Accoglimento
Sentenza 10 luglio 2025
Decreto collegiale 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06047/2025REG.PROV.COLL.
N. 01435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2025, proposto dal dr.
-OMISSIS--, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Russo e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Napolitano in Roma, via Pietro Antonio Micheli, n. 49;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) e Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dr. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Perla e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Sistina, n. 121;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visto altresì l’atto di costituzione in giudizio del dr. -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti e la replica dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Giuseppe Russo, l’avv. Fabrizio Guerra su delega dichiarata dell’avv. Fabrizio Perla e l’Avvocato dello Stato Marina Russo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con l’appello in epigrafe il dr. -OMISSIS-- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I, n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, chiedendone la riforma.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dal medesimo dr. -OMISSIS- avverso i seguenti atti: a) il d.m. del -OMISSIS-, recante la nomina del dr. -OMISSIS- a Presidente di Sezione del Tribunale -OMISSIS-, settore civile; b) la delibera del C.S.M., assunta nel Plenum del -OMISSIS-, di approvazione, per l’incarico in questione, della proposta B in favore del dr. -OMISSIS-; c) la decisione assunta dal Vice Presidente del C.S.M. nella seduta del -OMISSIS- di disattendere il parere della Commissione per il regolamento del Consiglio ed approvare la proposta B in favore del dott. -OMISSIS-; d) le operazione e l’esito della votazione nella predetta seduta, consistito in n. 14 voti per la proposta A (favorevole al ricorrente), n. 15 voti per la proposta B e n. 1 astenuto; e) la proposta B, formulata dalla V^ Commissione; f) il resoconto sommario della seduta del Plenum dell’organo di autogoverno del -OMISSIS- e il verbale di seduta.
In fatto l’appellante espone di aver partecipato, al pari del controinteressato e di altri candidati, alla procedura di nomina all’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione presso il Tribunale -OMISSIS-, settore civile, per il quale la competente Commissione del C.S.M. elaborava due proposte, l’una (A) in suo favore e l’altra (B) in favore del dr. -OMISSIS- (anch’egli, come l’appellante, all’epoca magistrato -OMISSIS- presso la X^ Sezione Civile).
Nella seduta del Plenum del Consiglio Superiore del -OMISSIS-, terminati gli interventi, il Vice Presidente del C.S.M. avviava le operazioni di voto elettronico, invitando i componenti a votare, con la precisazione che il tasto verde era favore della proposta A, il tasto rosso a favore della proposta B e quello bianco per l’astensione.
L’esponente afferma che subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e prima che fosse reso noto l’esito della votazione, uno dei votanti (il cons. -OMISSIS-) segnalava di aver votato con il tasto verde, ma che il suo voto non era riportato come tale dal voto elettronico: questo, invece, lo aveva riportato come bianco. La circostanza era confermata da altri tre consiglieri (-OMISSIS--, -OMISSIS- e -OMISSIS-), cosicché il Vice Presidente, dopo aver comunicato l’esito della votazione – n. 14 voti a favore della proposta A, n. 15 voti a favore della proposta B e un’astensione, e cioè il voto contestato del cons. -OMISSIS- – dava la parola a quest’ultimo, il quale confermava a verbale quanto segnalato, ossia che quando aveva votato era comparso il colore verde, coerentemente alla sua intenzione di voto, ma che poi quel voto era diventato “ inspiegabilmente ” bianco e chiedeva che la sua dichiarazione di voto a verbale prevalesse sull’esito attribuito dal sistema. Il Vice Presidente, a fronte dei dubbi sui passaggi ulteriori, sospendeva la seduta e chiedeva un parere alla Commissione per il regolamento sul quesito se si dovesse procedere alla ripetizione del voto (in presenza di una situazione di parità, con n. 15 voti a testa per ciascuna delle due proposte), ovvero se dovesse prevalere il voto comunque risultante dal sistema elettronico. La Commissione, a maggioranza, si esprimeva per la ripetizione del voto e dava altresì atto che l’operatore economico incaricato della gestione del sistema elettronico di votazione non aveva ravvisato malfunzionamenti (tali da spiegare l’accaduto). Tuttavia, il Vice Presidente del C.S.M., discostandosi dal parere, decideva per l’assenza di ragioni per invalidare la votazione, così come risultante dal voto elettronico espresso e pertanto dichiarava approvata la proposta di voto B in favore del dott. -OMISSIS-.
Il dr. -OMISSIS- impugnava il decreto di nomina del controinteressato e gli altri atti della procedura con ricorso al T.A.R. Lazio, ma questo, come accennato, veniva respinto dall’adito Tribunale con la sentenza appellata.
Nel gravame l’appellante ha contestato l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo plurime censure a sostegno della tesi dell’erroneità della stessa, pur senza rubricarle in formali motivi di appello.
In estrema sintesi e salvo quanto si dirà oltre, con un primo gruppo di censure l’appellante ha dedotto l’erroneità per più versi della sentenza per aver questa disatteso le doglianze da lui formulate in primo grado in riferimento alla questione del computo del voto del cons. -OMISSIS- tra gli astenuti e non in favore della proposta A.
Con gli altri gruppi di censure ha invece dedotto l’erroneità della sentenza per avere questa disatteso i motivi del ricorso di primo grado rivolti a contestare la valutazione degli indicatori specifici di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) e lett. b) , del c.d. Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (adottato dal C.S.M. con circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015), nonché la valutazione dell’indicatore generale, quella delle pubblicazioni e quella del merito.
Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, depositando di seguito memoria con cui, dopo aver riportato per sommi capi il quadro normativo di riferimento, hanno eccepito: a) l’inammissibilità in rito e comunque l’infondatezza del primo gruppo di censure dedotte con l’appello; b) ancora l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure dedotte con l’appello che investono il merito della preferenza accordata al controinteressato. Da ultimo, hanno rilevato che il Ministero della Giustizia è convenuto in giudizio quale litisconsorte necessario ex art. 17 della l. n. 195/1958, chiedendo, perciò, in virtù del carattere vincolato del decreto ministeriale di recepimento delle deliberazioni del C.S.M., la compensazione delle spese nei confronti del Ministero anche in ipotesi di accoglimento del gravame.
Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato dr. -OMISSIS-, depositando una memoria con cui ha eccepito: a) l’inammissibilità dell’appello, in quanto recante la riproposizione di censure coincidenti con quelle dedotte in primo grado; b) l’infondatezza del primo gruppo di censure, volte a lamentare la violazione del favor voti per la mancata considerazione della presunta effettiva volontà del cons. -OMISSIS-; c) l’inammissibilità delle ulteriori censure, perché tali da investire il merito delle scelte del C.S.M., e comunque la loro infondatezza.
L’appellante, dal canto suo, ha depositato una memoria e una replica (con la quale ha controdedotto alle eccezioni delle controparti), insistendo per l’accoglimento del gravame.
All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 il Collegio, uditi i difensori presenti delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello del dr. -OMISSIS-- contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, che ha respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti di nomina del dr. -OMISSIS- a Presidente di Sezione del Tribunale -OMISSIS-, settore civile.
I presupposti fattuali della controversia sono già stati esposti più sopra e a tale esposizione si rinvia integralmente.
Il T.A.R., nell’analizzare le censure del ricorrente, le ha disattese ritenendo che rispetto al favor voti nel caso di specie dovesse prevalere il principio di certezza del voto.
In estrema sintesi, il primo giudice ha osservato che il regolamento interno del C.S.M. non precisa le modalità di risoluzione di eventuali incertezze sull’espressione del voto nel caso in cui si proceda con il sistema elettronico, né individua il momento esatto nel quale la votazione debba ritenersi conclusa e non più modificabile. Il sistema elettronico oggi in uso consente comunque al consigliere uno spazio di tempo entro cui la votazione resta aperta, così da poter modificare la propria manifestazione di voto.
Ne discende che nel caso di specie la scelta del Vice Presidente di convalidare il voto, a fronte della constatazione dell’assenza di guasti, è coerente con la necessità di assicurare la certezza del voto una volta che le relative operazioni si siano concluse: ad opinare diversamente, infatti, si consentirebbe di contestare senza limiti il voto, pur correttamente manifestato, sulla base della non coincidenza con la reale intenzione del votante, così mettendo in discussione la certezza delle determinazioni assunte dall’organo consiliare mediante la votazione.
In contrario – aggiunge la sentenza appellata – non rileva che si sia dato atto a verbale della mancanza di unanimità nel parere espresso dalla Commissione per il regolamento: infatti, a fronte della natura non vincolante di detto parere, il Vice Presidente ha offerto la propria soluzione che, riguardando la modalità di gestione dell’assemblea, rientrava tra i suoi poteri, in virtù delle sue attribuzioni in assenza del Presidente.
Nel seguito della sentenza il T.A.R. ha poi disatteso gli altri motivi del ricorso, volti a censurare nel merito il giudizio di prevalenza accordato al controinteressato.
Il ricorrente, infatti, ha lamentato che il C.S.M. avrebbe sminuito il suo profilo, senza effettuare una vera e propria comparazione con quello del controinteressato, ritenuto prevalente.
In contrario, tuttavia, il T.A.R. ha osservato come nella delibera impugnata l’organo di autogoverno abbia tratteggiato il profilo professionale del magistrato nominato, ripercorrendo, in conformità alle disposizioni del c.d. Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, da un lato il merito, ossia la complessiva esperienza professionale del candidato, dall’altro le attitudini, alla luce degli indicatori generali (artt. 7-13 del T.U.) e specifici (esperienze maturate nel lavoro giudiziario e risultati conseguiti; pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire: art. 15, comma 1, lettere a) e b) del T.U.), ed evidenziando gli aspetti ritenuti più rilevanti nella comparazione per la copertura del posto.
Nell’ambito della valutazione comparativa tra i due candidati – aggiunge la sentenza – la delibera ha motivato la prevalenza accordata al controinteressato in relazione ad entrambi gli indicatori specifici appena menzionati, ancorché riconosciuti come ricorrenti anche nel percorso professionale del dott. -OMISSIS-. Il primo giudice ha escluso che la comparazione effettuata palesasse alcuna illogicità ed ha evidenziato come la prevalenza accordata al controinteressato non dipendesse dal dato meramente quantitativo delle esperienze risultanti dal percorso professionale, ma anche dalla maggiore varietà delle medesime, “ sulla base dello svolgimento delle funzioni giudicanti “nel settore civile in plurime realtà territoriali e per un periodo più ampio (art. 27 T.U.), avendo quindi [il dott. -OMISSIS-] maturato una esperienza più eterogenea nella trattazione delle materie riferite al medesimo settore qui di interesse” ”.
In merito, infine, agli indicatori generali, le significative esperienze vantate dal ricorrente non sono state ritenute in grado di sovvertire la valutazione attitudinale specifica dei due candidati, poiché gli stessi vantano ambedue plurime esperienze nella giurisdizione, cui si aggiungono talune esperienze ordinamentali: sul punto il T.A.R. osserva che detta valutazione risulta coerente, a fronte di indicatori generali sostanzialmente equivalenti. Né – conclude la sentenza – a un diverso esito conduce il rilievo del ricorrente circa le numerose pubblicazioni scientifiche di cui è autore: queste, infatti, ancorché qualificanti nel complesso del suo profilo professionale, “ presentano una valenza eterogenea rispetto agli elementi valorizzati dagli indicatori specifici presi in esame e riferiti alle funzioni giudiziarie svolte dal candidato ”.
Così sintetizzate le motivazioni della sentenza appellata, occorre a questo punto delibare l’eccezione di inammissibilità dell’intero appello, sollevata dalle controparti sul presupposto che l’appellante si sarebbe limitato a riproporre censure coincidenti con quelle dedotte nel ricorso di primo grado, senza prospettare serie e concrete confutazioni delle statuizioni per lui sfavorevoli contenute nella sentenza impugnata.
Tale eccezione – sollevata in termini sostanzialmente analoghi sia dalla difesa erariale, sia da quella del controinteressato (con l’unica differenza che la difesa erariale la fraziona, formulandola in ordine ai vari gruppi di censure articolate nell’appello) – è intesa a far valere la violazione del principio di specificità dei motivi di appello ex art. 101, comma 1, c.p.a., che impone la proposizione di censure specifiche contro i capi della sentenza gravata. Essa, tuttavia, si rivela priva di fondamento, alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
Per costante giurisprudenza, il principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a. prescrive che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo, perché il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae , i cui limiti oggettivi risultano segnati dai motivi di impugnazione (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186; id., 9 aprile 2024, n. 3245; id., 22 giugno 2023, n. 6147; Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 503; id., 7 marzo 2022, n. 1619; Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9938; id., 24 febbraio 2020, n. 1355; Sez. II, 15 novembre 2023, n. 9811; id., 2 febbraio 2022, n. 717; Sez. VI, 14 novembre 2023, n. 7956).
Pertanto, l’appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per le quali questa sarebbe erronea e da riformare (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, n. 3186/2025, cit.; Sez. II, 12 marzo 2021, n. 2152; id., 21 maggio 2019, n. 3253; Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1543; id., 17 giugno 2014, n. 3088; Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1529; Sez. IV, 26 settembre 2016, n. 3936; Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158). Non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che gli stessi siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8321); in ogni caso, la specificità si articola in relazione alla natura delle controversie (C.d.S., Sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006).
Ciò premesso, nella vicenda in esame il precetto dell’art. 101, comma 1, c.p.a. è rispettato, in quanto l’appellante ha mosso critiche specifiche alla sentenza impugnata (in disparte la fondatezza di esse), individuando con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali, a suo avviso, la sentenza sarebbe errata e da riformare, tanto è vero che sia l’Amministrazione, sia il controinteressato hanno replicato nel merito a dette critiche in modo analitico.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il primo gruppo di censure contenute nell’appello, attraverso le quali l’appellante contesta la sentenza di prime cure per non avere questa accordato prevalenza al favor voti , e cioè all’effettiva intenzione di voto espressa dal cons. -OMISSIS-, nei confronti della sua fallace manifestazione esteriore.
L’appellante sottolinea al riguardo come non sia in discussione l’effettiva volontà del cons. -OMISSIS-, a lui favorevole (in quanto rivolta verso la proposta A) e la coerenza della stessa con la sua originaria risultanza elettronica (luce verde), poiché tale circostanza, segnalata dal medesimo cons. -OMISSIS-, è stata confermata dalle dichiarazioni di tre consiglieri presenti ai fatti (-OMISSIS--, -OMISSIS- e -OMISSIS-) e tale considerazione trova conferma nella lettura del verbale della seduta del Plenum del C.S.M. del -OMISSIS-.
Si legge, infatti, a pag. 334 del citato verbale quanto segue:
“ Il Presidente dispone la votazione per ballottaggio con l’ausilio del sistema elettronico di votazione, La votazione riporta il seguente esito; Proposta A 14 voti […] ; Proposta B 15 voti […] ; si registra un’astensione (-OMISSIS-).
Il Presidente segnala che il cons. -OMISSIS- ha evidenziato un malfunzionamento del sistema elettronico di votazione con riferimento all’espressione di voto e chiede di interloquire.
Il cons. -OMISSIS- dichiara: “Quando ho votato, avendo io deciso di votare per la proposta A e avendo quindi pigiato il tasto verde, è apparso regolarmente il colore verde, poi inspiegabilmente è diventato bianco. In ogni caso credo che la mia dichiarazione di volontà a verbale prevalga su quella che risulta in termini cromatici, quindi chiedo che venga verbalizzata questa dichiarazione.
I cons. --OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- riferiscono di aver visto inizialmente accendersi la luce verde per la postazione del cons. -OMISSIS- ”.
Ad avviso del Collegio, da un lato rileva l’immediatezza con la quale il cons. -OMISSIS- ha segnalato l’anomalia occorsagli: come si è visto, il verbale riporta l’affermazione del (Vice) Presidente, il quale “ segnala che il cons. -OMISSIS- ha evidenziato ” l’anomalia, dunque tale evidenziazione è anteriore alle parole del Presidente, come dimostrano i tempi utilizzati (indicativo presente e passato prossimo). Ciò conduce a escludere che alla base dell’intervento del consigliere vi possano essere motivazioni opportunistiche, dipendenti dall’esito del voto (v. infra ). Dall’altro lato, è dirimente la circostanza che ben tre consiglieri hanno confermato con le loro dichiarazioni la scansione dei fatti, cioè l’iniziale accensione della luce verde, poi commutatasi in bianco, non potendosi dubitare della genuinità delle dichiarazioni stesse: queste ultime hanno indubbio valore, perché rendono tutt’altro che “ fantasiosa ” (come opina la difesa del controinteressato) la ricostruzione di un’originaria risultanza elettronica del voto recante la luce verde, in favore dell’appellante.
È vero, ed è un dato che ha assunto valenza decisiva nella scelta del Vice Presidente di discostarsi dal parere della Commissione per il regolamento e di privilegiare il principio di certezza della votazione, che l’impresa che gestisce il sistema elettronico di votazione, immediatamente intervenuta, ha escluso la sussistenza di malfunzionamenti o anomalie di detto sistema.
Tuttavia, sia il parere della Commissione per il regolamento citato alle pagg. 335 e segg. del verbale, sia la sentenza, a pag. 8, affermano che “ il sistema elettronico attualmente in uso consente comunque al consigliere uno spazio temporale in cui rimane aperta la votazione, così da poter modificare la propria manifestazione di voto ”: è evidente, però, che in questo “ spazio temporale ” può verificarsi anche l’inverso e cioè non che il consigliere votante corregga l’errore iniziale in cui è incorso, ma, al contrario, che egli modifichi per errore il voto consapevolmente espresso, pigiando inavvertitamente i relativi tasti, senza però poter più correggere l’errore, poiché dopo la dichiarazione di chiusura della votazione e prima che ne siano visualizzati i risultati sugli schemi presenti in aula, un impulso viene dato al sistema per precludere eventuali modifiche dei voti (v. pag. 336 del verbale). Il Collegio ritiene che ciò possa essere verosimilmente accaduto al cons. -OMISSIS-, conducendolo ad una manifestazione esteriore del voto non coerente con la sua effettiva intenzione e tale da generare incertezza in ordine al voto stesso.
Diventano a questo punto dirimenti le lacune che la riferita Commissione ha riscontrato nell’attuale regolamentazione delle fasi finali del voto, nei casi in cui si ricorre al sistema elettronico: si legge, infatti, nel parere, per come riportato a pag. 338 del verbale della seduta del Plenum , che “ sarebbe opportuna [ id est : allo stato è carente] una regolamentazione più precisa delle fasi finali del voto, nei casi in cui si ricorra al sistema elettronico. Nello specifico, sarebbe opportuno prevedere che il Vice Presidente, prima di dichiarare formalmente chiusa la votazione e inibire al sistema il recepimento di cambi di votazione, interpelli i consiglieri chiedendo loro se debbono formalizzare osservazioni o se la procedura possa dichiararsi regolarmente conclusa ”. Conclude a maggioranza la Commissione che “ in mancanza di tale interlocuzione prima del momento di effettiva dichiarazione di chiusura del voto, e quando un consigliere evidenzi con immediatezza all’assemblea, pur dopo la chiusura del voto, la presenza della discrasia riscontrata […] deve ritenersi opportuno tutelare prioritariamente la reale volontà del consigliere e conseguentemente procedere alla ripetizione della votazione con la presenza dei soli consiglieri originariamente votanti ”.
Tale conclusione è condivisa dal Collegio, con l’avvertenza che la tutela prioritaria della reale volontà del consigliere nel caso di specie è requisito di legittimità – e non di mera opportunità – dell’azione amministrativa. Ciò, in base al principio generale del favor voti , che impone di considerare valido il suffragio ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9636; id., 30 giugno 2022, n. 5419; id., 10 agosto 2021, n. 5841; id., 19 luglio 2021, n. 5428; Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4689; id., 5 marzo 2018, n. 1327; Sez. V, 21 giugno 2016, n. 2726; id., 7 luglio 2015, n. 3368; id., 9 settembre 2013, n. 4474).
Non convincono le argomentazioni del T.A.R., secondo cui la scelta di convalidare il voto si mostra, nel caso in esame, coerente con la necessità di assicurare la certezza del voto, una volta che le relative operazioni si siano concluse, poiché in caso contrario si consentirebbe di contestare senza limiti (in specie: di tempo) il voto, pur se correttamente manifestato, sulla base della non coincidenza con la reale intenzione di chi lo ha espresso, mettendo in discussione la certezza delle determinazioni assunte dall’organo di autogoverno mediante la votazione.
Da un lato, infatti, si è già osservato che nel caso di specie la contestazione da parte del cons. -OMISSIS- è stata immediata, il che ne esclude eventuali motivazioni opportunistiche; dall’altro, la Commissione per il regolamento ha evidenziato, nel suo parere, tra le lacune della disciplina regolamentare sul voto con il sistema elettronico, che il regolamento non disciplina il momento esatto in cui la votazione si deve ritenere conclusa e non modificabile, mentre è solo in via di prassi che il Vice Presidente attesta la conclusione della votazione con una dichiarazione resa in assemblea plenaria (v. pagg. 335-336 del verbale della seduta del C.S.M.).
Per quanto ora detto, è dunque fondata la doglianza dell’appellante secondo cui non si può individuare nella dichiarazione di chiusura del voto da parte del Vice Presidente il termine oltre il quale non si possono effettuare segnalazioni o contestazioni, tale termine dovendo, semmai, farsi coincidere con il momento, successivo, della lettura dell’esito del voto: è solo a partire da questo momento, infatti, che eventuali contestazioni potrebbero essere strumentali e non genuine, perché volte a nascondere l’intenzione di voler cambiare il voto.
Nel caso di specie la contestazione del cons. -OMISSIS- è stata immediata e del resto la dichiarazione di chiusura del voto da parte del Vice Presidente non ha, in base alla stessa disciplina regolamentare, per come riferisce la Commissione, il valore di momento in cui le operazioni di voto devono ritenersi concluse: quindi, al contrario di quanto sostiene la difesa erariale, la doglianza non è ininfluente, né erronea, anzi, essa è fondata e da condividere e conduce all’accoglimento dell’appello, all’esclusivo fine della ripetizione delle operazioni di voto.
I rilievi del T.A.R., come le argomentazioni della difesa erariale e del controinteressato, portano, de iure condendo , a evidenziare la necessità di un intervento regolamentare che elimini le lacune della disciplina sopra ricordate, illustrate dalla Commissione per il regolamento nel suo parere; ma de iure condito , le suindicate peculiarità della fattispecie portano il Collegio a condividere il parere espresso a maggioranza dalla medesima Commissione, secondo cui deve darsi prevalenza all’effettiva volontà del consigliere che aveva segnalato la discrasia tra la sua intenzione di voto ed il voto espresso, con conseguente ripetizione del voto.
La fondatezza delle censure del ricorso attinenti all’illegittimità della decisione di non procedere alla ripetizione della votazione ha portata assorbente rispetto a tutte le altre censure: in particolare, essa ha portata assorbente rispetto alle censure con cui è stato contestato il merito della valutazione dei due candidati e si sono affermate la maggiore attitudine all’incarico e i maggiori titoli dell’appellante rispetto al candidato risultato vincitore. Tali censure, infatti, non possono essere esaminate, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in presenza di un accoglimento comportante, come detto, la necessaria ripetizione delle operazioni di voto.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, attese la complessità e parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, ai fini della ripetizione delle operazioni di voto.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.