TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1163/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ES LA;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe, dedotta la propria invalidità nella misura dell'80% e dedotto altresì il possesso del requisito anagrafico e contributivo, si è rivolta all'intestato Tribunale al fine di sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione CP_1
oltre accessori di legge, con vittoria di spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituto l' che ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda e chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite;
in subordine, ha chiesto condannarsi l'ente al pagamento della prestazione con decorrenza dalla prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) Ammessa ed espletata CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 8, del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11marzo 84 e 65 del CP_1
6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che all'entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato
D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass.
13495/2003, 15465/2004).
Nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del requisito sanitario, il Ctu, dopo avere sottoposto l'istante a esame obiettivo ed esaminato la documentazione medico - sanitaria prodotta, ha accertato che la ricorrente è affetta da: “Esiti di mastectomia radicale destra per carcinoma mammario HER2+ con metastasi linfonodali, trattata con chemioterapia, radioterapia e ricostruzione protesica, complicata da neuropatia post-chemioterapica cronica e dolorosa, con astenia marcata, ipoestesie, disestesie, deficit di prensione e scarsa autonomia funzionale;
Poliartrosi con impegno funzionale;
Sindrome ansioso-depressiva maggiore, in trattamento farmacologico;
Insufficienza mitralica moderata, con sintomi di dispnea da sforzo (classe NYHA) e che tali infermità erano già presenti alla data della domanda amministrativa del
24.11.2024. Facendo applicazione della Tabella di cui al D.M. 5.2.1992, ha attribuito: agli esiti oncologici post mastectomia, la percentuale del 40%; alla cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA il 41%; alla artropatia degenerativa diffusa con limitazione funzionale, il 25%; al disturbo depressivo in trattamento farmacologico, il 25%.
Il CTU ha quindi utilizzato la formula a scalare di TH ed ha concluso che il quadro patologico accertato raggiunge una percentuale complessiva di invalidità dell'80%; ha quindi osservato come esso sia incompatibile con lo svolgimento dell' attività lavorativa della periziata (bracciante agricola) che richiede un protratto impegno fisico;
ha perciò concluso che, nel caso di specie, sussistono, in base a tale quadro patologico, i requisiti medico legali per accedere alla prestazione richiesta – pensione anticipata di vecchiaia, con requisito anagrafico ridotto.
In ordine al momento del perfezionamento del requisito sanitario, il Consulente ha ritenuto che la condizione descritta si sia instaurata a partire dalla domanda amministrativa del 24.11.2024.
Le conclusioni formulate dal Ctu nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione prodotta e dall' eseguito esame obiettivo dell'istante con retti criteri tecnici, non possono che essere condivise da questo : esse, CP_2
infatti, si presentano complete oltre che non infirmate da specifiche contestazioni e portano a ritenere che sussista, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità non inferiore all'80% dal 24.11.2024.
Dall'accertamento in capo alla ricorrente di un grado di invalidità non inferiore all'80% consegue che quest'ultima ha maturato i requisiti per godere della pensione di vecchiaia, con requisito anagrafico ridotto, a decorrere dal
24.11.2024 (data della domanda amministrativa). L' va pertanto condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
dei ratei di pensione con decorrenza dalla prima “finestra” utile per la liquidazione della prestazione.
Sotto tale ultimo profilo si rammenta l'ormai consolidato più recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. 2382/2020 conf. a Cass. nn.
24363/2019, 15560/2019, 5617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Le spese di lite e di CTU sono poste a carico dell' secondo la regola della CP_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che possiede i requisiti per accedere alla pensione di Parte_1
vecchiaia anticipata con decorrenza dal 24.11.2024 e condanna l' al CP_1
pagamento della prestazione a decorrere dalla prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n.
122 del 2010) oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.686,00 CP_1
oltre 15% spese generali Cap ed Iva (se dovuta), da distrarsi in favore dell'Avv.
ES LA;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 20.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1163/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ES LA;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, la parte ricorrente in epigrafe, dedotta la propria invalidità nella misura dell'80% e dedotto altresì il possesso del requisito anagrafico e contributivo, si è rivolta all'intestato Tribunale al fine di sentire accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione CP_1
oltre accessori di legge, con vittoria di spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituto l' che ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda e chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite;
in subordine, ha chiesto condannarsi l'ente al pagamento della prestazione con decorrenza dalla prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) Ammessa ed espletata CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante alla pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 8, del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11marzo 84 e 65 del CP_1
6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che all'entrata in vigore del D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato
D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass.
13495/2003, 15465/2004).
Nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del requisito sanitario, il Ctu, dopo avere sottoposto l'istante a esame obiettivo ed esaminato la documentazione medico - sanitaria prodotta, ha accertato che la ricorrente è affetta da: “Esiti di mastectomia radicale destra per carcinoma mammario HER2+ con metastasi linfonodali, trattata con chemioterapia, radioterapia e ricostruzione protesica, complicata da neuropatia post-chemioterapica cronica e dolorosa, con astenia marcata, ipoestesie, disestesie, deficit di prensione e scarsa autonomia funzionale;
Poliartrosi con impegno funzionale;
Sindrome ansioso-depressiva maggiore, in trattamento farmacologico;
Insufficienza mitralica moderata, con sintomi di dispnea da sforzo (classe NYHA) e che tali infermità erano già presenti alla data della domanda amministrativa del
24.11.2024. Facendo applicazione della Tabella di cui al D.M. 5.2.1992, ha attribuito: agli esiti oncologici post mastectomia, la percentuale del 40%; alla cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA il 41%; alla artropatia degenerativa diffusa con limitazione funzionale, il 25%; al disturbo depressivo in trattamento farmacologico, il 25%.
Il CTU ha quindi utilizzato la formula a scalare di TH ed ha concluso che il quadro patologico accertato raggiunge una percentuale complessiva di invalidità dell'80%; ha quindi osservato come esso sia incompatibile con lo svolgimento dell' attività lavorativa della periziata (bracciante agricola) che richiede un protratto impegno fisico;
ha perciò concluso che, nel caso di specie, sussistono, in base a tale quadro patologico, i requisiti medico legali per accedere alla prestazione richiesta – pensione anticipata di vecchiaia, con requisito anagrafico ridotto.
In ordine al momento del perfezionamento del requisito sanitario, il Consulente ha ritenuto che la condizione descritta si sia instaurata a partire dalla domanda amministrativa del 24.11.2024.
Le conclusioni formulate dal Ctu nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione prodotta e dall' eseguito esame obiettivo dell'istante con retti criteri tecnici, non possono che essere condivise da questo : esse, CP_2
infatti, si presentano complete oltre che non infirmate da specifiche contestazioni e portano a ritenere che sussista, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità non inferiore all'80% dal 24.11.2024.
Dall'accertamento in capo alla ricorrente di un grado di invalidità non inferiore all'80% consegue che quest'ultima ha maturato i requisiti per godere della pensione di vecchiaia, con requisito anagrafico ridotto, a decorrere dal
24.11.2024 (data della domanda amministrativa). L' va pertanto condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
dei ratei di pensione con decorrenza dalla prima “finestra” utile per la liquidazione della prestazione.
Sotto tale ultimo profilo si rammenta l'ormai consolidato più recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. 2382/2020 conf. a Cass. nn.
24363/2019, 15560/2019, 5617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
Le spese di lite e di CTU sono poste a carico dell' secondo la regola della CP_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che possiede i requisiti per accedere alla pensione di Parte_1
vecchiaia anticipata con decorrenza dal 24.11.2024 e condanna l' al CP_1
pagamento della prestazione a decorrere dalla prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n.
122 del 2010) oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.686,00 CP_1
oltre 15% spese generali Cap ed Iva (se dovuta), da distrarsi in favore dell'Avv.
ES LA;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Salerno, il 20.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio