Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il giudice dott.ssa Valentina Frongia
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 4746/2024 promosso da: nato in [...] il [...], CUI 0346ZXO, elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, Piazza Repubblica n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesca Aramu, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 CP_2
[...]
Resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 22.07.2024, citando ritualmente in giudizio il e la Questura di Controparte_1
Cagliari, cittadino marocchino, ha proposto impugnazione avverso “I provvedimenti Parte_1
di diniego del permesso di soggiorno (provvedimento prot. ) emesso dal Questore di NumeroDiCartaI_1
Cagliari in data 26/06/2024 e notificato in data 26/06/2024 (Doc. 2)”, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via cautelare e d'urgenza, sospendere l'efficacia del provvedimento de quo;
2) Previa revoca del provvedimento impugnato dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo del
1
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
A sostegno della domanda ha dedotto testualmente quanto segue:
“Che il Signor è giunto in Italia nell'anno 2000; Che nel 2013 ha contratto matrimonio Parte_1
con una cittadina italiana, ottenendo in questo modo la carta di soggiorno in quanto Persona_1
coniuge di cittadina italiana;
Che la signora era gravemente malata ed il signor Persona_1 Pt_1
l'ha assistita nella malattia;
Che nell'anno 2024 le condizioni di salute della signora si Persona_1 sono aggravate e la stessa è deceduta nell'aprile del 2024 (Doc.3); Che il signor in data Parte_1
05.04.2019 è divenuto padre di una bambina, nata da una relazione extraconiugale intrattenuta Per_2 da con la signora , anch'essa di origine HI (Doc.4); Che la Parte_1 Controparte_3 minore ha assunto inizialmente il cognome della madre che per prima l'ha riconosciuta e, successivamente, quello del padre il quale in data 06.05.2019 l'ha riconosciuta davanti all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di IA (Doc.5); Che non si può negare che in un periodo passato, piuttosto risalente, il signor ha fatto uso di sostanze stupefacenti, così come non può essere negato che lo Pt_1 stesso ha tenuto comportamenti delittuosi che l'hanno costretto in carcere per ben cinque anni;
Che il
Signor attualmente ha scontato per intero la sua pena;
Che durante il periodo di carcerazione, Pt_1
esattamente nel 2022, ha beneficiato di permessi premi che presuppongono la buona condotta carceraria e la non pericolosità (art 30 ter Ord. Pen.) ed è stato liberato con il beneficio della liberazione anticipata, la quale è prova del fatto che lo stesso ha partecipato positivamente all'opera di rieducazione. (…) che “durante il periodo di carcerazione il signor ha maturato piena Pt_1
consapevolezza riguardo il suo precedente comportamento delittuoso ed è determinato a cambiare vita e a reinserirsi nella nostra società; In primis si è dato da fare nella ricerca di un lavoro e, attualmente, proprio perché privo di permesso di soggiorno, svolge lavori occasionali molto pesanti senza poter beneficiare di un lavoro regolarmente assicurato. Lavori che nonostante tutto gli permettono di vivere senza compiere atti delittuosi e, nello stesso tempo, a provvedere a mantenere anche con una cifra esigua la propria figlia (Doc.6); Per di più il signor ha bisogno di lavorare non solo per sé Pt_1
stesso ma anche per potersi riscattare come padre e poter provvedere a mantenere la propria figlia con un congruo assegno. (…) che in data 19.02.2024 la signora ha notificato al signor Controparte_3 ricorso ex art 473 bis e ss cpc per l'affidamento esclusivo e contestuale richiesta di Parte_1 emissione dei provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art 473 bis 15 cpc sulla figlia A Persona_3 tale atto il signor si è opposto, confessando le vicissitudini che l'hanno coinvolto nel corso degli Pt_1
anni e manifestando al Tribunale la volontà di mettersi seriamente alla prova e riscattarsi sia come uomo che come padre ed essere finalmente inserito nell'assetto sociale (Doc.7); Il Tribunale di Cagliari
a tutela della minore ha incaricato il servizio sociale di IA di attivare un percorso di sostegno alla
2 genitorialità in favore di finalizzato alla ripresa degli incontri con la figlia e ha invitato Parte_1
il servizio a trasmettere relazione entro il 13.11.2024 (Doc.8); Oggi, il signor sta frequentando Pt_1
regolarmente il percorso alla genitorialità presso il Centro della Famiglia al fine di poter ricongiungersi con la piccola cosa che non potrebbe più fare se fosse espulso;
Che Per_2
compatibilmente alle difficoltà della burocrazia italiana sta cercando di portare avanti anche le pratiche di successione che lo renderebbero erede di una porzione dell'immobile della compianta moglie;
Che con decreto, Prot. n. A.11/2024/225-236 il Questore di Cagliari respingeva l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione Europea in qualità di coniuge della signora e del Persona_4
permesso per motivi familiari presentata dal signor in data 24.01.2024 e, ordinava al Parte_1
signor di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica del Per_5
provvedimento. Questa difesa vuole evidenziare che in Italia si trovano tutti i parenti e gli affetti del signor sorella, cognato, nipote, ma soprattutto la figlia con la quale in futuro prossimo vuole Pt_1
costruire un rapporto solido e affettivo. Che la sorella residente a [...](Doc.9) Persona_6
sarebbe disposta ad ospitare e coadiuvare il fratello nella ricerca di un posto di lavoro (Doc.10); Che
l'odierno datore di lavoro previo rilascio del permesso di soggiorno sarebbe disposto a far sottoscrivere all'odierno ricorrente un regolare contratto di lavoro;
Che il signor non ha nessun legame e Pt_1 nessun parente in Marocco motivo per il quale rientrando nel proprio paese d'origine rischierebbe di veder vanificato il Suo percorso di recupero e subirebbe un danno grave ed ingiusto;
Che alla luce di tutto quanto sopradetto sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e/o ex umanitari”
Il ricorrente ha dunque eccepito l'”Erronea valutazione in ordine al mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e/o ex umanitari”, per i seguenti motivi di diritto:
“Orbene, con il ricongiungimento familiare, un cittadino non appartenente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia, può richiedere di ottenere l'ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno, per alcune tipologie di familiari al fine di vedersi garantito il diritto all'unità familiare principalmente con i figli e poi con i propri familiari di origine. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sent. 202/2013 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 5 comma 5 testo Unico Imm., “nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilito si applichi solo allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto e non anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello
Stato”. Ne consegue quindi che la valutazione discrezionale in tema di legami familiari rimessa all'autorità amministrativa deve essere compiuta anche con riguardo allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato indipendentemente dal tipo di soggiorno di cui prima era titolare.
3 Sempre in tema di legami familiari è intervenuto il Consiglio di Stato con le sentenze n.1841/2015,
n.2205/2014 e 3680/2014 con le quali ha precisato che sulla base dell'articolo 29 T.U. Immigrazione non è richiesta l'attualità della convivenza e nemmeno la persistenza della minore età del figlio ma rileva il fatto storico della corrispondenza in passato del nucleo familiare. Su tale solco giurisprudenziale anche la Corte di Cassazione ha confermato l'inespellibilità dello straniero irregolarmente soggiornante in forza del legame familiare con altro cittadino italiano (minore) giacché nata e vissuta in Italia. Nel caso concreto tale diritto consentirebbe al signor il riconoscimento Pt_1
del diritto soggettivo dello straniero alla coesione familiare con la propria figlia minorenne nata in
Italia”.
***
Con comparsa in data 02.12.2024 si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, la quale ha contestato integralmente il fondamento di ogni avversa domanda, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare le avverse pretese perché infondate. Vinte le spese”.
L'amministrazione ha dedotto quanto segue:
giungeva per la prima volta in Italia (frontiera Cagliari) in data 1/1/2000. Durante la Parte_1
permanenza sul territorio italiano, si è reso autore di numerosi reati, riportando in data 17/8/2006, con le generalità nato in [...] il [...], la condanna da parte del Tribunale di Persona_7
Rimini alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per i reati di cessione di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale;
la condanna in data
30/11/2009 della Corte d'Appello di Brescia alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro
20.000,00 di multa per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali;
la condanna in data 4/10/2013 del Tribunale di Caltanissetta alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di ricettazione;
la condanna in data
28/5/2015 dal Tribunale di Nuoro alla pena di euro 300,00 di multa per il reato di rissa;
la condanna in data 18/12/2017 da parte della Corte d'Appello di Cagliari alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di violenza sessuale;
la condanna in data 16/10/2018 del Tribunale di Cagliari alla pena di euro
4.500,00 di multa per il reato di furto aggravato. Risulta, altresì, rinviato a giudizio per il reato di furto aggravato nell'ambito del procedimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari PM
2021/7905 DIB 2023/2254 (all.1) e deferito all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà in data 1/3/2024 da personale del Commissariato di IA per il reato di atti persecutori, art 612 bis del c.p. e in data
16/7/2024 veniva tratto in arresto da personale della Compagnia Carabinieri di Carbonia per il reato di furto aggravato di un autoveicolo, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico. In data 21/8/2013, il ricorrente contraeva matrimonio con la IG , nata Persona_1
il 10/4/1972, ottenendo così un primo permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al
4 20/8/2018. La successiva istanza di rinnovo veniva rigettata dall'Amministrazione con provvedimento prot. n. 30/A.12/2021, in ragione dei precedenti penali e di polizia medio tempore annoverati e della completa non effettività del legame familiare con il proprio coniuge, attestato dalla mancanza di convivenza e dalla relazione extraconiugale nel frattempo intrattenuta con , da cui Controparte_3
nasceva in data 5/4/2019 la minore , con la quale ha convissuto stabilmente fino al Persona_8 momento dell'incarcerazione avvenuta il 12/9/2019 (all.2), provvedimento che veniva notificato all'odierno ricorrente il 2/3/2021 presso la Casa Circondariale ove era al tempo detenuto con fine pena previsto il 12/11/2023. Si rilevava, nella stessa sede, l'indisponibilità da parte del ricorrente di risorse sufficienti al soggiorno in Italia, in ragione del mancato svolgimento in via stabile e continuativa di alcuna attività lavorativa, fatto salvo un breve rapporto come collaboratore domestico risalente al 2014 alle dipendenze della IG , sorella del coniuge e vittima della violenza sessuale Persona_9 per cui è stata pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari la sentenza di condanna del 18/12/2017.
Stante la mancata impugnazione di siffatto provvedimento e rilevato lo stato di irregolarità sul territorio, in ragione altresì dei rilievi di pericolosità rappresentati e della cessazione in via di fatto del proprio legame coniugale, in data 12/11/2023 veniva adottato nei confronti del ricorrente, al momento della sua scarcerazione, il provvedimento di espulsione prot. A11/2023/62 disposto con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ed ordine di trattenimento presso il
C.P.R. di Nuoro-Macomer (all.3). Avverso quest'ultimo provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari – R.g. 5172/2023 che, con la sentenza n. 9 del 9/1/2024, annullava il provvedimento di espulsione impugnato sull'assunto dell'insussistenza della pericolosità sociale del ricorrente e della prevalenza del suo interesse al mantenimento dell'unità del nucleo familiare (all.4). Il ricorrente avanzava dunque due nuove istanze, l'una presentata presso l'
[...] in data 24/1/2024 volta all'ottenimento della carta di soggiorno per i familiari del CP_4 cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione Europea, in qualità di coniuge di;
l'altra, presentata attraverso spedizione di kit postale in data 8/5/2024 Persona_1
successivamente al decesso del coniuge avvenuto il 30/4/2024, volta al rilascio di un generico permesso di soggiorno senza indicarne la motivazione, in cui allegava certificato di matrimonio con la coniuge deceduta, certificati ISEE riferiti a sé e alla coniuge, certificato di nascita del figlio nato dall'unione con , anch'essa qualificata giuridicamente come richiesta di rilascio di carta di Controparte_3 soggiorno per i familiari di cittadino dell'Unione Europea. In data 10/5/2024, veniva notificata all'interessato comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L.
241/1990, individuati nella circostanza che egli costituisse una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico, nell'ineffettività del legame familiare con il coniuge e nella mancata acquisizione della relativa domanda poiché non presentatosi all'appuntamento del 18/4/2024 previsto, altresì, per essere
5 sottoposto ai rilievi biometrici. Nella relata di notifica all'interessato da parte del personale del
Commissariato di IA veniva dato atto che il ricorrente era in tale data domiciliato presso il dormitorio della di IA sito nella via Tangheroni. L'interessato non presentava memorie, né CP_5
documentazione volta a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di alcun permesso di soggiorno (all.5). Entrambe le istanze venivano rigettate con il decreto odiernamente contestato prot. n.
130/A.12/2024 del 4/6/2024, notificato in data 26/6/2024, in quanto il ricorrente costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, il legame coniugale non è risultato effettivo e comunque ad oggi la coniuge è deceduta ed egli non si è presentato agli appuntamenti previsti per essere sottoposto ai rilievi biometrici (all.6). Il ricorrente veniva attinto in pari data da un nuovo provvedimento di espulsione prot.
A.11/2024/25 eseguito mediante ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, rinnovato a seguito di inottemperanza e nuovo rintraccio con provvedimento del 16/7/2024, quando veniva tratto in arresto da personale della Compagnia Carabinieri di Carbonia per il reato di furto aggravato di un autoveicolo, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico (all.7).
L'Amministrazione resistente ha dunque eccepito l'”Infondatezza delle avverse doglianze. Correttezza e legittimità dell'attività dell'Amministrazione”.
*****
Ritiene il tribunale che il ricorso non possa essere accolto.
Giova in primo luogo richiamare la disciplina prevista in materia di unità familiare dal D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U.I.) e, in particolare:
1) l'art. 19, comma 2, lett. c), che prevede il divieto di espulsione per gli “stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana”;
2) l'art. 29 che, nell'indicare i soggetti che hanno diritto al permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, al comma 5 dispone: “è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore” 1;
3) l'art. 30, che prevede un altro permesso di soggiorno denominato “per motivi familiari”, il quale ai sensi del comma 1 lett. c) può essere rilasciato (per quanto qui d'interesse): “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. (…)”;
4) l'art. 4, comma 3 che, sotto il profilo dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno in Italia, prevede che
“lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”.
Venendo al caso di specie, l'odierno ricorrente ha chiesto in via principale il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in ragione del fatto che la figlia minore , vive in Italia Persona_8
con la madre , in IA. Controparte_3
Ebbene, come emerge chiaramente dalla normativa sopra richiamata, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno invocato è necessario che l'istante sia regolarmente soggiornante nel territorio italiano e dimostri di possedere i requisiti per il ricongiungimento familiare;
solo in presenza di queste condizioni il titolo di soggiorno posseduto può essere convertito in permesso per motivi familiari. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dall'amministrazione resistente, il non è soggetto Pt_1
regolarmente soggiornante nel nostro Paese considerato che: è giunto per la prima volta in Italia nel
2000; nel 2013 ha spostato la signora (cittadina italiana), beneficiando in virtù di detta Persona_1
unione coniugale di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
con provvedimento n.
30/A.12/2021, emesso in data 16.02.2021 e notificato il 02.03.2021, la Questura di Cagliari ha rigettato l'istanza di rinnovo del predetto permesso di soggiorno, provvedimento mai impugnato 2.
Inoltre, il ricorrente non ha neppure provato il possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare, ossia la disponibilità di un alloggio e di un reddito adeguati ai sensi dell'art. 29, comma 3, T.U.I., sopra citato, requisiti che devono essere valutati anche tenendo conto della situazione alloggiativa e reddituale dell'altro genitore (art. 29, comma 5, T.U.I.).
Invero, sul piano abitativo il non ha dimostrato la disponibilità di “un alloggio conforme ai Pt_1 requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”, considerato che dalla “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza n. 19948409, volta al rilascio della carta di soggiorno (…) e del permesso per motivi familiari” (per cui è causa), resa dalla Questura di Cagliari in data 02.05.2024 e notificata al il 10.05.2024, il ricorrente Pt_1 risultava domiciliato in IA (SU), alla via Tangheroni n. 3, presso un Dormitorio della 3. CP_5
Quanto poi alla dichiarazione della sorella del ricorrente, , la quale si è resa disponibile Persona_6
ad ospitare il fratello presso la propria abitazione in Milano 4, posto che anche in tal caso risulta indimostrata la sussistenza dei citati requisiti di idoneità abitativa.
Deve inoltre evidenziarsi che il rapporto sentimentale tra la madre della minore, e il ricorrente CP_3
è cessato da tempo, come espressamente dichiarato dalla e come dimostrato dal fatto che la CP_3
medesima, già nel 2022, si era rifiutata di accogliere il ricorrente nella propria abitazione per consentirgli di scontare la pena detentiva residua agli arresti domiciliari, e nel 2024 ha proposto ricorso per l'affidamento esclusivo della figlia.
Per quanto concerne poi i requisiti reddituali, né il né la hanno provato la disponibilità Pt_1 CP_3
“di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”.
Infatti, a fronte di una soglia reddituale legalmente prevista pari a 13.894,66 € 5, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha percepito redditi derivanti da fonte lecita solo nel 2014 (1.085,70 €) e durante il periodo di detenzione (2.429,00 €) 6, mentre la percepisce un'indennità di CP_3
disoccupazione pari a 7.195,20 € 7.
Ancora, emerge dagli atti depositati (in particolare dal provvedimento del 30.05.2024 – nel fascicolo
RG n. 603/2024 di questo Tribunale) che è stata disposta l'interruzione dei rapporti tra la minore e il padre (rapporti che potranno riprendere in caso di esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità avviato nei loro confronti), ed è stato imposto al il versamento in favore della ex Pt_1 compagna di 400 €, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia 8; a fronte di Controparte_3
ciò il ricorrente ha versato finora delle cifre irrisorie (ha allegato n. 4 bonifici datati, rispettivamente,
22.07.2024, 21.08.2024, 23.09.2024 e 24.11.2024, dell'importo di 50 € ciascuno), peraltro, tutte corrisposte mediante “Carta Postepay Evolution” intestata alla sorella 9. Persona_6
Si evidenzia, altresì, che il ricorrente risulta ancora attualmente disoccupato (ha allegato unicamente una promessa di assunzione, datata 09.12.2024, subordinata al possesso del permesso di soggiorno).
Si rileva, inoltre, che non sussistono neppure i presupposti per il rilascio al del permesso di Pt_1
soggiorno ai sensi del citato art. 19 co. 2 lett. c) del T.U.I., il quale prevede il divieto di espulsione per gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Infatti, in primo luogo il ricorrente non risulta più convivente con la coniuge di nazionalità italiana, essendo la moglie deceduta in data 30.04.2024 10. In secondo luogo, il non può Persona_1 Pt_1
essere considerato straniero convivente con parente entro il secondo grado di nazionalità italiana, in quanto la figlia , oltre a non vivere col padre (risulta attualmente convivente con la Persona_3
madre ad IA), non è cittadina italiana. Quanto poi al fatto che il ricorrente attualmente convive con la sorella anche in tal caso manca il requisito della cittadinanza italiana, essendo Persona_6
la medesima cittadina del Marocco 11.
Si osserva, infine, che ai sensi del citato art. 4, comma 3, T.U.I., “lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.
Nella specie, come si evince dal Certificato del Casellario Giudiziale, risultano a carico del ricorrente i seguenti precedenti penali “detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, rissa, furto aggravato e violenza sessuale”. Risulta, altresì, rinviato a giudizio per il reato di furto aggravato nell'ambito del procedimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari (PM 2021/7905 DIB 2023/2254) e deferito all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà in data 01.03.2024 dal personale del Commissariato di IA per il reato di atti persecutori (art. 612 bis del c.p.), nonché, in data 16.07.2024, tratto in arresto dal personale della
Compagnia Carabinieri di Carbonia per il reato di furto aggravato di un autoveicolo, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico.” 12.
Tra i precedenti penali sopra elencati, desta particolare allarme sociale il reato di violenza sessuale, commesso ai danni della sorella della propria coniuge, approfittando della condizione di disabilità di entrambe.
Appare in conclusione sussistente la pericolosità sociale del ricorrente, e non può che pronunciarsi un giudizio di prevalenza dell'interesse alla sicurezza pubblica rispetto a quello alla tutela del diritto alla vita familiare dello straniero, alla luce di quanto sopra esposto.
Quanto poi alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi “ex umanitari”, pur interpretando la medesima come volta all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI, essa è inammissibile in assenza di un previo esperimento della fase amministrativa.
Nella specie, le precedenti istanze presentate dal ricorrente in via amministrativa erano dirette, rispettivamente, al rinnovo della Carta di soggiorno per congiunti di cittadini dell'Unione europea, la prima (istanza n. 06149613724-0, presentata il 22.01.2018 13), e al rilascio della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro dell'Unione Europea,
e del permesso per motivi familiari, la seconda (istanze n. 19948409, presentata il 24.01.2024, e n.
175536519918055987377816 presentata a mezzo posta in data 08.05.2024 14), mentre la domanda, subordinata, di un permesso per motivi “ex umanitari” è stata proposta per la prima volta nel presente giudizio, di talché dev'essere considerata inammissibile.
Il ricorso, quindi, deve essere in toto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerate la natura della causa e la modesta difficoltà delle questioni.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, il tribunale, in composizione monocratica, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
2) dichiara inammissibile la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
3) condanna parte ricorrente a rifondere al convenuto le spese del giudizio che liquida in euro CP_1
1.237,00 per compensi d'avvocato, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 20.03.2025.
Il Giudice
(Valentina Frongia) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 29, comma 3, T.U.I. (per quanto qui di rilievo) “(…) lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali ((, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975)). Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente (…); 6 2 V. docc. 2 e 6, allegati alla comparsa di parte resistente.
7 3 V. doc. 5, allegato alla comparsa di parte resistente. 4 V. docc. 9 e 10, allegati al ricorso introduttivo. 5 Cfr. https://www.meltingpot.org/2024/01/assegno-sociale-inps-limporto-per-il-2024/ - Assegno sociale anno 2024 (per 1 persona) € 6.947,33 - n. 1 familiare da ricongiungere (anche se minore di 14 anni) € 10.421 - n. 2 familiare da ricongiungere (anche se uno di questi è minore di 14 anni) € 13.894,66. CP_ 6 V. doc. 12, Estratto conto del 07.10.2024, allegato alla comparsa di parte resistente. Parte_1 7 V. doc. 11, Estratto conto del 07.10.2024, pag. 2, allegato alla comparsa di parte resistente. Controparte_7 8 V. doc. 8, allegato al ricorso introduttivo. 9 V. docc. 11 e 11b, allegati alle note difensive di parte ricorrente dell'11.12.2024.
8 10 V. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo 11 V. docc. 9 e 14, in atti. 12 V. doc. 1 allegato alla comparsa di parte resistente.
9 13 V. doc. 2 allegato alla comparsa di parte resistente. 14 V. doc. 6 allegato alla comparsa di parte resistente.
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