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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. AB TI, nella causa civile iscritta al n°
_____________________ 7537 R.G.L. 2023, promossa Per ___________________ DA
, rappresentata e difesa dal Parte_1
Prof. Avv. MASSIMILIANO MARINELLI, giusta procura in atti,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo,
Via Marchese di Villabianca 54;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
Parte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliata ex lege presso la
sede di questa, in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente
1 domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo,
Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : NULLITA' CONTRATTO DI LAVORO E
RETRIBUZIONE PRESTAZIONE DI FATTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 16 Ottobre 2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, per
ciascuna parte convenuta in Euro 2.000,00 per compensi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2023, , Parte_1
premesso di aver partecipato alla selezione per titoli e colloquio per il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.l.vo n° 165/2001, dell'incarico dirigenziale di
Responsabile dell'IPAS giuridico - ambientale dell'Agenzia Regionale di Protezione
Ambientale e di essere stata nominata a tale incarico con D.D.G. n° 427 dell'11/10/2021
nonche' di aver accettato l'incarico, assumendo servizio nella medesima data, espose che, in esito alla verifica della documentazione comprovante i titoli e le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, era stata prima sospesa con D.D.G. n° 133
dell'8/04/2022 e poi dichiarata decaduta dall'impiego con D.D.G. n° 239 del 24/05/2022,
con le relative conseguenze, ai fini giuridici ed economici.
2 Dedusse, altresì, di aver proposto ricorso cautelare ex art. 700 cod. proc.civ.
avverso tale provvedimento, che era stato tuttavia respinto dal Tribunale di Palermo.
Lamentava la nullità del contratto stipulato, sia perché la stessa non avrebbe potuto essere nominata, in quanto carente del requisito dell'esperienza lavorativa richiesta dall'art. 19, comma 6° D.l.vo n° 165/2001, sia in quanto il contratto era privo della forma scritta.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del contratto di lavoro e l'applicazione dell'art. 2126 Cod.Civ., con accertamento dell'irripetibilità dell'importo di Euro 18.440,65, di cui era stata chiesta la restituzione, nonché la condanna dell al pagamento del t.f.r., dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e Pt_2
della quota di tredicesima mensilità maturata.
L' ritualmente costituitasi con memoria difensiva, ha dedotto Pt_2
l'infondatezza della domanda avversaria, invocandone il rigetto.
L' si è costituito con memoria difensiva, invocando, nell'ipotesi di CP_1
accoglimento della domanda della ricorrente, la condanna al pagamento della contribuzione dovuta.
All'udienza del 16 Ottobre 2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va premesso che la prospettazione della ricorrente mira alla declaratoria di nullità del contratto per la radicale insussistenza ab origine dei requisiti prescritti, non ravvisabili,
a suo dire, già dalle dichiarazioni formulate nella domanda di partecipazione e relativi allegati, circostanza che avrebbe dovuto in radice escludere il conferimento dell'incarico.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'art. 19, comma 6, D.l.vo n° 165/2001 prevede che gli incarichi di cui ai commi da 1 a
5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata
di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
3 dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone
esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di
lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da
una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal
presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Controparte_2
3 novembre 1999, n. 509.
[...]
Alla luce di ciò, premesso che la norma si riferisce a concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso ST LI ( e quindi anche nel settore privato ed a prescindere da qualsiasi iscrizione ad Albo
professionale), va rilevato che la ha dichiarato ed autocertificato di aver CP_3
svolto dal 2014 alla data della dichiarazione (27/08/2021):
- stesura di memorandum e revisione dei ricorsi legali con particolare riferimento alle
pratiche di diritto ambientale;
4 - sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla presentazione dei casi con
particolare riferimento alle pratiche di diritto ambientale;
- interpretazione di leggi, norme e regolamenti per privati e aziende in materia di diritto
ambientale;
- gestione della preparazione al processo dei casi di contenzioso in materia di diritto
ambientale;
ricerche giurisprudenziali con particolare riferimento alla materia del diritto
ambientale;
Si tratta di esperienze lavorative che avrebbero potuto in astratto giustificare, alla luce dell'art. 19 cit., il conferimento dell'incarico, cosicchè la Commissione correttamente non ha escluso la candidata, né il contratto stipulato poteva ritenersi nullo per difetto in astratto dei requisiti previsti, tanto più che molte delle esperienze dichiarate potevano prescindere dall'iscrizione all'albo professionale.
La problematica, quindi, riguarda il diverso piano del reale ed effettivo svolgimento delle attività dichiarate, smentito recisamente dalla nota dell'Avv. , in Testimone_1
data 20/05/2022, che ha precisato di non essersi mai occupato di questioni giuridiche in materia ambientale, che la Dott.ssa aveva svolto la pratica legale presso il suo CP_3
studio dal 14/04/2014 al 16/10/2015 e successivamente aveva frequentato lo studio in maniera non continuativa fino al settembre 2017 e che nel periodo sopra specificato lo studio non aveva intrattenuto rapporti di collaborazione con esperti e professionisti in materia ambientale.
Pertanto, la ricorrente ha dichiarato una esperienza lavorativa, che astrattamente rientrava tra i requisiti previsti per la nomina, ma non era, in maniera assoluta,
corrispondente al vero.
Tali circostanze risultano, tra l'altro confermate dalla Sentenza Corte Conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana n° 147/2024, che ha condannato la Pt_1
alla restituzione delle retribuzioni percepite nel corso del rapporto di lavoro,
affermando che il danno erariale era conseguenza delle dolose dichiarazioni non
veritiere rese dalla . Pt_1
La citata sentenza è ormai divenuta res iudicata, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima.
5 Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta ad
substantiam, atteso che avendo la accettato per iscritto ( v. all. 16/A fasc. Pt_1
ARPA) l'incarico, a seguito della notifica del decreto n° 450/21, sottoscritto dal direttore generale dell e che conteneva pure la minuta del contratto con tutte Pt_2
le relative clausole e la tabella della retribuzione spettante, il requisito della forma scritta ad substantiam deve intendersi perfezionato, non essendo necessaria la sottoscrizione contestuale di un unico documento (v. Cass. S.U. n° 9775/2022).
Il rigetto della domanda in ordine alla nullità del contratto esclude l'applicabilità
dell'art. 2126 Cod.Civ. e quindi il riconoscimento della retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali.
Il ricorso va, pertanto, interamente respinto, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi, per ciascuna delle parti convenute, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, in data 16/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AB TI
6
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. AB TI, nella causa civile iscritta al n°
_____________________ 7537 R.G.L. 2023, promossa Per ___________________ DA
, rappresentata e difesa dal Parte_1
Prof. Avv. MASSIMILIANO MARINELLI, giusta procura in atti,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo,
Via Marchese di Villabianca 54;
Ricorrente Il Cancelliere
C O N T R O
Parte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...]
distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliata ex lege presso la
sede di questa, in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente
1 domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo,
Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : NULLITA' CONTRATTO DI LAVORO E
RETRIBUZIONE PRESTAZIONE DI FATTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 16 Ottobre 2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, per
ciascuna parte convenuta in Euro 2.000,00 per compensi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2023, , Parte_1
premesso di aver partecipato alla selezione per titoli e colloquio per il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.l.vo n° 165/2001, dell'incarico dirigenziale di
Responsabile dell'IPAS giuridico - ambientale dell'Agenzia Regionale di Protezione
Ambientale e di essere stata nominata a tale incarico con D.D.G. n° 427 dell'11/10/2021
nonche' di aver accettato l'incarico, assumendo servizio nella medesima data, espose che, in esito alla verifica della documentazione comprovante i titoli e le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, era stata prima sospesa con D.D.G. n° 133
dell'8/04/2022 e poi dichiarata decaduta dall'impiego con D.D.G. n° 239 del 24/05/2022,
con le relative conseguenze, ai fini giuridici ed economici.
2 Dedusse, altresì, di aver proposto ricorso cautelare ex art. 700 cod. proc.civ.
avverso tale provvedimento, che era stato tuttavia respinto dal Tribunale di Palermo.
Lamentava la nullità del contratto stipulato, sia perché la stessa non avrebbe potuto essere nominata, in quanto carente del requisito dell'esperienza lavorativa richiesta dall'art. 19, comma 6° D.l.vo n° 165/2001, sia in quanto il contratto era privo della forma scritta.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità del contratto di lavoro e l'applicazione dell'art. 2126 Cod.Civ., con accertamento dell'irripetibilità dell'importo di Euro 18.440,65, di cui era stata chiesta la restituzione, nonché la condanna dell al pagamento del t.f.r., dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e Pt_2
della quota di tredicesima mensilità maturata.
L' ritualmente costituitasi con memoria difensiva, ha dedotto Pt_2
l'infondatezza della domanda avversaria, invocandone il rigetto.
L' si è costituito con memoria difensiva, invocando, nell'ipotesi di CP_1
accoglimento della domanda della ricorrente, la condanna al pagamento della contribuzione dovuta.
All'udienza del 16 Ottobre 2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va premesso che la prospettazione della ricorrente mira alla declaratoria di nullità del contratto per la radicale insussistenza ab origine dei requisiti prescritti, non ravvisabili,
a suo dire, già dalle dichiarazioni formulate nella domanda di partecipazione e relativi allegati, circostanza che avrebbe dovuto in radice escludere il conferimento dell'incarico.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'art. 19, comma 6, D.l.vo n° 165/2001 prevede che gli incarichi di cui ai commi da 1 a
5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata
di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
3 dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone
esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di
lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da
una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal
presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Controparte_2
3 novembre 1999, n. 509.
[...]
Alla luce di ciò, premesso che la norma si riferisce a concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso ST LI ( e quindi anche nel settore privato ed a prescindere da qualsiasi iscrizione ad Albo
professionale), va rilevato che la ha dichiarato ed autocertificato di aver CP_3
svolto dal 2014 alla data della dichiarazione (27/08/2021):
- stesura di memorandum e revisione dei ricorsi legali con particolare riferimento alle
pratiche di diritto ambientale;
4 - sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla presentazione dei casi con
particolare riferimento alle pratiche di diritto ambientale;
- interpretazione di leggi, norme e regolamenti per privati e aziende in materia di diritto
ambientale;
- gestione della preparazione al processo dei casi di contenzioso in materia di diritto
ambientale;
ricerche giurisprudenziali con particolare riferimento alla materia del diritto
ambientale;
Si tratta di esperienze lavorative che avrebbero potuto in astratto giustificare, alla luce dell'art. 19 cit., il conferimento dell'incarico, cosicchè la Commissione correttamente non ha escluso la candidata, né il contratto stipulato poteva ritenersi nullo per difetto in astratto dei requisiti previsti, tanto più che molte delle esperienze dichiarate potevano prescindere dall'iscrizione all'albo professionale.
La problematica, quindi, riguarda il diverso piano del reale ed effettivo svolgimento delle attività dichiarate, smentito recisamente dalla nota dell'Avv. , in Testimone_1
data 20/05/2022, che ha precisato di non essersi mai occupato di questioni giuridiche in materia ambientale, che la Dott.ssa aveva svolto la pratica legale presso il suo CP_3
studio dal 14/04/2014 al 16/10/2015 e successivamente aveva frequentato lo studio in maniera non continuativa fino al settembre 2017 e che nel periodo sopra specificato lo studio non aveva intrattenuto rapporti di collaborazione con esperti e professionisti in materia ambientale.
Pertanto, la ricorrente ha dichiarato una esperienza lavorativa, che astrattamente rientrava tra i requisiti previsti per la nomina, ma non era, in maniera assoluta,
corrispondente al vero.
Tali circostanze risultano, tra l'altro confermate dalla Sentenza Corte Conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana n° 147/2024, che ha condannato la Pt_1
alla restituzione delle retribuzioni percepite nel corso del rapporto di lavoro,
affermando che il danno erariale era conseguenza delle dolose dichiarazioni non
veritiere rese dalla . Pt_1
La citata sentenza è ormai divenuta res iudicata, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima.
5 Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta ad
substantiam, atteso che avendo la accettato per iscritto ( v. all. 16/A fasc. Pt_1
ARPA) l'incarico, a seguito della notifica del decreto n° 450/21, sottoscritto dal direttore generale dell e che conteneva pure la minuta del contratto con tutte Pt_2
le relative clausole e la tabella della retribuzione spettante, il requisito della forma scritta ad substantiam deve intendersi perfezionato, non essendo necessaria la sottoscrizione contestuale di un unico documento (v. Cass. S.U. n° 9775/2022).
Il rigetto della domanda in ordine alla nullità del contratto esclude l'applicabilità
dell'art. 2126 Cod.Civ. e quindi il riconoscimento della retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali.
Il ricorso va, pertanto, interamente respinto, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi, per ciascuna delle parti convenute, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, in data 16/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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