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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1723/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DE NE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
Tertulliano n. 37;
e da
, (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RUOCCO STEFANO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Napoli, Via Simone Martini n. 66;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1. i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori;
2. la residenza anagrafica dei figli sarà presso l'abitazione della madre, attualmente in
Zerbolò (PV), via Dott. Natale Bocchio 23;
3. i figli saranno collocati presso ciascun genitore in tempi paritetici, con l'alternanza settimanale, dalle ore 17 del venerdì alle ore 8 del venerdì successivo, quando il genitore accompagnerà i figli a scuola o comunque riaccompagnerà gli stessi presso l'altro genitore;
4. in considerazione del collocamento paritetico di cui al precedente punto, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli in occasione dei tempi di pag. 1 di 5 permanenza presso la propria abitazione, fatta eccezione per i costi della mensa scolastica che sarà ripartita tra i genitori al 50 % ciascuno, e i costi del parrucchiere di entrambi i figli, che ciascun genitore pagherà integralmente a mesi alterni;
5. ciascuno genitore sosterrà integralmente il costo della baby sitter nel momento in cui se ne avvarrà. Per quanto compatibile con le rispettive organizzazioni, il padre si impegna ad avvalersi della stessa baby sitter di cui già si avvale la madre, con cui i figli si trovano bene e così da garantire continuità di gestione, e in tal caso il padre provvederà a pagare la baby sitter contestualmente alla prestazione. Fatta eccezione per quanto appena detto per i costi di baby sitter, tutte le altre spese straordinarie, incluse in particolare quelle per il pre-scuola e per il dopo-scuola, saranno ripartite tra genitori al 50 % ciascuno, facendo riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia (doc. 4);
6. quanto alle condizioni economiche dei genitori in relazione alla richiesta di mantenimento diretto dei bambini, la madre è lavoratrice a tempo indeterminato full time con una retribuzione media netta mensile di € 2.000,00 ed è esclusiva proprietaria dell'abitazione in cui vive in Zerbolò (PV), via Dott. Natale Bocchio 23; il padre è lavoratore a tempo indeterminato full time con una retribuzione media netta mensile di €
2.280,00 ed è esclusivo proprietario dell'abitazione in cui si trasferirà a vivere sita in
Via Giosuè Carducci, 22 Garlasco (PV);
7. le parti concordano che il collocamento paritetico, il mantenimento ordinario diretto e le spese straordinarie come sopra detti avranno effetto dal 1 luglio 2025, al fine di consentire al sig. di ultimare entro tale data i lavori di ristrutturazione Parte_2 dell'immobile di recente acquistato dal medesimo e presso il quale andrà ad abitarvi;
8. in considerazione di quanto al precedente punto:
- fino al 30 aprile 2025, nei fine settimana alternati in cui del padre starà con i figli, dalle ore
17 del venerdì fino alle ore 8 del lunedì mattina quando riporterà i figli a scuola, la sig.ra lascerà libera la propria abitazione per consentire al padre di ivi trasferirsi Parte_1
e di pernottarvi;
pag. 2 di 5 - per i mesi di maggio e giugno 2025, ciascun genitore, nelle rispettive abitazioni, starà con i figli a fine settimana alternati, dalle ore 17 del venerdì fino alle ore 8 del lunedì con accompagnamento dei figli a scuola o comunque presso l'altro genitore;
nel caso in cui il sig. avesse problemi ad accompagnare i figli a scuola il lunedì mattina nel Parte_2 fine settimana di sua pertinenza, previo accordo con la sig.ra potrà Parte_1 riaccompagnare i figli presso la madre la precedente domenica sera alle ore 20;
- in considerazione della permanenza del sig. presso l'abitazione della Parte_2 sig.ra il medesimo si obbliga a pagare, o comunque a rimborsare alla sig.ra Parte_1
i consumi di luce e gas dell'abitazione della medesima, maturati fino al 30 Parte_1 aprile 2025, anche se dovessero essere fatturati in data successiva, entro 7 giorni dalla presentazione della bolletta da parte della sig.ra al sig. Parte_1 Parte_3
9. l'assegno unico sarà percepito in misura del 100 % dalla madre fino al 30 giugno
2025, mentre dal 1 luglio 2025 sarà percepito da ciascuno genitore in misura del 50%;
10. i figli trascorreranno le vacanze natalizie e di Pasqua con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza per ogni anno, come segue: a partire dal 2025, i figli staranno con il padre alla vigilia di Natale, con la madre a Natale, il 31.12 e il 1.1. con il padre, il 6 gennaio con la madre, la Pasqua con la madre, la Pasquetta con il padre, indicando quale orario di consegna dei figli ad un genitore le ore 8.00 del mattino e quale orario di riconsegna all'altro genitore le ore 20.00 di sera, salvo diverso accordo delle parti;
11. nelle ulteriori festività (quali 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, patrono) o eventuali ulteriori chiusure scolastiche (esempio, votazioni), i figli staranno con il genitore in base alla settimana di competenza in cui cadrà la festività o la chiusura scolastica;
12. in estate, i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane di vacanza non consecutive, nei periodi che i genitori si impegnano a concordare tra loro entro il 30 aprile di ogni anno;
pag. 3 di 5 13. il sig. si impegna ad asportare i propri beni personali Parte_2 eventualmente ancora presenti presso la casa della sig.ra entro il 30/09/2025, Parte_1 nonché a riconsegnare le chiavi dell'abitazione della sig.ra entro il Parte_1
01/06/2025, nonché a porre in essere, entro il 01/05/2025, gli adempimenti necessari per consentire alla sig.ra la voltura delle utenze dell'abitazione della medesima, Parte_1 ad oggi intestate ancora al sig. . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 12.5.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori
[...]
nato il [...] in [...] e Persona_1 [...]
, nato il [...] in [...]_4 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
pag. 4 di 5 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 29.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1723/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DE NE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
Tertulliano n. 37;
e da
, (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RUOCCO STEFANO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Napoli, Via Simone Martini n. 66;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1. i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori;
2. la residenza anagrafica dei figli sarà presso l'abitazione della madre, attualmente in
Zerbolò (PV), via Dott. Natale Bocchio 23;
3. i figli saranno collocati presso ciascun genitore in tempi paritetici, con l'alternanza settimanale, dalle ore 17 del venerdì alle ore 8 del venerdì successivo, quando il genitore accompagnerà i figli a scuola o comunque riaccompagnerà gli stessi presso l'altro genitore;
4. in considerazione del collocamento paritetico di cui al precedente punto, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli in occasione dei tempi di pag. 1 di 5 permanenza presso la propria abitazione, fatta eccezione per i costi della mensa scolastica che sarà ripartita tra i genitori al 50 % ciascuno, e i costi del parrucchiere di entrambi i figli, che ciascun genitore pagherà integralmente a mesi alterni;
5. ciascuno genitore sosterrà integralmente il costo della baby sitter nel momento in cui se ne avvarrà. Per quanto compatibile con le rispettive organizzazioni, il padre si impegna ad avvalersi della stessa baby sitter di cui già si avvale la madre, con cui i figli si trovano bene e così da garantire continuità di gestione, e in tal caso il padre provvederà a pagare la baby sitter contestualmente alla prestazione. Fatta eccezione per quanto appena detto per i costi di baby sitter, tutte le altre spese straordinarie, incluse in particolare quelle per il pre-scuola e per il dopo-scuola, saranno ripartite tra genitori al 50 % ciascuno, facendo riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia (doc. 4);
6. quanto alle condizioni economiche dei genitori in relazione alla richiesta di mantenimento diretto dei bambini, la madre è lavoratrice a tempo indeterminato full time con una retribuzione media netta mensile di € 2.000,00 ed è esclusiva proprietaria dell'abitazione in cui vive in Zerbolò (PV), via Dott. Natale Bocchio 23; il padre è lavoratore a tempo indeterminato full time con una retribuzione media netta mensile di €
2.280,00 ed è esclusivo proprietario dell'abitazione in cui si trasferirà a vivere sita in
Via Giosuè Carducci, 22 Garlasco (PV);
7. le parti concordano che il collocamento paritetico, il mantenimento ordinario diretto e le spese straordinarie come sopra detti avranno effetto dal 1 luglio 2025, al fine di consentire al sig. di ultimare entro tale data i lavori di ristrutturazione Parte_2 dell'immobile di recente acquistato dal medesimo e presso il quale andrà ad abitarvi;
8. in considerazione di quanto al precedente punto:
- fino al 30 aprile 2025, nei fine settimana alternati in cui del padre starà con i figli, dalle ore
17 del venerdì fino alle ore 8 del lunedì mattina quando riporterà i figli a scuola, la sig.ra lascerà libera la propria abitazione per consentire al padre di ivi trasferirsi Parte_1
e di pernottarvi;
pag. 2 di 5 - per i mesi di maggio e giugno 2025, ciascun genitore, nelle rispettive abitazioni, starà con i figli a fine settimana alternati, dalle ore 17 del venerdì fino alle ore 8 del lunedì con accompagnamento dei figli a scuola o comunque presso l'altro genitore;
nel caso in cui il sig. avesse problemi ad accompagnare i figli a scuola il lunedì mattina nel Parte_2 fine settimana di sua pertinenza, previo accordo con la sig.ra potrà Parte_1 riaccompagnare i figli presso la madre la precedente domenica sera alle ore 20;
- in considerazione della permanenza del sig. presso l'abitazione della Parte_2 sig.ra il medesimo si obbliga a pagare, o comunque a rimborsare alla sig.ra Parte_1
i consumi di luce e gas dell'abitazione della medesima, maturati fino al 30 Parte_1 aprile 2025, anche se dovessero essere fatturati in data successiva, entro 7 giorni dalla presentazione della bolletta da parte della sig.ra al sig. Parte_1 Parte_3
9. l'assegno unico sarà percepito in misura del 100 % dalla madre fino al 30 giugno
2025, mentre dal 1 luglio 2025 sarà percepito da ciascuno genitore in misura del 50%;
10. i figli trascorreranno le vacanze natalizie e di Pasqua con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza per ogni anno, come segue: a partire dal 2025, i figli staranno con il padre alla vigilia di Natale, con la madre a Natale, il 31.12 e il 1.1. con il padre, il 6 gennaio con la madre, la Pasqua con la madre, la Pasquetta con il padre, indicando quale orario di consegna dei figli ad un genitore le ore 8.00 del mattino e quale orario di riconsegna all'altro genitore le ore 20.00 di sera, salvo diverso accordo delle parti;
11. nelle ulteriori festività (quali 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, patrono) o eventuali ulteriori chiusure scolastiche (esempio, votazioni), i figli staranno con il genitore in base alla settimana di competenza in cui cadrà la festività o la chiusura scolastica;
12. in estate, i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane di vacanza non consecutive, nei periodi che i genitori si impegnano a concordare tra loro entro il 30 aprile di ogni anno;
pag. 3 di 5 13. il sig. si impegna ad asportare i propri beni personali Parte_2 eventualmente ancora presenti presso la casa della sig.ra entro il 30/09/2025, Parte_1 nonché a riconsegnare le chiavi dell'abitazione della sig.ra entro il Parte_1
01/06/2025, nonché a porre in essere, entro il 01/05/2025, gli adempimenti necessari per consentire alla sig.ra la voltura delle utenze dell'abitazione della medesima, Parte_1 ad oggi intestate ancora al sig. . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 12.5.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori
[...]
nato il [...] in [...] e Persona_1 [...]
, nato il [...] in [...]_4 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
pag. 4 di 5 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 29.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5