Ordinanza cautelare 2 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 02/03/2018, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2018
N. 00705/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2018, proposto da:
Saba Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, n. 11;
contro
Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale (Suar)- Settore Affari Generali, non costituito in giudizio;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Sommariva, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
nei confronti di
Comune di Rapallo, A.M. Parking Srl, Ati Isola Coop. Sociale, non costituiti in giudizio;
Sis Segnaletica Industriale Stradale s.r.l., Isola Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Bricchi, Ermanno Vaglio, Mario Valentini, con domicilio eletto presso lo studio Mario Valentini in Roma, viale Castro Pretorio, n. 122;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, Sez. II, n. 00004/2018, resa tra le parti nel ricorso di cui al giudizio R.G. n.800/17 proposto per l'annullamento, in parte qua , previa sospensione: a) del decreto dirigenziale n.4872 del 6.10.2017 della Regione Liguria, reso pubblico il successivo 11.10.17, a mezzo del quale è stata revocata l'aggiudicazione della procedura di gara per affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio a pagamento nel territorio di Rapallo per gli anni 2017-2022 precedentemente disposta in favore della AM Parking s.r.l., e nel contempo aggiudicato in via definitiva detta procedura al concorrente secondo classificato, l'A.T.I. S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l.-Isola Coop. Sociale (cfr. doc. n.2 I ind. Fol.); b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi tutti i verbali di gara e, laddove intervenuto, l'eventuale contratto di appalto stipulato dall'Amministrazione resistente con il soggetto risultato aggiudicatario della procedura concorsuale in parola; per l'accertamento del diritto vantato dalla società ricorrente alla conclusione del contratto di appalto di cui innanzi e per il risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi dalla mancata aggiudicazione dell'appalto, sotto il profilo del lucro cessante e del danno emergente, secondo esiti istruttori ovvero secondo equità o, in subordine, per la determinazione dei criteri cui dovrà attenersi la Regione Liguria in caso di liquidazione concordata dell'indennizzo, con gli accessori come per legge; e successivi motivi aggiunti proposti per l'annullamento, in parte qua , previa sospensione, del decreto dirigenziale n.5286 del 27.11.2017 della Regione Liguria, comunicato con nota regionale prot. PG/2017/378318, a mezzo del quale è stato annullato parzialmente il decreto dirigenziale n.4872 del 6.10.2017 nella parte in cui non motiva la revoca dell'aggiudicazione a vantaggio di AM Parking, lasciando fermi tutti gli altri contenuti e dispositivi in relazione alla disposta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio a pagamento nel territorio di Rapallo per gli anni 2017-2022 al concorrente secondo classificato, l'A.T.I. S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l.-Isola Coop. Sociale (cfr. doc. n.2 Ind. Fol. m.a.); e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, di Sis Segnaletica Industriale Stradale Srl e di Isola Cooperativa Sociale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2018 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Sartorio, Pafundi e Vaglio;
Rilevato che le doglianze dell’appellante appaiono meritevoli di approfondimento nel merito: oggetto di censura è, infatti, sia l’operato della stazione appaltante nella valutazione delle offerte tecniche, di cui si deduce l’illogicità con riguardo all’attribuzione del massimo punteggio all’offerta della controinteressata, nonostante l’omessa previsione di parcometro dotato di sistema rendiresto, a fronte di un minore punteggio attribuito all’offerta dell’odierna appellante sulla base della considerazione per cui il sistema rendiresto, pur previsto, sarebbe stato concretamente disponibile soltanto dal marzo 2017, quindi nella fase di esecuzione dell’appalto; sia l’applicabilità del principio di immutabilità della graduatoria allorquando la sopravvenienza sia integrata da un fatto dell’aggiudicatario (come, nel caso di specie, dalla rinuncia all’aggiudicazione), con conseguente contestazione della decisione di procedere allo scorrimento delle graduatoria anziché alla riparametrazione dei punteggi assegnati sulla base della formula aritmetica contemplata dal disciplinare (con attribuzione di un punteggio alla concorrente che avesse offerto la percentuale di rialzo più alta);
Rilevato, tuttavia, che, non sussiste l’addotto periculum in mora , incentrato soltanto sull’esigenza di impedire la stipulazione del contratto, non ancora intervenuta, vista la possibilità, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, di subentrare nell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare, avente durata quinquennale; e che, pertanto, le esigenze cautelari prospettate da parte appellante possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione del merito.
Dispone compensarsi tra le parti le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione del merito. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, Cod. proc. amm.
Dispone compensarsi tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO