CP_1 delle restanti spese straordinarie per cui è necessaria la concertazione dei genitori, quali: spese per istruzione secondaria e universitarie, viaggi fuori sede, vacanze, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, ripetizioni e lezioni private, spese di natura ludica, corsi di lingua o attività artistiche, centri estivi, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese sportive in genere.
Con riguardo a tali spese straordinarie da concordare fra i genitori, la ricorrente richiede che a fronte di una richiesta scritta di uno di essi, l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
- Disporre l'autorizzazione al rilascio di documento valido per espatrio per la ricorrente e la minore
Persona_2
- Disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico, sia interamente precipito dalla ricorrente.
pagina 2 di 6 - Disporre l'obbligo per entrambi i genitori di informare l'altro di esiti di visite mediche e\o prestazioni sanitarie cui si accompagna la minore e di scambiare tutta la documentazione comune di interesse della minore
Resistente:
- affidare a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità̀ genitoriale Per_1 con riferimento alle questioni e alle scelte più̀ importanti relative alla vita del minore;
- assegnare la casa familiare alla sig.ra Pt_1
- fermo restando il diritto del padre di vedere e frequentare la figlia liberamente, disporre che il sig. possa tenere con sé secondo le seguenti modalità̀, da intendersi sempre ampliabili e CP_1 Per_1 modificabili previo preavviso e accordo tra i genitori:
- a fine settimana alternati: dal venerdì̀ all'uscita da scuola fino al lunedì̀ successivo con accompagnamento a scuola;
oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà̀ a scuola (il martedì̀);
- nelle settimane alterne (in cui non trascorrerà̀ il weekend con la figlia): tre pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà̀ a scuola (il mercoledì̀, il giovedì̀ e il venerdì̀);
- durante le festività̀: Pasqua ad anni alterni, 7 giorni a Natale alternando di anno in anno le ricorrenze di Natale e Capodanno;
metà delle festività̀ legate ai ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre), e per metà dei giorni durante le vacanze estive.
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno di contributo nel mantenimento CP_1 della figlia pari ad euro 250,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 come previste dal protocollo di Questo Tribunale.
All'udienza successiva la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sull'assegnazione della casa familiare Le parti concordemente richiedono l'assegnazione della casa familiare alla madre della minore, come già stabilito dal giudice coi provvedimenti temporanei e urgenti.
Sull'affidamento della minore Parte resistente chiede di poter tenere la minore con sé un pomeriggio in più nelle settimane in cui non passano il weekend insieme, rispetto a quanto stabilito dal giudice nei provvedimenti provvisori e urgenti.
La domanda appare accoglibile, nei termini meglio specificati in dispositivo. Non v'è dubbio che il rapporto col padre sia sereno e armonioso, sicché ulteriore tempo insieme non potrebbe che giovare alla minore, la quale manterrà comunque il proprio centro d'interessi nella casa familiare, assegnata alla madre.
Sull'assegno di mantenimento a favore della minore In relazione agli aspetti economici, bisogna tener conto dei redditi documentati delle parti – entrambi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Attrice CU 2021 = al mese netti circa €.
1.600 CU 2022 = al mese netti circa €.
1.700 CU 2023 = al mese netti circa €.1.800
pagina 3 di 6 Convenuto CU 2021 = al mese netti circa €.
2.000 Mod.730/22 = al mese netti circa €.
3.600 Mod.730/23 = al mese netti circa €.
3.500 CU 2024 = al mese netti circa €.3.600
Si osserva che il mutuo, relativo all'acquisto della casa familiare in comproprietà, è pagato equamente dalle parti. Quale sopravvenienza in corso di causa, si segnala il contratto di locazione stipulato dal resistente e documentato in atti, il cui canone ammonta a 600 euro (doc. 14).
Parte ricorrente chiede un assegno di 600 euro, parte resistente ne chiede la riduzione a 250 euro, in ragione dell'affidamento della minore un pomeriggio in più. Inoltre, parte ricorrente contesta l'ammontare dell'assegno unico, dalla stessa percepito in via esclusiva in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, allegando quale prova il bonifico dello stesso relativo al mese di settembre '24 (doc. 39 - da cui risulta la somma di €.57).
Invero, preso atto della differenza economica tra le parti, del mutuo condiviso, delle spese abitative a carico del resistente, della percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico, pare congrua la cifra determinata nei provvedimenti provvisori e urgenti di €300,00. Rimane ferma la suddivisione del 50% delle spese straordinarie.
Sul rilascio di documenti validi per l'espatrio Non sussistendo pericoli in merito, dispone debba autorizzarsi l'emissione dei documenti validi per l'espatrio per la minore Persona_2
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore Per_1 interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo in ogni caso i fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, in mancanza di accordo il martedì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con la figlia) tre pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi): dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva (con pernotto) quando la riaccompagnerà a scuola, il mercoledì ed il venerdì; dall'uscita della scuola fino ad ora di cena il giovedì;
pagina 4 di 6 per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per quattro settimane (anche non consecutive) da concordarsi (dal prossimo anno
2025) entro il mese di maggio precedente;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.300 trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi le spese straordinarie nella misura del 50%.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Autorizza al rilascio di documento valido per espatrio per la minore Persona_2 Dispone la corresponsione alla madre dell'assegno unico per la figlia nella misura del 100%. Spese di lite interamente compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 27.11.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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