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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 08/07/2025 al n. 3658/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. LIETO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in vicolo san carlo
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. LIETO ALESSANDRA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. SANTORO CP_1 C.F._2
ER e EL VA ( ) VIA LUIGI COLLI, C.F._3
3 10128 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINO 5 10072
CASELLE TORINESE presso lo studio dell'avv. SANTORO ER resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
30/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per ed : “- 1. Il minore Parte_1 CP_1
viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1
con domicilio preferenziale presso l'abitazione materna in Castiglione delle
Stiviere (MN) via P. Nenni n. 23. - 2. i genitori si impegnano a collaborare nelle loro funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore, verranno assunte separatamente dal genitore con cui il figlio di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, i coniugi, nell'interesse preminente del minore, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale;
- 3. Il figlio minore continuerà a risiedere presso l'abitazione della Per_1
madre. Il padre durante il corso del presente anno e a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, avrà diritto di avere con sé il figlio a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 e sino alla domenica sera, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna dopo cena entro le ore 21,00. - pagina 2 di 7 Dal mese di gennaio 2026, il fine settimana si estenderà dal venerdì sera (prima di cena) alla domenica sera con riaccompagnamento del bambino alla casa materna entro le 21,00. - In settimana il padre avrà diritto di avere con sé il figlio oltre che nei weekend in via alternata, secondo il seguente schema: Per_1
nella settimana in cui avrà con sé il figlio durante il weekend, potrà altresì averlo presso di sé la sera del martedì, provvedendo a ritirarlo dall'asilo e sino al mattino successivo, curandone l'accompagnamento a scuola;
nella settimana in cui invece sarà presso la madre, il signor avrà con sé il figlio Per_1 Pt_1
per due sere infrasettimanali, dal martedì sera e sino al giovedì mattina, ritirandolo e riaccompagnandolo dalla scuola materna. Durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto di avere con sé il figlio minore per una settimana, durante le quali il regime ordinario di frequentazione dell'altro genitore sarà sospeso, salvo diverso accordo. Sarà cura di entrambi i genitori comunicarsi entro il mese di marzo di ogni anno i periodi di vacanza di cui intendono usufruire. Durante le vacanze natalizie, entrambi i genitori avranno diritto di avere presso di sé il figlio minore ad anni alterni il 24.12 ed il 25.12, e quindi per una settimana (26-31 dicembre, 1-6 gennaio) sempre ad anni alterni, in modo che il genitore che ha avuto il figlio il giorno di Natale trascorra con lo stesso anche il 31.12, e l'anno successivo tale periodo spetterà all'altro genitore;
il regime ordinario di frequentazione sarà sospeso, salvo diverso accordo. Durante le vacanze pasquali, entrambi i genitori avranno diritto di avere presso di sé il figlio per tre giorni continuativi, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua, con sospensione del regime ordinario di frequentazione dell'altro genitore salvo diverso accordo. Le altre festività “rosse” verranno pagina 3 di 7 suddivise a metà tra i genitori secondo accordi diretti tra gli stessi. Il giorno del compleanno del minore, per il presente anno, verrà festeggiato al mattino e per il pranzo con un genitore e il pomeriggio e la cena con l'altro; per i compleanni dei genitori e le relative Feste del papà e della mamma, sarà presso il Per_1
genitore festeggiato, in deroga al calendario di visite.
6- Il signor Pt_1
corrisponderà a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio Per_1
la somma mensile di €. 300,00 =, mediante bonifico alla sig.ra entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese. L' assegno andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati ex lege. L'assegno unico universale viene riconosciuto al 100% in capo alla madre.
7- Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, come di seguito elencate e regolamentate: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte di chi l'ha anticipata per intero:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e, pagina 4 di 7 dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); - con necessità di previo accordo tra i genitori tutte le altre spese di natura straordinaria, a titolo meramente esemplificativo: altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire pagina 5 di 7 risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. -
Ciascun genitore sosterrà per intero le spese relative a viaggi e vacanze che abbia deciso di fare autonomamente con i figli. - Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale della minore cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura. -Entrambi i genitori, sino alla maggiore età del figlio, avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza entro sette giorni dal momento in cui esso avverrà.
9- I genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti o altri documenti validi all'espatrio, e per il rilascio del passaporto del figlio o di altri documenti validi all'espatrio intestato al minore”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, pagina 6 di 7 il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 08/07/2025 al n. 3658/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. LIETO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in vicolo san carlo
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. LIETO ALESSANDRA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. SANTORO CP_1 C.F._2
ER e EL VA ( ) VIA LUIGI COLLI, C.F._3
3 10128 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA CAPPUCCINO 5 10072
CASELLE TORINESE presso lo studio dell'avv. SANTORO ER resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
30/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per ed : “- 1. Il minore Parte_1 CP_1
viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1
con domicilio preferenziale presso l'abitazione materna in Castiglione delle
Stiviere (MN) via P. Nenni n. 23. - 2. i genitori si impegnano a collaborare nelle loro funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore, verranno assunte separatamente dal genitore con cui il figlio di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, i coniugi, nell'interesse preminente del minore, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale;
- 3. Il figlio minore continuerà a risiedere presso l'abitazione della Per_1
madre. Il padre durante il corso del presente anno e a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, avrà diritto di avere con sé il figlio a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 e sino alla domenica sera, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna dopo cena entro le ore 21,00. - pagina 2 di 7 Dal mese di gennaio 2026, il fine settimana si estenderà dal venerdì sera (prima di cena) alla domenica sera con riaccompagnamento del bambino alla casa materna entro le 21,00. - In settimana il padre avrà diritto di avere con sé il figlio oltre che nei weekend in via alternata, secondo il seguente schema: Per_1
nella settimana in cui avrà con sé il figlio durante il weekend, potrà altresì averlo presso di sé la sera del martedì, provvedendo a ritirarlo dall'asilo e sino al mattino successivo, curandone l'accompagnamento a scuola;
nella settimana in cui invece sarà presso la madre, il signor avrà con sé il figlio Per_1 Pt_1
per due sere infrasettimanali, dal martedì sera e sino al giovedì mattina, ritirandolo e riaccompagnandolo dalla scuola materna. Durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto di avere con sé il figlio minore per una settimana, durante le quali il regime ordinario di frequentazione dell'altro genitore sarà sospeso, salvo diverso accordo. Sarà cura di entrambi i genitori comunicarsi entro il mese di marzo di ogni anno i periodi di vacanza di cui intendono usufruire. Durante le vacanze natalizie, entrambi i genitori avranno diritto di avere presso di sé il figlio minore ad anni alterni il 24.12 ed il 25.12, e quindi per una settimana (26-31 dicembre, 1-6 gennaio) sempre ad anni alterni, in modo che il genitore che ha avuto il figlio il giorno di Natale trascorra con lo stesso anche il 31.12, e l'anno successivo tale periodo spetterà all'altro genitore;
il regime ordinario di frequentazione sarà sospeso, salvo diverso accordo. Durante le vacanze pasquali, entrambi i genitori avranno diritto di avere presso di sé il figlio per tre giorni continuativi, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua, con sospensione del regime ordinario di frequentazione dell'altro genitore salvo diverso accordo. Le altre festività “rosse” verranno pagina 3 di 7 suddivise a metà tra i genitori secondo accordi diretti tra gli stessi. Il giorno del compleanno del minore, per il presente anno, verrà festeggiato al mattino e per il pranzo con un genitore e il pomeriggio e la cena con l'altro; per i compleanni dei genitori e le relative Feste del papà e della mamma, sarà presso il Per_1
genitore festeggiato, in deroga al calendario di visite.
6- Il signor Pt_1
corrisponderà a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio Per_1
la somma mensile di €. 300,00 =, mediante bonifico alla sig.ra entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese. L' assegno andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati ex lege. L'assegno unico universale viene riconosciuto al 100% in capo alla madre.
7- Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, come di seguito elencate e regolamentate: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte di chi l'ha anticipata per intero:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e, pagina 4 di 7 dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); - con necessità di previo accordo tra i genitori tutte le altre spese di natura straordinaria, a titolo meramente esemplificativo: altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire pagina 5 di 7 risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. -
Ciascun genitore sosterrà per intero le spese relative a viaggi e vacanze che abbia deciso di fare autonomamente con i figli. - Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale della minore cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura. -Entrambi i genitori, sino alla maggiore età del figlio, avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza entro sette giorni dal momento in cui esso avverrà.
9- I genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti o altri documenti validi all'espatrio, e per il rilascio del passaporto del figlio o di altri documenti validi all'espatrio intestato al minore”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, pagina 6 di 7 il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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