TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1079/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Parte_1
o Valentia, via S. Jemma, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuliana Caruso (PEC: e LA RD Email_1
(PEC. che congiu ano e difendono Email_2 giust RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed OR RI (PEC: Email_3 ngiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE e
, Controparte_2
Vibo Valentia, in via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_6
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3 ertino, via C. Battisti, n. 124, presso lo studio dell'avv. Giuliana Petito (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_7 procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione pignoramenti. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) l'illegittimità degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi aventi n. 1398420230000069501 e 139842023000000694001, aventi come presupposto l'intimazione di pagamento n. 13920239000587123000 notificata in data 13/04/2023, per un importo di euro 186.258,96, che trae origine da una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, aventi n. 13920120011908058000 (avente ad oggetto rate premio e sanzioni CP_2 relative all'anno 2011 e 2012); 13920140000474680000 (relativa a premi anzioni ed CP_2 interessi per gli anni 2011-2012-2013); 43920112000021735000 (relativo ello DM10 e somme aggiuntive anno 2010); 43920112000224315000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011); 43920112000265959000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011), 43920120000020225000, (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011 per un importo di euro 4501,37) avviso di addebito n. 43920120000062677000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011 per un importo di euro 2817,78), avviso di addebito n. 43920120000395053000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011 per un importo di euro 4155,30 ), avviso di addebito n. 43920120000559726000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2012 per un importo di euro 1660,63 ), avviso di addebito n.43920140000501359000, (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2014 per un importo di euro 7630,04 ) avviso di addebito n. 43920140000929563000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2013 per un importo di euro 3120,89 ); II) di avere depositato ricorso in opposizione al pignoramento, in data 31.10.2023, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice dell'esecuzione, con iscrizione al n. RGE 674/2023, - con cui deduceva l' omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti vantati - a cui ha fatto seguito l'emissione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con cui si “ “1) dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione relativamente alle cartelle oggetto della procedura esecutiva relative a crediti tributari 2) rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione;
3) condanna l'opponente alla refusione, in favore di ciascuna parte opposta costituita, delle spese processuali, che si liquidano, in complessivi euro 3.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva come per legge;
4) assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta (60), per l'introduzione del giudizio di merito e per l'iscrizione a ruolo, disponendo che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinnanzi al G.E. e copia del presente provvedimento.” III) visto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, di aver proposto reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.; IV) di avere introdotto, quindi, il presente giudizio di merito per chiedere l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, nonché, in ogni caso, la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:” a) dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato da a mezzo Controparte_4 pec in data 19.10.2023; b) dichiarare prescritti i credit ramento impugnato e riferibili alle cartelle 13920120011908058000, 13920140000474680000 e agli avvisi di addebito n.ri 43920112000021735000, 43920112000072275000, 43920112000224315000, 43920112000265959000,43920120000020225000,43920120000062677000,439201200003950 53000, 43920120000559726000, 43920140000501359000, 43920140000929563000; c) Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione ai sottoscritti legali.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' l' e l' CP_1 CP_2 [...]
, contestando le avverse pretese e insistevano i ell Controparte_5
il favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti che seguono.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie sottese agli atti di pagamento impugnati, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' previdenziale – e parte ricorrente lo ha confermato con le apposite indicazioni nel ricorso CP_6
– h otto e documentato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi di addebito in discussione, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920112000021735000 è stato notificato il 13.6.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920112000224315000 è stato notificato il 3.11.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920112000265959000 è stato notificato il 23.12.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920120000020225000 è stato notificato il 26.3.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000062677000 è stato notificato il 26.3.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000395053000 è stato notificato il 20.6.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000559726000 è stato notificato il 10.10.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920140000501359000 è stato notificato il 19.9.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000929563000 è stato notificato il 30.10.2014. 5. Il ha documentato, altresì, di aver notificato a parte ricorrente le cartelle di CP_7 pag 120011908058000 (il 3.1.2013) e n. 13920140000474680000 (il 28.8.2014) delle richieste di pagamento, utili a rappresentare atti interruttivi della prescrizione, in quanto
3 mettono in mora il debitore e indicano una nuova data da cui far decorrere il quinquennio prescrizionale. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920139013328511000, contente l'avviso di addebito n. 43920112000021735000, notificata il 19.7.2013;
- l'intimazione di pagamento n. 13920139013328713000, contenente l'avviso di addebito n. 43920112000224315000, notificata il 19.7.2013;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179000092313000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920120011908058000 e n. 13920140000474680000 e gli avvisi di addebito n. 43920112000021735000; 43920112000224315000; 43920112000265959000; 43920120000020225000; 43920120000062677000; 43920120000559726000; 43920140000929563000, notificata il 24.2.2017, tuttavia, da non ritenersi correttamente eseguita perché il con apposito decreto, ha permesso al servizio di posta privata di CP_8 eseguire le notific re probatorio (fino a querela di falso) solo dal 1°.1.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920199001005085000, contenente l'avviso di addebito n. 43920140000929563000 e notificata il 12.3.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 13920199003092232000, contenente tutti gli atti di pagamento impugnati e notificata il 2.10.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000134571000, contenente tutti gli atti di pagamento impugnati e notificata il 1.3.2022. 6. Il ricorso può trovare accoglimento relativamente alle questioni inerenti tutti gli atti di pagamento disputati e sottesi alla richiesta impugnata, eccezione fatta per l'avviso di addebito n. 43920140000929563000 perché dalla data della sua notifica a quella della prima richiesta di pagamento (12.3.2019) non è inutilmente decorso il quinquennio di prescrizione.
7. L'estinzione dei crediti è, invece, ravvisabile in tutti gli altri casi, perché dalla data di notifica dei singoli atti a quella di notifica delle richieste di pagamento suddette è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
8. Il ricorso, pertanto, trova accoglimento relativamente alle cartelle di pagamento n. 13920120011908058000 e n. 13920140000474680000 e agli avvisi di addebito n. 43920112000021735000, 43920112000224315000,43920112000265959000, 43920120000020225000, 43920120000062677000, 43920120000395053000, 43920120000559726000, 43920140000501359000. 9. Le spese di lite Possono essere integralmente compensate nei rapporti con ed e nei CP_1 CP_2 rapporti con seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositi CP_9
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti richiamati dagli atti di pagamento n. 13920120011908058000 e n. 13920140000474680000 e agli avvisi di addebito n. 43920112000021735000, 43920112000224315000,43920112000265959000, 43920120000020225000, 43920120000062677000, 43920120000395053000, 43920120000559726000, 43920140000501359000 sottesi alla richiesta di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso nel resto;
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con ed ; CP_1 CP_2
4 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 3.500,00€, CP_9 oltre spese ali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Parte_1
o Valentia, via S. Jemma, n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuliana Caruso (PEC: e LA RD Email_1
(PEC. che congiu ano e difendono Email_2 giust RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed OR RI (PEC: Email_3 ngiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE e
, Controparte_2
Vibo Valentia, in via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_6
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_3 ertino, via C. Battisti, n. 124, presso lo studio dell'avv. Giuliana Petito (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_7 procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione pignoramenti. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) l'illegittimità degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi aventi n. 1398420230000069501 e 139842023000000694001, aventi come presupposto l'intimazione di pagamento n. 13920239000587123000 notificata in data 13/04/2023, per un importo di euro 186.258,96, che trae origine da una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, aventi n. 13920120011908058000 (avente ad oggetto rate premio e sanzioni CP_2 relative all'anno 2011 e 2012); 13920140000474680000 (relativa a premi anzioni ed CP_2 interessi per gli anni 2011-2012-2013); 43920112000021735000 (relativo ello DM10 e somme aggiuntive anno 2010); 43920112000224315000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011); 43920112000265959000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011), 43920120000020225000, (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011 per un importo di euro 4501,37) avviso di addebito n. 43920120000062677000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011 per un importo di euro 2817,78), avviso di addebito n. 43920120000395053000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2011 per un importo di euro 4155,30 ), avviso di addebito n. 43920120000559726000 (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2012 per un importo di euro 1660,63 ), avviso di addebito n.43920140000501359000, (relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2014 per un importo di euro 7630,04 ) avviso di addebito n. 43920140000929563000 relativo a modello DM10 e somme aggiuntive anno 2013 per un importo di euro 3120,89 ); II) di avere depositato ricorso in opposizione al pignoramento, in data 31.10.2023, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia in funzione di Giudice dell'esecuzione, con iscrizione al n. RGE 674/2023, - con cui deduceva l' omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti vantati - a cui ha fatto seguito l'emissione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione con cui si “ “1) dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione relativamente alle cartelle oggetto della procedura esecutiva relative a crediti tributari 2) rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione;
3) condanna l'opponente alla refusione, in favore di ciascuna parte opposta costituita, delle spese processuali, che si liquidano, in complessivi euro 3.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva come per legge;
4) assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta (60), per l'introduzione del giudizio di merito e per l'iscrizione a ruolo, disponendo che all'atto dell'iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, copia dell'atto difensivo già depositato dinnanzi al G.E. e copia del presente provvedimento.” III) visto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, di aver proposto reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.; IV) di avere introdotto, quindi, il presente giudizio di merito per chiedere l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, nonché, in ogni caso, la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:” a) dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato da a mezzo Controparte_4 pec in data 19.10.2023; b) dichiarare prescritti i credit ramento impugnato e riferibili alle cartelle 13920120011908058000, 13920140000474680000 e agli avvisi di addebito n.ri 43920112000021735000, 43920112000072275000, 43920112000224315000, 43920112000265959000,43920120000020225000,43920120000062677000,439201200003950 53000, 43920120000559726000, 43920140000501359000, 43920140000929563000; c) Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione ai sottoscritti legali.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' l' e l' CP_1 CP_2 [...]
, contestando le avverse pretese e insistevano i ell Controparte_5
il favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti che seguono.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie sottese agli atti di pagamento impugnati, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' previdenziale – e parte ricorrente lo ha confermato con le apposite indicazioni nel ricorso CP_6
– h otto e documentato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi di addebito in discussione, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920112000021735000 è stato notificato il 13.6.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920112000224315000 è stato notificato il 3.11.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920112000265959000 è stato notificato il 23.12.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920120000020225000 è stato notificato il 26.3.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000062677000 è stato notificato il 26.3.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000395053000 è stato notificato il 20.6.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000559726000 è stato notificato il 10.10.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920140000501359000 è stato notificato il 19.9.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000929563000 è stato notificato il 30.10.2014. 5. Il ha documentato, altresì, di aver notificato a parte ricorrente le cartelle di CP_7 pag 120011908058000 (il 3.1.2013) e n. 13920140000474680000 (il 28.8.2014) delle richieste di pagamento, utili a rappresentare atti interruttivi della prescrizione, in quanto
3 mettono in mora il debitore e indicano una nuova data da cui far decorrere il quinquennio prescrizionale. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920139013328511000, contente l'avviso di addebito n. 43920112000021735000, notificata il 19.7.2013;
- l'intimazione di pagamento n. 13920139013328713000, contenente l'avviso di addebito n. 43920112000224315000, notificata il 19.7.2013;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179000092313000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920120011908058000 e n. 13920140000474680000 e gli avvisi di addebito n. 43920112000021735000; 43920112000224315000; 43920112000265959000; 43920120000020225000; 43920120000062677000; 43920120000559726000; 43920140000929563000, notificata il 24.2.2017, tuttavia, da non ritenersi correttamente eseguita perché il con apposito decreto, ha permesso al servizio di posta privata di CP_8 eseguire le notific re probatorio (fino a querela di falso) solo dal 1°.1.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920199001005085000, contenente l'avviso di addebito n. 43920140000929563000 e notificata il 12.3.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 13920199003092232000, contenente tutti gli atti di pagamento impugnati e notificata il 2.10.2019;
- l'intimazione di pagamento n. 13920229000134571000, contenente tutti gli atti di pagamento impugnati e notificata il 1.3.2022. 6. Il ricorso può trovare accoglimento relativamente alle questioni inerenti tutti gli atti di pagamento disputati e sottesi alla richiesta impugnata, eccezione fatta per l'avviso di addebito n. 43920140000929563000 perché dalla data della sua notifica a quella della prima richiesta di pagamento (12.3.2019) non è inutilmente decorso il quinquennio di prescrizione.
7. L'estinzione dei crediti è, invece, ravvisabile in tutti gli altri casi, perché dalla data di notifica dei singoli atti a quella di notifica delle richieste di pagamento suddette è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
8. Il ricorso, pertanto, trova accoglimento relativamente alle cartelle di pagamento n. 13920120011908058000 e n. 13920140000474680000 e agli avvisi di addebito n. 43920112000021735000, 43920112000224315000,43920112000265959000, 43920120000020225000, 43920120000062677000, 43920120000395053000, 43920120000559726000, 43920140000501359000. 9. Le spese di lite Possono essere integralmente compensate nei rapporti con ed e nei CP_1 CP_2 rapporti con seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositi CP_9
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti richiamati dagli atti di pagamento n. 13920120011908058000 e n. 13920140000474680000 e agli avvisi di addebito n. 43920112000021735000, 43920112000224315000,43920112000265959000, 43920120000020225000, 43920120000062677000, 43920120000395053000, 43920120000559726000, 43920140000501359000 sottesi alla richiesta di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso nel resto;
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con ed ; CP_1 CP_2
4 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 3.500,00€, CP_9 oltre spese ali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5