Articolo 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 gennaio 2001
Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";
b) all'articolo 56, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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