Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03790/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05794/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5794 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lubrano, Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado di Colonnello per l’anno 2025 relativo al ricorrente, collocato in graduatoria al 15° posto con il punteggio di 27,53/30 ed in posizione non utile per la promozione, comunicato con nota prot. n°0152350/2025 del 13 marzo 2025 del Comando Regionale Sicilia - S.M. – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale Ufficiali ed AA.RR. della Guardia di Finanza, unitamente alla scheda corredata dalle motivazioni della C.S.A.;
- della relativa scheda di valutazione redatta dalla C.S.A. del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- del verbale delle operazioni compiute dalla C.S.A. del Comando Generale della Guardia di Finanza e di tutti i relativi atti allegati, conosciuti a seguito di riscontro di istanza d’accesso agli atti in data 2 aprile 2025 ed in particolare: delle schede di valutazione, delle tabelle di scrutinio afferenti i Tenenti Colonnelli del ruolo normale – comparto ordinario inclusi nella 2^ aliquota di valutazione per l’anno 2025 redatte dalla C.S.A.; della graduatoria di merito dei Tenenti Colonnelli in SPE del ruolo normale – comparto ordinario inclusi nella 2^ aliquota di valutazione per l’anno 2025, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato al 15° posto con l’attribuzione di 27,53 punti, nonché nella parte in cui lo stesso è stato collocato in posizione deteriore rispetto ad altri candidati;
- di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e, comunque, connesso ivi compresa l’eventuale provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 settembre 2025:
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n°0226511/2025 del 22 luglio 2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali con cui, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D. Lgs. n°69 del 2001, è stata disposta la promozione al grado superiore del tenente colonnello -OMISSIS-e degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa MA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto il tenente colonnello -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento conclusivo del giudizio di avanzamento di cui in epigrafe, nonché gli atti ad esso presupposti e conseguenti, contestando il punteggio ottenuto, pari a 27,53/30, che lo ha visto collocato al 15° posto, rendendolo idoneo, ma non vincitore, della selezione in discussione, impedendogli di essere utilmente collocato nella graduatoria di merito, la quale prevedeva 13 posti più una ulteriore aggiuntiva ex art. 31 del d.lgs. n. 69 del 2001.
A fondamento del gravame introduttivo ha fatto valere tre motivi di ricorso come di seguito rubricati:
1) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. 69 del 2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Ministero dell'economia 29 novembre 2007 n° 266. Violazione e falsa applicazione dell'art.97 della costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed irragionevolezza ”;
2) “ Violazione dei principi in tema di incompatibilità e di corretta composizione della C. S.A. per la presenza, tra i componenti, del Gen. (…). Violazione del principio generale dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del c.p.c .”;
3) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 69 del 2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 6, 7 e 14 del decreto del Ministero dell'economia 29 novembre 2007 n° 266. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ”
1.1. Con il primo motivo il ricorrente, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento ed il proprio profilo professionale e di carriera, ha fatto valere vizi di eccesso di potere, individuando quali controinteressati l'allora Tenente Colonnello -OMISSIS-(fino a quel momento non promosso, in quanto collocatosi alla posizione n. 14 con il punteggio di 27,55/30) e il parigrado promosso -OMISSIS- (classificato alla posizione n. 11 con il punteggio di 27,58/30), nei confronti dei quali ha poi operato confronti-comparativi, a carattere dualistico-oppositivo, in ordine alle qualità di cui alle lettere b), c) e d) di cui all'art. 21, comma 4, dei d.lgs. n. 69/2001, con lo scopo di dimostrare l’erroneità del metro di valutazione utilizzato dalla Commissione, rispetto ai criteri regolanti la selezione e vizi di disparità di trattamento.
Nell’ambito di tale motivo, valorizza quali aspetti di particolare merito, anche rispetto a ai profili dei controinteressati, tra gli altri:
- l’attività di comandante del Nucleo PEF svolta per quasi 8 anni, “ organo investigativo di punta del Corpo, che ha il compito di eseguire tutti quei servizi di polizia economica e finanziaria che, in quanto connotati da elevata difficoltà sotto il profilo tecnico e operativo, richiedano maggiore specializzazione e una spiccata proiezione info – investigativa” nonché quella di comando del “ Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nel periodo luglio 2014 - agosto 2017 (…) strategica unità operativa del Corpo, organicamente costituita da un rilevante numero di militari (232 militari) ed oggi retta da un Ufficiale avente il grado di Colonnello ”;
- il possesso di quattro titoli accademici;
- i numerosi encomi elogi ricevuti;
- i numerosi trasferimenti di reparto e con cambio di sede.
- le valutazioni eccellenti ottenute nella documentazione caratteristica nel corso degli anni.
1.2. Con il secondo profilo di censura il ricorrente lamenta un'asserita incompatibilità di un membro della C.S.A. che risulta " sottoposto ad indagini (...) condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta e delegate al Nucleo PEF di Caltanissetta, attualmente comandato proprio dall'odierno ricorrente ".
1.3. Con il terzo motivo di ricorso sostiene, in sintesi, che "il complesso procedimento di valutazione" della C.S.A.:
a) sarebbe stato " illegittimamente stravolto (...), dando luogo ad una macroscopica e sistematica uniformità dei punteggi attribuiti da ciascun componente " per le singole qualità di cui al citato art. 21 del d.lgs. n.69/2001 (pagine 53 e 54 del ricorso);
b) “ in assenza di giudizi distintivi [all'interno delle singole schede redatte all'esito dello scrutinio] e punteggi differenziati [per ciascun candidato da parte di ogni Commissario], si risolve in una simulazione formale priva di effettiva istruttoria e valutazione individualizzata " (pag. 56 del ricorso);
c) sarebbe culminato in una graduatoria finale - ritenuta a suo avviso - "predeterminata a monte".
2. Con il successivo atto di "motivi aggiunti”, nel riproporre i medesimi motivi di doglianza contenuti nel ricorso introduttivo, il ricorrente impugna l’atto con il quale il Tenente Colonnello -OMISSIS-veniva, medio tempore , promosso ex art. 31, co.1, del d.lgs. n. 69/2001 alla posizione n. 14.
Nelle proprie conclusioni il ricorrente chiede:
- in accoglimento del primo motivo di ricorso, di annullare i provvedimenti impugnati e, per l’effetto, l’attribuzione di un punteggio utile ai fini di un migliore collocamento in graduatoria o quanto meno ai fini di una rivalutazione;
- in subordine, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, di disporre l’annullamento integrale della procedura e la sua ripetizione da parte di diversa commissione.
3. Con ordinanza del 13 giugno 2025, n. 3274 di questa Sezione è stata respinta l’istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo ed è stato ordinato al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei inclusi utilmente nella graduatoria impugnata.
4. Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare contenuta nell’atto di motivi aggiunti, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla proposta domanda cautelare. Su richiesta di parte, formulata alla medesima udienza, è stata fissata al 25 febbraio 2026 la discussione nel merito della controversia.
5. L’Amministrazione si è costituita per resistere al gravame, articolando analitiche difese, rispetto ai cui contenuti parte ricorrente ha replicato con successive memorie.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare occorre dare atto che parte ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.
Nel merito il ricorso e l’atto di motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e affinità di argomentazioni, sono fondati nei termini di seguito precisati.
7.1. Ai fini dello scrutinio del gravame occorre preliminarmente ricordare che i criteri per effettuare le valutazioni dei candidati nei giudizi di avanzamento sono contenuti nell’articolo 21 del d.lgs. 19 marzo 2001 n. 69 recante “ Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78” , il quale, al comma 4, impone alla Commissione Superiore di avanzamento (di seguito C.S.A.) di prendere in considerazione i seguenti aspetti: “a ) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell’Amministrazione ”.
Le modalità ed i criteri applicativi delle disposizioni di legge afferenti alle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza, inclusa quella appena citata, sono poi specificate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2007, n. 266, del quale, in particolare, vengono in rilievo, le seguenti previsioni:
- art. 9 “qualità professionali”: “ 1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, è effettuata considerando tutti gli elementi desumibili dalla documentazione di cui all'articolo 2 e, in particolare:
a) le benemerenze di guerra e di pace;
b) gli incarichi di comando, le attribuzioni specifiche e i servizi prestati presso i reparti e in imbarco;
c) gli incarichi di particolare responsabilità, ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali;
d) l'incarico rivestito all'atto della formazione dell'aliquota di valutazione;
e) le specifiche attitudini e la versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego;
f) le sanzioni disciplinari;
g) le ricompense di ordine morale, anche avendo riguardo alla loro distribuzione nel corso dell'intera carriera e alle relative motivazioni;
h) la motivazione al lavoro, quale espressione dell'interesse diretto agli obiettivi istituzionali e della conseguente partecipazione al loro perseguimento con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio ”;
- art.10 “ rilevanza degli incarichi ”: “ 1. Per la valutazione di cui all'articolo 9, è attribuita preminenza agli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e alle attribuzioni specifiche, previsti dall'articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001, rispetto agli altri incarichi eventualmente conferiti.
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali, particolare rilevanza è attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano elevata autonomia decisionale e responsabilità nei settori del personale, operativo e logistico-amministrativo, soprattutto se diversificati per sede e tipologia .
3. Particolare rilevanza è attribuita agli incarichi che rivestono un elevato ruolo strategico e caratterizzati dall'unicità della funzione .
4. Nella valutazione può tenersi conto delle qualificate e singolari conoscenze e/o specializzazioni tecnico-operative di specifico interesse per l'Amministrazione nonché delle attività di servizio che abbiano dato particolare lustro all'Istituzione.
5. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto ”;
- art.11 “ qualità intellettuali e di cultura”: “1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale è valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
2. Con riguardo a quanto stabilito al comma 1, costituiscono, in particolare, elementi da valutare:
a) l'iter formativo;
b) i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale;
c) gli altri corsi in Italia e all'estero;
d) i titoli culturali;
e) la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata;
f) le pubblicazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti ”;
- art. 12 “ attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore ”: “ 1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, è condotta considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle funzioni connesse al nuovo grado, attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare:
a) gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti;
b) specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni d'impiego ”.
- art. 13 “tendenza di carriera”: “ 1. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento di cui all'articolo 3, costituisce elemento di valutazione la tendenza di carriera, da intendersi come andamento complessivo della progressione di carriera.
2. La tendenza di carriera è valutata con riferimento agli esiti:
a) del corso di formazione presso l'Accademia e degli altri corsi che costituiscono titolo per l'avanzamento, con particolare attenzione alla posizione conseguita nella relativa graduatoria di merito di fine corso;
b) delle valutazioni per la promozione ai gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta e della posizione conseguita dall'ufficiale nella relativa graduatoria di merito .
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le capacità e le attitudini risultanti dagli elementi di cui al comma 2 sono confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego ”.
Occorre inoltre rilevare che i predetti criteri sono stati ulteriormente dettagliati, per ciò che attiene alla presente procedura, con il verbale della C.S.A. del 27 gennaio 2025 all’allegato 2.
In particolare al punto 2 del predetto verbale, rubricato “CRITERI PARTICOLARI” si legge quanto segue:
“ a. Documentazione caratteristica e matricolare.
Particolare rilevanza sarà riconosciuta ai dati desumibili dalla documentazione personale, relativamente alle qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e di cultura, nonché alle tendenze di carriera e all’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore.
Per quel che concerne i documenti caratteristici, ferma restando l’analisi dei giudizi espressi per le qualità fisiche, morali, di carattere, fisiche e professionali, nonchè intellettuali e culturali, sarà riservato particolare rilievo alle qualifiche finali attribuite dall’ultima autorità intervenuta nella relazione dei documenti, secondo la rilevanza e la durata di ciascuna, apprezzando altre eventuali aggettivazioni laudative espresse nei giudizi.
Si terrà inoltre conto della flessione dei giudizi caratteristici:
- in relazione al grado rivestito;
- specialmente se si concretizzi nel passaggio da una qualifica superiore ad una inferiore;
- avuto riguardo alla perdita delle aggettivazioni laudative della qualifica apicale.
Assumeranno prevalenza le qualifiche ottenute nel grado rivestito al momento dello scrutinio, con particolare riferimento a quelle concernenti l’ultimo anno, specie se conseguite in incarichi di comando operativo o in incarichi di particolare rilievo.
b.) Periodi di comando.
Saranno apprezzati i periodi di comando, specie se diversificati per sede e tipologia, che abbiano comportato autonomia decisionale e connessa responsabilità nei settori del personale, operativo, logistico-amministrativo.
c). Incarichi di particolare rilievo.
Considerata l’importanza rivestita dagli incarichi di Stato Maggiore, soprattutto da quelli esplicati in posti chiave dell’Amministrazione per la prevalenza connessa tanto al ruolo strategico che all’unicità dell’incarico, sarà particolarmente apprezzato per l’avanzamento l’impiego in funzioni di peculiare responsabilità presso il Comando Generale.
La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto.
d. Incarichi specialistici e qualità di carattere straordinario.
Saranno altresì apprezzate qualificate e singolari conoscenza e/o specializzazioni tecnico-operative di specifico interesse per l’Amministrazione nonché incarichi attribuiti a livello interforze e/o internazionale e attività di servizio o comunque ad esso connesse che abbiano dato particolare lustro all’Istituzione.
e. Titoli.
Sarà particolarmente apprezzato, anche in relazione all’esito dei corsi, il possesso di titoli considerati dalla legge preferenziali per l’avanzamento, tra cui sarà data preminenza a quello conseguito al termine del Corso Superiore di Polizia Tributaria (t.ST) ovvero del Corso Superiore di Polizia Economico Finanziaria (t. SPEF), poi a quello acquisito presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia (t.SFP) o all’esito del Corso di Stato Maggiore Interforze (t.ISSMI). Sarà altresì apprezzata la frequenza al corso IASD .
A parità di titoli, la conoscenza accertata delle lingue estere, comporterà l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, con privilegio per i gradi di conoscenza più elevati .
f. Onorificenze e ricompense.
- Medaglie.
Sarà data rilevanza alle ricompense al valore, ferma restando la preminenza di quelle al Valor Militare.
- Encomi.
Gli encomi e gli elogi saranno valutati sia in relazione alla gerarchia di valore tra gli stessi (…) sia in base alla particolare rilevanza del comportamento premiato, alla luce della motivazione, avuto riguardo alla loro distribuzione nell’arco della carriera dell’ufficiale e alla loro eterogeneità motivazionale.
g. Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
Si procederà all’apprezzamento della visione di insieme degli elementi desumibili dalla documentazione personale.
L’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore sarà anche valutata con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione, considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle funzioni connesse con il nuovo grado.
h. Tendenze di carriera.
La tendenza di carriera degli ufficiali sarà valutata così come desumibile dagli esiti:
- del corso di formazione presso l’Accademia e degli altri corsi che costituiscono titolo per l’avanzamento, con particolare attenzione per la posizione assunta dall’Ufficiale al termine del corso;
- delle valutazioni per la promozione ai gradi per cui l’avanzamento ha luogo a scelta e della posizione assunta dall’ufficiale nella graduatoria di merito nell’anno della promozione.
3. ULTERIORI CRITERI
Ai fini della valutazione del complesso delle caratteristiche e degli elementi della personalità di ogni valutando, sarà particolarmente considerata la figura dell’ufficiale che presenti un quadro armonico di tutte le qualità oggetto di valutazione.
A parità di qualità complessive la Commissione considererà preminenti le consolidate qualità professionali degli ufficiali in possesso di maggiore anzianità di grado e di servizio, nonché già valutati per l’avanzamento al grado superiore ”.
7.2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene utile ribadire alcuni principi che costituiscono ius receptum nella giurisprudenza amministrativa in materia di giudizi di avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate (ex multis cfr.: Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 118; Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1382; T.a.r. Lazio - Roma, sez. I-bis, 5 novembre 2021, n. 11406; T.a.r. Lazio – Roma, sez. II ter, 31 dicembre 2020, n. 14175), e che di seguito si sintetizzano:
- le valutazioni compiute dalle commissioni, in sede di giudizio di avanzamento, sono espressione di discrezionalità tecnica e non si risolvono nella mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito), con la conseguenza che la mancanza di qualche titolo da parte di taluno dei candidati può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla commissione di avanzamento;
- i giudizi della Commissione superiore di avanzamento, in sede giurisdizionale, sono sindacabili solo quando appaiano ictu oculi viziati da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. In quest'ottica, la cognizione del giudice amministrativo non può che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla commissione, nel contesto di una valutazione caratterizzata da un'elevata discrezionalità, riferendosi la stessa, di regola, ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono, quindi, definibili esclusivamente attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive caratteristiche, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato;
- l'oggetto dell'esame del giudice, pertanto, non sono il singolo o più elementi del curriculum del candidato, ma la valutazione complessivamente effettuata dalla commissione;
- l'accertamento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto - ipotesi molto difficile da verificare in concreto - presuppone precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione e in quelli successivi di aggiornamento professionale) ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, di talché i sintomi di esso possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito dalla Commissione di Avanzamento, nella scheda valutativa, del tutto inadeguato.
7.3. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche si osserva quanto segue.
Sussistono i dedotti vizi di eccesso di potere nel giudizio comparativo tra il ricorrente e il controinteressato -OMISSIS-
Va al riguardo evidenziato che, ad eccezione del complesso di elementi di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 21 del d.lgs. 69 del 2001, ovvero le qualità morali, di carattere e fisiche, rispetto ai quali il ricorrente ha avuto attribuito un punteggio di 27,71 punti e, dunque, superiore rispetto a quanto assegnato al -OMISSIS-(27,67 punti), conseguendo uno 0,04 in più, nei restanti elementi il ricorrente ha avuto assegnato punteggi inferiori, per ragioni che non appaiono in linea con quanto previsto con i criteri di valutazione.
In particolare, con riferimento al criterio di cui alla lettera b), del citato comma 4, riguardante le qualità professionali, va evidenziato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 del d.m. n. 266/2007 e della lettera a) dei criteri di cui al verbale, la Commissione è tenuta a fondare il proprio giudizio "specialmente" sulle qualifiche e sugli incarichi ottenuti nel grado rivestito al momento dello scrutinio (Tenente Colonnello), con particolare riguardo all'ultimo anno.
Nel caso di specie:
- il ricorrente, nel grado di Tenente Colonnello, ha esercitato funzioni di comando operativo e territoriale di eccezionale rilievo (Gruppo Pronto Impiego di Palermo e Nuclei PEF), gestendo una forza organica fino a 232 militari;
- il controinteressato -OMISSIS-, nel medesimo grado e segnatamente nel triennio antecedente allo scrutinio (2021-2024), è stato impiegato in funzioni di staff presso il V Reparto del Comando Generale (Ufficio Stampa).
A fronte di tale dato, non si ravvisano contrapposti elementi che, nell’ambito del criterio in questione, possano giustificare una superior valutazione di -OMISSIS- È ben vero, difatti, che il -OMISSIS-– come messo in luce dalla difesa dell’Amministrazione - ha svolto, anch’egli, periodi di comando operativo, segnatamente presso la Tenenza di Montepulciano. Tuttavia detta esperienza risale a oltre vent’anni fa ed è stata maturata nel grado iniziale di Tenente, mentre la gran parte delle funzioni svolte da quest’ultimo hanno riguardato il settore addestrativo o di staff, occupandosi per circa 10 anni di reclutamento e addestramento, presso il Centro di Reclutamento e l’Accademia.
Né, una superiore valutazione di -OMISSIS-, a giudizio del Collegio, può essere giustificata invocando la valorizzazione delle funzioni di responsabilità presso il Comando Generale [lettera c) dei criteri C.S.A.], per il solo fatto che l'ufficiale prestasse ivi servizio nel periodo di riferimento.
Il Collegio osserva che il criterio di cui alla citata lettera c) deve essere letto unitamente, per un verso, al contenuto degli ulteriori criteri, ove si ribadisce l’importanza delle qualifiche conseguite in incarichi di comando operativo, per l’altro, della clausola di salvaguardia, contenuta nel richiamato articolo 10, comma 5 del d.m. e all’ultimo periodo della lettera c) dei criteri C.S.A., per cui " le attitudini sono sempre accertate in concreto ".
Ebbene, in relazione alle funzioni svolte in concreto, il ricorrente ha svolto incarichi senza dubbio di rilievo, caratterizzati, in maniera evidente, da una complessità operativa e una responsabilità di comando.
Segnatamente:
- Nucleo PEF di Caltanissetta: il ricorrente ha operato in una sede di estrema delicatezza giudiziaria, coordinando indagini ex art. 11 c.p.p. su magistrati del distretto di Palermo. In tale contesto, ha agito quale Dirigente responsabile dei servizi di polizia giudiziaria (art. 12 e 13 D. Lgs. 271/1989), gestendo deleghe investigative che hanno coinvolto oltre 20 personalità indagate, tra cui alti magistrati, dirigenti pubblici e ufficiali di polizia giudiziaria;
- Nucleo PEF di Siracusa: l’Ufficiale è stato individuato quale figura di elevato spessore morale per ripristinare il prestigio del Reparto a seguito di gravi vicende giudiziarie che avevano coinvolto il precedente vertice. In tale sede, ha coordinato il contrasto al c.d. "Sistema Siracusa", guidando un'unità che è diventata il punto di riferimento esclusivo per l'A.G. aretusea per le indagini di elevata complessità tecnica e per la proiezione info-investigativa di alto profilo;
- Gruppo Pronto Impiego di Palermo: la proiezione attitudinale è stata confermata dalla gestione di un'unità strategica di ben 232 militari. Oltre alle misure tutorie di I e II livello per più di 20 magistrati, il ricorrente ha coordinato la sicurezza di Capi di Stato esteri durante il G7 di Taormina, ricevendo il plauso formale delle Ambasciate del Giappone e del Canada per la gestione della componente ATPI (Antiterrorismo pronto impiego).
Orbene, a fronte di questi dati, l’Amministrazione non ha fornito una effettiva motivazione su come l’attività di comunicazione istituzionale svolta dal -OMISSIS-possa aver generato una maggiore attitudine al comando di un reparto complesso rispetto all'esperienza "di linea" del ricorrente. L'incarico di staff, sebbene onorevole, non può — in forza delle norme richiamate — essere considerato " di per sé attributivo di capacità ", essendo, a tal fine, invece necessario una motivazione che faccia evincere, quanto meno in sede difensiva, perché un siffatto incarico nel concreto sia rivelatore dell’attitudine a svolgere funzioni di comando più di quella di contrasto del crimine o alla gestione di crisi di ordine pubblico, ordinariamente svolte dal ricorrente.
Altri profili di criticità si rivengono con riferimento al criterio di cui alla lettera b) del verbale C.S.A., il quale impone di apprezzare i periodi di comando in base all'autonomia decisionale e alle connesse responsabilità. Sotto tale profilo non si comprende la ragione per la quale il "Comandante di Reparto" dovrebbe essere meno valorizzato di un comandante di Sezione, che è una mera articolazione interna dell’ufficio.
In definitiva, il giudizio espresso dall'Amministrazione appare inficiato da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, perché sembra trasformare un criterio di favore per gli incarichi presso il Comando Generale in una preferenza assoluta e astratta; ciò che non appare in linea con i criteri regolanti la procedura innanzi riportati.
Le presenti considerazioni possono essere spese anche con riferimento ai dedotti vizi di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in relazione all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore (lett. d, del comma 4 del citato articolo 21). Il Ten. Col.-OMISSIS-, secondo quanto dallo stesso rappresentato e non contestato dall’Amministrazione, è l’unico tra i quindici ufficiali in valutazione ad aver esercitato il comando in ben cinque reparti per un totale di 194 mesi come comandante di reparto, avendo peraltro già assolto, in occasione delle assenze dei titolari, le funzioni di Comandante Provinciale e avendo retto il Gruppo Pronto Impiego di Palermo, unità operative le cui responsabilità dirette sono sovrapponibili a quelle richieste per la titolarità di incarichi nel grado superiore.
Un ulteriore profilo critico riguarda l’omessa valorizzazione della mobilità territoriale come indice di attitudine. Mentre il ricorrente ha dimostrato massima flessibilità con 7 trasferimenti d'autorità in contesti geografici e sociali complessi, il controinteressato ha mantenuto una stanzialità quasi ventennale nella propria città natale.
La validità delle presenti conclusioni non è inficiata dal rilievo della difesa dell’Amministrazione che il ricorrente, in effetti, ha svolto lunghi servizi presso la propria regione di origine.
Va anzitutto rimarcato che, dall’esame degli atti di causa, risulta che il ricorrente si sia caratterizzato per ampia disponibilità all’impiego e mobilità sul territorio (da Gela a Milano, da Milano a Forlì, da Forlì a Bagheria, da Bagheria a Torino, da Torino a Palermo, da Palermo a Siracusa, da Siracusa a Caltanissetta), con costante e frequente turnazione di sede (o di Reparto), tendenzialmente mai protratta oltre il terzo anno, eccetto Siracusa e Caltanissetta, ove ha completato il quarto anno di permanenza.
Inoltre, sebbene abbia svolto lunga parte della propria carriera nella regione di Palermo, va osservato che lo stesso ha operato in contesti territoriali complessi, nonché geograficamente diversificati (Gela, Bagheria, Palermo, Siracusa e Caltanissetta).
In aggiunta va correttamente valorizzata la circostanza, messa in luce dal ricorrente, che lo stesso ha cambiato sede per effetto dei trasferimenti ordinati dall’autorità. Sarebbe dunque irragionevole penalizzarlo per aver prestato servizio in larga parte della carriera nelle sedi ove è stato assegnato dalla stessa autorità, d’ufficio.
Profili di criticità si rinvengono anche sotto il profilo delle ricompense di ordine morale che vengono in rilievo ai fini della valutazione dei requisiti di ordine morale.
Innanzitutto giova evidenziare che in materia di avanzamento, le ricompense di ordine morale impattano sotto diversi profili; non solo in relazione al criterio di cui alla lettera a) del citato articolo 21 (qualità morali, di carattere e fisiche), ma anche in relazione alle qualità professionali. Tanto l’articolo 21, comma 4, lett. b) del d.lgs. 69 del 2001 quanto l’art. 9, lett. g) del d.m. n. 266/2007, difatti, fanno espresso richiamo alle ricompense di ordine morale quale elemento rilevante da considerare ai fini della valutazione delle qualità professionali.
Sul punto, emerge, per tabulas, una macroscopica divergenza quantitativa e qualitativa tra i due Ufficiali a confronto. Il ricorrente-OMISSIS- vanta un patrimonio premiale di 39 ricompense (di cui 7 Encomi Solenni), a fronte delle 22 del controinteressato (di cui solo 2 Encomi Solenni).
Occorre inoltre evidenziare che il ricorrente mostra una costante e uniforme acquisizione di premi lungo tutto l’arco della carriera e in ogni reparto d'impiego.
Al contrario, il controinteressato -OMISSIS-manifesta una singolare lacuna premiale proprio durante i tre anni di servizio operativo presso il Nucleo Polizia Tributaria di Palermo (incarico di Comandante di Sezione) e concentra la stragrande maggioranza delle proprie ricompense (17 su 22) nel solo grado di Tenente Colonnello, prevalentemente in ambito addestrativo/accademia.
Sussistono, inoltre, profili di oggettiva divergenza tra le risultanze della documentazione caratteristica e l'esito del giudizio comparativo.
Il dato matricolare rivela come il ricorrente vanti 206 mesi di valutazione con qualifica apicale di "Eccellente con lode", dato che distanzia il profilo del controinteressato, che si attesta, sulla base di quanto rappresentato dal ricorrente, su un computo complessivo di 141 mesi. Occorre inoltre evidenziare che il -OMISSIS-, peraltro, è l’unico dei quindici valutati che raggiunge la qualifica apicale soltanto con il grado di Maggiore (tutti gli altri la conseguono nel grado di Capitano).
Per ciò che attiene al criterio delle doti intellettuali e di cultura di cui alla lettera c), in relazione al quale il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 27,50 rispetto a quello di 27,57 di -OMISSIS-, l'esito della valutazione comparativa presenta profili di criticità in ordine all'applicazione dell'art. 11 del d.m. n. 266/2007. Tale norma stabilisce che la Commissione debba considerare i titoli accademici in ragione della loro attinenza ai fini istituzionali, precisando che " il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione ".
Dall'esame dei dati matricolari, emerge che il Ten. Col.-OMISSIS- possiede quattro diplomi di laurea, tutti caratterizzati da una stretta attinenza con la specializzazione economico-finanziaria del Corpo e con votazioni di assoluto pregio:
- Laurea in Economia e Commercio: 110/110;
- Laurea in Operatore della Pubblica Amministrazione: 110/110;
- Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria: 108/110;
- Laurea in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria (1° livello): 105/110.
Al contrario, il profilo del controinteressato, pur vantando tre titoli accademici, risulta caratterizzato dal conseguimento di due lauree in Psicologia, ambito scientifico che ha trovato sì utilità per l'incarico di "perito selettore" e quelli di formatore, ma che appare privo di diretta attinenza con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria e di tutela del bilancio pubblico. Inoltre, sotto il profilo delle valutazioni, va osservato che il -OMISSIS-ha riportato votazioni significativamente più basse nei titoli più vicini al profilo professionale; segnatamente:
- Laurea in Giurisprudenza: 105/110;
- Laurea di primo livello in Psicologia clinica e di comunità: 95/110;
- Laurea specialistica in Psicologia applicata: 110/110 con lode.
Ne consegue che il ricorrente non solo possiede un numero superiore di titoli accademici (quattro contro tre), ma vanta una coerenza funzionale e una media ponderata dei voti di laurea nettamente più elevata nei settori di interesse istituzionale.
È ben vero che, in relazione al criterio relativo alle doti intellettuali e di cultura, il profilo professionale di -OMISSIS-si caratterizzi per il conseguimento di un livello di conoscenza della lingua inglese – di livello I – che il ricorrente non ha. Tuttavia, i criteri C.S.A. prevedevano che la conoscenza di una lingua desse diritto, solo a parità di titoli, ad un punteggio superiore. E nel caso di specie, per quanto detto, i titoli si appalesano essere a favore del ricorrente; e peraltro si deve evidenziare il livello comunque basso della conoscenza della lingua inglese che il -OMISSIS-possiede, laddove i criteri di valutazione imponevano di privilegiare i gradi di conoscenza della lingua più elevati.
Né, a giudizio del Collegio, può giustificare il più alto punteggio relativo alla voce in esame, la diversa attività di insegnamento, qualificata intensa per il Ten. Col. -OMISSIS-, atteso che la stessa è in maniera preponderante riconducibile agli incarichi di docente aggiunto che quest’ultimo ha assunto nei sei anni in cui è stato in forza all’Accademia; detta attività rientrava quindi in larga parte nell’ambito dei suoi compiti istituzionali. Tale dato andava senz’altro considerato nel valutare le minori attività di insegnamento del ricorrente che hanno rappresentato attività effettivamente ultronea ed aggiuntiva rispetto alle ordinarie attività di comando di cui è stato titolare.
Sussistono, infine, criticità in ordine alla valutazione della "tendenza di carriera" (art. 13 d.m. n. 266/2007). Nonostante la C.S.A. abbia attribuito ad entrambi gli ufficiali la medesima qualifica di "molto buona", tale classifica non sembra coerente con l'esame obiettivo dei dati matricolari.
Sebbene i due ufficiali abbiano iter formativi iniziali non direttamente comparabili (Accademia per -OMISSIS-e concorso Sottotenenti in S.p.e. per il ricorrente), il " Corso di qualificazione per Capitani da Maggio re" del 2012 costituisce un parametro di raffronto omogeneo: in tale sede, il Ten. Col.-OMISSIS- si è classificato al 48° posto, precedendo il -OMISSIS-(57°).
Alla luce di tutto quanto precede, pur nella consapevolezza dei limiti che incontra il sindacato giurisdizionale in questa materia, il complesso degli elementi evidenziati, considerato nel loro insieme, induce il Collegio a ritenere che le valutazioni operate dall’Amministrazione si appalesino non del tutto coerenti con i criteri di valutazione e non facciano emergere con sufficiente rigore le ragioni per le quali il profilo professionale di -OMISSIS-sia preferibile a quello del ricorrente. Sussiste dunque il denunciato vizio di eccesso di potere.
7.4. L’accoglimento delle censure di eccesso di potere in senso relativo, in quanto satisfattivo dell’interesse del ricorrente all’annullamento della procedura, ai fini della rivalutazione della propria posizione rispetto a quella del controinteressato -OMISSIS-, esime il Collegio dall’esaminare nel dettaglio le censure di eccesso di potere in senso relativo formulate nei confronti di -OMISSIS-che è collocato all’ 11° posto della graduatoria.
A fini di completezza va tuttavia rilevato che la difesa dell’Amministrazione ha argomentato diffusamente, e in modo convincente, sotto quali aspetti il profilo professionale di -OMISSIS-si presenti preferibile rispetto a quello del ricorrente, avuto riguardo in particolare alla trasversalità delle competenze e all’eterogeneità dei reparti e settori in cui ha operato e alla rilevanza dei titoli da quest’ultimo posseduti.
Nel rinviare, per ragione di sintesi, alle articolate difese ministeriali, in questa sede appare sufficiente evidenziare i seguenti aspetti, idonei, a giudizio del Collegio, ad escludere profili di abnormità nella valutazione della C.S.A.:
- -OMISSIS-, secondo quanto affermato dall’Amministrazione, ha complessivamente maturato un periodo di comando complessivo superiore a quello del ricorrente (262 mesi a fronte dei 245 mesi di-OMISSIS-);
- al momento dello scrutinio avversato rivestiva il ruolo di comandante presso il Gruppo di Latina, che, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione, è un incarico di altissimo profilo e delicatezza stante il " contesto socio-economico delicato " (area pontina); detto gruppo ha alle dipendenze altre Tenenze (Aprilia e Cisterna), a differenza del Nucleo PEF di Caltanissetta retto da-OMISSIS-
- durante il medesimo periodo temporale di comando del predetto Gruppo territoriale, il controinteressato ha ricoperto alla sede l'incarico aggiuntivo di Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale (dal 20 luglio al 23 novembre 2022 e dal 9 agosto 2024 in poi); ha anche retto interinalmente, per un ridotto lasso temporale, sia il locale Nucleo P.E.F. che il sovraordinato Comando Provinciale di Latina;
- ha maturato anche una notevole esperienza presso il Comando Generale della Guardia di finanza, dove ha svolto gli incarichi di Capo Drappello e Capo Sezione dell'Ufficio Contenzioso del Personale;
- “ ha ricoperto il peculiare e prestigioso ruolo di Aiutante di Campo del Comandante dei Reparti Speciali (autorità di grado vertice del Corpo), incarico a carattere fiduciario connotato dall'unicità della funzione. Ciò a conferma dell'affidabilità che nell'arco della carriera l'Ufficiale ha dato prova di possedere e che gli ha consentito di rendersi destinatario del significativo mandato in questione ” (memoria amm. del 15 gennaio 2026, p. 24);
- con riferimento agli " incarichi speciali disimpegnati " in concomitanza a quelli di titolarità, -OMISSIS-vanta un novero più elevato rispetto al Ten. Col.-OMISSIS- (9 contro i 6 presenti nel curriculum di quest'ultimo), come analiticamente riportato nei rispettivi profili di carriera;
- nel grado di tenente colonnello rivestito all'atto della valutazione impugnata il chiamato in causa ha conseguito 3 ricompense morali in più rispetto al ricorrente (23 riconoscimenti in luogo dei 20 in possesso dell'interessato);
- ha partecipato in qualità di discente a un maggior numero di sessioni didattiche in materie tecnico-professionali (24 a fronte di 21);
- ha espletato complessivamente sei incarichi di insegnamento (in un'occasione a beneficio anche di un'aliquota di ufficiali) in materie tecnico-professionali, dei quali due in sede centralizzata, tre in sede periferica e n.1 in altre tipologie di corsi. Ciò a differenza del ricorrente che è stato docente in 5 occasioni, peraltro in corsi tutti svolti in sede periferica e rivolti a una platea composta da solo personale I.S.A.F.;
- rispetto al Ten. Col.-OMISSIS-, il chiamato in causa: è in possesso dell'abilitazione " Addestramento fisico sportivo - Nuoto per salvamento di 3° grado "; ha ottenuto le qualificazioni di "Alpiere" e di "Perito" in materia di "Selezione psico attitudinale del personale"; è in possesso del 1° livello (L2, S2, R2 e W2) di conoscenza della lingua inglese; ha conseguito, presso la "Libera università internazionale degli studi sociali DO AR (LUISS), il Master di Il livello in "Management delle aziende sanitarie", con il voto di 110/110 con lode; è iscritto all'albo degli avvocati abilitati.
7.5. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto, limitatamente alle censure di eccesso di potere in senso relativo nei termini precisati. Alla valenza conformativa della presente sentenza segue l’obbligo dell’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente e quella di -OMISSIS- Resta, invece, preclusa la possibilità a questo Collegio di attribuire direttamente al ricorrente il punteggio richiesto, in quanto non è consentito al giudice amministrativo effettuare un sindacato sostitutivo rispetto a quello dell’Amministrazione, il cui potere dovrà riesercitarsi tenendo conto dei profili di illegittimità rilevati nel presente provvedimento.
7.6. Resta assorbito l’esame delle censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, espressamente formulate in via subordinata rispetto all’accoglimento del primo motivo.
7.7. L’Amministrazione dovrà procedere alla rivalutazione comparativa delle posizioni di-OMISSIS- e di -OMISSIS-entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
8. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla i provvedimenti impugnati nei limiti precisati;
- ordina all’Amministrazione di procedere alla rivalutazione comparativa delle posizioni di-OMISSIS- e di -OMISSIS-entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO ME, Presidente
MA AL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AL | CO ME |
IL SEGRETARIO