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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7859/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati presso l'avv. DE FRANCESCO STEFANIA che li rappresenta e difende C.F._2
in forza di procura allegata al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
e Pt_1 Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via principale:
A) Accertato che il sig. detiene illegittimamente l'immobile, locale uso magazzino, sito Controparte_1
in Moncalieri Strada Del Cervo n. 30 identificato al catasto al foglio 29 - part. 18 – sub. 21 – Piano T –
Z.C. 3 – Cat. C3 – Classe U – Mq 53, in quanto privo di valido titolo, condannare il resistente, Sig. pagina 1 di 6 , all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dei sig.ri Controparte_1 Parte_1
e , libero di sé, persone e cose sue, per i motivi e i titoli tutti dedotti in
[...] Parte_2
ricorso, sopra indicati e confermati dall'istruttoria;
Ancora in via principale:
B) Accertata la detenzione abusiva dell'immobile de quo da parte del Sig. , Controparte_1
condannarlo a corrispondere ai ricorrenti, la somma di euro 16.218,00 (ossia euro 477,00 mensili per il periodo da maggio 2022 fino a marzo 2025) nonché all'ulteriore somma di euro 477,00 mensili fino all'effettivo rilascio a titolo di risarcimento dei danni e occupazione abusiva, o, alla somma maggiore o minore ritenuta congrua dal giudice e/o determinata anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, per i motivi e i titoli tutti dedotti in atti.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e depositano ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per Parte_1 Parte_2
ottenere il rilascio del magazzino di loro proprietà sito in Moncalieri, strada del Cervo n. 30, occupato senza titolo da I ricorrenti chiedono altresì la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti che quantificano parametrando l'indennità mensile con i valori medi previsti dalle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate;
chiedono quindi che il convenuto sia condannato al pagamento dell'importo complessivo di € 11.448,00 (€ 477,00 x 24 mensilità), a tutto maggio 2024.
(che non è comparso neppure all'incontro del 17.04.2024 davanti al Controparte_1
mediatore) non si è costituito in giudizio;
il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 25.09.2024. Con lo stesso provvedimento ha ammesso un capitolo di prova formulato per interpello e testi e relativo alla perdurante occupazione, onerando l'attore di notificare al convenuto contumace il verbale ammissivo, ex art. 292 c.p.c. Il convenuto non è comparso neanche all'udienza del 17.12.2024 per rendere interpello.
Nella note conclusive, i ricorrenti precisano la domanda di risarcimento danni in € 16.218,00 (€
477,00 * 34 mensilità). pagina 2 di 6 *
1. Gli attori allegano di essere divenuti proprietari dell'immobile a seguito di rogito notarile dell'11.03.2022: in forza di tale atto, hanno acquistato l'intero complesso immobiliare sito in
Moncalieri, Strada del Cervo n. 30, elevato a 3 piani fuori terra oltre ad un piano interrato, oltre ad adiacente basso fabbricato. Dall'atto di compravendita prodotto (doc. 1), il magazzino oggetto di causa (identificato al Catasto al foglio 29 - part. 18 – sub. 21 – Piano T – Z.C. 3 – Cat. C3 – Classe U –
Mq 53) risulta ricompreso nell'atto di acquisto di cui al rogito notarile.
Com'è noto, l'attore ha l'onere di fornire prova dei fatti costitutivi della propria domanda;
nel caso in esame, con la produzione dell'atto di compravendita, gli attori hanno assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui fonda la loro domanda.
Quanto alla circostanza dell'occupazione dell'immobile da parte del convenuto, questa si ritiene dimostrata alla luce dell'attività istruttoria condotta.
Il Giudice, infatti, ha ammesso interrogatorio formale del convenuto sul capitolo relativo alla perdurante occupazione dell'immobile e, nonostante la regolarità della notifica ex art. 292 c.p.c. del verbale ammissivo dell'interpello, non si è presentato all'udienza a tale scopo fissata. Controparte_1
La mancata comparizione a detta udienza consente di ritenere provata l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto a norma dell'art 232 c.p.c.
L'occupazione dell'immobile è inoltre confermata dalle dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del 17.12.2024: questi hanno affermato che l'immobile adibito ad uso magazzino è occupato dal convenuto. In particolare, la teste ha precisato che il convenuto Testimone_1
occupa un'immobile del complesso con regolare contratto di locazione mentre il locale commerciale per cui è causa è occupato senza titolo, non essendo mai stato stipulato alcun regolare contratto in relazione a tale immobile.
2. La domanda proposta da e va dunque Parte_1 Parte_2
accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Gli attori chiedono altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti per pagina 3 di 6 l'occupazione abusiva. Richiamano il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è <>, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione "iuris tantum " (Cass. 16670/2016).
Sul punto, si richiama anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite che hanno affermato che
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. S.U. 33645/2022). Si tratta pertanto di un danno “in re ipsa”, patito per la perdita di possibilità di conseguire utilità dal bene stesso.
3.1 Per quanto concerne la quantificazione del danno patito, gli attori richiamano la citata pronuncia Cass. 16670/2016, nella quale viene affermato che la “liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”. Anche su questo punto, la Cassazione a Sezioni Unite, nel 2022 ha confermato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. S.U. 33645/2022).
Gli attori prendono quindi a riferimento il canone di locazione che avrebbero potuto percepire in forza di regolare contratto: parametrano la loro richiesta alle quotazioni previste della “Banca delle quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate” (doc. 6) che individua, per gli immobili siti in tale zona, il valore minimo in 6 €/mq e il valore massimo in 12 €/mq. Applicando il valore medio di 9€/mq per 53 mq, il canone di locazione medio ammonterebbe ad € 477,00.
Gli attori ritengono che tale indennità sia dovuta dal momento dell'invio della prima formale diffida volta ad ottenere la liberazione dell'immobile, ricevuta in data 2.05.22. Nell'atto introduttivo quantificano tale richiesta in € 11.448,00, prendendo in considerazione 24 mensilità; nelle note conclusive, precisano l'importo, alla luce della perdurante occupazione, in € 16.218,00 (€ 477,00 * 34 mensilità).
Sull'entità del risarcimento, si condivide il riferimento ai valori locativi della Banca delle pagina 4 di 6 Quotazioni dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in difetto di ogni elemento (che era onere di parte attrice fornire, in merito alle concrete condizioni in cui versava l'immobile, al suo stato di conservazione o di degrado, alle caratteristiche della mobilia e a ogni altro elemento, si ritiene che l'indennità non possa essere riconosciuta che in misura prossima al minimo sopra indicato;
e, dunque,
a € 7/mq. Pertanto, l'indennità di occupazione viene determinata nella misura di € 371,00. Prendendo in riferimento tale importo, il risarcimento danni viene quantificato, per 34 mensilità, in complessivi €
12.614.
4. Gli attori chiedono infine la condanna al pagamento dell'importo di € 477,00 mensili fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Si ritiene che tale domanda non possa essere accolta. Infatti, è ben vero che l'art. 664 c.p.c., in caso di convalida dell'intimazione di sfratto, consente l'emissione di un'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto non solo i canoni scaduti, ma anche quelli a scadere;
tuttavia, tale ipotesi, in quanto norma eccezionale rispetto al generale divieto di condanna per il pagamento di crediti futuri, non può essere applicata per analogia al caso di specie, in cui l'immobile è occupato sine titulo. Per lo stesso motivo, cioè per la mancanza di un contratto di locazione, non è applicabile alla fattispecie l'art. 1591 c.c.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di CP_1
[...]
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia
n. 37/2018 (come da ultimo aggiornate da D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase istruttoria € 840
• fase decisoria € 1.701
E dunque in totale € 4.237, oltre € 300,00 per spese vive. Spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: accerta e dichiara che occupa sine titulo l'immobile sito in Moncalieri Strada Del Controparte_1
Cervo n. 30 identificato al catasto al foglio 29 - part. 18 – sub. 21 – Piano T – Z.C. 3 – Cat. C3 – Classe U
– Mq 53 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore Controparte_1
di e;
Parte_1 Parte_2
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
di € 12.614,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_2
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1 [...]
e , liquidandole in € 4.237, oltre € 300,00 per spese vive;
spese Parte_1 Parte_2
generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 26/03/2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7859/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati presso l'avv. DE FRANCESCO STEFANIA che li rappresenta e difende C.F._2
in forza di procura allegata al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
e Pt_1 Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via principale:
A) Accertato che il sig. detiene illegittimamente l'immobile, locale uso magazzino, sito Controparte_1
in Moncalieri Strada Del Cervo n. 30 identificato al catasto al foglio 29 - part. 18 – sub. 21 – Piano T –
Z.C. 3 – Cat. C3 – Classe U – Mq 53, in quanto privo di valido titolo, condannare il resistente, Sig. pagina 1 di 6 , all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dei sig.ri Controparte_1 Parte_1
e , libero di sé, persone e cose sue, per i motivi e i titoli tutti dedotti in
[...] Parte_2
ricorso, sopra indicati e confermati dall'istruttoria;
Ancora in via principale:
B) Accertata la detenzione abusiva dell'immobile de quo da parte del Sig. , Controparte_1
condannarlo a corrispondere ai ricorrenti, la somma di euro 16.218,00 (ossia euro 477,00 mensili per il periodo da maggio 2022 fino a marzo 2025) nonché all'ulteriore somma di euro 477,00 mensili fino all'effettivo rilascio a titolo di risarcimento dei danni e occupazione abusiva, o, alla somma maggiore o minore ritenuta congrua dal giudice e/o determinata anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, per i motivi e i titoli tutti dedotti in atti.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e depositano ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per Parte_1 Parte_2
ottenere il rilascio del magazzino di loro proprietà sito in Moncalieri, strada del Cervo n. 30, occupato senza titolo da I ricorrenti chiedono altresì la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti che quantificano parametrando l'indennità mensile con i valori medi previsti dalle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate;
chiedono quindi che il convenuto sia condannato al pagamento dell'importo complessivo di € 11.448,00 (€ 477,00 x 24 mensilità), a tutto maggio 2024.
(che non è comparso neppure all'incontro del 17.04.2024 davanti al Controparte_1
mediatore) non si è costituito in giudizio;
il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 25.09.2024. Con lo stesso provvedimento ha ammesso un capitolo di prova formulato per interpello e testi e relativo alla perdurante occupazione, onerando l'attore di notificare al convenuto contumace il verbale ammissivo, ex art. 292 c.p.c. Il convenuto non è comparso neanche all'udienza del 17.12.2024 per rendere interpello.
Nella note conclusive, i ricorrenti precisano la domanda di risarcimento danni in € 16.218,00 (€
477,00 * 34 mensilità). pagina 2 di 6 *
1. Gli attori allegano di essere divenuti proprietari dell'immobile a seguito di rogito notarile dell'11.03.2022: in forza di tale atto, hanno acquistato l'intero complesso immobiliare sito in
Moncalieri, Strada del Cervo n. 30, elevato a 3 piani fuori terra oltre ad un piano interrato, oltre ad adiacente basso fabbricato. Dall'atto di compravendita prodotto (doc. 1), il magazzino oggetto di causa (identificato al Catasto al foglio 29 - part. 18 – sub. 21 – Piano T – Z.C. 3 – Cat. C3 – Classe U –
Mq 53) risulta ricompreso nell'atto di acquisto di cui al rogito notarile.
Com'è noto, l'attore ha l'onere di fornire prova dei fatti costitutivi della propria domanda;
nel caso in esame, con la produzione dell'atto di compravendita, gli attori hanno assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui fonda la loro domanda.
Quanto alla circostanza dell'occupazione dell'immobile da parte del convenuto, questa si ritiene dimostrata alla luce dell'attività istruttoria condotta.
Il Giudice, infatti, ha ammesso interrogatorio formale del convenuto sul capitolo relativo alla perdurante occupazione dell'immobile e, nonostante la regolarità della notifica ex art. 292 c.p.c. del verbale ammissivo dell'interpello, non si è presentato all'udienza a tale scopo fissata. Controparte_1
La mancata comparizione a detta udienza consente di ritenere provata l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto a norma dell'art 232 c.p.c.
L'occupazione dell'immobile è inoltre confermata dalle dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del 17.12.2024: questi hanno affermato che l'immobile adibito ad uso magazzino è occupato dal convenuto. In particolare, la teste ha precisato che il convenuto Testimone_1
occupa un'immobile del complesso con regolare contratto di locazione mentre il locale commerciale per cui è causa è occupato senza titolo, non essendo mai stato stipulato alcun regolare contratto in relazione a tale immobile.
2. La domanda proposta da e va dunque Parte_1 Parte_2
accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Gli attori chiedono altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti per pagina 3 di 6 l'occupazione abusiva. Richiamano il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è <
Sul punto, si richiama anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite che hanno affermato che
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. S.U. 33645/2022). Si tratta pertanto di un danno “in re ipsa”, patito per la perdita di possibilità di conseguire utilità dal bene stesso.
3.1 Per quanto concerne la quantificazione del danno patito, gli attori richiamano la citata pronuncia Cass. 16670/2016, nella quale viene affermato che la “liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato”. Anche su questo punto, la Cassazione a Sezioni Unite, nel 2022 ha confermato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. S.U. 33645/2022).
Gli attori prendono quindi a riferimento il canone di locazione che avrebbero potuto percepire in forza di regolare contratto: parametrano la loro richiesta alle quotazioni previste della “Banca delle quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate” (doc. 6) che individua, per gli immobili siti in tale zona, il valore minimo in 6 €/mq e il valore massimo in 12 €/mq. Applicando il valore medio di 9€/mq per 53 mq, il canone di locazione medio ammonterebbe ad € 477,00.
Gli attori ritengono che tale indennità sia dovuta dal momento dell'invio della prima formale diffida volta ad ottenere la liberazione dell'immobile, ricevuta in data 2.05.22. Nell'atto introduttivo quantificano tale richiesta in € 11.448,00, prendendo in considerazione 24 mensilità; nelle note conclusive, precisano l'importo, alla luce della perdurante occupazione, in € 16.218,00 (€ 477,00 * 34 mensilità).
Sull'entità del risarcimento, si condivide il riferimento ai valori locativi della Banca delle pagina 4 di 6 Quotazioni dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in difetto di ogni elemento (che era onere di parte attrice fornire, in merito alle concrete condizioni in cui versava l'immobile, al suo stato di conservazione o di degrado, alle caratteristiche della mobilia e a ogni altro elemento, si ritiene che l'indennità non possa essere riconosciuta che in misura prossima al minimo sopra indicato;
e, dunque,
a € 7/mq. Pertanto, l'indennità di occupazione viene determinata nella misura di € 371,00. Prendendo in riferimento tale importo, il risarcimento danni viene quantificato, per 34 mensilità, in complessivi €
12.614.
4. Gli attori chiedono infine la condanna al pagamento dell'importo di € 477,00 mensili fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Si ritiene che tale domanda non possa essere accolta. Infatti, è ben vero che l'art. 664 c.p.c., in caso di convalida dell'intimazione di sfratto, consente l'emissione di un'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto non solo i canoni scaduti, ma anche quelli a scadere;
tuttavia, tale ipotesi, in quanto norma eccezionale rispetto al generale divieto di condanna per il pagamento di crediti futuri, non può essere applicata per analogia al caso di specie, in cui l'immobile è occupato sine titulo. Per lo stesso motivo, cioè per la mancanza di un contratto di locazione, non è applicabile alla fattispecie l'art. 1591 c.c.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di CP_1
[...]
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia
n. 37/2018 (come da ultimo aggiornate da D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase istruttoria € 840
• fase decisoria € 1.701
E dunque in totale € 4.237, oltre € 300,00 per spese vive. Spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: accerta e dichiara che occupa sine titulo l'immobile sito in Moncalieri Strada Del Controparte_1
Cervo n. 30 identificato al catasto al foglio 29 - part. 18 – sub. 21 – Piano T – Z.C. 3 – Cat. C3 – Classe U
– Mq 53 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore Controparte_1
di e;
Parte_1 Parte_2
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1
di € 12.614,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_2
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1 [...]
e , liquidandole in € 4.237, oltre € 300,00 per spese vive;
spese Parte_1 Parte_2
generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 26/03/2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6