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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale nato ad [...] il 21 Parte_1
maggio 1977 e residente in [...]del Garda (TN) , chiedeva di adottare nata a [...] il [...]; Persona_1
visto il consenso manifestato dall' adottante e dalla adottanda;
visto l'assenso della madre dell'adottanda; rilevato che il padre dell'adottanda, ritualmente citato, non è comparso;
rilevato che lo stesso ha inviato il proprio assenso con mera email trovandosi a risiedere nello stato del Montana (USA); ritenuto che detta mail, non essendone certa la provenienza, non può considerarsi assenso prestato ai sensi di legge;
dato atto inoltre che dall'istruttoria condotta è emerso che il predetto padre naturale si è sempre disinteressato della odierna adottanda, come in effetti desumibile anche dal comportamento processuale consistente nella mancata personale presentazione e nel mancato invio della procura speciale prevista all'art. 311 comma 2 c.c.; ritenuto che il complesso dei comportamenti assunti dal genitore dell'adottanda possano considerarsi quale mancata prestazione dell'assenso;
ritenuto che
l'art. 297 c.c. - a norma del quale il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile, come di fatto lo è nel caso di specie, ottenere l'assenso , oppure quando lo stesso non è prestato – è perfettamente applicabile al caso di specie;
ritenuto, inoltre, che sussiste un evidente interesse dell'adottanda ad ottenere l'assenso e, quindi, l'adozione, trattandosi della conclamazione, con rilevanti effetti giuridici, di un rapporto parentale istituitosi in sostituzione di quello naturale, mai attuato dal genitore naturale, diretto a soddisfare il diritti fondamentali della persona adottata;
rilevato che sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c. , in particolare l'adottante ha compiuto 35 anni e supera di più di 18 anni l'età della persona che intende adottare;
rilevato che non ricorrono condizioni ostative alla suddetta adozione di soggetto maggiore di età; visto l'art. 313 c.p.c.;
P.Q.M.
Dispone di far luogo alla adozione di nata a [...] Persona_1
(Ucraina) il 17 agosto 2006 da parte di nato ad [...] Parte_1
(TN) il 21 maggio 1977.
Manda alla cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale nato ad [...] il 21 Parte_1
maggio 1977 e residente in [...]del Garda (TN) , chiedeva di adottare nata a [...] il [...]; Persona_1
visto il consenso manifestato dall' adottante e dalla adottanda;
visto l'assenso della madre dell'adottanda; rilevato che il padre dell'adottanda, ritualmente citato, non è comparso;
rilevato che lo stesso ha inviato il proprio assenso con mera email trovandosi a risiedere nello stato del Montana (USA); ritenuto che detta mail, non essendone certa la provenienza, non può considerarsi assenso prestato ai sensi di legge;
dato atto inoltre che dall'istruttoria condotta è emerso che il predetto padre naturale si è sempre disinteressato della odierna adottanda, come in effetti desumibile anche dal comportamento processuale consistente nella mancata personale presentazione e nel mancato invio della procura speciale prevista all'art. 311 comma 2 c.c.; ritenuto che il complesso dei comportamenti assunti dal genitore dell'adottanda possano considerarsi quale mancata prestazione dell'assenso;
ritenuto che
l'art. 297 c.c. - a norma del quale il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile, come di fatto lo è nel caso di specie, ottenere l'assenso , oppure quando lo stesso non è prestato – è perfettamente applicabile al caso di specie;
ritenuto, inoltre, che sussiste un evidente interesse dell'adottanda ad ottenere l'assenso e, quindi, l'adozione, trattandosi della conclamazione, con rilevanti effetti giuridici, di un rapporto parentale istituitosi in sostituzione di quello naturale, mai attuato dal genitore naturale, diretto a soddisfare il diritti fondamentali della persona adottata;
rilevato che sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c. , in particolare l'adottante ha compiuto 35 anni e supera di più di 18 anni l'età della persona che intende adottare;
rilevato che non ricorrono condizioni ostative alla suddetta adozione di soggetto maggiore di età; visto l'art. 313 c.p.c.;
P.Q.M.
Dispone di far luogo alla adozione di nata a [...] Persona_1
(Ucraina) il 17 agosto 2006 da parte di nato ad [...] Parte_1
(TN) il 21 maggio 1977.
Manda alla cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 314 c.c..
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 2 di 2