Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 3183/2024 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ex art. 473 bis 51 c.p.c.; C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 28.12.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Fossò (VE) al N. 8 P. I S. / Anno 2010;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 27.11.2024;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in data 18.11.2024 appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non appaiono porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
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“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Fossò (VE) in via IV Novembre n. 3/d unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed Parte_2 in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. La figlia resta affidata ad entrambe i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
- durante le festività natalizie, capodanno, carnevale e pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 Parte_2 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
inoltre il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c l'intera retta mensile scolastica della Parte_1 Parte_2 figlia pari ad € 590,00; Per_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 % secondo il seguente criterio:
- per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Per tutto quanto non espressamente indicato i coniugi faranno fede al protocollo del Tribunale di Venezia.
pagina 2 di 3 7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Pt_2
tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari
[...] ad Euro 600,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito una stabile Parte_2 occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 27.11.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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