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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11283 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17249/25 promossa da:
, nato in [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN TO;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
, in persona del Questore pro Controparte_2 tempore;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente ha impugnato il silenzio inadempimento della CP_2 alla quale aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro titolo di soggiorno provvisorio, nonché la condanna del al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Parte resistente, nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio.
pagina 1 di 7 All'udienza del 22 luglio 2025 è comparso il ricorrente il quale ha chiarito che nella comunicazione
Unilav in atti il datore di lavoro ha inserito erroneamente i dati della sua carta di identità e che non è titolare di alcun permesso di soggiorno;
questi inoltre ha esibito permesso di soggiorno della moglie.
Il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione la domanda del ricorrente risulta inoltrata in data 28.11.22 (doc. 9) alla Questura di che, con nota del 03.04.25, comunica la sospensione del procedimento amministrativo relativo CP_2 al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art.19 co.
1.2 in attesa del rilascio del parere vincolante della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, richiesto in data 10.02.25.
Il procedimento amministrativo, iniziato con domanda del ricorrente del 28.11.22, non si è ancora concluso;
l' Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso: ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Risulta evidente come, nel caso di specie, tale termine sia ampiamente superato.
Alla luce della documentazione in atti, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e tenuto conto della data di presentazione della domanda, deve essere applicata la disciplina di cui al d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre
2020 n. 173, il quale ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale
(art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché
pagina 2 di 7 la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e MP c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_3 una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e IA Oy c. Per_8 Per_9 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
).
Nel caso di specie, il ricorrente allega che vive in Italia con il proprio nucleo familiare, composto dalla moglie regolarmente soggiornante ( vedi verbale udienza 22.7.2025) e due figli minori (doc. 3 stato di famiglia) che frequentano la scuola italiana ( vedi documentazione in atti).
Invero, questi risulta titolare di un contratto di locazione stipulato dal 01.03.22 fino al 28.02.26 (doc.4 contratto di locazione): dalla documentazione in atti risulta che anche tre sorelle del ricorrente vivono regolarmente in Italia (doc.8).
Quanto all'attività lavorativa, il ricorrente documenta l'attività lavorativa svolta con contratto di lavoro a tempo determinato dal 10.01.25 al 30.06.25 (doc.5 ) e all'udienza del 22.7.2025 questi ha dato CP_4 atto della sospensione del contratto di lavoro in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha affermato che “per determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei pagina 3 di 7 suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che Per_1 depongano a favore dell'esclusione ( e c. Paesi Bassi, § 38; e altri Parte_3 Per_10
c. Regno Unito (dec.); c. Paesi Bassi (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da parte del Per_12 genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania e
Ungheria, § 70; c . Serbia, § 68; c . Germania, § 58; c . Germania Parte_4 Pt_5 Pt_6
[GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ). Il Collegio ritiene che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano ( la moglie lavora ed è regolarmente soggiornante ed i figli minori frequentano la scuola italiana ) in violazione dell'art. 8 Cedu, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e ì membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche Cass.,
08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347) nonché una ingiustificata interruzione del percorso di formazione scolastica dei figli minori, che risultano frequentare la scuola in Italia, con grave pregiudizio dell'interesse dei minori.
La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza sul territorio di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzare la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana" (Cass., 18667/2021, n.18667/2021; Cass., 26/02/2021 n. 5506).
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 . Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di pagina 4 di 7 soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria, fondata sull'asserito danno da ritardato provvedimento, che va ricondotto allo schema generale dell' art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito .
Questi allega a sostegno della domanda allega che “ il contratto di lavoro …. potrebbe non essere rinnovato per giustificati motivi oggettivi, quale l'irregolarità del titolo di soggiorno. La cessazione del rapporto di lavoro espone il ricorrente (e l'intero nucleo familiare, compresi i figli minori) a una condizione di estrema vulnerabilità economica, compromettendo il suo diritto a una vita dignitosa (artt.
1 e 2 Cost. e art. 8 CEDU). L'assenza di un permesso di soggiorno impedisce al ricorrente di recarsi all'estero e di circolare liberamente all'interno dell'area Schengen, ledendo così il suo diritto ad uscire dal territorio nazionale, di cui agli artt. 16 della Costituzione e art. 2 del Protocollo n. 4 della CEDU….
l' ha sospeso l'erogazione dell'assegno unico a causa dell'ingiustificato ritardo della Pubblica CP_5
Amministrazione convenuta ….l'atteggiamento dilatorio di quest'ultima ha infatti determinato la mancata continuità di un contributo previdenziale essenziale, privando ingiustamente il ricorrente e la sua famiglia di un sostegno economico di significativa importanza. La sospensione dell'erogazione degli assegni familiari da parte dell' costituisce un ulteriore danno patrimoniale che incide direttamente sul sostentamento del CP_5 nucleo familiare” ( cfr ricorso introduttivo).
Il collegio osserva che il ricorrente non ha prova di una lesione della sfera patrimoniale o non patrimoniale verificatasi in conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione.
Premesso che fino all'anno 2021 è stato titolare di regolare permesso di soggiorno per Parte_1 assistenza minori ex art. 31 d legsl 286/ 98 revocatogli dal Tribunale dei minori a causa dei reati commessi ( doc 2 ricorso ) e che questi fino al 30.6.2025 è stato titolare di un regolare contratto di lavoro .
Nel caso in esame, il sig. vive stabilmente in Italia con la moglie e i due figli minori, che sono Pt_1
“perfettamente integrati nel contesto sociale e scolastico della città in cui risiedono” ( pag. 18 ricorso ), circostanza, peraltro, determinante ai fini del riconoscimento della protezione speciale e che allo stato esclude in radice, in assenza di circostanze che facciamo ritenere il contrario, che “.. l'intero nucleo familiare risulta gravemente compromesso dal protrarsi di una situazione di irregolarità e incertezza sul territorio” come allegato nel ricorso introduttivo.
pagina 5 di 7 A ciò si aggiunga che l'assegno unico universale per i figli minori su accordo dei genitori può essere corrisposto a un solo genitore e nel caso di specie alla coniuge del ricorrente regolarmente soggiornante e titolare di un regolare contratto di lavoro, ragione per cui neppure sussiste l 'ingiusta privazione della famiglia “di un sostegno economico di significativa importanza. La sospensione dell'erogazione degli assegni familiari da parte dell' costituisce un ulteriore danno patrimoniale che CP_5 incide direttamente sul sostentamento del nucleo familiare” ( cfr pag 19 ricorso introduttivo).
Neppure sussiste l'allegazione di concrete conseguenze lesive per il ricorrente causalmente imputabili al mancato rilascio del titolo di soggiorno in ragione dell'' ”impossibilità di circolare liberamente in
Europa” , con particolare riferimento alla visita ai familiari nel Paese di origine ( pag. 31 del ricorso ) neppure specificamente indicati, avendo peraltro questi allegato e documentato che tre sorelle che vivono stabilmente in Italia ( vedi documentazione in atti ) insieme ai mariti e alle nipoti.
Per effetto della lettura evolutiva dell'art. 2059 cod. civ., fornita dalla più recente giurisprudenza, il danno non patrimoniale ben può ritenersi risarcibile anche in caso di lesione dei valori fondamentali della persona tutelati dalle disposizioni immediatamente precettive della Costituzione. E tuttavia, tale possibilità soggiace ad un limite ontologico ed esige l'assolvimento di uno specifico onere probatorio.
Quanto al primo requisito, occorre invero che la lesione del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell'offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale. Quanto al secondo aspetto, occorre che il danneggiato alleghi compiutamente e fornisca la relativa prova oltre che dell'evento dato dalla sussistenza della lesione del diritto costituzionalmente garantito che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza, sì da permetterne una liquidazione non già in forza di valutazioni astratte ma sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione III, 6 dicembre 2018 n. 31537).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in questione circa le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite in ragione del ritardo della pa nell'esame della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale , non potendo essere risarcito ex se il danno da mero ritardo.
Spese di lite compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto che il riconoscimento del diritto alla protezione speciale è stato accertato in forza di documentazione pagina 6 di 7 depositata in corso di causa e di chiarimenti forniti all'udienza del 22 luglio 2025 ( il ricorrente ha chiarito di non essere titolare di alcun permesso di soggiorno e che nella comunicazione unilav in atti il datore di lavoro ha inserito erroneamente i dati della sua carta di identità ed ha documentato che la coniuge soggiorna regolarmente sul territorio).
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente alla protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n.
130/2020 convertito dalla legge n. 173/20; rigetta la domanda risarcitoria del ricorrente spese compensate.
Roma, 22 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17249/25 promossa da:
, nato in [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN TO;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
, in persona del Questore pro Controparte_2 tempore;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente ha impugnato il silenzio inadempimento della CP_2 alla quale aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro titolo di soggiorno provvisorio, nonché la condanna del al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Parte resistente, nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio.
pagina 1 di 7 All'udienza del 22 luglio 2025 è comparso il ricorrente il quale ha chiarito che nella comunicazione
Unilav in atti il datore di lavoro ha inserito erroneamente i dati della sua carta di identità e che non è titolare di alcun permesso di soggiorno;
questi inoltre ha esibito permesso di soggiorno della moglie.
Il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione la domanda del ricorrente risulta inoltrata in data 28.11.22 (doc. 9) alla Questura di che, con nota del 03.04.25, comunica la sospensione del procedimento amministrativo relativo CP_2 al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art.19 co.
1.2 in attesa del rilascio del parere vincolante della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, richiesto in data 10.02.25.
Il procedimento amministrativo, iniziato con domanda del ricorrente del 28.11.22, non si è ancora concluso;
l' Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso: ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Risulta evidente come, nel caso di specie, tale termine sia ampiamente superato.
Alla luce della documentazione in atti, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e tenuto conto della data di presentazione della domanda, deve essere applicata la disciplina di cui al d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre
2020 n. 173, il quale ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale
(art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché
pagina 2 di 7 la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e MP c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_3 una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e IA Oy c. Per_8 Per_9 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
).
Nel caso di specie, il ricorrente allega che vive in Italia con il proprio nucleo familiare, composto dalla moglie regolarmente soggiornante ( vedi verbale udienza 22.7.2025) e due figli minori (doc. 3 stato di famiglia) che frequentano la scuola italiana ( vedi documentazione in atti).
Invero, questi risulta titolare di un contratto di locazione stipulato dal 01.03.22 fino al 28.02.26 (doc.4 contratto di locazione): dalla documentazione in atti risulta che anche tre sorelle del ricorrente vivono regolarmente in Italia (doc.8).
Quanto all'attività lavorativa, il ricorrente documenta l'attività lavorativa svolta con contratto di lavoro a tempo determinato dal 10.01.25 al 30.06.25 (doc.5 ) e all'udienza del 22.7.2025 questi ha dato CP_4 atto della sospensione del contratto di lavoro in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha affermato che “per determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei pagina 3 di 7 suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che Per_1 depongano a favore dell'esclusione ( e c. Paesi Bassi, § 38; e altri Parte_3 Per_10
c. Regno Unito (dec.); c. Paesi Bassi (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da parte del Per_12 genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania e
Ungheria, § 70; c . Serbia, § 68; c . Germania, § 58; c . Germania Parte_4 Pt_5 Pt_6
[GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ). Il Collegio ritiene che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano ( la moglie lavora ed è regolarmente soggiornante ed i figli minori frequentano la scuola italiana ) in violazione dell'art. 8 Cedu, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e ì membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche Cass.,
08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347) nonché una ingiustificata interruzione del percorso di formazione scolastica dei figli minori, che risultano frequentare la scuola in Italia, con grave pregiudizio dell'interesse dei minori.
La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza sul territorio di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzare la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana" (Cass., 18667/2021, n.18667/2021; Cass., 26/02/2021 n. 5506).
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 . Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di pagina 4 di 7 soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria, fondata sull'asserito danno da ritardato provvedimento, che va ricondotto allo schema generale dell' art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito .
Questi allega a sostegno della domanda allega che “ il contratto di lavoro …. potrebbe non essere rinnovato per giustificati motivi oggettivi, quale l'irregolarità del titolo di soggiorno. La cessazione del rapporto di lavoro espone il ricorrente (e l'intero nucleo familiare, compresi i figli minori) a una condizione di estrema vulnerabilità economica, compromettendo il suo diritto a una vita dignitosa (artt.
1 e 2 Cost. e art. 8 CEDU). L'assenza di un permesso di soggiorno impedisce al ricorrente di recarsi all'estero e di circolare liberamente all'interno dell'area Schengen, ledendo così il suo diritto ad uscire dal territorio nazionale, di cui agli artt. 16 della Costituzione e art. 2 del Protocollo n. 4 della CEDU….
l' ha sospeso l'erogazione dell'assegno unico a causa dell'ingiustificato ritardo della Pubblica CP_5
Amministrazione convenuta ….l'atteggiamento dilatorio di quest'ultima ha infatti determinato la mancata continuità di un contributo previdenziale essenziale, privando ingiustamente il ricorrente e la sua famiglia di un sostegno economico di significativa importanza. La sospensione dell'erogazione degli assegni familiari da parte dell' costituisce un ulteriore danno patrimoniale che incide direttamente sul sostentamento del CP_5 nucleo familiare” ( cfr ricorso introduttivo).
Il collegio osserva che il ricorrente non ha prova di una lesione della sfera patrimoniale o non patrimoniale verificatasi in conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione.
Premesso che fino all'anno 2021 è stato titolare di regolare permesso di soggiorno per Parte_1 assistenza minori ex art. 31 d legsl 286/ 98 revocatogli dal Tribunale dei minori a causa dei reati commessi ( doc 2 ricorso ) e che questi fino al 30.6.2025 è stato titolare di un regolare contratto di lavoro .
Nel caso in esame, il sig. vive stabilmente in Italia con la moglie e i due figli minori, che sono Pt_1
“perfettamente integrati nel contesto sociale e scolastico della città in cui risiedono” ( pag. 18 ricorso ), circostanza, peraltro, determinante ai fini del riconoscimento della protezione speciale e che allo stato esclude in radice, in assenza di circostanze che facciamo ritenere il contrario, che “.. l'intero nucleo familiare risulta gravemente compromesso dal protrarsi di una situazione di irregolarità e incertezza sul territorio” come allegato nel ricorso introduttivo.
pagina 5 di 7 A ciò si aggiunga che l'assegno unico universale per i figli minori su accordo dei genitori può essere corrisposto a un solo genitore e nel caso di specie alla coniuge del ricorrente regolarmente soggiornante e titolare di un regolare contratto di lavoro, ragione per cui neppure sussiste l 'ingiusta privazione della famiglia “di un sostegno economico di significativa importanza. La sospensione dell'erogazione degli assegni familiari da parte dell' costituisce un ulteriore danno patrimoniale che CP_5 incide direttamente sul sostentamento del nucleo familiare” ( cfr pag 19 ricorso introduttivo).
Neppure sussiste l'allegazione di concrete conseguenze lesive per il ricorrente causalmente imputabili al mancato rilascio del titolo di soggiorno in ragione dell'' ”impossibilità di circolare liberamente in
Europa” , con particolare riferimento alla visita ai familiari nel Paese di origine ( pag. 31 del ricorso ) neppure specificamente indicati, avendo peraltro questi allegato e documentato che tre sorelle che vivono stabilmente in Italia ( vedi documentazione in atti ) insieme ai mariti e alle nipoti.
Per effetto della lettura evolutiva dell'art. 2059 cod. civ., fornita dalla più recente giurisprudenza, il danno non patrimoniale ben può ritenersi risarcibile anche in caso di lesione dei valori fondamentali della persona tutelati dalle disposizioni immediatamente precettive della Costituzione. E tuttavia, tale possibilità soggiace ad un limite ontologico ed esige l'assolvimento di uno specifico onere probatorio.
Quanto al primo requisito, occorre invero che la lesione del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell'offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale. Quanto al secondo aspetto, occorre che il danneggiato alleghi compiutamente e fornisca la relativa prova oltre che dell'evento dato dalla sussistenza della lesione del diritto costituzionalmente garantito che superi la soglia della tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza, sì da permetterne una liquidazione non già in forza di valutazioni astratte ma sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione III, 6 dicembre 2018 n. 31537).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in questione circa le conseguenze pregiudizievoli concretamente patite in ragione del ritardo della pa nell'esame della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale , non potendo essere risarcito ex se il danno da mero ritardo.
Spese di lite compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto che il riconoscimento del diritto alla protezione speciale è stato accertato in forza di documentazione pagina 6 di 7 depositata in corso di causa e di chiarimenti forniti all'udienza del 22 luglio 2025 ( il ricorrente ha chiarito di non essere titolare di alcun permesso di soggiorno e che nella comunicazione unilav in atti il datore di lavoro ha inserito erroneamente i dati della sua carta di identità ed ha documentato che la coniuge soggiorna regolarmente sul territorio).
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente alla protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n.
130/2020 convertito dalla legge n. 173/20; rigetta la domanda risarcitoria del ricorrente spese compensate.
Roma, 22 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
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