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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3658/2021
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. in qualità di titolare della DITTA Parte_1 C.F._1
INDIVIDUALE CERULLO GERARDO, P.IVA , con l'Avv. P.IVA_1
VITTADINI ALESSANDRA GIORGIA
ATTORE contro
C.F. con l'Avv. BORGHESI ENRICO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
Reiterava parte convenuta l'eccezione di decadenza e prescrizione.
Argomentava - che per costante e unanime giurisprudenza sia di merito che di legittimità: “Del resto, in punto, il Tribunale osserva altresì come, secondo consolidato orientamento di Cassazione, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. attribuisca al committente nel caso di colpa dell'appaltatore, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo anche quella di risarcimento dei danni derivanti da difformità o vizi cui si applica, trattandosi di azione comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, gli stessi termini di prescrizione e di decadenza previsti dal citato art. 1667 c.c., avendo il legislatore inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (v. ex plurimis Tribunale Firenze sez. III, 26/05/2022,
n.1616; Cass. n. 20839/2017; Cass. 23075/2009; Cass. 3199/2016)” – nel caso di specie i presunti vizi sono stati contestati, solo in maniera generica e apodittica (senza alcun sostegno probatorio), in data 23.02.22, mediante deposito in giudizio della comparsa di costituzione e, in tale momento, era già spirato sia il termine decadenziale di 60 giorni sia quello prescrizionale di due anni previsto dall'art. 1667 c.c. - la contestazione dei vizi deve essere puntuale e non generica, per poter integrare i requisiti di legge - anche i testimoni escussi all'udienza del 20.03.25, hanno confermato che, quantomeno dal mese di settembre 2018, i lavori sono stati interrotti su richiesta della (v. riscontro a CP_1
domanda sul capitolo 12) sia da parte del teste sia dal teste di parte convenuta Tes_1
- il termine prescrizionale è in ogni caso spirato, quantomeno, nel mese di Tes_2
settembre 2020. Infatti, anche se i vizi fossero stati denunziati nei 60 giorni previsti dall'art.1667 in ogni caso il termine prescrizionale è ampiamente decorso.
Al riguardo parte convenuta evidenziava – i vizi e difetti riscontrati, come debitamente provato in corso di causa, sono stati tempestivamente denunciati (si vedano i doc. n. 04,
06, 09, 10 prodotti da questa difesa), nonché riconosciuti dalla ditta (si Parte_1
cfr. doc. n. 05)…ovverosia la mail del 02.10.18 inoltrata dal al geom. Pt_1 Per_1 tecnico incaricato dalla signora all'esito del sopralluogo congiunto, laddove CP_1 testualmente il riferiva: “Egr. sig. a seguito dell'incontro Pt_1 Testimone_3
avvenuto, presa visione delle opere eseguite, di ripristino e di completamento, le confermo mia disponibilità a portare a termine. Inoltre sono disponibile ad una revisione degli importi e dei prezzi unitari delle ultime modifiche fatte pervenire alla CP_1
, ed a un incontro con i committenti per poter stabilire un rimborso in termini
[...] economici, che non è possibile ripristinare. Saluti ”) - il termine previsto ex art. Pt_1
1667 comma 2 cod. civ., decorra dal collaudo dell'opera, collaudo che, nel caso di specie, non è mai stato compiuto (peraltro i lavori non sono mai stati ultimati).
Pag. 2 di 8 Ciò posto sarebbero necessarie solo tali ultime considerazioni, in punto di decadenza/prescrizione, legittime e condivisibili, per il rigetto della sollevata eccezione.
Occorre comunque premettere che, in generale, l'onere della prova è così distribuito: spettava a parte attorea che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e al debitore convenuto, a quel punto, dimostrare che esso è in qualche modo stato estinto o non sussiste.
Tale regola, d'altra parte, va coniugata con quella - codificata agli artt. 163 co. 3^ n. 4) e
167 co. 1^ c.p.c. - che impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte attorea la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato;
non solo non vi è la prova dell'inadempimento come sostenuto, ma
Pag. 3 di 8 il quadro probatorio complessivo induce al rigetto della domanda attorea come formulata nel rispetto dell'art. 112 c.p.c..
Con provvedimento del 03.05.24 si disponeva quanto segue…ritenuta l'ammissibilità delle prove documentali offerte dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c. in quanto tempestivamente depositate e riservata la valutazione di relativa rilevanza in sede di decisione nel merito;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte attorea: cap. 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 12, 13, 14, 18, 21, 23 e 27 vertono su circostanze da provare per tabulas nonché dedotte in violazione dell'art. 2721 co.
1. c.c.; cap. 3, 19, 20 e 22 generici;
cap. 9 e 24 irrilevanti al fine del decidere;
cap. 10, 11, 16, 17 e 25 vertono su circostanze non contestate;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte convenuta: cap. 1, 2 e 3 vertono su circostanze da provare per tabulas nonché dedotte in violazione dell'art. 2721 co.
1. c.c.; cap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 17 in quanto generici e/o valutativi in quanto aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21); cap. 4 verte su circostanza non contestata;
cap. 12, 13, 14, 18, 19 e 20 in quanto generici e/o irrilevanti al fine del decidere;
ritenuto che
la ctu non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio;
le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente – il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n.
31886/19, n.20227/10, n.17693/13 e n. 24487/19); ritenuta la causa matura per la decisione…
Con successiva ordinanza del 12.11.24, a seguito di legittima istanza, si statuiva in tal senso…ritenuto che per giurisprudenza consolidata si è ribadito il seguente principio:
“…i limiti di cui agli art. 272 c.c. e ss. non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova
Pag. 4 di 8 sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. co. 2 (cfr. anche Cass ord. n. 31206 del
09.11.23, n. 21443/13, 3959/12), e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti (vedi in tal senso Cass. n. 3763/18, 21443/13, 5682/88) non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione (cfr. per tutte Cass. SS.UU, 06 aprile 2023, n.
9456, n. 7472/17 e 5682/88), rilevato che, in effetti, non vi è stata eccezione in tal senso, come rilevato da parte attorea;
visto l'art. 177 c.p.c. a parziale modifica dell'ordinanza del 03.05.24; ammette i capitoli attorei: cap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
18, 21, 23 e 27 (cfr. ord. del 03.05.24) nonché cap. 15 e 26 come dedotti;
ammette i capitoli della convenuta: cap. 1, 2 e 3 (cfr. ord. 03.05.24)….
Escussi i testimoni appaiono legittime e condivisibili le deduzioni di parte convenuta ove osserva: - come la deposizione resa dai testi indotti da parte attrice non abbia, in ogni caso, fornito alcuna prova né in merito all'an, né in merito al quantum della domanda avanzata dal (eccezione spiegata da questa difesa già in limine litis) - Pt_1 le testimonianze dell'arch. e del effetto probatorio hanno Tes_4 Parte_2 sortito in merito all'an e al quantum oggi preteso dalla ditta CE LI NO ha confermato che i lavori per cui è causa si sarebbero dovuti concludere nel mese di giugno 2018, che i lavori eseguiti parzialmente, non sono stati realizzati a regolare d'arte e presentano vizi e difetti (su tutti si veda la rasatura delle pareti che certamente non è stata eseguita). Di tale circostanza si è fornita in ogni caso prova per tabulas.
Con successivo provvedimento del 21.03.25 si evidenziava…visto il verbale di udienza del 20.03.25, preso atto delle richieste come avanzate dalle parti processuali, ritenuta la ctu richiesta esplorativa per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune probatorie;
rilevato che l'atto introduttivo redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto, la
Pag. 5 di 8 cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali;
rilevato che tali gravi lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; quest'ultima può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Cass. n.30218/17); ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
non accoglie le richieste di ctu per motivi indicati in narrativa, ritenuto che la causa appare matura per la decisione….
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (cfr. anche Cass. Sez. II, ordinanza n. 26517 del 19 ottobre 2018).
Sul punto rilevava inoltre parte convenuta - in merito al testimone arch. Testimone_5 non si può che reiterare l'eccezione dell'incapacità a testimoniare dello stesso…costui, che peraltro è stato cliente del medesimo legale della ditta per gli stessi fatti per Pt_1
cui è causa (si vedano i docc. nn. 07 e 08 di questa difesa, rispettivamente lettere del
06.03.19 e 26.11.18 a firma avvocato Alessandra Giorgia Vittadini, contrariamente a quanto dichiarato all'udienza del 20.03.25, ha certamente rivestito la qualifica di
Direttore dei Lavori - di nessun pregio la sua dichiarazione di definirsi Direttore artistico perché ancora non era architetto (risposta al capitolo 1 della memoria di parte attrice: “…ma come direttore artistico in quanto non ero ancora architetto…documento
Pag. 6 di 8 n. 03) prodotto da questa difesa. Trattasi dell'incarico professionale, laddove in merito ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento per cui è causa, fra gli altri compiti,
l'arch. aveva anche quelli relativi a: A) Studio di fattibilità; B) Progetto di Tes_4
massima e preventivo sommario;
C) Progetto esecutivo;
D) Computo metrico estimativo;
E) Capitolati e contratti;
F) Coordinamento dei lavori;
G) Assistenza collaudo e liquidazione finale - dal ridetto elenco degli incarichi attribuiti all'arch.
si evince che questi sono proprio i compiti tipici di un Direttore Lavori - sussiste Tes_4
un evidente interesse di costui nella presente controversia, atteso che evidenti potrebbero essere i profili di responsabilità della D.L. - parte attrice non abbia fornito prova (che in ogni caso non avrebbe potuto fornire) che altro soggetto abbia rivestito la qualifica di Direttore dei lavori - le testimonianze dell'arch. e del Tes_4 Tes_1 nessun effetto probatorio hanno sortito in merito all'an e al quantum oggi preteso dalla ditta CE - la deposizione del , marito dell'odierna convenuta, a Testimone_6
conoscenza diretta dei fatti di causa. Costui a riprova sul medesimo capito 21) ha così risposto: “Ricordo che la richiesta fu fatta ma non furono rasati” - i testimoni Tes_1
e abbiamo comunque dichiarato il non vero. Infatti, entrambi in risposta alla Tes_4
domanda n. 23) della memoria di parte attrice, hanno asserito che la signora CP_1 aveva richiesto nel bagno grande un piatto doccia filo pavimento, “dimenticando” che il bagno grande dell'appartamento di via Clementini non ha il piatto doccia ma bensì una vasca - come si evince dal documento n. 03) prodotto da questa difesa – incarico arch.
-, il professionista doveva essere pagato dalla committente (così come è Tes_4 CP_1
avvenuto) e non dalla ditta appaltatrice.
In definitiva, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non hanno fornito supporto probatorio circa le richieste attoree né la domanda riconvenzionale è stata provata (cfr. ord. istruttorie citate).
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636
Pag. 7 di 8 Non vi sono elementi probatori tali, nei limiti anzidetti, che permettano l'accoglimento della domanda di pagamento come, in definitiva, precisata in mancanza di necessari elementi probatori certi sul quantum richiesto nei limiti come indicati in narrativa.
Appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La funzione della buona fede contrattuale, come d'altronde quella della correttezza dell'art. 1175 c.c. (che vale per tutte le obbligazioni e non solo per le obbligazioni da contratto), è allora quella di colmare le inevitabili lacune legislative che un sistema può avere e di funzionare quindi come norma di chiusura del sistema stesso.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Ad ogni modo le condotte delle parti appaiono certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n.
10182/09, n. 1618/09 e n. 20399/04).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite devono essere compensate stante il rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: non accoglie la domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale;
spese di lite compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 23/04/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3658/2021
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. in qualità di titolare della DITTA Parte_1 C.F._1
INDIVIDUALE CERULLO GERARDO, P.IVA , con l'Avv. P.IVA_1
VITTADINI ALESSANDRA GIORGIA
ATTORE contro
C.F. con l'Avv. BORGHESI ENRICO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
Reiterava parte convenuta l'eccezione di decadenza e prescrizione.
Argomentava - che per costante e unanime giurisprudenza sia di merito che di legittimità: “Del resto, in punto, il Tribunale osserva altresì come, secondo consolidato orientamento di Cassazione, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. attribuisca al committente nel caso di colpa dell'appaltatore, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo anche quella di risarcimento dei danni derivanti da difformità o vizi cui si applica, trattandosi di azione comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, gli stessi termini di prescrizione e di decadenza previsti dal citato art. 1667 c.c., avendo il legislatore inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (v. ex plurimis Tribunale Firenze sez. III, 26/05/2022,
n.1616; Cass. n. 20839/2017; Cass. 23075/2009; Cass. 3199/2016)” – nel caso di specie i presunti vizi sono stati contestati, solo in maniera generica e apodittica (senza alcun sostegno probatorio), in data 23.02.22, mediante deposito in giudizio della comparsa di costituzione e, in tale momento, era già spirato sia il termine decadenziale di 60 giorni sia quello prescrizionale di due anni previsto dall'art. 1667 c.c. - la contestazione dei vizi deve essere puntuale e non generica, per poter integrare i requisiti di legge - anche i testimoni escussi all'udienza del 20.03.25, hanno confermato che, quantomeno dal mese di settembre 2018, i lavori sono stati interrotti su richiesta della (v. riscontro a CP_1
domanda sul capitolo 12) sia da parte del teste sia dal teste di parte convenuta Tes_1
- il termine prescrizionale è in ogni caso spirato, quantomeno, nel mese di Tes_2
settembre 2020. Infatti, anche se i vizi fossero stati denunziati nei 60 giorni previsti dall'art.1667 in ogni caso il termine prescrizionale è ampiamente decorso.
Al riguardo parte convenuta evidenziava – i vizi e difetti riscontrati, come debitamente provato in corso di causa, sono stati tempestivamente denunciati (si vedano i doc. n. 04,
06, 09, 10 prodotti da questa difesa), nonché riconosciuti dalla ditta (si Parte_1
cfr. doc. n. 05)…ovverosia la mail del 02.10.18 inoltrata dal al geom. Pt_1 Per_1 tecnico incaricato dalla signora all'esito del sopralluogo congiunto, laddove CP_1 testualmente il riferiva: “Egr. sig. a seguito dell'incontro Pt_1 Testimone_3
avvenuto, presa visione delle opere eseguite, di ripristino e di completamento, le confermo mia disponibilità a portare a termine. Inoltre sono disponibile ad una revisione degli importi e dei prezzi unitari delle ultime modifiche fatte pervenire alla CP_1
, ed a un incontro con i committenti per poter stabilire un rimborso in termini
[...] economici, che non è possibile ripristinare. Saluti ”) - il termine previsto ex art. Pt_1
1667 comma 2 cod. civ., decorra dal collaudo dell'opera, collaudo che, nel caso di specie, non è mai stato compiuto (peraltro i lavori non sono mai stati ultimati).
Pag. 2 di 8 Ciò posto sarebbero necessarie solo tali ultime considerazioni, in punto di decadenza/prescrizione, legittime e condivisibili, per il rigetto della sollevata eccezione.
Occorre comunque premettere che, in generale, l'onere della prova è così distribuito: spettava a parte attorea che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e al debitore convenuto, a quel punto, dimostrare che esso è in qualche modo stato estinto o non sussiste.
Tale regola, d'altra parte, va coniugata con quella - codificata agli artt. 163 co. 3^ n. 4) e
167 co. 1^ c.p.c. - che impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere non ha assolto parte attorea la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato;
non solo non vi è la prova dell'inadempimento come sostenuto, ma
Pag. 3 di 8 il quadro probatorio complessivo induce al rigetto della domanda attorea come formulata nel rispetto dell'art. 112 c.p.c..
Con provvedimento del 03.05.24 si disponeva quanto segue…ritenuta l'ammissibilità delle prove documentali offerte dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c. in quanto tempestivamente depositate e riservata la valutazione di relativa rilevanza in sede di decisione nel merito;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte attorea: cap. 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 12, 13, 14, 18, 21, 23 e 27 vertono su circostanze da provare per tabulas nonché dedotte in violazione dell'art. 2721 co.
1. c.c.; cap. 3, 19, 20 e 22 generici;
cap. 9 e 24 irrilevanti al fine del decidere;
cap. 10, 11, 16, 17 e 25 vertono su circostanze non contestate;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte convenuta: cap. 1, 2 e 3 vertono su circostanze da provare per tabulas nonché dedotte in violazione dell'art. 2721 co.
1. c.c.; cap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 17 in quanto generici e/o valutativi in quanto aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21); cap. 4 verte su circostanza non contestata;
cap. 12, 13, 14, 18, 19 e 20 in quanto generici e/o irrilevanti al fine del decidere;
ritenuto che
la ctu non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio;
le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente – il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n.
31886/19, n.20227/10, n.17693/13 e n. 24487/19); ritenuta la causa matura per la decisione…
Con successiva ordinanza del 12.11.24, a seguito di legittima istanza, si statuiva in tal senso…ritenuto che per giurisprudenza consolidata si è ribadito il seguente principio:
“…i limiti di cui agli art. 272 c.c. e ss. non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova
Pag. 4 di 8 sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. co. 2 (cfr. anche Cass ord. n. 31206 del
09.11.23, n. 21443/13, 3959/12), e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti (vedi in tal senso Cass. n. 3763/18, 21443/13, 5682/88) non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione (cfr. per tutte Cass. SS.UU, 06 aprile 2023, n.
9456, n. 7472/17 e 5682/88), rilevato che, in effetti, non vi è stata eccezione in tal senso, come rilevato da parte attorea;
visto l'art. 177 c.p.c. a parziale modifica dell'ordinanza del 03.05.24; ammette i capitoli attorei: cap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
18, 21, 23 e 27 (cfr. ord. del 03.05.24) nonché cap. 15 e 26 come dedotti;
ammette i capitoli della convenuta: cap. 1, 2 e 3 (cfr. ord. 03.05.24)….
Escussi i testimoni appaiono legittime e condivisibili le deduzioni di parte convenuta ove osserva: - come la deposizione resa dai testi indotti da parte attrice non abbia, in ogni caso, fornito alcuna prova né in merito all'an, né in merito al quantum della domanda avanzata dal (eccezione spiegata da questa difesa già in limine litis) - Pt_1 le testimonianze dell'arch. e del effetto probatorio hanno Tes_4 Parte_2 sortito in merito all'an e al quantum oggi preteso dalla ditta CE LI NO ha confermato che i lavori per cui è causa si sarebbero dovuti concludere nel mese di giugno 2018, che i lavori eseguiti parzialmente, non sono stati realizzati a regolare d'arte e presentano vizi e difetti (su tutti si veda la rasatura delle pareti che certamente non è stata eseguita). Di tale circostanza si è fornita in ogni caso prova per tabulas.
Con successivo provvedimento del 21.03.25 si evidenziava…visto il verbale di udienza del 20.03.25, preso atto delle richieste come avanzate dalle parti processuali, ritenuta la ctu richiesta esplorativa per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune probatorie;
rilevato che l'atto introduttivo redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto, la
Pag. 5 di 8 cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali;
rilevato che tali gravi lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; quest'ultima può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Cass. n.30218/17); ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
non accoglie le richieste di ctu per motivi indicati in narrativa, ritenuto che la causa appare matura per la decisione….
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (cfr. anche Cass. Sez. II, ordinanza n. 26517 del 19 ottobre 2018).
Sul punto rilevava inoltre parte convenuta - in merito al testimone arch. Testimone_5 non si può che reiterare l'eccezione dell'incapacità a testimoniare dello stesso…costui, che peraltro è stato cliente del medesimo legale della ditta per gli stessi fatti per Pt_1
cui è causa (si vedano i docc. nn. 07 e 08 di questa difesa, rispettivamente lettere del
06.03.19 e 26.11.18 a firma avvocato Alessandra Giorgia Vittadini, contrariamente a quanto dichiarato all'udienza del 20.03.25, ha certamente rivestito la qualifica di
Direttore dei Lavori - di nessun pregio la sua dichiarazione di definirsi Direttore artistico perché ancora non era architetto (risposta al capitolo 1 della memoria di parte attrice: “…ma come direttore artistico in quanto non ero ancora architetto…documento
Pag. 6 di 8 n. 03) prodotto da questa difesa. Trattasi dell'incarico professionale, laddove in merito ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento per cui è causa, fra gli altri compiti,
l'arch. aveva anche quelli relativi a: A) Studio di fattibilità; B) Progetto di Tes_4
massima e preventivo sommario;
C) Progetto esecutivo;
D) Computo metrico estimativo;
E) Capitolati e contratti;
F) Coordinamento dei lavori;
G) Assistenza collaudo e liquidazione finale - dal ridetto elenco degli incarichi attribuiti all'arch.
si evince che questi sono proprio i compiti tipici di un Direttore Lavori - sussiste Tes_4
un evidente interesse di costui nella presente controversia, atteso che evidenti potrebbero essere i profili di responsabilità della D.L. - parte attrice non abbia fornito prova (che in ogni caso non avrebbe potuto fornire) che altro soggetto abbia rivestito la qualifica di Direttore dei lavori - le testimonianze dell'arch. e del Tes_4 Tes_1 nessun effetto probatorio hanno sortito in merito all'an e al quantum oggi preteso dalla ditta CE - la deposizione del , marito dell'odierna convenuta, a Testimone_6
conoscenza diretta dei fatti di causa. Costui a riprova sul medesimo capito 21) ha così risposto: “Ricordo che la richiesta fu fatta ma non furono rasati” - i testimoni Tes_1
e abbiamo comunque dichiarato il non vero. Infatti, entrambi in risposta alla Tes_4
domanda n. 23) della memoria di parte attrice, hanno asserito che la signora CP_1 aveva richiesto nel bagno grande un piatto doccia filo pavimento, “dimenticando” che il bagno grande dell'appartamento di via Clementini non ha il piatto doccia ma bensì una vasca - come si evince dal documento n. 03) prodotto da questa difesa – incarico arch.
-, il professionista doveva essere pagato dalla committente (così come è Tes_4 CP_1
avvenuto) e non dalla ditta appaltatrice.
In definitiva, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non hanno fornito supporto probatorio circa le richieste attoree né la domanda riconvenzionale è stata provata (cfr. ord. istruttorie citate).
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636
Pag. 7 di 8 Non vi sono elementi probatori tali, nei limiti anzidetti, che permettano l'accoglimento della domanda di pagamento come, in definitiva, precisata in mancanza di necessari elementi probatori certi sul quantum richiesto nei limiti come indicati in narrativa.
Appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La funzione della buona fede contrattuale, come d'altronde quella della correttezza dell'art. 1175 c.c. (che vale per tutte le obbligazioni e non solo per le obbligazioni da contratto), è allora quella di colmare le inevitabili lacune legislative che un sistema può avere e di funzionare quindi come norma di chiusura del sistema stesso.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Ad ogni modo le condotte delle parti appaiono certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n.
10182/09, n. 1618/09 e n. 20399/04).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite devono essere compensate stante il rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: non accoglie la domanda attorea;
rigetta la domanda riconvenzionale;
spese di lite compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 23/04/2025
Il Giudice
F. Monaco
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