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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/11/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 571/2024, avverso la sentenza n.4114/2023 pubblicata il 17.10.2023 dal Tribunale di Bari tra
e , entrambi elettivamente domiciliati in Altamura presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Giovanni Maria Piscopo, che li rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso l'ufficio legale CP_1 dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Faretra come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello
Appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno adìto il Tribunale di Bari per lamentare che l' , dopo avere Parte_1 Parte_2 CP_1 stipulato con l' – quale capogruppo dell'ATI aggiudicataria – il contratto 18.4.14 di appalto del CP_2 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, il cui capitolato d'oneri prevedeva all'art.5
l'espresso impegno dell'appaltatrice a procedere fin da prima dell'avvio del servizio all'assunzione del personale già in carico alle attuali ditte appaltatrici a pena di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 cc, aveva poi permesso all'appaltatrice di iniziare comunque il servizio appaltato senza prima procedere alle assunzioni a cui si era obbligata, limitandosi a comunicare il 28.5.14 all'inadempiente l'avvio della procedura risolutiva e ad inviare l'11.7.14 alla medesima diffida ad adempiere entro 15 giorni.
Tanto premesso i due attori, ravvisando nella sopra descritta vicenda contrattuale una condotta omissiva della p.a. idonea a renderla responsabile ex art.2043 c.c. nei loro confronti (in quanto entrambi rientranti tra i lavoratori da assumere), ha chiesto condannarsi l' a risarcire – nella misura di giustizia – i danni CP_1
(patrimoniali e non) da ciò derivati, con vittoria di spese.
1 Con la sentenza appellata il Tribunale di Bari ha tuttavia rigettato la domanda e condannato gli attori a rifondere all' (costituitasi in corso di causa per chiedere il rigetto della pretesa perché infondata) le CP_1 spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia il e il hanno proposto appello per chiedere, in riforma della Parte_1 Pt_2 sentenza impugnata, l'accoglimento dell'originaria pretesa risarcitoria, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l' e ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna degli appellanti a rifondere le spese CP_1 del grado.
Previa assegnazione dei termini di cui all'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.11.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione.
***
Va anzitutto osservato che e hanno sempre e solo espressamente Parte_1 Parte_2 invocato, a fondamento della loro pretesa risarcitoria, una responsabilità ex art.2043 c.c. dell' per i CP_1 riflessi pregiudizievoli derivati dal contegno omissivo tenuto nel corso del rapporto contrattuale – a cui loro erano estranei – sorto tra l e l' a seguito della stipula del contratto di appalto del 18.4.14. CP_1 CP_2
A ciò consegue che le doglianze contenute nel primo motivo di gravame, basate sul rilievo che il primo giudice ingiustamente avrebbe escluso la riconducibilità della clausola di cui all'art.5 alla figura del contratto a favore di terzi ex art.1411 c.c., sono del tutto inammissibili, e ciò in quanto introducono per la prima volta una nuova domanda fondata su di un titolo contrattuale, peraltro in termini di assoluta incompatibilità con la tesi, riproposta anche nel presente grado, secondo cui la pretesa risarcitoria avrebbe il suo fondamento esclusivo nella clausola generale del neminem laedere di cui all'art.2043 c.c..
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti ribadiscono appunto la fondatezza di quest'ultima Con domanda di responsabilità extracontrattuale, in proposito reiterando la tesi secondo cui l' avrebbe illecitamente omesso di dare corso alla procedura di risoluzione ovvero di attivarsi per far rispettare all'ATI aggiudicataria i patti contrattuali, così determinando conseguenze dannose a loro carico, anche in termini di perdita di chance.
Trattasi di doglianze al confine dell'inammissibilità laddove adombrano in modo generico gli elementi costitutivi di una domanda mai proposta (il ristoro per perdita di chance) e, per il resto, ripropongono nella sostanza le difese di primo grado, senza svolgerne di nuove in grado di demolire il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, in particolare nella parte in cui si ritiene decisivo – al fine del rigetto – già il fatto che gli attori non abbiano indicato né provato quale vantaggio avrebbero conseguito qualora la si CP_1 fosse maggiormente attivata ai fini della risoluzione, posto che anche in tal caso – e anzi a fortiori – i due lavoratori non sarebbero stati assunti dalla società inadempiente.
Va comunque aggiunto nella presente sede che tali doglianze risultano altresì incoerenti ed oscure, giacchè la difesa dei due lavoratori, se da un lato circoscrive le ragioni di responsabilità extracontrattuale dell' CP_1 al solo comportamento omissivo tenuto da quest'ultima nell'ambito del rapporto contrattuale con l' CP_2
[...
dall'altro lato però contraddittoriamente riconosce in modo espresso, sin dal primo grado (cfr. pag.7 della Con citazione), che in quell'ambito l' si è attivata in modo tempestivo sino a determinare, nel perdurare dell'inadempimento della controparte, la risoluzione ex lege del contratto, e ciò sia dichiarando il 28.5.14 di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, sia diffidando la controparte l'11.7.14 ad adempiere entro
15 gg. a pena di risoluzione.
Nè potrebbe fondatamente sostenersi che la condotta illecita della p.a. sia consistita nell'accettare di ricevere la prestazione pattuita nonostante l'appaltatrice si fosse resa inadempiente all'obbligo di assumere Con preventivamente i lavoratori, essendo interesse della contraente assicurare il servizio a cui l'appaltatrice si era contrattualmente obbligata (in modo da soddisfare l'interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio di raccolta di rifiuti in favore della popolazione locale) nelle more delle attività tempestivamente
2 avviate per contestare all' l'inadempimento e farne valere gli effetti risolutivi del rapporto;
e d'altra CP_2 parte gli appellanti non indicano in alcun modo le ragioni per cui sarebbero stati pregiudicati da tale scelta Con dell' Con Deve allora concludersi che nella specie l' abbia diligentemente esercitato i propri diritti contrattuali, ciò valendo ad escludere, anche rispetto ai terzi estranei, ogni profilo di antigiuridicità della sua condotta.
E' infine destituito di fondamento il terzo e ultimo motivo di impugnazione, con cui si censura la mancanza di un'esplicita motivazione nell'ordinanza con cui il primo giudice ha disatteso le richieste istruttorie degli attori e rinviato la causa per la discussione in quanto già matura per la decisione;
osservandosi al riguardo che, per consolidato insegnamento della S.C., il giudicante non ha l'onere di motivare espressamente il diniego delle istanze istruttorie, posto che le ragioni di irrilevanza del mezzo dedotto ben possono emergere in modo implicito – come nella specie – dalla stessa ratio decidendi della pronuncia finale (cfr. Cass.
21004/24).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello va quindi rigettato, con conferma integrale della pronuncia impugnata.
In base al criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati a rifondere alla le spese del CP_1 presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n.4114/2013 pubblicata dal Tribunale di Bari il Parte_1 Parte_2
17.10.2023, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti a rifondere alla , in persona del legale rappresentante p.t., le spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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