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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 344/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 344/2025 avente ad oggetto reclamo ex art. 630 cpc avverso ordinanza estinzione di procedura esecutiva del 24.1.2025 emessa nel procedimento r.g.e. n.56/2024 e pendente TRA (14195591004) con l' Avv. Francesco BEVIVINO come da procura Parte_1 in atti RICORRENTE E
) con l''Avv. Matteo D'ANGELO come da CP_1 C.F._1 procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha chiesto di “- revocare l'ordinanza emessa dal G.E. Dr.
Bonato il 24.1.2025, comunicata in data 27.1.2025 nel procedimento r.g.e. n.56/2024, che ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva nei confronti di con il CP_1 conseguente annullamento dell'ordine di cancellazione della iscrizione ipotecaria del 13/12/2023 - registro particolare 1683 registro generale 19347, in virtù dell'ordinanza/sentenza n.776/2023 dell' 8/2/2023, nel procedimento r.g. n.42371/2022 del Tribunale civile di Roma, nonché della trascrizione del 18/4/2024 - registro particolare 4833 registro generale 5883 relativa al pignoramento immobiliare in parola, con ogni necessaria statuizione anche in ordine alla rideterminazione della somma residua ammessa alla disposta conversione del pignoramento pari ad €.5.292,98 (determinata dalla differenza tra €.
5.782.98 ed €.490 versate); - di seguito condanna di , titolare omonima ditta individuale, CP_1 al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio di reclamo da liquidarsi in base al d.m. n.247/22, applicando il valore medio scaglione di riferimento (da €.
5.200 a
€.26.000), oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge”. Parte resistente ha chiesto di: “1. Accertare e dichiarare inammissibile il reclamo per superamento dei termini ex art. 630, comma 3 c.p.c.; in subordine 2. Accertare e dichiarare insindacabili le somme riportate nel provvedimento del G.E. dott. Federico Bonato nel proc. di cui R.G.E. n. 56/2024 del 20.8.2024 poiché passato in giudicato;
3. Confermare l'ordinanza di cancellazione del pignoramento emessa dal G.E. dott. Federico Bonato nel procedimento R.G.E. n. 56/2024 del 24.1.2025”. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società roponeva reclamo ex art. 630 cpc avverso l'ordinanza emessa Parte_1 in data 24.1.2025 nel procedimento RGE n.56/2024 con la quale veniva dichiarata l'estinzione della citata procedura esecutiva. A fondamento della domanda premetteva che:
- in data 28.2.2024 veniva notificato alla IG.ra atto di precetto in rinnovazione CP_1 per il pagamento della somma di €.12.529,70 oltre interessi e spese di iscrizione ipotecaria, a seguito del quale, in data 25.3.2024 veniva richiesto pignoramento immobiliare. In merito a tale fatto rappresentava che il debitore aveva inviato con pec copia di assegno circolare recante la data del 26.3.2024, oltre, quindi, l'assegnato tempo ad adempiere e dopo la richiesta di pignoramento avvenuta il 25.03.2024;
- in data 22.4.2024 la IG.ra presentava istanza di conversione, mentre la creditrice, in CP_1 data 30.4.2024, istanza di vendita ex art. 567 cpc oltre ad atto di intervento per €.
1.800 sulla base di differente titolo esecutivo costituito da ordinanza di rigetto n. 763/2024 del 22.3.2024 emessa dal Tribunale civile di Viterbo, in RG n. 2437/2023;
- nel corso dell'udienza del 22.05.2024 fissata per la decisione sulle istanze di vendita e di conversione, la debitrice offriva banco iudicis assegno circolare di € 15.186,41. All'esito di tale udienza, il GE in data 12.06.2024 accoglieva la domanda di conversione stabilendo il debito residuo in €. 5.782,98 da versare, come da richiesta, in 48 rate mensili;
- successivamente a seguito di istanza di “rivisitazione del credito riconosciuto” il GE con decreto del 20.8.2024 ammetteva il debitore al pagamento “in 6 rate del debito residuo di €. 490,00” senza specificare le ragioni di tale minore importo (€. 490,00) rispetto a quello in precedenza correttamente riconosciuto (€. 5.782,98).
- in relazione a tale ultimo provvedimento la società creditrice in data 10.9.2024 proponeva istanza di modifica ordinanza/decreto ex art. 177 cpc e/o di correzione ex art. 287 cpc, richiesta rimasta inevasa da parte del Giudice;
- infine, su istanza del 09.11.2024 della debitrice di dichiarazione di estinzione della procedura in ragione dell'operato pagamento di quanto stabilito dal GE con il provvedimento del 20.8.2024, all'esito dell'udienza del 27.11.2024, dichiarava l'estinzione della procedura con ordinanza del 24.1.2025. Avverso tale decisione la ha proposto reclamo deducendo: a) l'omessa pronuncia Parte_1 sula liquidazione dei compensi della procedura esecutiva, avendo infatti il GE, con il provvedimento del 20.8.2024 di modifica dell'ordinanza emessa il 12.6.2024 ridotto l'importo già in precedenza fissato in € 5.782,98 senza addurre alcuna motivazione o ragionamento logico-giuridico, nonostante l'analitica precisazione del credito;
b) l'omesso calcolo nella disposta conversione dell'ulteriore credito per il quale v'era stato atto di intervento;
c) l'omessa motivazione dei provvedimenti indicati, non avendo il GE motivato, in alcun modo, i provvedimenti emessi in data 20.8.2024 e 27.1.2025, atti da considerare illegittimi in ragioni di consolidati orientamenti della Suprema Corte (SSUU n. 20570/2013; d) la illegittimità del provvedimento reclamato anche con riguardo alla disposta cancellazione della iscrizione ipotecaria, potendosi disporre in tal senso solo sulla base di un atto di consenso del creditore reso nelle forme previste dall'art. 2657 cc oppure sulla base di sentenza o provvedimento passato in giudicato. Alla luce di tali deduzioni ha concluso come riportato in epigrafe. Parte reclamata con le memoria depositata nel presente giudizio dopo avere eccepito, in via preliminare, a tardività del reclamo in quanto proposto oltre il termine di legge (reclamo proposto il 18.2.2025 con termine finale che, invece, scadeva il 17.2.2025) ha fatto poi rilevare la legittimità del provvedimento di estinzione, non avendo, la parte proposta alcuna impugnativa rispetto all'atto principale che il GE aveva considerato al fine della dichiarazione di estinzione: l'ordinanza del 20.08.2024 con il quale il GE riduceva l'entità del credito rispetto a quanto in precedenza stabilito. Infatti, alla luce del contenuto di provvedimento, da considerare definitivo perché mai reclamato, il Giudice si era limitato a verificare l'avvenuto pagamento della somma determinata nello stesso indicato provvedimento. Ha, infine, contestato il rilievo riguardante la mancata motivazione dei provvedimenti in esame e la legittimità della disposta cancellazione della iscrizione ipotecaria, in quanto, accertato l'avvenuto pagamento del credito il G.E. era tenuto a liberare i beni in esame Alla luce di tali considerazioni ha, quindi, chiesto il rigetto del reclamo.
Il reclamo è parzialmente fondato. Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccepita tardività della proposta impugnativa, risultando depositato il reclamo l'ultimo giorno utile, il 17. 2.2025 e non il 18.03.2025 come indicato da parte reclamata (cfr le pec depositate il 18.03.2025). A tal riguardo si segnala autorevole giurisprudenza che ha ritenuto che al fine della sola validità del deposito “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c. attestante la consegna” come avvenuto per il caso in esame (Cass. n. 29357/2022; n. 238/2023; Sez. 1, n. 6743/2021). Quanto alla impugnativa relativa alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, il reclamo è infondato. Risulta infatti che il provvedimento del 24.01.2025 dichiarativo l'estinzione della procedura esecutiva, trovava legittima giustificazione nel precedente provvedimento del 20.08.2024. In tale provvedimento il giudice, modificando il precedente provvedimento di conversione, aveva ammesso il debitore al pagamento “in 6 rate del debito residuo di €. 490,00” per un importo inferiore rispetto a quello in precedenza riconosciuto (€. 5.782,98). A fronte di tale provvedimento, risulta che la società creditrice si era limitata a depositare in data 10.9.2024 istanza di modifica ex art. 177 cpc del citato provvedimento e/o di correzione ex art. 287 cpc, non seguendo, al contrario, l'ordinario percorso dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, opposizione certamente esperibile per tali casi (Cass. 6733/2011). In tale sede, infatti, il creditore avrebbe potuto legittimamente sollevare non solo questioni di natura formale, ma “anche contestazioni (come per il caso in esame) in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente” (Cass. 20733/2009) Alla luce di tali considerazioni, poiché le determinazioni sul credito stabilite nell'ordinanza del 20.8.2024 potevano, quindi, ritenersi oramai cristallizzate, una volta che il debitore aveva eseguito il pagamento della somma stabilita dal GE (non contestata nelle forme di legge), quest'ultimo aveva successivamente provveduto, in maniera legittima, alla dichiarazione di estinzione. Appare meritevole di accoglimento il rilievo riguardante la disposta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria con il provvedimento con il quale si dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva. A tal riguardo, infatti, si rileva che ai sensi dell'art. 2884 cc l'ipoteca può essere cancellata, oltre che in specifici casi previsti dalla legge, “con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non ha il potere-dovere di disporre la cancellazione dell'ipoteca, ma solo quella del pignoramento, e quindi non potendo egli considerarsi “autorità competente”. Per tali motivi l'ordinanza reclamata deve essere riformata limitatamente a tale punto. L'esito complessivo del giudizio legittima una dichiarazione di compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando in accoglimento parziale del proposto reclamo, così provvede: 1. annulla il provvedimento emesso dal GE del Tribunale di Viterbo nella procedura RGE n. 56/2024 limitatamente alla parte ove veniva disposta la “cancellazione delle trascrizioni ipotecarie riferite al provv. n. 776/2023 del 08/02/2023, proc. n. RG 42371/2022 del Tribunale di Roma, ISCRIZIONE del 13/12/2023 - Registro Particolare 1683 Registro Generale 19347” confermando nel resto tale provvedimento.
2. Rigetta ogni altra richiesta.
3. Spese compensate.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 07.05.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr. Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 344/2025 avente ad oggetto reclamo ex art. 630 cpc avverso ordinanza estinzione di procedura esecutiva del 24.1.2025 emessa nel procedimento r.g.e. n.56/2024 e pendente TRA (14195591004) con l' Avv. Francesco BEVIVINO come da procura Parte_1 in atti RICORRENTE E
) con l''Avv. Matteo D'ANGELO come da CP_1 C.F._1 procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha chiesto di “- revocare l'ordinanza emessa dal G.E. Dr.
Bonato il 24.1.2025, comunicata in data 27.1.2025 nel procedimento r.g.e. n.56/2024, che ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva nei confronti di con il CP_1 conseguente annullamento dell'ordine di cancellazione della iscrizione ipotecaria del 13/12/2023 - registro particolare 1683 registro generale 19347, in virtù dell'ordinanza/sentenza n.776/2023 dell' 8/2/2023, nel procedimento r.g. n.42371/2022 del Tribunale civile di Roma, nonché della trascrizione del 18/4/2024 - registro particolare 4833 registro generale 5883 relativa al pignoramento immobiliare in parola, con ogni necessaria statuizione anche in ordine alla rideterminazione della somma residua ammessa alla disposta conversione del pignoramento pari ad €.5.292,98 (determinata dalla differenza tra €.
5.782.98 ed €.490 versate); - di seguito condanna di , titolare omonima ditta individuale, CP_1 al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio di reclamo da liquidarsi in base al d.m. n.247/22, applicando il valore medio scaglione di riferimento (da €.
5.200 a
€.26.000), oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge”. Parte resistente ha chiesto di: “1. Accertare e dichiarare inammissibile il reclamo per superamento dei termini ex art. 630, comma 3 c.p.c.; in subordine 2. Accertare e dichiarare insindacabili le somme riportate nel provvedimento del G.E. dott. Federico Bonato nel proc. di cui R.G.E. n. 56/2024 del 20.8.2024 poiché passato in giudicato;
3. Confermare l'ordinanza di cancellazione del pignoramento emessa dal G.E. dott. Federico Bonato nel procedimento R.G.E. n. 56/2024 del 24.1.2025”. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società roponeva reclamo ex art. 630 cpc avverso l'ordinanza emessa Parte_1 in data 24.1.2025 nel procedimento RGE n.56/2024 con la quale veniva dichiarata l'estinzione della citata procedura esecutiva. A fondamento della domanda premetteva che:
- in data 28.2.2024 veniva notificato alla IG.ra atto di precetto in rinnovazione CP_1 per il pagamento della somma di €.12.529,70 oltre interessi e spese di iscrizione ipotecaria, a seguito del quale, in data 25.3.2024 veniva richiesto pignoramento immobiliare. In merito a tale fatto rappresentava che il debitore aveva inviato con pec copia di assegno circolare recante la data del 26.3.2024, oltre, quindi, l'assegnato tempo ad adempiere e dopo la richiesta di pignoramento avvenuta il 25.03.2024;
- in data 22.4.2024 la IG.ra presentava istanza di conversione, mentre la creditrice, in CP_1 data 30.4.2024, istanza di vendita ex art. 567 cpc oltre ad atto di intervento per €.
1.800 sulla base di differente titolo esecutivo costituito da ordinanza di rigetto n. 763/2024 del 22.3.2024 emessa dal Tribunale civile di Viterbo, in RG n. 2437/2023;
- nel corso dell'udienza del 22.05.2024 fissata per la decisione sulle istanze di vendita e di conversione, la debitrice offriva banco iudicis assegno circolare di € 15.186,41. All'esito di tale udienza, il GE in data 12.06.2024 accoglieva la domanda di conversione stabilendo il debito residuo in €. 5.782,98 da versare, come da richiesta, in 48 rate mensili;
- successivamente a seguito di istanza di “rivisitazione del credito riconosciuto” il GE con decreto del 20.8.2024 ammetteva il debitore al pagamento “in 6 rate del debito residuo di €. 490,00” senza specificare le ragioni di tale minore importo (€. 490,00) rispetto a quello in precedenza correttamente riconosciuto (€. 5.782,98).
- in relazione a tale ultimo provvedimento la società creditrice in data 10.9.2024 proponeva istanza di modifica ordinanza/decreto ex art. 177 cpc e/o di correzione ex art. 287 cpc, richiesta rimasta inevasa da parte del Giudice;
- infine, su istanza del 09.11.2024 della debitrice di dichiarazione di estinzione della procedura in ragione dell'operato pagamento di quanto stabilito dal GE con il provvedimento del 20.8.2024, all'esito dell'udienza del 27.11.2024, dichiarava l'estinzione della procedura con ordinanza del 24.1.2025. Avverso tale decisione la ha proposto reclamo deducendo: a) l'omessa pronuncia Parte_1 sula liquidazione dei compensi della procedura esecutiva, avendo infatti il GE, con il provvedimento del 20.8.2024 di modifica dell'ordinanza emessa il 12.6.2024 ridotto l'importo già in precedenza fissato in € 5.782,98 senza addurre alcuna motivazione o ragionamento logico-giuridico, nonostante l'analitica precisazione del credito;
b) l'omesso calcolo nella disposta conversione dell'ulteriore credito per il quale v'era stato atto di intervento;
c) l'omessa motivazione dei provvedimenti indicati, non avendo il GE motivato, in alcun modo, i provvedimenti emessi in data 20.8.2024 e 27.1.2025, atti da considerare illegittimi in ragioni di consolidati orientamenti della Suprema Corte (SSUU n. 20570/2013; d) la illegittimità del provvedimento reclamato anche con riguardo alla disposta cancellazione della iscrizione ipotecaria, potendosi disporre in tal senso solo sulla base di un atto di consenso del creditore reso nelle forme previste dall'art. 2657 cc oppure sulla base di sentenza o provvedimento passato in giudicato. Alla luce di tali deduzioni ha concluso come riportato in epigrafe. Parte reclamata con le memoria depositata nel presente giudizio dopo avere eccepito, in via preliminare, a tardività del reclamo in quanto proposto oltre il termine di legge (reclamo proposto il 18.2.2025 con termine finale che, invece, scadeva il 17.2.2025) ha fatto poi rilevare la legittimità del provvedimento di estinzione, non avendo, la parte proposta alcuna impugnativa rispetto all'atto principale che il GE aveva considerato al fine della dichiarazione di estinzione: l'ordinanza del 20.08.2024 con il quale il GE riduceva l'entità del credito rispetto a quanto in precedenza stabilito. Infatti, alla luce del contenuto di provvedimento, da considerare definitivo perché mai reclamato, il Giudice si era limitato a verificare l'avvenuto pagamento della somma determinata nello stesso indicato provvedimento. Ha, infine, contestato il rilievo riguardante la mancata motivazione dei provvedimenti in esame e la legittimità della disposta cancellazione della iscrizione ipotecaria, in quanto, accertato l'avvenuto pagamento del credito il G.E. era tenuto a liberare i beni in esame Alla luce di tali considerazioni ha, quindi, chiesto il rigetto del reclamo.
Il reclamo è parzialmente fondato. Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccepita tardività della proposta impugnativa, risultando depositato il reclamo l'ultimo giorno utile, il 17. 2.2025 e non il 18.03.2025 come indicato da parte reclamata (cfr le pec depositate il 18.03.2025). A tal riguardo si segnala autorevole giurisprudenza che ha ritenuto che al fine della sola validità del deposito “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c. attestante la consegna” come avvenuto per il caso in esame (Cass. n. 29357/2022; n. 238/2023; Sez. 1, n. 6743/2021). Quanto alla impugnativa relativa alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, il reclamo è infondato. Risulta infatti che il provvedimento del 24.01.2025 dichiarativo l'estinzione della procedura esecutiva, trovava legittima giustificazione nel precedente provvedimento del 20.08.2024. In tale provvedimento il giudice, modificando il precedente provvedimento di conversione, aveva ammesso il debitore al pagamento “in 6 rate del debito residuo di €. 490,00” per un importo inferiore rispetto a quello in precedenza riconosciuto (€. 5.782,98). A fronte di tale provvedimento, risulta che la società creditrice si era limitata a depositare in data 10.9.2024 istanza di modifica ex art. 177 cpc del citato provvedimento e/o di correzione ex art. 287 cpc, non seguendo, al contrario, l'ordinario percorso dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, opposizione certamente esperibile per tali casi (Cass. 6733/2011). In tale sede, infatti, il creditore avrebbe potuto legittimamente sollevare non solo questioni di natura formale, ma “anche contestazioni (come per il caso in esame) in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente” (Cass. 20733/2009) Alla luce di tali considerazioni, poiché le determinazioni sul credito stabilite nell'ordinanza del 20.8.2024 potevano, quindi, ritenersi oramai cristallizzate, una volta che il debitore aveva eseguito il pagamento della somma stabilita dal GE (non contestata nelle forme di legge), quest'ultimo aveva successivamente provveduto, in maniera legittima, alla dichiarazione di estinzione. Appare meritevole di accoglimento il rilievo riguardante la disposta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria con il provvedimento con il quale si dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva. A tal riguardo, infatti, si rileva che ai sensi dell'art. 2884 cc l'ipoteca può essere cancellata, oltre che in specifici casi previsti dalla legge, “con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non ha il potere-dovere di disporre la cancellazione dell'ipoteca, ma solo quella del pignoramento, e quindi non potendo egli considerarsi “autorità competente”. Per tali motivi l'ordinanza reclamata deve essere riformata limitatamente a tale punto. L'esito complessivo del giudizio legittima una dichiarazione di compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando in accoglimento parziale del proposto reclamo, così provvede: 1. annulla il provvedimento emesso dal GE del Tribunale di Viterbo nella procedura RGE n. 56/2024 limitatamente alla parte ove veniva disposta la “cancellazione delle trascrizioni ipotecarie riferite al provv. n. 776/2023 del 08/02/2023, proc. n. RG 42371/2022 del Tribunale di Roma, ISCRIZIONE del 13/12/2023 - Registro Particolare 1683 Registro Generale 19347” confermando nel resto tale provvedimento.
2. Rigetta ogni altra richiesta.
3. Spese compensate.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 07.05.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco