Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1418
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 novembre 1963
Art. 4.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1963