Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/1972, n. 2313
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Sentenza 10 luglio 1972

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Ai fini del secondo comma dell'art 879 cod civ, la qualifica 'pubblica' di una via o piazza deve essere intesa nel suo stretto significato giuridico, onde tale via o piazza fa parte del Demanio ed e pubblica, non solo in quanto sia stata destinata, da un ente territoriale autarchico, con espressa o tacita manifestazione di volonta, al servizio pubblico, ma in quanto altresi gli appartenga. Ne deriva che un terreno privato diventa pubblico, non per la semplice circostanza che vi si esplichi, di fatto, il transito del pubblico e siano intervenuti, da parte della pubblica amministrazione, Atti di riconoscimento della funzione da esso assolta, ma quando la destinazione pubblica segua o si accompagni all'acquisto della proprieta del suolo, da parte dell' amministrazione stessa, in base ad un atto o fatto (convenzione, espropriazione, usucapione) idoneo a trasferire il dominio. ( V 673'71, mass n 350422).*

In caso di impedimento o di altre gravi esigenze di servizio, il Presidente di un collegio giudiziario puo sostituire se stesso o un altro magistrato a quello designato come relatore, a norma dell'art 174 cod proc civ, ed il relativo provvedimento non richiede una esposizione espressa dei motivi, dovendosi, in ogni caso, ritenere implicitamente motivato, appunto, da impedimento del designato o da gravi esigenze di servizio, ai sensi del citato art 174. ( nella specie, il relatore precedentemente designato, a seguito di promozione, aveva assunto la Presidenza del collegio ed aveva incaricato un altro magistrato per la relazione della causa). ( V 2689'70, mass n 349134).*

L'assoggettamento di un'area privata a servitu di uso pubblico non puo verificarsi semplicemente per un uso di fatto ed una manifestazione di volonta della pubblica amministrazione, ma richiede o che l'uso, da parte della collettivita, siasi protratto per il tempo necessario all'usucapione del diritto di uso pubblico, o che questo abbia il suo titolo in una convenzione intervenuta tra il proprietario del suolo e la pubblica amministrazione. ( applicazione al fine di limitare l'ambito delle piazze e vie 'pubbliche', di cui al secondo comma dell'art 879 cod civ). ( Conf 406'71, mass n 350009; 2470'68, mass n 334901).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/1972, n. 2313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2313
    Data del deposito : 10 luglio 1972

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