Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5734 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
24 Giugno 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5734/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giuseppe Pelle;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti V. Grandizio ed E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha formulato opposizione avverso all'ordinanza di ingiunzione n. OI-003014740 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2022 per un importo di € 3.092,76, notificata dall' in data CP_1
28.10.2024.
In particolare, oltre ad eccepire la decadenza dell'azione sanzionatoria per tardività ex art. 14, l.
689/81, ha evidenziato l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione del provvedimento opposto nonché la sproporzione della sanzione irrogata.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha rappresentato di avere emesso il provvedimento di annullamento in autotutela dell'Ordinanza d'ingiunzione impugnata.
Ha pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 23.06.2025, la ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Orbene, l'ordinanza di ingiunzione essendo stata annullata dall'istituto previdenziale, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Stante la condotta processuale dell' , la quale ha provveduto all'annullamento in autotutela CP_1 dell'ordinanza di ingiunzione opposta entro la prima udienza, così evitando il prolungamento del giudizio, appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente nella misura di 1/2.
Quanto alla restante metà le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1,
Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/22, stante il valore della causa (compreso nello scaglione €
1.101,00- € 5.200,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio) – vanno CP_ poste a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 656,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Compensa le spese nella restante metà.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 24/06/2025
Il Giudice
Francesco De Leo