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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria
Marino Merlo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 841 /2018 R.G. promossa da:
, C.F nato a [...] l'[...] e residente a [...]Parte_1
via Magliano Sabina 24 (c.f. ), CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] e residente a [...] (c.f.
[...]
), nata a [...] il [...] ed ivi residente C.F._2 Parte_3
in via Col. Bertè 120 ( ) e nata a CodiceFiscale_3 Parte_4
Milazzo il 4/3/1957 ed ivi residente in [...] (c.f. ) CodiceFiscale_4
tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Pietro Venuto presso il cui studio sito in Milazzo via Col. Bertè 120 sono elettivamente domiciliati;
attori contro
, sito in Milazzo via S. Trimboli n.17, C.F.: Controparte_1
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ing. elettivamente domiciliato in Milazzo via Umberto I-piazza Controparte_2
Roma 40 presso lo studio dell'Avv. Caterina Marullo, che lo rappresenta e difende, giusta delibera condominiale del 12/12/2016; convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
, e , premesso di Parte_2 Parte_3 Parte_4
essere comproprietari pro indiviso di un appartamento con garage siti in Milazzo via
S. Trimboli 17, condominio “ ”, fg. 6 mappale 1768 sub. 17 e sub. 8, hanno CP_1
proposto opposizione avverso la delibera dell'1/03/2018 con cui l'assemblea del condominio ha approvato il bilancio preventivo di gestione 2018 contenente, tra le spese generali, l'accantonamento di un “fondo di riserva”, deducendone l'illegittimità stante la mancata approvazione all'unanimità dei condomini. Atteso
l'esito negativo della mediazione, gli attori hanno chiesto di dichiarare la nullità della delibera condominiale e di condannare il alla restituzione CP_1
delle somme relative al “fondo di riserva”, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il CP_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore ing.
[...]
ed ha chiesto, preliminarmente, di rilevare il difetto di Controparte_2
competenza del giudice adito e la nullità dell'atto di citazione. Ha ulteriormente chiesto di rigettare le domande degli attori, posto che il contestato “fondo di riserva”
è stato predisposto con regolamento condominiale, approvato da Persona_1
dante causa degli odierni attori, nonché dagli stessi con l'approvazione
[...]
unanime dei bilanci per gli esercizi dal 2007 al 2013 e che, con l'unanimità dei presenti, la delibera impugnata dell'1.03.2018 ha previsto il mantenimento di siffatto fondo. Per tali motivi, il ha chiesto di rigettare la Controparte_1
domanda attorea;
di ritenere e dichiarare l'unanimità dell'approvazione del regolamento condominiale;
di ritenere e dichiarare la validità della delibera assembleare impugnata e condannare la controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.
All'udienza del 27 marzo 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., viene pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (cfr. Cass. 21 marzo 2022, n. 9068,
Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021, n. 19250).
Ne consegue che nella fattispecie in esame, il valore della causa (e quindi la competenza per valore) deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovute dagli attori in base allo stato di ripartizione, dal momento che la pronuncia non opera solo nei confronti degli istanti e nei limiti della loro ragione di debito. In considerazione di quanto sopra esposto, il Giudice competente è correttamente individuato nel Tribunale e, quindi,
l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta si appalesa infondata e, come tale, va rigettata.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata in via preliminare dalla parte convenuta. La domanda proposta in giudizio è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte convenuta di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Nel merito, la domanda è infondata sulla base delle stesse motivazioni contenute nella sentenza n. 48/2019 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto (avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 26 febbraio
2016 di identico contenuto) ed interamente confermata dalla Corte d'Appello di
Messina con sentenza n.109/2023, nonché nella sentenza n. 1018/2024 emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. (avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari del 7/02/2014, del 13/02/2015, del 24/02/2017).
I vizi denunziati dagli attori vanno qualificati nell'alveo delle cause di annullabilità, e non già di quelle di nullità, posto che, come precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale e che “Devono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4806 del
07/03/2005 conf. Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
Ciò posto, va osservato che l'assemblea dell'1.03.2018 ha deliberato
“all'unanimità di non procedere alla modifica dell'art. 20 del Regolamento, stante la pacifica vigenza dell'obbligo della restituzione della quota di fondo di riserva ai venditori, relativa all'unità che viene trasferita” (v. delibera allegata all'atto di citazione). Pertanto, considerato che l'intervento in assemblea di n. 7 condomini su un totale di n. 11 convocati risulta per complessivi millesimi 663,333 del valore totale dell'edificio e che, il punto n. 2 posto all'O.d.g. ed è stato approvato all'unanimità dei presenti e, dunque, con la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti superiori alla metà del valore dell'edificio (v. delibera dell'1.03.2018 allegata e regolamento condominiale), ne consegue la legittimità della delibera approvata dall'assemblea condominiale in data 1.03.2018.
Diversamente, la decisione di accantonare un “fondo di riserva” trova fondamento nel regolamento condominiale di natura contrattuale, predisposto nelle riunioni assembleari degli anni '96/97, sicché le doglianze mosse dagli attori quanto alla dovuta e/o erronea ripartizione delle spese in discussione, nonché della sua validità e/o accettazione unanime, non assumono rilevanza nel presente giudizio.
Infine, non merita accoglimento la richiesta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria avanzata da parte convenuta, in quanto non è stata fornita alcuna prova dei danni o della condotta in mala fede o colpa grave degli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del minimo grado di complessità delle questioni oggetto della controversia e della mancanza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica e nella persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
− rigetta la domanda proposta da , Parte_1 Pt_2
, e nei confronti del
[...] Parte_3 Parte_4
in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_1
− condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal , che si liquidano in €. in € 1.700,00 (€ Controparte_1
460,00 fase studio, € 389,00 fase introduttiva e € 851,00 fase decisionale), per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 29/04/2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Maria Marino Merlo)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021