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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2024, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1078/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1078/2023 R.G., avente ad oggetto domanda di separazione e divorzio su domanda promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...]snc, e , nato a [...] il [...], (C.F.: CP_2
e residente in [...]snc, entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Leonforte (En) via Leopardi n. 17 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barbera, (C.F.:
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11 settembre 2024 sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte in seno alle quali le parti hanno dichiarato: “I ricorrenti nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
ed ivi res. in Contrada Corvo, e , nato a [...] il C.F._1 CP_2
26/03/1979, c.f. entrambi rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso, C.F._2 dall'avv. Salvatore Barbera, presso il cui studio sono elett.te dom.ti; Preso atto della sentenza di separazione di separazione CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale di Enna lo scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e 473- Controparte_1 CP_2
bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto a Nissoria (En), il 10/09/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2 P. II, Serie A, anno 2005, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il giorno 22 ottobre 2023.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale erano nati a IC i figli (nata il Per_1
23/09/2006), (nata il [...]) ed (nato il [...]). Per_2 Per_3
Con sentenza non definitiva n. 920/2023, pubblicata, il 20/12/2023 il Tribunale di Enna in seno al procedimento individuato al n. RG n. 1078/2023 ha pronunciato la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 11.09.2024, sostituita dal deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, i predetti coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, nel corpo del quale le stesse parti hanno chiesto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario venisse dichiarata alle medesime condizioni indicate nel ricorso cumulativo, di seguito trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
pagina 2 di 6 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Nissoria in Contrada Corvo s.n.c., di proprietà dell , in catasto al foglio 48 part. 1093 sub 4 e sub 7, unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze, viene assegnata esclusivamente alla Sig.ra per abitarci unitamente ai Controparte_1
figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli , e restano affidati ad entrambi i genitori, i Persona_4 Persona_5 Persona_6
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
-Tempi di permanenza:
I figli , e , resteranno collocati anagraficamente e in via Persona_4 Persona_5 Persona_6
preferenziale presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenere con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali degli stessi, previo accordo con il genitore collocatario.
In caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo, il padre potrà comunque vedere e tenere con sé i figli minori , e ogni lunedì, giovedì dalle ore 17:00 Persona_4 Persona_5 Persona_6
alla ore 20.00 compatibilmente con eventuali impegni scolastici o sociali dei minori;
il week end a settimane alterne dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
nonché per 7 giorni in occasione delle vacanze natalizie e 3 giorni in occasioni delle vacanze pasquali da concordare preventivamente con la madre alternando ogni anno le singole festività, nonché ancora per 20 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
pagina 3 di 6 4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale di proprietà degli con le pertinenze, i mobili, gli arredi è assegnata Pt_1
esclusivamente alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori, CP_1
che provvederà al pagamento del canone di locazione nei confronti degli . Pt_1
La Sig.ra entro 90 giorni dalla separazione si impegna a volturare il suddetto contratto di CP_1
locazione e assegnazione, obbligandosi al pagamento del canone di locazione invece dell'attuale intestatario . La Sig.ra entro il termini di 90 giorni si impegna a CP_2 Controparte_1
volturare le utenze domestiche comprese il contratto di luce, acqua e gas e condominio comprese le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sito in Nissoria Contrada Corvo.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di , . Persona_4 Parte_2
Il sig. contribuirà al mantenimento dei propri figli , e Per_4 Persona_4 Persona_5 Per_6
versando alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario, in via anticipata entro il
[...] CP_1
giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile totale di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di cui € 150,00 per la figlia ed € 100,00 per ed € 100,00 per sino al Persona_4 Persona_5 Persona_6
raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dall'omologa della separazione.
Gli assegni familiari nonché l'assegno unico verranno percepiti e resteranno al 50% per ciascuno dei genitori importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
Per quanto attiene le spese straordinarie e ricreative necessarie per i figli sono a carico al 50% di ciascun genitore. I genitori suddivideranno al 50% i ticket sanitari, al 50% le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate), ed al 50% quelle scolastiche. Per essere rimborsate tutte le spese dovranno essere documentate.
Per quanto attiene all'espatrio dei figli minori occorre il consenso di entrambi i genitori così come l'ottenimento d'ogni idonea documento per l'espatrio, passaporto o tessera.
pagina 4 di 6 Per quanto attiene il rilascio del passaporto di ciascuno dei coniugi non occorre alcuna autorizzazione o consenso da parte degli stessi.
I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile:
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 920/2023 già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento (passata in giudicato in data 23/12/2023 come da attestazione di cancelleria rilasciata il 3/1/2024), mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi su domanda promossa congiuntamente da nata a [...] il Controparte_1
30/04/1980 (C.F.: ) e , nato a [...] il C.F._1 CP_2
26/03/1979, (C.F.: , dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio C.F._2
concordatario contratto a Nissoria (En) il 10/09/2005, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 2 P. II, Serie A, anno 2005, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il giorno 22 ottobre 2023 e sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1078/2023 R.G., avente ad oggetto domanda di separazione e divorzio su domanda promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...]snc, e , nato a [...] il [...], (C.F.: CP_2
e residente in [...]snc, entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
Leonforte (En) via Leopardi n. 17 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barbera, (C.F.:
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 11 settembre 2024 sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte in seno alle quali le parti hanno dichiarato: “I ricorrenti nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
ed ivi res. in Contrada Corvo, e , nato a [...] il C.F._1 CP_2
26/03/1979, c.f. entrambi rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso, C.F._2 dall'avv. Salvatore Barbera, presso il cui studio sono elett.te dom.ti; Preso atto della sentenza di separazione di separazione CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale di Enna lo scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso cumulativo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e 473- Controparte_1 CP_2
bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto a Nissoria (En), il 10/09/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2 P. II, Serie A, anno 2005, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il giorno 22 ottobre 2023.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale erano nati a IC i figli (nata il Per_1
23/09/2006), (nata il [...]) ed (nato il [...]). Per_2 Per_3
Con sentenza non definitiva n. 920/2023, pubblicata, il 20/12/2023 il Tribunale di Enna in seno al procedimento individuato al n. RG n. 1078/2023 ha pronunciato la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 11.09.2024, sostituita dal deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, i predetti coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, nel corpo del quale le stesse parti hanno chiesto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario venisse dichiarata alle medesime condizioni indicate nel ricorso cumulativo, di seguito trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
pagina 2 di 6 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Nissoria in Contrada Corvo s.n.c., di proprietà dell , in catasto al foglio 48 part. 1093 sub 4 e sub 7, unitamente ai mobili, arredi e Parte_1
pertinenze, viene assegnata esclusivamente alla Sig.ra per abitarci unitamente ai Controparte_1
figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli , e restano affidati ad entrambi i genitori, i Persona_4 Persona_5 Persona_6
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
-Tempi di permanenza:
I figli , e , resteranno collocati anagraficamente e in via Persona_4 Persona_5 Persona_6
preferenziale presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenere con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali degli stessi, previo accordo con il genitore collocatario.
In caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo, il padre potrà comunque vedere e tenere con sé i figli minori , e ogni lunedì, giovedì dalle ore 17:00 Persona_4 Persona_5 Persona_6
alla ore 20.00 compatibilmente con eventuali impegni scolastici o sociali dei minori;
il week end a settimane alterne dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
nonché per 7 giorni in occasione delle vacanze natalizie e 3 giorni in occasioni delle vacanze pasquali da concordare preventivamente con la madre alternando ogni anno le singole festività, nonché ancora per 20 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
pagina 3 di 6 4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale di proprietà degli con le pertinenze, i mobili, gli arredi è assegnata Pt_1
esclusivamente alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori, CP_1
che provvederà al pagamento del canone di locazione nei confronti degli . Pt_1
La Sig.ra entro 90 giorni dalla separazione si impegna a volturare il suddetto contratto di CP_1
locazione e assegnazione, obbligandosi al pagamento del canone di locazione invece dell'attuale intestatario . La Sig.ra entro il termini di 90 giorni si impegna a CP_2 Controparte_1
volturare le utenze domestiche comprese il contratto di luce, acqua e gas e condominio comprese le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sito in Nissoria Contrada Corvo.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di , . Persona_4 Parte_2
Il sig. contribuirà al mantenimento dei propri figli , e Per_4 Persona_4 Persona_5 Per_6
versando alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario, in via anticipata entro il
[...] CP_1
giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile totale di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di cui € 150,00 per la figlia ed € 100,00 per ed € 100,00 per sino al Persona_4 Persona_5 Persona_6
raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dall'omologa della separazione.
Gli assegni familiari nonché l'assegno unico verranno percepiti e resteranno al 50% per ciascuno dei genitori importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
Per quanto attiene le spese straordinarie e ricreative necessarie per i figli sono a carico al 50% di ciascun genitore. I genitori suddivideranno al 50% i ticket sanitari, al 50% le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate), ed al 50% quelle scolastiche. Per essere rimborsate tutte le spese dovranno essere documentate.
Per quanto attiene all'espatrio dei figli minori occorre il consenso di entrambi i genitori così come l'ottenimento d'ogni idonea documento per l'espatrio, passaporto o tessera.
pagina 4 di 6 Per quanto attiene il rilascio del passaporto di ciascuno dei coniugi non occorre alcuna autorizzazione o consenso da parte degli stessi.
I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile:
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 920/2023 già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento (passata in giudicato in data 23/12/2023 come da attestazione di cancelleria rilasciata il 3/1/2024), mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi su domanda promossa congiuntamente da nata a [...] il Controparte_1
30/04/1980 (C.F.: ) e , nato a [...] il C.F._1 CP_2
26/03/1979, (C.F.: , dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio C.F._2
concordatario contratto a Nissoria (En) il 10/09/2005, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 2 P. II, Serie A, anno 2005, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il giorno 22 ottobre 2023 e sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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