Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9787 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Ferrara
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 28.1.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti ed ha chiesto decidersi il giudizio rinunciando ai termini;
il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda con parere del
29.1.2025. Il Gi riservava la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2024, il sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sign. il 18.7.2006 dal quale non sono nati Controparte_1 figli, esponeva: (…)
La sig.ra con ricorso ha instaurato il giudizio di cui a n. R.G. Controparte_1
34377/2013 chiedendo la separazione giudiziale ex art. 151 c.c.. ; il giudizio si è
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concluso con la sentenza n. 3817/2017 pubblicata il 30.03.2017, con cui il Tribunale di
Napoli così pronunciava: «
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ai sensi dell'art. 151 c.c.; 2. Pone a carico di
[...] Controparte_1 Parte_1 l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il giorno cinque di Controparte_1 ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento della stessa oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT già maturata e da maturare;
3. rigetta ogni altra domanda proposta;
4. dichiara irripetibili le spese di lite».
Dalla data di pubblicazione della citata sentenza (30.03.2017) sono passati diversi anni senza che vi sia mai stata alcuna forma di riconciliazione. L'assegno di mantenimento conseguente alla separazione si parametra al tenore di vita tenuto dai coniugi in quanto il suo fondamento è dato dagli obblighi coniugali ex art. 143 c.c., coerentemente con la ratio che ritiene debba persistere la solidarietà familiare anche nella fase patologica del rapporto. Viceversa l'assegno divorzile risponde ad una funzione radicalmente diversa. Come affermato dalla giurisprudenza con orientamento oramai consolidato l'assegno ex art. 5 l. 898/70 sottintende un diverso bilanciamento tra i parametri di solidarietà e autodeterminazione, finendo per riconoscere all'istituto de quo una funzione principalmente compensativa e solo residualmente assistenziale (…) Nel caso di specie la sig.ra non solo non ha rinunciato ad alcuna occasione Controparte_1 lavorativa, ma inoltre ha lasciato la casa coniugale molto prima del ricorso per la separazione giudiziale, disinteressandosi delle precarie condizioni di salute del sig. il cui stato psicologico non gli ha permesso neanche di costituirsi nel giudizio Pt_1 di separazione. la sig.ra si è disinteressata degli obblighi di Controparte_1 solidarietà familiare. Tale scelta, sebbene debba considerarsi espressione del diritto all'autodeterminazione e pertanto debba rientrare nel bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, comunque non può ritenersi legittima alla luce dello stato del sig. poiché il coniuge deve considerarsi gravato da una posizione di garanzia. Il Pt_1 rapporto di matrimonio può sicuramente entrare in crisi, ma ciò non osta che anche nella fase patologica si debba rispettare il coniuge e che la separazione debba avvenire tenendo in considerazioni le altrui fragilità, soprattutto fisiche. Se, pertanto, non possono dirsi sussistenti i requisiti affinché questo Tribunale riconosca alla sig.ra
l'assegno di divorzio nella sua funzione compensativa, altrettanto è a dirsi per CP_1 la funzione solidaristica. (…) In proposito rileva considerare che il sig. a fronte Pt_1 di una pensione mensile di € 1.500,00 abbia già una decurtazione di € 175,00 in virtù dell'assegno divorzile che eroga alla sig.ra per il precedente CP_2 matrimonio contratto in data 03.08.1972, risultante dai registri di Stato civile del Comune di Napoli dell'anno 1972, atto n. 593, p. II, s. A, sez. D, e scioltosi in data 22.04.1994 a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Napoli anno 2006, parte II, serie C n. 227 (all. 8.2). Ancor di più rileva che il sig. a causa del proprio stato di salute sia ricoverato nella Pt_1
R.S.A. Povere Figlie della Visitazione di Maria, sito in Napoli a partire dal 01.09.2022 e che tale degenza, ancora in essere, comporti un costo mensile di € 650,00 circa. Non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Ha chiesto: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 all'annotazione della sentenza;
b) modificare la statuizione afferente la separazione giudiziale accertando che alla sig.ra nulla sia dovuto a titolo di Controparte_1 assegno di divorzio o, in subordine, che sia dovuto nella somma non superiore ad € 175,00; c) condannare controparte alle spese del giudizio.
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La resistente non si è costituita in giudizio – sebbene le sia stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto - e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione del 28.1.2025, l'avv. Enrico Scognamillo per delega dell'Avv. Antonio Ferrara ha dato atto che l'avv. Ferrara ha depositato certificazione medica attestante le gravi patologie del NE e la sua assoluta impossibilità di comparire. E' stata, altresì, depositata la notifica del ricorso alla ai sensi Pt_2 dell'art. 143 cpc. Chiede, a questo punto, stante le gravi patologie documentate, che il Giudice provveda anche in assenza del e non essendosi costituita la resistente, Pt_1 in assenza di domanda riconvenzionale di assegno divorzile, chiede la decisione senza termini solo sullo status.
Nessuno è comparso per parte resistente.
Il GI – rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione sono stati notificati alla resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. – ha dichiarato la contumacia di e, Controparte_1 preso atto delle gravi condizioni di salute del ricorrente che sono idonee a giustificarne l'assenza (come da documentazione medica agli atti dalla quale è emerso che il Pt_1 non è trasportabile in Tribunale in quanto affetto da gravi patologie), ha riservato la causa in decisione.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 3817/2017 passata in giudicato. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non sono state pronunciate domande accessorie.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 12.7.2006 da e;
Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 - (atto n. 5, parte I, serie H, anno 2006).
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.2.2025
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Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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