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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/03/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7821/2019 di R.G. avente ad oggetto: lesioni personali.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cervo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTO
RE
CONTRO
(C.F. n. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Giuliano Floris, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento delle lesioni riportate in qualità di trasportato a bordo del motociclo tg. BE 79960, a seguito dell'incidente occorso in data 25.10.2017, in Sant'Anastasia (Na), alla via Arco, per la somma complessiva di euro 49.436,00.
L'attore deduceva, in particolare, che, a seguito dell'incidente occorso,
aveva subito un danno al ginocchio destro con prognosi di giorni 20.
A seguito della visita medica e della RMN, gli veniva diagnosticata una frattura, per cui veniva consigliato di effettuare un intervento chirurgico. Dal 25.01.2018 al 27.01.2018, il sig. veniva dunque Parte_1
ricoverato presso la Casa di cura S. Francesco di Telese Terme (BN), ove subiva l'intervento chirurgico di “plastica gola femorale + ricostruzione LCA
ginocchio destro con tendine gracile e semitendinoso”.
A seguito dell'operazione, l'attore effettuava ulteriori visite e cure riabilitative e veniva dichiarato clinicamente guarito in data 12.07.2018.
Ciò premesso, l'attore quantificava il danno subito nel modo seguente:
- invalidità permanente: 15%;
- ITT: 40 giorni;
- ITP: 40 giorni al 50%;
- ITP: 40 giorni al 25%.
L'attore deduceva, infine, che la compagnia assicurativa convenuta, nonostante le richieste formulate, non aveva corrisposto il risarcimento dovuto.
Si costituiva in giudizio che contestava l'avversa Controparte_1
pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. in CP_2
quanto in atti è depositato l'atto di citazione regolarmente notificato dall'attore al convenuto citato (note depositate in data 15.09.2020), il quale non risulta mai costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata e va accolta nei limiti che verranno chiariti di seguito.
Ciò detto, va precisato che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale al quale lo Scrivente Giudicante aderisce, il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ove intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti ha a disposizione vari strumenti processuali, tra loro alternativi.
Precisamente lo stesso può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno invocando i principi generali di cui agli artt. 2043
e 2054 c.c. in tema di responsabilità civile, se esercitare l'azione diretta prevista dall'art. 144 d.lg. n. 209 del 2005 nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile, citando in tal caso anche quest'ultimo quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., ovvero se azionare la speciale procedura prevista dall'art. 141 d. Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'assicuratore del vettore, con la precisazione che in quest'ultima ipotesi - nella quale si prescinde dall'accertamento delle colpe tra i vari conducenti degli autoveicoli coinvolti nel sinistro - è da escludere la necessità di citare in giudizio anche il responsabile del danno e il conducente dell'autoveicolo sul quale il danneggiato veniva trasportato, dovendo l'azione essere esperita soltanto nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo, come testualmente previsto dall'art. 141, III comma d. Lgs. n.
209/2005 (cfr. in tal senso Trib. Roma, 30/03/2010, in Foro it. 2010, 9, I,
2561; Trib. Nola, 17-09-2009 in Il Corriere del Merito, 2009, 12, 1185;
Trib. Torino, 11-10-2007, in Giur. It., 2008, 10, 2205; Trib. Milano, 23-
03-2009, in banca data ipsoa).
Del resto per esigenze di completezza, va evidenziato che più
recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che, sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto,
individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, l'art. 141 cod. ass. possa trovare applicazione a prescindere dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata. A ben guardare, secondo il Giudice delle
Sentenze la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo (Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza del 5 luglio 2017, n. 16477).
Pur essendo ciascuna delle suddette tre azioni diretta a conseguire la medesima utilità pratica, ovvero il risarcimento dei danni subiti dal trasportato, le azioni in parola vanno considerate del tutto distinte ed autonome tra loro, essendo ciascuna di essere fondate su presupposti di fatto e di diritto in parte diversi tra loro. Ciò non esclude tuttavia la possibilità per il danneggiato di azionare cumulativamente le suddette domande nell'ambito di uno stesso giudizio in via alternativa o subordinata tra loro.
Ciò posto, dall'esame dell'atto introduttivo si evince chiaramente che con il presente giudizio l'attore ha inteso agire sia nei riguardi del conducente e proprietario dell'autoveicolo sul quale viaggiava come terzo trasportato,
al fine di sentirne dichiarata la responsabilità per l'accadimento del sinistro, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, sia contro la compagnia assicurativa che garantiva il rischio derivante dalla responsabilità civile per l'autovettura ove viaggiava, al fine di ottenerne la condanna in via solidale con il proprietario dell'autovettura.
Quanto agli oneri probatori, la parte che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale, ex
art. 2043 c.c., deve fornire prova del danno, del nesso di causalità materiale e giuridica tra condotta del danneggiante e danno lamentato e della colpa (o del dolo) del danneggiante (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez.
III, 17.12.2009, n. 26517).
Nel caso di specie, si ritiene che l'attore abbia correttamente provato il diritto a essere risarcito per il danno conseguente al sinistro occorso in data 25.10.2017.
In atti, è depositata, invero, la seguente documentazione, in base alla quale il danno subito risulta pienamente provato (prod. attore):
- copia referto di pronto soccorso n. 47439/17 del PO di Villa Dei Fiori
di Acerra del 25.10.2017: “…Stria di radiotrasparenza con irregolarità corticale del profilo posteriore dell'emipiatto tibiale esterno compatibile anche con rima di
frattura”, divieto assoluto di carico, terapia medica, prognosi 20 gg;
-certificato ortopedico Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra del
03.11.2017: “…Trauma distorsivo ginocchio Dx con versamento. Si consiglia
RMN ginocchio Dx, terapia medica, RMN”;
- copia RMN ginocchio dx praticata presso Controparte_3 del 08.11.2017: “Edema intraspongioso da impatto sul versante anteriore
[...]
del condilo femorale laterale e sul versante posteriore del contrapposto emipiatto tibiale cui si associa lesione subtotale del LCA. Abbondante versamento intrarticolare
(emartro) con impegno nel recesso sotto-quadricipitale ed imbibizione edematosa del tessuto adiposo intra e peri articolare. Sinovite reattiva con ispessimento delle settature
del corpo adiposo di . Rotula in iperpressione esterna con fissurazione Pt_2
superficiali su entrambi i versanti articolari. Tendinosi del rotuleo. Imbibizione
edematosa del tessuto adiposo sottocutaneo pre-rotuleo”;
- certificato ortopedico a firma del dott. del 09.11.2017: Per_1
“…Rottura LCA e frattura ginocchio dx. Si consiglia riposo per 20 gg in attesa di ricovero per intervento”;
- cartella clinica n. 262/2018 rilasciata dalla Casa di Cura S. Francesco di
Telese Terme per ricovero dal 25.01.2018 al 27.01.2018 e lettera di dimissioni: “…Rottura LCA ginocchio dx trattato chirurgicamente per via artroscopìca in data 26/01/18 di plastica gola femorale + ricostruzione LC.A
ginocchio dx con tendine gracile e semitendinoso…carico con bastono…FKT”;
- certificati ortopedici a firma del dott. del 05.02.2018, Per_1
08.03.2018, 11.06.2018,
12.07.20188;
- spese mediche documentate;
- relazione di parte attrice a firma del dott. . Per_2
Per ciò che concerne la sussistenza del nesso causale, la stessa trova conferma sia nella perizia di parte attrice che nella perizia depositata dal
TU (cfr. relazione depositata in data 01.12.2023).
La sussistenza del nesso causale va inoltre rilevata sulla base delle deposizioni dell'unico teste escusso, il quale ha confermato le circostanze di tempo, di luogo e le modalità in cui è avvenuto l'incidente per cui è
causa.
All'udienza del 17.02.2022, il testimone, il sig. , confermava Tes_1
la narrativa attorea e precisava: “..mi trovavo in Sant' Anastasia alla via Arco
a bordo del mio veicolo ed ero incolonnato nel traffico;
al momento del sinistro mi
trovavo proprio all'altezza del punto in cui c'era il motociclo, il quale mi precedeva per
4 o 5 metri. Voglio ancora precisare, che nel momento della ripartenza, visto
l'incolonnamento di tutti i veicoli, il conducente del motociclo Aprilia perdeva
l'equilibrio e si inclinava verso destra….Preciso che al momento dell'inclinazione del
mezzo, sia il conducente che il passeggero mettevano il piede destro a terra, ma tuttavia non riuscivano a evitare la caduta dello scooter. Preciso che ho notato in particolare che
a causa del peso del mezzo, la gamba destra del passeggero veniva meno”.
Quanto ai danni subiti dall'attore il teste specificava che “
[...]
non riusciva a mettere la gamba destra a terra in quanto lamentava Parte_1 dolori al ginocchio destro….voglio precisare che sono a conoscenza di tanto perché alla
caduta dello scooter mi avvicinai allo stesso per soccorrere gli occupanti ed ebbi modo di aiutare entrambi ad alzarsi. Mi trattenni circa 5/10 min. per capire se fosse una
grave o meno... Sono a conoscenza di tanto perché dopo aver atteso i predetti 5/10 min, ho constatato che il dolore al ginocchio aumentava per cui mi sono offerto di
portarlo in ospedale, preciso che il conducente del mezzo, pur accusando dolori anch'egli, riferì di non voler andare in ospedale anche perché aveva lo scooter di cui
occuparsi”.
La testimonianza resa dal sig. appare coerente, credibile e Tes_1
particolarmente analitica, per questo motivo essa è idonea a confermare la dinamica dell'incidente e la sussistenza del nesso causale tra lo stesso e il danno riportato dall'attore, nei termini indicati nella documentazione depositata in atti e nella perizia depositata dal TU.
In particolare, l'an della domanda risulta dimostrato anche sulla base della relazione peritale, ove è evidenziato che: “Per quanto attiene il problema del
nesso causale si fa rilevare che sussiste compatibilità tra il riferito evento lesivo, le lesioni inizialmente diagnosticate in occasione di P.S. e le menomazioni oggi
diagnosticate” (cfr. relazione TU pagg. 9 e 10).
Inoltre, la compagnia convenuta non ha offerto alcuna prova contraria,
limitandosi a contestare in maniera del tutto generica la fondatezza delle richieste di parte avversa.
Quanto alla valutazione del quantum del danno, parte attrice contesta le conclusioni cui è giunto il TU, affermando che le stesse divergono sia da quelle depositate dal consulente per parte attrice sia da quelle depositate dal consulente per parte convenuta.
Tali contestazioni non appaiono condivisibili, in quanto il TU fonda il proprio accertamento sulla base di una valutazione scientifica,
dettagliatamente precisata e che ben può divergere dalle conclusioni cui giungono i periti dalle parti.
La ratio della nomina di un consulente terzo rispetto alle parti risiede proprio nella necessità di fornire al giudicante una analisi scientificamente, normativamente e razionalmente fondata, che contribuisca alla definizione di aspetti dotati di un certo grado di tecnicismo.
Nell'elaborazione della relazione peritale, il TU deve dunque agire in scienza e coscienza, al di là di quelle che sono le prospettazioni delle parti, anche ponendosi in netta contrapposizione a queste ultime, qualora il risultato dell'analisi effettuata deponga in tal senso.
Nello stesso senso, si è espressa in maniera costante la Cassazione,
laddove ha evidenziato la correttezza del giudizio espresso dal consulente, il quale si sia basato “sull'esame obiettivo della perizianda, sul
riscontro delle patologie e sulla valutazione, anche alla luce delle critiche ed osservazioni mosse dalla assicurata, della complessiva situazione patologica” (Cass.
n. 29682/2020). Nell'ipotesi in esame, “si tratta, quindi, di una valutazione di merito, adottata nella consapevolezza delle differenti prospettazioni delle parti”
(Cass. n. 29682/2020).
Priva di pregio risulta, inoltre, l'apodittica argomentazione della convenuta compagnia assicurativa, laddove sostiene che l'istante avrebbe avanzato la propria richiesta di risarcimento a distanza di oltre un anno dall'incidente, in quanto apparrebbe ragionevole ritenere che un soggetto, il quale abbia subito danni, abbia interesse ad attivarsi quanto prima per ottenere il relativo risarcimento.
Tali censure sono prive di pregio, in quanto non può in alcun modo essere sindacata l'autonomia di un soggetto in ordine alla scelta del momento in cui far valere un proprio diritto, salvo i limiti imposti dal legislatore in materia di prescrizione e decadenza.
In definitiva, vanno condivise le conclusioni cui è giunto il TU, in quanto la relazione depositata in atti appare analitica, razionalmente e normativamente fondata e resa a seguito di un'attenta analisi della documentazione depositata e di un accurato esame obiettivo praticato sull'attore.
Il TU ha accertato, in particolare, che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato una “frattura di segond” e ha ritenuto debbano riconoscersi:
- postumi permanenti valutabili come danno Biologico, nella misura del
6%;
- inabilità temporanea totale di giorni 23;
- inabilità temporanea parziale al tasso medio del 75% di giorni 20;
- inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50% di giorni 20.
Tali criteri, in base a un calcolo effettuato in virtù dei parametri indicati nelle note “Tabelle milanesi”, conducono al riconoscimento di un risarcimento complessivo della somma di euro 14.211,00, comprensivo di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quanto alla maggiorazione del 44%, oggetto di domanda di parte attrice, va ricordato che ogni voce di danno da risarcire deve essere oggetto di specifica prova, in quanto il giudice non può liquidare alcuna somma al danneggiato in via automatica.
Nello stesso senso depone l'insegnamento costante della Cassazione, la quale, sul punto ha statuito, a chiare lettere, che: “In materia di
personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto
ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze
probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione
forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. civ., ord. 31.05.2019, n.
15084).
Lo stesso discorso va effettuato con riguardo al danno morale, che,
secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di Cassazione, non può essere oggetto di liquidazione automatica.
In particolare, in tema di “danno estetico”, la Cassazione si è espressa in questi termini: “I postumi di carattere estetico conseguenti a un fatto lesivo della
persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività
lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e a ogni altra utile
circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico”
(Cass. civ., sez. III, ord. 08.07.2020, n. 14246). In merito alle risultanze probatorie, è possibile evincere che, a seguito del sinistro occorso, l'attore ha subito danni biologici nella misura sopra indicata, ma non è dato rinvenire elementi sulla base dei quali sia possibile individuare conseguenze ulteriori, rispetto a quelle “comuni”, riferibili al danno come individuato.
Quanto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, va evidenziato, in questa sede, che, come da costante insegnamento della Corte di cassazione: “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione
monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino
al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi. Non sussiste quindi alcuna
incompatibilità fra valutazione all'attualità del danno biologico e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente
diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito” (Cass. civ., sez. III,
10.06.2016, n. 11899).
Sono dunque prive di pregio le argomentazioni di parte convenuta, laddove sostiene che il risarcimento andrebbe liquidato senza considerare interessi e rivalutazione. Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice va accolta limitatamente al risarcimento della somma di euro 14.211,00, oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat fino al soddisfo;
.Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7821/2019, così provvede:
- dichiara la contumacia del sig. CP_2
- accoglie la domanda formulata dall'attore e per Parte_1
l'effetto condanna i convenuti in solido, e CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 14.211,00, oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat fino al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida come da motivazione in € 518,00 per esborsi ed € 4.380,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A.
come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da corrispondersi in favore dell'avv. Francesco Cervo, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di TU a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Nola, lì 07.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7821/2019 di R.G. avente ad oggetto: lesioni personali.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cervo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTO
RE
CONTRO
(C.F. n. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Giuliano Floris, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.12.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento delle lesioni riportate in qualità di trasportato a bordo del motociclo tg. BE 79960, a seguito dell'incidente occorso in data 25.10.2017, in Sant'Anastasia (Na), alla via Arco, per la somma complessiva di euro 49.436,00.
L'attore deduceva, in particolare, che, a seguito dell'incidente occorso,
aveva subito un danno al ginocchio destro con prognosi di giorni 20.
A seguito della visita medica e della RMN, gli veniva diagnosticata una frattura, per cui veniva consigliato di effettuare un intervento chirurgico. Dal 25.01.2018 al 27.01.2018, il sig. veniva dunque Parte_1
ricoverato presso la Casa di cura S. Francesco di Telese Terme (BN), ove subiva l'intervento chirurgico di “plastica gola femorale + ricostruzione LCA
ginocchio destro con tendine gracile e semitendinoso”.
A seguito dell'operazione, l'attore effettuava ulteriori visite e cure riabilitative e veniva dichiarato clinicamente guarito in data 12.07.2018.
Ciò premesso, l'attore quantificava il danno subito nel modo seguente:
- invalidità permanente: 15%;
- ITT: 40 giorni;
- ITP: 40 giorni al 50%;
- ITP: 40 giorni al 25%.
L'attore deduceva, infine, che la compagnia assicurativa convenuta, nonostante le richieste formulate, non aveva corrisposto il risarcimento dovuto.
Si costituiva in giudizio che contestava l'avversa Controparte_1
pretesa, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. in CP_2
quanto in atti è depositato l'atto di citazione regolarmente notificato dall'attore al convenuto citato (note depositate in data 15.09.2020), il quale non risulta mai costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata e va accolta nei limiti che verranno chiariti di seguito.
Ciò detto, va precisato che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale al quale lo Scrivente Giudicante aderisce, il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ove intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti ha a disposizione vari strumenti processuali, tra loro alternativi.
Precisamente lo stesso può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno invocando i principi generali di cui agli artt. 2043
e 2054 c.c. in tema di responsabilità civile, se esercitare l'azione diretta prevista dall'art. 144 d.lg. n. 209 del 2005 nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile, citando in tal caso anche quest'ultimo quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., ovvero se azionare la speciale procedura prevista dall'art. 141 d. Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'assicuratore del vettore, con la precisazione che in quest'ultima ipotesi - nella quale si prescinde dall'accertamento delle colpe tra i vari conducenti degli autoveicoli coinvolti nel sinistro - è da escludere la necessità di citare in giudizio anche il responsabile del danno e il conducente dell'autoveicolo sul quale il danneggiato veniva trasportato, dovendo l'azione essere esperita soltanto nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo, come testualmente previsto dall'art. 141, III comma d. Lgs. n.
209/2005 (cfr. in tal senso Trib. Roma, 30/03/2010, in Foro it. 2010, 9, I,
2561; Trib. Nola, 17-09-2009 in Il Corriere del Merito, 2009, 12, 1185;
Trib. Torino, 11-10-2007, in Giur. It., 2008, 10, 2205; Trib. Milano, 23-
03-2009, in banca data ipsoa).
Del resto per esigenze di completezza, va evidenziato che più
recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che, sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto,
individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, l'art. 141 cod. ass. possa trovare applicazione a prescindere dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata. A ben guardare, secondo il Giudice delle
Sentenze la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo (Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza del 5 luglio 2017, n. 16477).
Pur essendo ciascuna delle suddette tre azioni diretta a conseguire la medesima utilità pratica, ovvero il risarcimento dei danni subiti dal trasportato, le azioni in parola vanno considerate del tutto distinte ed autonome tra loro, essendo ciascuna di essere fondate su presupposti di fatto e di diritto in parte diversi tra loro. Ciò non esclude tuttavia la possibilità per il danneggiato di azionare cumulativamente le suddette domande nell'ambito di uno stesso giudizio in via alternativa o subordinata tra loro.
Ciò posto, dall'esame dell'atto introduttivo si evince chiaramente che con il presente giudizio l'attore ha inteso agire sia nei riguardi del conducente e proprietario dell'autoveicolo sul quale viaggiava come terzo trasportato,
al fine di sentirne dichiarata la responsabilità per l'accadimento del sinistro, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, sia contro la compagnia assicurativa che garantiva il rischio derivante dalla responsabilità civile per l'autovettura ove viaggiava, al fine di ottenerne la condanna in via solidale con il proprietario dell'autovettura.
Quanto agli oneri probatori, la parte che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale, ex
art. 2043 c.c., deve fornire prova del danno, del nesso di causalità materiale e giuridica tra condotta del danneggiante e danno lamentato e della colpa (o del dolo) del danneggiante (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez.
III, 17.12.2009, n. 26517).
Nel caso di specie, si ritiene che l'attore abbia correttamente provato il diritto a essere risarcito per il danno conseguente al sinistro occorso in data 25.10.2017.
In atti, è depositata, invero, la seguente documentazione, in base alla quale il danno subito risulta pienamente provato (prod. attore):
- copia referto di pronto soccorso n. 47439/17 del PO di Villa Dei Fiori
di Acerra del 25.10.2017: “…Stria di radiotrasparenza con irregolarità corticale del profilo posteriore dell'emipiatto tibiale esterno compatibile anche con rima di
frattura”, divieto assoluto di carico, terapia medica, prognosi 20 gg;
-certificato ortopedico Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra del
03.11.2017: “…Trauma distorsivo ginocchio Dx con versamento. Si consiglia
RMN ginocchio Dx, terapia medica, RMN”;
- copia RMN ginocchio dx praticata presso Controparte_3 del 08.11.2017: “Edema intraspongioso da impatto sul versante anteriore
[...]
del condilo femorale laterale e sul versante posteriore del contrapposto emipiatto tibiale cui si associa lesione subtotale del LCA. Abbondante versamento intrarticolare
(emartro) con impegno nel recesso sotto-quadricipitale ed imbibizione edematosa del tessuto adiposo intra e peri articolare. Sinovite reattiva con ispessimento delle settature
del corpo adiposo di . Rotula in iperpressione esterna con fissurazione Pt_2
superficiali su entrambi i versanti articolari. Tendinosi del rotuleo. Imbibizione
edematosa del tessuto adiposo sottocutaneo pre-rotuleo”;
- certificato ortopedico a firma del dott. del 09.11.2017: Per_1
“…Rottura LCA e frattura ginocchio dx. Si consiglia riposo per 20 gg in attesa di ricovero per intervento”;
- cartella clinica n. 262/2018 rilasciata dalla Casa di Cura S. Francesco di
Telese Terme per ricovero dal 25.01.2018 al 27.01.2018 e lettera di dimissioni: “…Rottura LCA ginocchio dx trattato chirurgicamente per via artroscopìca in data 26/01/18 di plastica gola femorale + ricostruzione LC.A
ginocchio dx con tendine gracile e semitendinoso…carico con bastono…FKT”;
- certificati ortopedici a firma del dott. del 05.02.2018, Per_1
08.03.2018, 11.06.2018,
12.07.20188;
- spese mediche documentate;
- relazione di parte attrice a firma del dott. . Per_2
Per ciò che concerne la sussistenza del nesso causale, la stessa trova conferma sia nella perizia di parte attrice che nella perizia depositata dal
TU (cfr. relazione depositata in data 01.12.2023).
La sussistenza del nesso causale va inoltre rilevata sulla base delle deposizioni dell'unico teste escusso, il quale ha confermato le circostanze di tempo, di luogo e le modalità in cui è avvenuto l'incidente per cui è
causa.
All'udienza del 17.02.2022, il testimone, il sig. , confermava Tes_1
la narrativa attorea e precisava: “..mi trovavo in Sant' Anastasia alla via Arco
a bordo del mio veicolo ed ero incolonnato nel traffico;
al momento del sinistro mi
trovavo proprio all'altezza del punto in cui c'era il motociclo, il quale mi precedeva per
4 o 5 metri. Voglio ancora precisare, che nel momento della ripartenza, visto
l'incolonnamento di tutti i veicoli, il conducente del motociclo Aprilia perdeva
l'equilibrio e si inclinava verso destra….Preciso che al momento dell'inclinazione del
mezzo, sia il conducente che il passeggero mettevano il piede destro a terra, ma tuttavia non riuscivano a evitare la caduta dello scooter. Preciso che ho notato in particolare che
a causa del peso del mezzo, la gamba destra del passeggero veniva meno”.
Quanto ai danni subiti dall'attore il teste specificava che “
[...]
non riusciva a mettere la gamba destra a terra in quanto lamentava Parte_1 dolori al ginocchio destro….voglio precisare che sono a conoscenza di tanto perché alla
caduta dello scooter mi avvicinai allo stesso per soccorrere gli occupanti ed ebbi modo di aiutare entrambi ad alzarsi. Mi trattenni circa 5/10 min. per capire se fosse una
grave o meno... Sono a conoscenza di tanto perché dopo aver atteso i predetti 5/10 min, ho constatato che il dolore al ginocchio aumentava per cui mi sono offerto di
portarlo in ospedale, preciso che il conducente del mezzo, pur accusando dolori anch'egli, riferì di non voler andare in ospedale anche perché aveva lo scooter di cui
occuparsi”.
La testimonianza resa dal sig. appare coerente, credibile e Tes_1
particolarmente analitica, per questo motivo essa è idonea a confermare la dinamica dell'incidente e la sussistenza del nesso causale tra lo stesso e il danno riportato dall'attore, nei termini indicati nella documentazione depositata in atti e nella perizia depositata dal TU.
In particolare, l'an della domanda risulta dimostrato anche sulla base della relazione peritale, ove è evidenziato che: “Per quanto attiene il problema del
nesso causale si fa rilevare che sussiste compatibilità tra il riferito evento lesivo, le lesioni inizialmente diagnosticate in occasione di P.S. e le menomazioni oggi
diagnosticate” (cfr. relazione TU pagg. 9 e 10).
Inoltre, la compagnia convenuta non ha offerto alcuna prova contraria,
limitandosi a contestare in maniera del tutto generica la fondatezza delle richieste di parte avversa.
Quanto alla valutazione del quantum del danno, parte attrice contesta le conclusioni cui è giunto il TU, affermando che le stesse divergono sia da quelle depositate dal consulente per parte attrice sia da quelle depositate dal consulente per parte convenuta.
Tali contestazioni non appaiono condivisibili, in quanto il TU fonda il proprio accertamento sulla base di una valutazione scientifica,
dettagliatamente precisata e che ben può divergere dalle conclusioni cui giungono i periti dalle parti.
La ratio della nomina di un consulente terzo rispetto alle parti risiede proprio nella necessità di fornire al giudicante una analisi scientificamente, normativamente e razionalmente fondata, che contribuisca alla definizione di aspetti dotati di un certo grado di tecnicismo.
Nell'elaborazione della relazione peritale, il TU deve dunque agire in scienza e coscienza, al di là di quelle che sono le prospettazioni delle parti, anche ponendosi in netta contrapposizione a queste ultime, qualora il risultato dell'analisi effettuata deponga in tal senso.
Nello stesso senso, si è espressa in maniera costante la Cassazione,
laddove ha evidenziato la correttezza del giudizio espresso dal consulente, il quale si sia basato “sull'esame obiettivo della perizianda, sul
riscontro delle patologie e sulla valutazione, anche alla luce delle critiche ed osservazioni mosse dalla assicurata, della complessiva situazione patologica” (Cass.
n. 29682/2020). Nell'ipotesi in esame, “si tratta, quindi, di una valutazione di merito, adottata nella consapevolezza delle differenti prospettazioni delle parti”
(Cass. n. 29682/2020).
Priva di pregio risulta, inoltre, l'apodittica argomentazione della convenuta compagnia assicurativa, laddove sostiene che l'istante avrebbe avanzato la propria richiesta di risarcimento a distanza di oltre un anno dall'incidente, in quanto apparrebbe ragionevole ritenere che un soggetto, il quale abbia subito danni, abbia interesse ad attivarsi quanto prima per ottenere il relativo risarcimento.
Tali censure sono prive di pregio, in quanto non può in alcun modo essere sindacata l'autonomia di un soggetto in ordine alla scelta del momento in cui far valere un proprio diritto, salvo i limiti imposti dal legislatore in materia di prescrizione e decadenza.
In definitiva, vanno condivise le conclusioni cui è giunto il TU, in quanto la relazione depositata in atti appare analitica, razionalmente e normativamente fondata e resa a seguito di un'attenta analisi della documentazione depositata e di un accurato esame obiettivo praticato sull'attore.
Il TU ha accertato, in particolare, che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato una “frattura di segond” e ha ritenuto debbano riconoscersi:
- postumi permanenti valutabili come danno Biologico, nella misura del
6%;
- inabilità temporanea totale di giorni 23;
- inabilità temporanea parziale al tasso medio del 75% di giorni 20;
- inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50% di giorni 20.
Tali criteri, in base a un calcolo effettuato in virtù dei parametri indicati nelle note “Tabelle milanesi”, conducono al riconoscimento di un risarcimento complessivo della somma di euro 14.211,00, comprensivo di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quanto alla maggiorazione del 44%, oggetto di domanda di parte attrice, va ricordato che ogni voce di danno da risarcire deve essere oggetto di specifica prova, in quanto il giudice non può liquidare alcuna somma al danneggiato in via automatica.
Nello stesso senso depone l'insegnamento costante della Cassazione, la quale, sul punto ha statuito, a chiare lettere, che: “In materia di
personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto
ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze
probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione
forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. civ., ord. 31.05.2019, n.
15084).
Lo stesso discorso va effettuato con riguardo al danno morale, che,
secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di Cassazione, non può essere oggetto di liquidazione automatica.
In particolare, in tema di “danno estetico”, la Cassazione si è espressa in questi termini: “I postumi di carattere estetico conseguenti a un fatto lesivo della
persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività
lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e a ogni altra utile
circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico”
(Cass. civ., sez. III, ord. 08.07.2020, n. 14246). In merito alle risultanze probatorie, è possibile evincere che, a seguito del sinistro occorso, l'attore ha subito danni biologici nella misura sopra indicata, ma non è dato rinvenire elementi sulla base dei quali sia possibile individuare conseguenze ulteriori, rispetto a quelle “comuni”, riferibili al danno come individuato.
Quanto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, va evidenziato, in questa sede, che, come da costante insegnamento della Corte di cassazione: “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione
monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino
al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi. Non sussiste quindi alcuna
incompatibilità fra valutazione all'attualità del danno biologico e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente
diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito” (Cass. civ., sez. III,
10.06.2016, n. 11899).
Sono dunque prive di pregio le argomentazioni di parte convenuta, laddove sostiene che il risarcimento andrebbe liquidato senza considerare interessi e rivalutazione. Conclusivamente, la domanda formulata da parte attrice va accolta limitatamente al risarcimento della somma di euro 14.211,00, oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat fino al soddisfo;
.Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7821/2019, così provvede:
- dichiara la contumacia del sig. CP_2
- accoglie la domanda formulata dall'attore e per Parte_1
l'effetto condanna i convenuti in solido, e CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 14.211,00, oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat fino al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida come da motivazione in € 518,00 per esborsi ed € 4.380,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A.
come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da corrispondersi in favore dell'avv. Francesco Cervo, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di TU a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Nola, lì 07.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura