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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BARTOLO Parte_1 C.F._1
DANIELE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DI BARTOLO DANIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MACCIOTTA GIUSEPPE
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 ai sensi dell'art. 32 d.lgs.
150/2011.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come all'udienza di discussione orale del giorno 13 marzo 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. (d'ora innanzi, per brevità, anche Parte_1 solo ”) conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Parte_1 CP_1
) spiegando opposizione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 150/2011 al fine di sentir dichiarare CP_1 prescritti per decorrenza del termine quinquennale i crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910 nn. 55633/232/2024 e 55451/206/2024 e comunque dichiarare non dovute le somme perché riferite a consumi di terzi soggetti. Previa sospensione delle predette pagina 1 di 9 ingiunzioni di pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.
In fatto ed in diritto, l'attore esponeva che in data 3.10.2024 aveva ritirato per il tramite della moglie convivente due atti di pignoramento presso terzi notificatigli da procedente, con Controparte_2 riferimento alle più su indicate ingiunzioni di pagamento asseritamente riferite a consumi di acqua apparentemente notificate a mezzo posta il 10.6.2024. Gli atti di pignoramento presso terzi avevano esito negativo, atteso che l'attore non aveva crediti presso i terzi pignorati, sicché avevano perso efficacia. Chiedeva comunque copia delle predette ingiunzioni di pagamento e così scopriva che la n.
55633/232/2024 risultava emessa a fronte di una fornitura di acqua dal 9.8.2012 sino al 7.7.2018 per un importo complessivo di euro 10.908,97 mentre la n. 55451/206/2024 a fronte di una fornitura di acqua dal 6.10.2014 al 23.5.2019 per un importo complessivo di euro 13.094,71. Le utenze si riferivano agli immobili siti in via Degli Argonauti n. 0 e n. 26, località Tanaunella, Comune di Budoni (NU).
La opposizione alle predette ingiunzioni era sorretta dai seguenti motivi: (i) intervenuta prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 5 c.c.) dei crediti portati dalle singole fatture alla base delle due ingiunzioni di pagamento perché mai recapitate;
(ii) le fatture emesse si riferivano ad utenze legate all'immobile censito al foglio 43, particella n. 2499, sub 35 già sub 6 venduto alla signora in Persona_1 data 9.7.2008 (atto a rogito Notaio rep. n. 100631), nonché legate all'immobile ubicato al Per_2 piano terra censito al foglio 43, particella n. 2900, sub 9, altresì alienato a terzi;
(iii) all'atto di alienazione l'attore aveva dato comunicazione alla convenuta della cessazione di ogni utenza, ma essa non aveva conservato detta documentazione;
(iv) le ingiunzioni di pagamento venivano notificate all'indirizzo Piazza S. Onofrio n. 3 Raiano (AQ) dove l'attore non risiedeva da tempo immemore, avendo fissato la propria residenza in Vicenza dal 23.9.2015 e prima ancora risultando residente a
ON (PE).
Nessun dubbio, inoltre, doveva sorgere in relazione alla competenza del Tribunale adito, in quanto foro del consumatore. Infine, l'attore chiedeva di sospendere le ingiunzioni ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
150/2011 tenuto conto del pregiudizio derivante dall'ingente somma portata dai titoli di pagamento, ciò che avrebbe recato una concreta inoperatività del proprio conto corrente bancario per esaurimento di ogni liquidità.
Con comparsa depositata in data 30.12.2024 si costituiva in giudizio chiedendo in via CP_1 pregiudiziale di dichiarare anzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Cagliari ed il rigetto dell'opposizione con conferma delle ingiunzioni emesse. In via di subordine, chiedeva di accertare qualsivoglia inferiore credito risultasse dovuto e dunque condannare l'attore al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, la convenuta preliminarmente sollevava eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Cagliari, tenuto conto che a fronte del combinato disposto di cui agli artt. 3 R.D. 639/1910, 32 d.lgs. 150/2011 e 28 c.p.c. doveva ritenersi sussistente la competenza inderogabile del Tribunale nel cui circondario risiedeva l'ente ingiungente. Contestava, poi, la opposizione nel merito deducendo che: (i) l'utenza collegata all'immobile di via Degli
Argonauti n. 0 era la n. 198026 mentre quella collegata all'immobile di via Degli Argonauti n. 26 era la n. 177459; (ii) con istanza del 13.8.2018 l'attore aveva scritto alla convenuta segnalando la mancata pagina 2 di 9 cessazione dell'utenza e la rettifica della fattura n. 11437 di euro 64,00 oggetto della ingiunzione n.
55451, nonché per chiedere la rettifica delle fatture n. 902690 di euro 8.937,00, n. 177382 di euro
1.573,94 e n. 860475 di euro 398,04, oggetto della ingiunzione n. 55633 deducendo non essere dovute in quanto gli immobili serviti dall'utenza erano stati oggetto di vendita in data 9.7.2008 a Persona_1 ed in data 24.4.2012 ad altro acquirente;
(iii) in data 17.6.2021 invitava l'attore ad
[...] CP_1 integrare la richiesta con la copie dei due atti di compravendita, integrazione tuttavia mai eseguita;
(iv) inoltrava dunque molteplici solleciti di pagamento ma senza esito a seguito dei quali infine CP_1 notificava in data 11.6.2024 l'atto di ingiunzione fiscale n. 55633/232 del 22.5.2024 per l'importo complessivo di euro 10.908,97 (per l'utenza n. 177459) oltre ad euro 12,41 e Iva a titolo di spese di notificazione, ed in data 1.6.2024 l'atto di ingiunzione fiscale n. 55451/206 del 22.5.2024 per l'importo complessivo di euro 13.094,71 (per l'utenza n. 198026), oltre ad euro 12,41 e Iva a titolo di spese di notificazione;
(v) i consumi dovevano riferirsi all'attore in quanto gli atti di alienazione risalivano al
2008 ed al 2015; (vi) l'attore non aveva mai comunicato al gestore convenuto la disdetta dai propri contratti di somministrazione, di talché doveva reputarsi obbligato in solido con il subentrante;
(vii) la prova degli intervenuti atti di alienazione non era mai stata offerta;
(viii) ai sensi del regolamento idrico integrato (clausola B/16) a far parte integrante del contratto di somministrazione, l'attore era obbligato a comunicare il recesso dal contratto di somministrazione, pena l'assunzione dell'obbligo di pagamento in solido;
(ix) il credito complessivo della convenuta ammontava ad euro 24.003,68, da ritenersi fermo anche per mancata contestazione avversaria del quantum debeatur; (x) i dati delle letture effettuate dovevano ritenersi corretti ex art. 2729 c.c.; (xi) l'eccezione di prescrizione era generica e comunque andava respinta a fronte del fatto che con il reclamo del 13.8.2018 l'attore aveva dato prova di essere a conoscenza dei crediti in questione;
(xii) la prescrizione doveva ritenersi comunque efficacemente interrotta ex art. 2943 c.c. a fronte delle comunicazioni intercorse e prodotte, oltre che a fronte della notifica della domanda giudiziale.
Esperito con esito negativo il tentativo di componimento bonario, anche a mezzo di proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice con ordinanza del 24.2.2025 provvedeva ad accogliere la sospensiva ex art. 5 d.lgs. 150/2011 relativamente alla sola ingiunzione di pagamento n. 55633/23272024 e fissava l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. indicata in epigrafe.
* * *
La opposizione è solo parzialmente fondata e va in tali limiti accolta. Per le ragioni di seguito enunciate.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Va anzitutto respinta la eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cagliari sollevata da parte convenuta.
In ossequio al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto, ai fini della competenza territoriale va considerato prevalente ed inderogabile il foro del consumatore ex art. 66 bis
d.lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) in materia di opposizione ad ingiunzione fiscale, sicché deve pagina 3 di 9 allora confermarsi la competenza del Tribunale adito in quanto pacifico luogo di residenza dell'attore, come dimostrato dallo storico di residenza prodotto (cfr. doc. 6 attore), al momento della proposizione della opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/05/2019, n. 14475: “In materia di opposizione ad ingiunzione fiscale, la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, pure avendo carattere inderogabile, è destinata a cedere di fronte all'esclusività del foro del consumatore, in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto sia con l'art. 4 della direttiva del Consiglio 1993/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2011/83 UE, sia con l'art. 54, comma 4 lett. d), della legge n. 69 del 2009 che, nel conferire al governo la delega legislativa per la semplificazione di alcuni riti, tra cui quello dell'opposizione ad ingiunzione fiscale, ha voluto che fossero tenute ferme le disposizioni processuali contenute nel codice del consumo”).
Nessun dubbio, in effetti, in ordine alla qualità di consumatore di e di professionista di Parte_1
ai sensi dell'art. 3 Codice del Consumo, tenuto conto che il primo ha concluso il contratto di CP_1 somministrazione di acqua per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale e che la seconda, invece, ha agito quale persona giuridica nell'ambito della propria attività d'impresa, di talché va confermata l'applicabilità della disciplina del consumatore. La qualità di consumatore e di professionista in capo alle parti non è comunque contestata.
Deve allora affrontarsi il merito della decisione.
2. La eccezione di prescrizione è fondata in parte.
La eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'attore è fondata solo in parte.
Dapprincipio va confermata l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1
n. 4 c.c., trattandosi di somme pretese relative a contratto di somministrazione d'acqua (art. 1559 e ss.
c.c.) a prestazione continuativa e pagamento periodico nei termini più brevi dell'anno (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015: “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un ed CP_3 aveva ritenuto conseguentemente applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, l'ordinario regime di prescrizione decennale)”). In effetti, sul punto, basti osservare che la natura comunque amministrativa dell'ingiunzione emessa, insuscettibile ad acquisire autorità di cosa giudicata, non consente di riferirsi ad un termine prescrizionale più lungo (cfr. Tribunale Milano, Sez. I, Sentenza,
30/03/2023, n. 2629: “L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne pagina 4 di 9 sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art.
2953 c.c. ai fini della prescrizione”).
Sul punto occorre separare l'esame degli eccepiti fatti interruttivi della prescrizione delle due ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910 opposte, da un lato, la ingiunzione fiscale n. 55633/232/2024, e dall'altro lato, la ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024 (cfr. doc. 2 attore).
2.1. La ingiunzione fiscale n. : il diritto di credito è parzialmente prescritto. PartitaIVA_2
E' bene chiarire che la prima (n. 55633/232/2024), per l'importo di euro 10.908,97, riguarda l'utenza n. 177459 relativa all'immobile in via Degli Argonauti n. 26 Tanaunella, Budoni (NU), censito al foglio
43, particella n. 2499 sub 35 già sub 36. Le fatture riguardano un consumo di acqua del periodo che, a ben vedere, complessivamente va dal 2006 al 2014, si tratta in particolare delle seguenti (cfr. doc. 1 convenuta):
(1) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/1 – euro 39,80 – del 15/10/2012
(2) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/2 – euro 39,80 – del 13/12/2012
(3) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/3 – euro 39,80 – del 11/02/2013
(4) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/4 – euro 39,80 – del 12/04/2013
(5) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/5 – euro 39,80 – del 11/06/2013
(6) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/6 – euro 39,80 – del 10/08/2013
(7) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/7 – euro 39,80 – del 09/10/2013
(8) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/8 – euro 39,80 – del 09/12/2013
(9) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/9 – euro 39,80 – del 06/02/2014
(10) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/10 – euro 39,84 – del 07/04/2014
(11) 28/02/2013 - 130348496 - 2013/177382/1 – euro 524,65 – del 05/04/2013
(12) 28/02/2013 - 130348496 - 2013/177382/2 – euro 524,65 – del 06/05/2013
(13) 28/02/2013 - 130348496 - 2013/177382/3 – euro 524,64 – del 04/06/2013
(14) 07/07/2018 - 902690 - 2018/902690/1 – euro 2978,70 – del 22/08/2018
(15) 07/07/2018 - 902690 - 2018/902690/2 – euro 2978,70 – del 21/09/2018
(16) 07/07/2018 - 902690 - 2018/902690/3 – euro 2979,59 – del 22/10/2018.
Rispetto alle stesse, v'è da distinguere in sostanza: (i) la fattura n. 201202166288 del 9.8.2012 in scadenza al 13.3.2013 che riguarda il periodo di consumi che va dal 1.7.2007 al 30.6.2012, di euro
398,04 di cui ai nn.
1-10 di quelle che precedono (cfr. doc. 2 convenuta); (ii) la fattura n. 20130348496 del 28.2.2013 in scadenza al 6.5.2013 che riguarda il periodo di consumi che va dal 1.7.2012 al
31.12.2012, di euro 1.573,94 di cui ai nn. 11-13 di quelle che precedono (cfr. doc. 3 convenuta); (iii) la fattura n. 2018902690 del 7.7.2018 in scadenza al 22.8.2018 che riguarda il periodo di consumi cha va dal 1.1.2006 al 23.9.2014, di euro 8.936,99 di cui ai nn. 14-16 di quelle che precedono (cfr. doc. 4 convenuta).
La convenuta deduce e allega quali fatti interruttivi della prescrizione le lettere di sollecito del
21.9.2018 (riferita alla fattura iii), del 17.10.2018 (riferita alla fattura iii), del 28.5.2021 (riferita alle fatture i e ii), del 22.6.2021 (riferita a tutte le fatture i, ii e iii), del 22.9.2021 (riferita alle fatture i e ii) e pagina 5 di 9 del 11.1.2023 (riferita a tutte le fatture i, ii e iii) (cfr. docc.
9-14 convenuta).
Tuttavia, a ben vedere, quanto alle fatture i e ii, in scadenza al 13.3.2013 ed al 6.5.2013, nessuna delle precedenti missive è idonea ad averne interrotto la prescrizione, per superamento del termine quinquennale, essendo state inviate dall'ente convenuto e ricevute dal destinatario solo nel 2021.
Quanto invece alla fattura iii in scadenza al 22.8.2018, va rilevato che la prescrizione quinquennale è stata efficacemente interrotta dalla lettera di sollecito del 21.9.2018, ricevuta dal destinatario in data
4.10.2018 (cfr. doc. 9 convenuta), dalla lettera di sollecito del 17.10.2018, ricevuta dal destinatario in data 8.11.2018 (cfr. doc. 10 convenuta) e dalla lettera di sollecito del 22.6.2021, ricevuta dal destinatario in data 8.7.2021 (cfr. doc. 12 convenuta); mentre della lettera di sollecito del giorno
11.1.2023 non è stata data prova di compiuto ricevimento da parte del destinatario (cfr. doc. 14 convenuta).
In merito, si impongono alcune considerazioni.
Anzitutto, nonostante l'attore evidenzi e documenti di aver spostato la propria residenza in Vicenza a far data dal 23.9.2015 (cfr. doc. 6 attore), le lettere di sollecito tutte (con l'esclusione dell'ultima citata) riportano la firma del soggetto che le ha ricevute, sicché v'è prova della compiuta e regolare ricezione delle stesse all'indirizzo cui sono state recapitate , Raiano, Piazzale San Onofrio n.3, con la Parte_2 conseguenza che va ritenuto l'atto interruttivo della prescrizione, di natura recettizia, correttamente compiuto ed efficace poiché va presunta la conoscenza da parte dell'attore che ne era destinatario (art. 1335 c.c.).
Ma vi è di più.
La presunzione in questione nel caso di specie non può dirsi superata.
Nel reclamo formulato dall'attore ad in data 13.8.2018, vengono menzionate proprio le fatture CP_1 citate indicate sub. i, ii e iii, sicché anche per questa ragione non v'è dubbio che sia avvenuto Parte_1 per tempo a conoscenza della pretesa creditoria inoltrata all'indirizzo citato dalla convenuta (cfr. doc. 5 convenuto). Atteso il contenuto del reclamo, che respinge la debenza della somma per non essere – in tesi – riferita a consumi dell'attore, va comunque escluso che esso costituisca una qualche forma di riconoscimento di debito di idoneo a superare (quantomeno in parte) l'intervenuta Parte_1 prescrizione.
Infine, va evidenziato che anche la notifica dell'ingiunzione fiscale in questione, è andata a buon fine presso l'indirizzo indicato, atteso che la cartolina di ricevimento della raccomandata per posta reca la dicitura di temporanea assenza del destinatario, sicché stante l'invio dell'avviso di giacenza in data
3.5.2024 la notifica si è correttamente perfezionata il decimo giorno successivo e dunque il 13.5.2024.
2.2. La ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024: il diritto di credito non è prescritto.
La seconda ingiunzione fiscale (n. 55451/206/2024) per l'importo di euro 13.094,71, riguarda l'utenza n. 198026 relativa all'immobile al piano terra in via Degli Argonauti 0 Tanaunella, Budoni (NU), censito al foglio 43, particella n. 2900 sub 20 (già sub 9). Le fatture riguardano un consumo di acqua del periodo che, a ben vedere, complessivamente va dal 2007 al 2014, si tratta in particolare delle seguenti (cfr. doc. 19 convenuta):
(1) 06/10/2014 – 24169627 – 2014/1120437/1 – euro 32,00 – del 1/12/2014
(2) 06/10/2014 – 24169627 – 2014/1120437/2 – euro 32,00 – del 19/05/2015
(3) 23/05/2019 – 645774 – 2019/645774/1 – euro 4343,14 – del 08/07/2019 pagina 6 di 9 (4) 23/05/2019 – 645774 – 2019/645774/2 – euro 4343,14 – del 07/08/2019
(5) 23/05/2019 – 645774 – 2019/645774/3 – euro 4343,14 – del 06/09/2019.
Rispetto alle stesse, v'è da distinguere in sostanza: (iv) la fattura n. 201900645774 del 23.5.2019 in scadenza all'8.7.2019 che riguarda il periodo di consumi che va dal 1.1.2007 (per errore è riportato 1.1.2006) all'8.2.2017 di euro 13.030,71 di cui ai nn.
3-5 di quelle che precedono (cfr. doc. 20 convenuta) e (v) la fattura n. 2014024169627 del 6.10.2014 in scadenza al 19.5.2015 che riguarda una somma a titolo di deposito cauzionale di cui ai nn.
1-2 di quelle che precedono (cfr. doc. 21 convenuta).
La convenuta deduce e allega quali fatti interruttivi della prescrizione le lettere di sollecito del
28.3.2019, (riferita alla fattura v), del 31.7.2019 (riferita alla fattura iv), del 27.8.2019 (riferita alla fattura iv), del 7.10.2020 (riferita a tutte le fatture iv e v), del 28.5.2021 (riferita alla fattura v), del
3.9.2021 (riferita alla fattura v), del 18.1.2022 (riferita alla fattura v) e del 23.9.2022 (riferita a tutte le fatture iv e v) (cfr. docc. 22-29 convenuta).
A ben vedere, sia la fattura indicata sub. iv sia quella indicata sub. v riguardano crediti, scaduti rispettivamente in data 8.7.2019 ed in data 19.5.2015, rispetto ai quali la prescrizione quinquennale è stata efficacemente interrotta. Nel primo caso, in effetti, ciò è avvenuto a mezzo della lettera di sollecito del 31.7.2019, ricevuta dal destinatario in data 30.8.2019 (cfr. doc. 23 convenuta), della lettera di sollecito del 27.8.2019, ricevuta dal destinatario in data 29.10.2019 (cfr. doc. 24 convenuta) e della lettera di sollecito del 7.10.2020, ricevuta dal destinatario in data 21.10.2020 (cfr. doc. 25 convenuta), dovendosi invece rilevare che la lettera di sollecito 23.9.2022 non risulta ricevuta dal destinatario (cfr. doc. 29 convenuta). Nel secondo caso invece ciò è avvenuto a mezzo della lettera di sollecito del
28.3.2019, ricevuta dal destinatario in data 11.5.2019 (cfr. doc. 22 convenuta), della lettera di sollecito del 7.10.2020, ricevuta dal destinatario in data 21.10.2020 (cfr. doc. 25 convenuta) e dalla lettera di sollecito del 3.9.2021, ricevuta dal destinatario in data 22.9.2021 (cfr. doc. 27 convenuta), dovendosi escludere qualsivoglia rilevanza delle lettere di sollecito del 18.1.2022 e del 23.9.2022 poiché non v'è prova della ricezione da parte del destinatario.
In conclusione, la prescrizione riguardante le pretese sottostanti alle fatture indicate sub. iv e v è stata efficacemente interrotta.
Ancora una volta va ribadito, per rispondere alla contestazione attorea circa il cambio di residenza intervenuto, che le missive citate recano tutte prova della corretta ricezione da parte del destinatario all'indirizzo cui sono state spedite , Raiano, Piazza San Onofrio n. 3, a fronte della firma Parte_2 apposta sulla ricevuta, sicché si presume siano venute a conoscenza da parte dello stesso (art. Parte_1
1335 c.c.), il quale ha peraltro mancato di provare, data la positiva prova documentale offerta in senso contrario, il superamento della presunzione e così di non esserne mai venuto a conoscenza.
Ad escludere ogni dubbio, ancora una volta deve farsi riferimento al reclamo inoltrato dall'attore in data 13.8.2018, che specificatamente riguarda la fattura v, di cui evidentemente egli aveva già avuto conoscenza (cfr. doc. 7 convenuta).
Peraltro, va osservato che anche la notifica dell'ingiunzione fiscale stessa (n. 55451/206/2024) risulta andata a buon fine presso lo stesso indirizzo in Raiano, Piazza San Onofrio n. 3, posto che la Pt_2 cartolina di ricevimento attesta che il plico, benché consegnato in un momento in cui il destinatario all'indirizzo era temporaneamente assente, è poi stato ritirato dal medesimo in data 1.6.2024 (cfr. doc.
19 convenuta). Ogni contestazione in merito va dunque definitivamente superata. pagina 7 di 9 3. La somma portata dalla fattura n. 2018902690 del 7.7.2018 dell'ingiunzione fiscale n.
55633/232/2024 è comunque dovuta.
Tutto ciò premesso, va però osservato che la fattura indicata come sub. iii, ovverossia la fattura n.
2018902690 del 7.7.2018 in scadenza al 22.8.2018 di euro 8.936,99 (rata unica), riguarda il periodo di consumi che va dal 1.1.2006 al 23.9.2014.
Ne discende dunque che l'argomento speso dall'attore circa il difetto di titolarità passiva della pretesa creditoria di per aver egli venduto l'immobile a in data 9.7.2008 (cfr. CP_1 Persona_1 doc. 8 attore) va respinto, atteso che la fattura in questione riguarda consumi di acqua che correttamente si riferiscono anche al periodo in cui egli era a tutti gli effetti ancora proprietario, ovverossia gli anni 2006-2007-2008 (cfr. doc. 4 convenuta).
Per tale ragione, non assume rilevanza l'avvenuta comunicazione dell'alienazione dell'immobile in questione con reclamo del 13.8.2018 (cfr. doc. 5 convenuta), posto che, ad ogni modo, i consumi d'acqua oggetto di fatturazione riguardavano, quantomeno in parte, il periodo antecedente all'atto di compravendita sì comunicato.
Inoltre, va rilevato che la comunicazione in questione è intervenuta successivamente all'emissione della fattura in questione, risalente al 7.7.2018, con la conseguenza che l'importo da essa portato va correttamente riferito all'utenza ancora intestata e mai volturata da in favore di terzi, Parte_1 risultando ancora egli parte contrattuale obbligata rispetto al contratto di somministrazione.
In effetti, va precisato che nonostante egli alleghi di aver doverosamente provveduto alla voltura contrattuale, l'allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio in giudizio.
Le allegate comunicazioni intercorse via email tra le parti nulla aggiungono a quanto sin qui evidenziato (cfr. doc. 9 attore).
La somma di euro 8.936,99 è allora dovuta, con la conseguenza che l'ingiunzione fiscale n.
55633/232/2024 va modificata e l'importo ingiunto rideterminato in tal misura.
4. Le somme portate dalle fatture n. 201900645774 del 23.5.2019 e n. 2014024169627 del 6.10.2014 dell'ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024 sono dovute.
Analogamente, le fatture n. 201900645774 del 23.5.2019 e n. 2014024169627 del 6.10.2014 riguardano indubbiamente consumi relativi ad immobile che al tempo erano ancora in proprietà di
. In effetti, la produzione dell'atto di compravendita in questione in favore di Start Lonigo Parte_1
s.r.l. rivela che l'alienazione risale al giorno 8.2.2017 (cfr. doc. 7 attore), ma i consumi d'acqua fatturati e rispetto ai quali l'ente convenuto vanta la pretesa di pagamento, come detto, risalgono al periodo certamente antecedente: la prima fattura (n. 201900645774 del 23.5.2019) si riferisce a consumi del periodo tra il 1.1.2007 al giorno 8.2.2017 mentre la seconda (n. 2014024169627 del 6.10.2014) riguarda il deposito di una somma a titolo cauzionale risalente ad ancora prima il 2015 (cfr. docc. 20 e
21 convenuta).
Ne discende che, quanto all'ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024, essa va in toto confermata e respinta la opposizione, posto che il credito sussiste e l'attore è tenuto all'intero pagamento di euro
13.094,71.
pagina 8 di 9 5. Le spese processuali.
Pur dovendo dare applicazione al principio della soccombenza, che indubbiamente ricade su parte convenuta opposta essendo comunque fondata in parte la opposizione dell'attore ed essendo stata respinta la eccezione di incompetenza, considerato che il credito ingiunto va comunque confermato nella quasi totalità ovvero la complessiva somma di euro 22.031,70 (euro 8.936,99 + euro 13.094,71), le spese del giudizio vanno poste a carico di per un terzo, ritenendosi gravi ed eccezionali CP_1 ragioni, anche di giustizia sostanziale atteso l'esito del giudizio, per procedere alla compensazione tra le parti dei restanti due terzi. Valore della causa pari al credito vantato dalla convenuta come da scaglioni individuati dal DM 55/2014 e successive modifiche, importi medi per la fase di studio, introduttiva e di trattazione e minimi per quella decisionale attesa la discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 4285/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE in parte la opposizione di Parte_1
2. MODIFICA l'ingiunzione fiscale n. 55633/232/2024 emessa da nei confronti di CP_1 in data 22.5.2024 e, per l'effetto, l'importo nella minor somma Parte_1 CP_4 di euro 8.936,99.
3. CONFERMA l'ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024 emessa da nei confronti di CP_1 in data 15.5.2024. Parte_1
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Daniele Di CP_1
Bartolo, procuratore antistatario di nella misura di 1/3 della somma che Parte_1 immediatamente segue per l'intero: euro 4.227,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro
264,00 per anticipazioni ed Iva e Cassa come per legge.
5. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 della somma che immediatamente precede indicata per l'intero.
6. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 16 marzo 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BARTOLO Parte_1 C.F._1
DANIELE elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DI BARTOLO DANIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MACCIOTTA GIUSEPPE
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 ai sensi dell'art. 32 d.lgs.
150/2011.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come all'udienza di discussione orale del giorno 13 marzo 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. (d'ora innanzi, per brevità, anche Parte_1 solo ”) conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Parte_1 CP_1
) spiegando opposizione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 150/2011 al fine di sentir dichiarare CP_1 prescritti per decorrenza del termine quinquennale i crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910 nn. 55633/232/2024 e 55451/206/2024 e comunque dichiarare non dovute le somme perché riferite a consumi di terzi soggetti. Previa sospensione delle predette pagina 1 di 9 ingiunzioni di pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.
In fatto ed in diritto, l'attore esponeva che in data 3.10.2024 aveva ritirato per il tramite della moglie convivente due atti di pignoramento presso terzi notificatigli da procedente, con Controparte_2 riferimento alle più su indicate ingiunzioni di pagamento asseritamente riferite a consumi di acqua apparentemente notificate a mezzo posta il 10.6.2024. Gli atti di pignoramento presso terzi avevano esito negativo, atteso che l'attore non aveva crediti presso i terzi pignorati, sicché avevano perso efficacia. Chiedeva comunque copia delle predette ingiunzioni di pagamento e così scopriva che la n.
55633/232/2024 risultava emessa a fronte di una fornitura di acqua dal 9.8.2012 sino al 7.7.2018 per un importo complessivo di euro 10.908,97 mentre la n. 55451/206/2024 a fronte di una fornitura di acqua dal 6.10.2014 al 23.5.2019 per un importo complessivo di euro 13.094,71. Le utenze si riferivano agli immobili siti in via Degli Argonauti n. 0 e n. 26, località Tanaunella, Comune di Budoni (NU).
La opposizione alle predette ingiunzioni era sorretta dai seguenti motivi: (i) intervenuta prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 5 c.c.) dei crediti portati dalle singole fatture alla base delle due ingiunzioni di pagamento perché mai recapitate;
(ii) le fatture emesse si riferivano ad utenze legate all'immobile censito al foglio 43, particella n. 2499, sub 35 già sub 6 venduto alla signora in Persona_1 data 9.7.2008 (atto a rogito Notaio rep. n. 100631), nonché legate all'immobile ubicato al Per_2 piano terra censito al foglio 43, particella n. 2900, sub 9, altresì alienato a terzi;
(iii) all'atto di alienazione l'attore aveva dato comunicazione alla convenuta della cessazione di ogni utenza, ma essa non aveva conservato detta documentazione;
(iv) le ingiunzioni di pagamento venivano notificate all'indirizzo Piazza S. Onofrio n. 3 Raiano (AQ) dove l'attore non risiedeva da tempo immemore, avendo fissato la propria residenza in Vicenza dal 23.9.2015 e prima ancora risultando residente a
ON (PE).
Nessun dubbio, inoltre, doveva sorgere in relazione alla competenza del Tribunale adito, in quanto foro del consumatore. Infine, l'attore chiedeva di sospendere le ingiunzioni ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
150/2011 tenuto conto del pregiudizio derivante dall'ingente somma portata dai titoli di pagamento, ciò che avrebbe recato una concreta inoperatività del proprio conto corrente bancario per esaurimento di ogni liquidità.
Con comparsa depositata in data 30.12.2024 si costituiva in giudizio chiedendo in via CP_1 pregiudiziale di dichiarare anzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Cagliari ed il rigetto dell'opposizione con conferma delle ingiunzioni emesse. In via di subordine, chiedeva di accertare qualsivoglia inferiore credito risultasse dovuto e dunque condannare l'attore al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa.
In fatto ed in diritto, la convenuta preliminarmente sollevava eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Cagliari, tenuto conto che a fronte del combinato disposto di cui agli artt. 3 R.D. 639/1910, 32 d.lgs. 150/2011 e 28 c.p.c. doveva ritenersi sussistente la competenza inderogabile del Tribunale nel cui circondario risiedeva l'ente ingiungente. Contestava, poi, la opposizione nel merito deducendo che: (i) l'utenza collegata all'immobile di via Degli
Argonauti n. 0 era la n. 198026 mentre quella collegata all'immobile di via Degli Argonauti n. 26 era la n. 177459; (ii) con istanza del 13.8.2018 l'attore aveva scritto alla convenuta segnalando la mancata pagina 2 di 9 cessazione dell'utenza e la rettifica della fattura n. 11437 di euro 64,00 oggetto della ingiunzione n.
55451, nonché per chiedere la rettifica delle fatture n. 902690 di euro 8.937,00, n. 177382 di euro
1.573,94 e n. 860475 di euro 398,04, oggetto della ingiunzione n. 55633 deducendo non essere dovute in quanto gli immobili serviti dall'utenza erano stati oggetto di vendita in data 9.7.2008 a Persona_1 ed in data 24.4.2012 ad altro acquirente;
(iii) in data 17.6.2021 invitava l'attore ad
[...] CP_1 integrare la richiesta con la copie dei due atti di compravendita, integrazione tuttavia mai eseguita;
(iv) inoltrava dunque molteplici solleciti di pagamento ma senza esito a seguito dei quali infine CP_1 notificava in data 11.6.2024 l'atto di ingiunzione fiscale n. 55633/232 del 22.5.2024 per l'importo complessivo di euro 10.908,97 (per l'utenza n. 177459) oltre ad euro 12,41 e Iva a titolo di spese di notificazione, ed in data 1.6.2024 l'atto di ingiunzione fiscale n. 55451/206 del 22.5.2024 per l'importo complessivo di euro 13.094,71 (per l'utenza n. 198026), oltre ad euro 12,41 e Iva a titolo di spese di notificazione;
(v) i consumi dovevano riferirsi all'attore in quanto gli atti di alienazione risalivano al
2008 ed al 2015; (vi) l'attore non aveva mai comunicato al gestore convenuto la disdetta dai propri contratti di somministrazione, di talché doveva reputarsi obbligato in solido con il subentrante;
(vii) la prova degli intervenuti atti di alienazione non era mai stata offerta;
(viii) ai sensi del regolamento idrico integrato (clausola B/16) a far parte integrante del contratto di somministrazione, l'attore era obbligato a comunicare il recesso dal contratto di somministrazione, pena l'assunzione dell'obbligo di pagamento in solido;
(ix) il credito complessivo della convenuta ammontava ad euro 24.003,68, da ritenersi fermo anche per mancata contestazione avversaria del quantum debeatur; (x) i dati delle letture effettuate dovevano ritenersi corretti ex art. 2729 c.c.; (xi) l'eccezione di prescrizione era generica e comunque andava respinta a fronte del fatto che con il reclamo del 13.8.2018 l'attore aveva dato prova di essere a conoscenza dei crediti in questione;
(xii) la prescrizione doveva ritenersi comunque efficacemente interrotta ex art. 2943 c.c. a fronte delle comunicazioni intercorse e prodotte, oltre che a fronte della notifica della domanda giudiziale.
Esperito con esito negativo il tentativo di componimento bonario, anche a mezzo di proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice con ordinanza del 24.2.2025 provvedeva ad accogliere la sospensiva ex art. 5 d.lgs. 150/2011 relativamente alla sola ingiunzione di pagamento n. 55633/23272024 e fissava l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. indicata in epigrafe.
* * *
La opposizione è solo parzialmente fondata e va in tali limiti accolta. Per le ragioni di seguito enunciate.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Va anzitutto respinta la eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cagliari sollevata da parte convenuta.
In ossequio al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto, ai fini della competenza territoriale va considerato prevalente ed inderogabile il foro del consumatore ex art. 66 bis
d.lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) in materia di opposizione ad ingiunzione fiscale, sicché deve pagina 3 di 9 allora confermarsi la competenza del Tribunale adito in quanto pacifico luogo di residenza dell'attore, come dimostrato dallo storico di residenza prodotto (cfr. doc. 6 attore), al momento della proposizione della opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/05/2019, n. 14475: “In materia di opposizione ad ingiunzione fiscale, la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, pure avendo carattere inderogabile, è destinata a cedere di fronte all'esclusività del foro del consumatore, in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto sia con l'art. 4 della direttiva del Consiglio 1993/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2011/83 UE, sia con l'art. 54, comma 4 lett. d), della legge n. 69 del 2009 che, nel conferire al governo la delega legislativa per la semplificazione di alcuni riti, tra cui quello dell'opposizione ad ingiunzione fiscale, ha voluto che fossero tenute ferme le disposizioni processuali contenute nel codice del consumo”).
Nessun dubbio, in effetti, in ordine alla qualità di consumatore di e di professionista di Parte_1
ai sensi dell'art. 3 Codice del Consumo, tenuto conto che il primo ha concluso il contratto di CP_1 somministrazione di acqua per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale e che la seconda, invece, ha agito quale persona giuridica nell'ambito della propria attività d'impresa, di talché va confermata l'applicabilità della disciplina del consumatore. La qualità di consumatore e di professionista in capo alle parti non è comunque contestata.
Deve allora affrontarsi il merito della decisione.
2. La eccezione di prescrizione è fondata in parte.
La eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'attore è fondata solo in parte.
Dapprincipio va confermata l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1
n. 4 c.c., trattandosi di somme pretese relative a contratto di somministrazione d'acqua (art. 1559 e ss.
c.c.) a prestazione continuativa e pagamento periodico nei termini più brevi dell'anno (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015: “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un ed CP_3 aveva ritenuto conseguentemente applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, l'ordinario regime di prescrizione decennale)”). In effetti, sul punto, basti osservare che la natura comunque amministrativa dell'ingiunzione emessa, insuscettibile ad acquisire autorità di cosa giudicata, non consente di riferirsi ad un termine prescrizionale più lungo (cfr. Tribunale Milano, Sez. I, Sentenza,
30/03/2023, n. 2629: “L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne pagina 4 di 9 sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art.
2953 c.c. ai fini della prescrizione”).
Sul punto occorre separare l'esame degli eccepiti fatti interruttivi della prescrizione delle due ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910 opposte, da un lato, la ingiunzione fiscale n. 55633/232/2024, e dall'altro lato, la ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024 (cfr. doc. 2 attore).
2.1. La ingiunzione fiscale n. : il diritto di credito è parzialmente prescritto. PartitaIVA_2
E' bene chiarire che la prima (n. 55633/232/2024), per l'importo di euro 10.908,97, riguarda l'utenza n. 177459 relativa all'immobile in via Degli Argonauti n. 26 Tanaunella, Budoni (NU), censito al foglio
43, particella n. 2499 sub 35 già sub 36. Le fatture riguardano un consumo di acqua del periodo che, a ben vedere, complessivamente va dal 2006 al 2014, si tratta in particolare delle seguenti (cfr. doc. 1 convenuta):
(1) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/1 – euro 39,80 – del 15/10/2012
(2) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/2 – euro 39,80 – del 13/12/2012
(3) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/3 – euro 39,80 – del 11/02/2013
(4) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/4 – euro 39,80 – del 12/04/2013
(5) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/5 – euro 39,80 – del 11/06/2013
(6) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/6 – euro 39,80 – del 10/08/2013
(7) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/7 – euro 39,80 – del 09/10/2013
(8) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/8 – euro 39,80 – del 09/12/2013
(9) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/9 – euro 39,80 – del 06/02/2014
(10) 09/08/2012 - 202166288 - 2012/860475/10 – euro 39,84 – del 07/04/2014
(11) 28/02/2013 - 130348496 - 2013/177382/1 – euro 524,65 – del 05/04/2013
(12) 28/02/2013 - 130348496 - 2013/177382/2 – euro 524,65 – del 06/05/2013
(13) 28/02/2013 - 130348496 - 2013/177382/3 – euro 524,64 – del 04/06/2013
(14) 07/07/2018 - 902690 - 2018/902690/1 – euro 2978,70 – del 22/08/2018
(15) 07/07/2018 - 902690 - 2018/902690/2 – euro 2978,70 – del 21/09/2018
(16) 07/07/2018 - 902690 - 2018/902690/3 – euro 2979,59 – del 22/10/2018.
Rispetto alle stesse, v'è da distinguere in sostanza: (i) la fattura n. 201202166288 del 9.8.2012 in scadenza al 13.3.2013 che riguarda il periodo di consumi che va dal 1.7.2007 al 30.6.2012, di euro
398,04 di cui ai nn.
1-10 di quelle che precedono (cfr. doc. 2 convenuta); (ii) la fattura n. 20130348496 del 28.2.2013 in scadenza al 6.5.2013 che riguarda il periodo di consumi che va dal 1.7.2012 al
31.12.2012, di euro 1.573,94 di cui ai nn. 11-13 di quelle che precedono (cfr. doc. 3 convenuta); (iii) la fattura n. 2018902690 del 7.7.2018 in scadenza al 22.8.2018 che riguarda il periodo di consumi cha va dal 1.1.2006 al 23.9.2014, di euro 8.936,99 di cui ai nn. 14-16 di quelle che precedono (cfr. doc. 4 convenuta).
La convenuta deduce e allega quali fatti interruttivi della prescrizione le lettere di sollecito del
21.9.2018 (riferita alla fattura iii), del 17.10.2018 (riferita alla fattura iii), del 28.5.2021 (riferita alle fatture i e ii), del 22.6.2021 (riferita a tutte le fatture i, ii e iii), del 22.9.2021 (riferita alle fatture i e ii) e pagina 5 di 9 del 11.1.2023 (riferita a tutte le fatture i, ii e iii) (cfr. docc.
9-14 convenuta).
Tuttavia, a ben vedere, quanto alle fatture i e ii, in scadenza al 13.3.2013 ed al 6.5.2013, nessuna delle precedenti missive è idonea ad averne interrotto la prescrizione, per superamento del termine quinquennale, essendo state inviate dall'ente convenuto e ricevute dal destinatario solo nel 2021.
Quanto invece alla fattura iii in scadenza al 22.8.2018, va rilevato che la prescrizione quinquennale è stata efficacemente interrotta dalla lettera di sollecito del 21.9.2018, ricevuta dal destinatario in data
4.10.2018 (cfr. doc. 9 convenuta), dalla lettera di sollecito del 17.10.2018, ricevuta dal destinatario in data 8.11.2018 (cfr. doc. 10 convenuta) e dalla lettera di sollecito del 22.6.2021, ricevuta dal destinatario in data 8.7.2021 (cfr. doc. 12 convenuta); mentre della lettera di sollecito del giorno
11.1.2023 non è stata data prova di compiuto ricevimento da parte del destinatario (cfr. doc. 14 convenuta).
In merito, si impongono alcune considerazioni.
Anzitutto, nonostante l'attore evidenzi e documenti di aver spostato la propria residenza in Vicenza a far data dal 23.9.2015 (cfr. doc. 6 attore), le lettere di sollecito tutte (con l'esclusione dell'ultima citata) riportano la firma del soggetto che le ha ricevute, sicché v'è prova della compiuta e regolare ricezione delle stesse all'indirizzo cui sono state recapitate , Raiano, Piazzale San Onofrio n.3, con la Parte_2 conseguenza che va ritenuto l'atto interruttivo della prescrizione, di natura recettizia, correttamente compiuto ed efficace poiché va presunta la conoscenza da parte dell'attore che ne era destinatario (art. 1335 c.c.).
Ma vi è di più.
La presunzione in questione nel caso di specie non può dirsi superata.
Nel reclamo formulato dall'attore ad in data 13.8.2018, vengono menzionate proprio le fatture CP_1 citate indicate sub. i, ii e iii, sicché anche per questa ragione non v'è dubbio che sia avvenuto Parte_1 per tempo a conoscenza della pretesa creditoria inoltrata all'indirizzo citato dalla convenuta (cfr. doc. 5 convenuto). Atteso il contenuto del reclamo, che respinge la debenza della somma per non essere – in tesi – riferita a consumi dell'attore, va comunque escluso che esso costituisca una qualche forma di riconoscimento di debito di idoneo a superare (quantomeno in parte) l'intervenuta Parte_1 prescrizione.
Infine, va evidenziato che anche la notifica dell'ingiunzione fiscale in questione, è andata a buon fine presso l'indirizzo indicato, atteso che la cartolina di ricevimento della raccomandata per posta reca la dicitura di temporanea assenza del destinatario, sicché stante l'invio dell'avviso di giacenza in data
3.5.2024 la notifica si è correttamente perfezionata il decimo giorno successivo e dunque il 13.5.2024.
2.2. La ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024: il diritto di credito non è prescritto.
La seconda ingiunzione fiscale (n. 55451/206/2024) per l'importo di euro 13.094,71, riguarda l'utenza n. 198026 relativa all'immobile al piano terra in via Degli Argonauti 0 Tanaunella, Budoni (NU), censito al foglio 43, particella n. 2900 sub 20 (già sub 9). Le fatture riguardano un consumo di acqua del periodo che, a ben vedere, complessivamente va dal 2007 al 2014, si tratta in particolare delle seguenti (cfr. doc. 19 convenuta):
(1) 06/10/2014 – 24169627 – 2014/1120437/1 – euro 32,00 – del 1/12/2014
(2) 06/10/2014 – 24169627 – 2014/1120437/2 – euro 32,00 – del 19/05/2015
(3) 23/05/2019 – 645774 – 2019/645774/1 – euro 4343,14 – del 08/07/2019 pagina 6 di 9 (4) 23/05/2019 – 645774 – 2019/645774/2 – euro 4343,14 – del 07/08/2019
(5) 23/05/2019 – 645774 – 2019/645774/3 – euro 4343,14 – del 06/09/2019.
Rispetto alle stesse, v'è da distinguere in sostanza: (iv) la fattura n. 201900645774 del 23.5.2019 in scadenza all'8.7.2019 che riguarda il periodo di consumi che va dal 1.1.2007 (per errore è riportato 1.1.2006) all'8.2.2017 di euro 13.030,71 di cui ai nn.
3-5 di quelle che precedono (cfr. doc. 20 convenuta) e (v) la fattura n. 2014024169627 del 6.10.2014 in scadenza al 19.5.2015 che riguarda una somma a titolo di deposito cauzionale di cui ai nn.
1-2 di quelle che precedono (cfr. doc. 21 convenuta).
La convenuta deduce e allega quali fatti interruttivi della prescrizione le lettere di sollecito del
28.3.2019, (riferita alla fattura v), del 31.7.2019 (riferita alla fattura iv), del 27.8.2019 (riferita alla fattura iv), del 7.10.2020 (riferita a tutte le fatture iv e v), del 28.5.2021 (riferita alla fattura v), del
3.9.2021 (riferita alla fattura v), del 18.1.2022 (riferita alla fattura v) e del 23.9.2022 (riferita a tutte le fatture iv e v) (cfr. docc. 22-29 convenuta).
A ben vedere, sia la fattura indicata sub. iv sia quella indicata sub. v riguardano crediti, scaduti rispettivamente in data 8.7.2019 ed in data 19.5.2015, rispetto ai quali la prescrizione quinquennale è stata efficacemente interrotta. Nel primo caso, in effetti, ciò è avvenuto a mezzo della lettera di sollecito del 31.7.2019, ricevuta dal destinatario in data 30.8.2019 (cfr. doc. 23 convenuta), della lettera di sollecito del 27.8.2019, ricevuta dal destinatario in data 29.10.2019 (cfr. doc. 24 convenuta) e della lettera di sollecito del 7.10.2020, ricevuta dal destinatario in data 21.10.2020 (cfr. doc. 25 convenuta), dovendosi invece rilevare che la lettera di sollecito 23.9.2022 non risulta ricevuta dal destinatario (cfr. doc. 29 convenuta). Nel secondo caso invece ciò è avvenuto a mezzo della lettera di sollecito del
28.3.2019, ricevuta dal destinatario in data 11.5.2019 (cfr. doc. 22 convenuta), della lettera di sollecito del 7.10.2020, ricevuta dal destinatario in data 21.10.2020 (cfr. doc. 25 convenuta) e dalla lettera di sollecito del 3.9.2021, ricevuta dal destinatario in data 22.9.2021 (cfr. doc. 27 convenuta), dovendosi escludere qualsivoglia rilevanza delle lettere di sollecito del 18.1.2022 e del 23.9.2022 poiché non v'è prova della ricezione da parte del destinatario.
In conclusione, la prescrizione riguardante le pretese sottostanti alle fatture indicate sub. iv e v è stata efficacemente interrotta.
Ancora una volta va ribadito, per rispondere alla contestazione attorea circa il cambio di residenza intervenuto, che le missive citate recano tutte prova della corretta ricezione da parte del destinatario all'indirizzo cui sono state spedite , Raiano, Piazza San Onofrio n. 3, a fronte della firma Parte_2 apposta sulla ricevuta, sicché si presume siano venute a conoscenza da parte dello stesso (art. Parte_1
1335 c.c.), il quale ha peraltro mancato di provare, data la positiva prova documentale offerta in senso contrario, il superamento della presunzione e così di non esserne mai venuto a conoscenza.
Ad escludere ogni dubbio, ancora una volta deve farsi riferimento al reclamo inoltrato dall'attore in data 13.8.2018, che specificatamente riguarda la fattura v, di cui evidentemente egli aveva già avuto conoscenza (cfr. doc. 7 convenuta).
Peraltro, va osservato che anche la notifica dell'ingiunzione fiscale stessa (n. 55451/206/2024) risulta andata a buon fine presso lo stesso indirizzo in Raiano, Piazza San Onofrio n. 3, posto che la Pt_2 cartolina di ricevimento attesta che il plico, benché consegnato in un momento in cui il destinatario all'indirizzo era temporaneamente assente, è poi stato ritirato dal medesimo in data 1.6.2024 (cfr. doc.
19 convenuta). Ogni contestazione in merito va dunque definitivamente superata. pagina 7 di 9 3. La somma portata dalla fattura n. 2018902690 del 7.7.2018 dell'ingiunzione fiscale n.
55633/232/2024 è comunque dovuta.
Tutto ciò premesso, va però osservato che la fattura indicata come sub. iii, ovverossia la fattura n.
2018902690 del 7.7.2018 in scadenza al 22.8.2018 di euro 8.936,99 (rata unica), riguarda il periodo di consumi che va dal 1.1.2006 al 23.9.2014.
Ne discende dunque che l'argomento speso dall'attore circa il difetto di titolarità passiva della pretesa creditoria di per aver egli venduto l'immobile a in data 9.7.2008 (cfr. CP_1 Persona_1 doc. 8 attore) va respinto, atteso che la fattura in questione riguarda consumi di acqua che correttamente si riferiscono anche al periodo in cui egli era a tutti gli effetti ancora proprietario, ovverossia gli anni 2006-2007-2008 (cfr. doc. 4 convenuta).
Per tale ragione, non assume rilevanza l'avvenuta comunicazione dell'alienazione dell'immobile in questione con reclamo del 13.8.2018 (cfr. doc. 5 convenuta), posto che, ad ogni modo, i consumi d'acqua oggetto di fatturazione riguardavano, quantomeno in parte, il periodo antecedente all'atto di compravendita sì comunicato.
Inoltre, va rilevato che la comunicazione in questione è intervenuta successivamente all'emissione della fattura in questione, risalente al 7.7.2018, con la conseguenza che l'importo da essa portato va correttamente riferito all'utenza ancora intestata e mai volturata da in favore di terzi, Parte_1 risultando ancora egli parte contrattuale obbligata rispetto al contratto di somministrazione.
In effetti, va precisato che nonostante egli alleghi di aver doverosamente provveduto alla voltura contrattuale, l'allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio in giudizio.
Le allegate comunicazioni intercorse via email tra le parti nulla aggiungono a quanto sin qui evidenziato (cfr. doc. 9 attore).
La somma di euro 8.936,99 è allora dovuta, con la conseguenza che l'ingiunzione fiscale n.
55633/232/2024 va modificata e l'importo ingiunto rideterminato in tal misura.
4. Le somme portate dalle fatture n. 201900645774 del 23.5.2019 e n. 2014024169627 del 6.10.2014 dell'ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024 sono dovute.
Analogamente, le fatture n. 201900645774 del 23.5.2019 e n. 2014024169627 del 6.10.2014 riguardano indubbiamente consumi relativi ad immobile che al tempo erano ancora in proprietà di
. In effetti, la produzione dell'atto di compravendita in questione in favore di Start Lonigo Parte_1
s.r.l. rivela che l'alienazione risale al giorno 8.2.2017 (cfr. doc. 7 attore), ma i consumi d'acqua fatturati e rispetto ai quali l'ente convenuto vanta la pretesa di pagamento, come detto, risalgono al periodo certamente antecedente: la prima fattura (n. 201900645774 del 23.5.2019) si riferisce a consumi del periodo tra il 1.1.2007 al giorno 8.2.2017 mentre la seconda (n. 2014024169627 del 6.10.2014) riguarda il deposito di una somma a titolo cauzionale risalente ad ancora prima il 2015 (cfr. docc. 20 e
21 convenuta).
Ne discende che, quanto all'ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024, essa va in toto confermata e respinta la opposizione, posto che il credito sussiste e l'attore è tenuto all'intero pagamento di euro
13.094,71.
pagina 8 di 9 5. Le spese processuali.
Pur dovendo dare applicazione al principio della soccombenza, che indubbiamente ricade su parte convenuta opposta essendo comunque fondata in parte la opposizione dell'attore ed essendo stata respinta la eccezione di incompetenza, considerato che il credito ingiunto va comunque confermato nella quasi totalità ovvero la complessiva somma di euro 22.031,70 (euro 8.936,99 + euro 13.094,71), le spese del giudizio vanno poste a carico di per un terzo, ritenendosi gravi ed eccezionali CP_1 ragioni, anche di giustizia sostanziale atteso l'esito del giudizio, per procedere alla compensazione tra le parti dei restanti due terzi. Valore della causa pari al credito vantato dalla convenuta come da scaglioni individuati dal DM 55/2014 e successive modifiche, importi medi per la fase di studio, introduttiva e di trattazione e minimi per quella decisionale attesa la discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 4285/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE in parte la opposizione di Parte_1
2. MODIFICA l'ingiunzione fiscale n. 55633/232/2024 emessa da nei confronti di CP_1 in data 22.5.2024 e, per l'effetto, l'importo nella minor somma Parte_1 CP_4 di euro 8.936,99.
3. CONFERMA l'ingiunzione fiscale n. 55451/206/2024 emessa da nei confronti di CP_1 in data 15.5.2024. Parte_1
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Daniele Di CP_1
Bartolo, procuratore antistatario di nella misura di 1/3 della somma che Parte_1 immediatamente segue per l'intero: euro 4.227,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro
264,00 per anticipazioni ed Iva e Cassa come per legge.
5. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 della somma che immediatamente precede indicata per l'intero.
6. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 16 marzo 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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