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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2828 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1963, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara GREGORIS
e
FI UR EN, C.F. , nato a [...] il C.F._2
25/01/1964, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni GRECO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare sita in Bassano del Grappa, Via Veneto n. 1, unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, di proprietà di rimane a lei assegnata;
Parte_1
3. Il figlio abiterà presso la madre per 15 giorni al mese e abiterà Persona_1
presso il padre nei successivi 15 giorni. Rimangono a carico dei sig.ri Parte_1
e TA UR le spese straordinarie del figlio nella misura del Persona_1
50% ciascuno e regolate dal Protocollo adottato in materia di famiglia dal Tribunale di
Vicenza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni
congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Cartigliano (VI) in data 1/05/1998 e che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi insistevano entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di provvedere ciascuno alle spese di mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, quando costui sarà residente presso la loro abitazione, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al medesimo,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede: a) omologa la separazione personale dei coniugi e FI UR Parte_1
EN, uniti in matrimonio in Cartigliano (VI) in data 1/05/1998 con atto trascritto al n. 4,
parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cartigliano
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2828 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1963, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara GREGORIS
e
FI UR EN, C.F. , nato a [...] il C.F._2
25/01/1964, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni GRECO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare sita in Bassano del Grappa, Via Veneto n. 1, unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, di proprietà di rimane a lei assegnata;
Parte_1
3. Il figlio abiterà presso la madre per 15 giorni al mese e abiterà Persona_1
presso il padre nei successivi 15 giorni. Rimangono a carico dei sig.ri Parte_1
e TA UR le spese straordinarie del figlio nella misura del Persona_1
50% ciascuno e regolate dal Protocollo adottato in materia di famiglia dal Tribunale di
Vicenza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni
congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Cartigliano (VI) in data 1/05/1998 e che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi insistevano entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di provvedere ciascuno alle spese di mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, quando costui sarà residente presso la loro abitazione, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al medesimo,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede: a) omologa la separazione personale dei coniugi e FI UR Parte_1
EN, uniti in matrimonio in Cartigliano (VI) in data 1/05/1998 con atto trascritto al n. 4,
parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cartigliano
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo