Articolo 128 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 127Articolo 129
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27 marzo 1963
Art. 128.
L'accertamento della idoneita', attitudinale per l'arruolamento nel Corpo e' deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia, e giustizia e composta da un magistrato della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un ufficiale del Corpo e da tre medici specialisti designati dall'Amministrazione penitenziaria.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963
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