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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa RL D'OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile riassunta ed iscritta al n. 10379 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dom. Stefano Parte_1 C.F._1
Ricci,
ATTORE in riassunzione
contro
AVV. SILVIA PASTORELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Berra C.F._2
del foro di Milano,
CONVENUTA in riassunzione
Causa avente ad oggetto risarcimento del danno da responsabilità professionale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
FATTO
L'avv. Silvia Pastorelli chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Brescia il decreto ingiuntivo n.
2503/2020, immediatamente esecutivo, nei confronti del cliente , per il pagamento Parte_1
della somma di € 2.710,00, oltre accessori e spese, pretesa a titolo di compensi professionali inerenti pagina 1 di 7 l'attività stragiudiziale da lei svolta in favore del , nel periodo 2018-2019, in relazione Parte_1
all'infortunio sul lavoro verificatosi il giorno 3.3.2018.
Proponeva opposizione al suddetto decreto il Consiglio chiedendo preliminarmente la sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo ed eccependo, nel merito, fra l'altro, l'inadempimento della professionista agli obblighi di diligenza prudenza e perizia nell'esercizio dell'attività
professionale, in relazione al quale proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Con ordinanza del 18.5.2021 il Giudice di Pace rigettava l'istanza di sospensione e disponeva la separazione, per competenza, della domanda riconvenzionale, avente valore superiore a quello di competenza del Giudice di Pace, dalla causa di opposizione, assegnando alle parti termine di legge per la riassunzione.
Il giudizio relativo alla domanda riconvenzionale veniva riassunto dinanzi all'intestato Tribunale da il quale, richiamando tutto quanto precedentemente dedotto nell'atto di opposizione, Parte_1
formulava i seguenti addebiti all'operato dell'avv. Pastorelli:
- insussistenza del credito per assenza di convenzione professionale;
- violazione dell'obbligo di informazione circa la possibilità di presentare querela e quindi di agire in sede penale;
- omessa informazione circa la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno riportato dal Consiglio a seguito dell'infortunio;
- violazione dell'obbligo di informazione circa la possibilità del Consiglio di opporsi alla liquidazione della rendita vitalizia effettuata dall'INAIL;
- imperizia nel consigliare la sottoscrizione del verbale di conciliazione, pur in presenza di licenziamento illegittimo.
pagina 2 di 7 Tutto ciò premesso, l'attore in riassunzione concludeva per la condanna dell'avv. Pastorelli al risarcimento del danno da determinarsi all'esito del giudizio.
Si costituiva nel giudizio riassunto, l'avv. Pastorelli, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, deducendo che:
- non vi era alcun obbligo di forma scritta relativamente all'accordo sulla misura del compenso professionale che, anzi, è determinabile anche successivamente alla stipula del contratto;
- infondata era la doglianza relativa alla presunta mancata informazione circa la possibilità di presentare querela e di agire in sede penale, informativa che la convenuta aveva rivolto al cliente come documentato dalla missiva prodotta dal doc. 55; in ogni caso, nessuna querela era proponibile dalla convenuta, tenuto conto che il Consiglio si era rivolto a lei dopo circa sei mesi dalla data dell'infortunio;
- risultava documentalmente provato che la convenuta aveva inviato al datore di lavoro del
Consiglio formale richiesta di risarcimento del danno nell'interesse del suo assistito (come da lettera del 11.09.2018, doc. 2 all. B);
- infondata era la doglianza relativa alla presunta omessa informativa circa la possibilità di opporsi alla liquidazione della rendita INAIL, possibilità, per contro, specificatamente illustrata dalla convenuta all'attore e da quest'ultimo, poi, esercitata a mezzo del nuovo difensore, con esito negativo;
- quanto alla presunta illegittima sottoscrizione del verbale di conciliazione, risultava per tabulas che tale verbale era stato sottoscritto alla presenza delle organizzazioni sindacali e, dunque, con la massima tutela per il lavoratore;
- non vi era alcuna specifica indicazione dei presunti danni subiti dall'attore quali conseguenza dell'attività professionale della convenuta.
pagina 3 di 7 Tutto ciò premesso, l'avv. Pastorelli concludeva per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza successiva, ritenute irrilevanti le prove dedotte dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Nelle more del giudizio interveniva la pronuncia della sentenza n. 404/2022 del Giudice di Pace, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dal Consiglio e pronunciata la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta.
In pendenza dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, il difensore dell'attore opponente depositava atto di revoca del mandato difensivo da parte dell'attore.
MOTIVI
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
All'esito del giudizio è emersa l'infondatezza di tutti gli addebiti mossi dall'attore a carico della convenuta nell'esercizio dell'attività professionale commissionata.
Si esaminano le singole censure.
Insussistenza del credito per assenza di convenzione professionale
La doglianza è infondata.
Va anzitutto rilevato che il conferimento dell'incarico professionale al difensore e la mistura del compenso non sono accordi che debbono rivestire la forma scritta ad substantiam.
Sul punto, deve osservarsi che, come affermato anche di recente dalla Corte di cassazione a Sezioni
Unite, sia l'accordo che la misura del compenso possono essere concordati verbalmente ovvero mediante ricorso ad elementi integrativi dei contratti, quali, ad esempio, le tariffe professionali.
pagina 4 di 7 Peraltro, nel caso in esame, a fronte delle plurime richieste del pagamento dei compensi rivolte dall'avvocato Pastorelli all'attore, quest'ultimo ha provveduto ad eseguire parziali pagamenti e mai ha contestato l'esistenza del rapporto professionale che, anzi, era pacifico fra le parti, quanto meno sino alla data del 30.10.2019, nella quale il Consiglio ebbe a formulare espressa revoca del mandato professionale (doc. 44).
Per tali considerazioni la domanda su tale punto va rigettata.
Violazione dell'obbligo di informazione circa la possibilità di presentare querela e quindi di agire in sede penale
Anche tale doglianza è infondata.
Anzitutto, va rilevato che l'evento occorso al Consiglio in data 03.03.2018 integra fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Pertanto, nessuna querela era necessaria per instaurare il procedimento penale.
In ogni caso, si osserva che sui osserva che risulta documentalmente provato che l'attore si rivolse all'avv. Pastorelli circa sei mesi dopo il verificarsi dell'infortunio, con il che ogni termine per la proposizione della querela era già scaduto.
Omessa informazione circa la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno riportato dal Consiglio a seguito dell'infortunio
Risulta, altresì, documentalmente provato che l'avv. Pastorelli prospettò al cliente la possibilità di chiedere il risarcimento del danno al proprio datore di lavoro, a prescindere dell'instaurazione di un procedimento penale, come risulta dalla corrispondenza intercorsa fra le parti (doc. 55 all. B).
Pertanto, anche per tale censura la domanda va rigettata.
Violazione dell'obbligo di informazione circa la possibilità del Consiglio di opporsi alla liquidazione della rendita vitalizia effettuata dall'INAIL
L'infondatezza di tale contestazione è ictu oculi dimostrata, se solo si considera che tale opposizione fu avanzata davanti INAIL da parte del Consiglio con il successivo difensore ed ebbe esito negativo.
pagina 5 di 7 nel consigliare la sottoscrizione del verbale di conciliazione, pur in presenza di licenziamento Tes_1
illegittimo
Anche tale contestazione va respinta.
Sul punto, è appena il caso di osservare come il verbale di conciliazione de quo sia stato redatto alla presenza delle organizzazioni sindacali con la tutela di tutte le garanzie del lavoratore.
Del resto, risulta documentalmente provato come il licenziamento del Consiglio fu intimato dal datore di lavoro per giusta causa, a seguito della presentazione del lavoratore sul luogo di lavoro al termine della malattia.
Di conseguenza, nessuna responsabilità per il licenziamento è predicabile in capo alla professionista odierna convenuta, essendo l'interruzione del lavoro conseguenza immediata, diretta ed esclusiva della condotta dello stesso lavoratore.
In definitiva, tutte le censure mosse dall'attore nei confronti dell'operato dell'avv. Pastorelli vanno ritenute infondate.
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui l'attore non ha allegato specificatamente il quantum
del danno asseritamente subito, né ha fornito sufficienti elementi di fatto oggettivi e certi sulla base dei quali consentire al giudice di procedere ad una liquidazione equitativa del danno con la conseguenza che anche sotto tale profilo la domanda risulta vieppiù infondata.
Domanda di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.
La radicale infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore giustifica l'accoglimento della domanda per lite temeraria.
Invero già sulla base dei documenti in possesso dell'attore era possibile pervenire ad un giudizio di infondatezza della pretesa, tenuto conto che la corrispondenza intercorsa fra le parti unitamente ai documenti relativi agli atti del procedimento sindacale consentono di affermare la consapevolezza dell'attore di aver agito in modo pretestuoso e dilatorio.
pagina 6 di 7 Pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione articolo 96 c.p.c., primo comma.
L'attore deve, conseguentemente, esser condannato al risarcimento del danno in favore della convenuta, nella misura che si liquida in un importo pari a circa la metà dei compensi d'avvocato.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite fra attore e convenuta non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza, in applicazione delle tariffe vigenti, valore indeterminabile,
complessità bassa, parametri medi le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Brescia, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta avv. SILVIA PASTORELLI le Parte_1
spese di lite che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Iva e cpa di legge;
visto l'articolo 96 c.p.c.,
condanna al pagamento in favore dell'avv. SILVIA PASTORELLI della Parte_1
somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno.
Così deciso in Brescia, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
RL D'OS
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa RL D'OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile riassunta ed iscritta al n. 10379 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dom. Stefano Parte_1 C.F._1
Ricci,
ATTORE in riassunzione
contro
AVV. SILVIA PASTORELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Berra C.F._2
del foro di Milano,
CONVENUTA in riassunzione
Causa avente ad oggetto risarcimento del danno da responsabilità professionale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
FATTO
L'avv. Silvia Pastorelli chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Brescia il decreto ingiuntivo n.
2503/2020, immediatamente esecutivo, nei confronti del cliente , per il pagamento Parte_1
della somma di € 2.710,00, oltre accessori e spese, pretesa a titolo di compensi professionali inerenti pagina 1 di 7 l'attività stragiudiziale da lei svolta in favore del , nel periodo 2018-2019, in relazione Parte_1
all'infortunio sul lavoro verificatosi il giorno 3.3.2018.
Proponeva opposizione al suddetto decreto il Consiglio chiedendo preliminarmente la sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo ed eccependo, nel merito, fra l'altro, l'inadempimento della professionista agli obblighi di diligenza prudenza e perizia nell'esercizio dell'attività
professionale, in relazione al quale proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Con ordinanza del 18.5.2021 il Giudice di Pace rigettava l'istanza di sospensione e disponeva la separazione, per competenza, della domanda riconvenzionale, avente valore superiore a quello di competenza del Giudice di Pace, dalla causa di opposizione, assegnando alle parti termine di legge per la riassunzione.
Il giudizio relativo alla domanda riconvenzionale veniva riassunto dinanzi all'intestato Tribunale da il quale, richiamando tutto quanto precedentemente dedotto nell'atto di opposizione, Parte_1
formulava i seguenti addebiti all'operato dell'avv. Pastorelli:
- insussistenza del credito per assenza di convenzione professionale;
- violazione dell'obbligo di informazione circa la possibilità di presentare querela e quindi di agire in sede penale;
- omessa informazione circa la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno riportato dal Consiglio a seguito dell'infortunio;
- violazione dell'obbligo di informazione circa la possibilità del Consiglio di opporsi alla liquidazione della rendita vitalizia effettuata dall'INAIL;
- imperizia nel consigliare la sottoscrizione del verbale di conciliazione, pur in presenza di licenziamento illegittimo.
pagina 2 di 7 Tutto ciò premesso, l'attore in riassunzione concludeva per la condanna dell'avv. Pastorelli al risarcimento del danno da determinarsi all'esito del giudizio.
Si costituiva nel giudizio riassunto, l'avv. Pastorelli, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, deducendo che:
- non vi era alcun obbligo di forma scritta relativamente all'accordo sulla misura del compenso professionale che, anzi, è determinabile anche successivamente alla stipula del contratto;
- infondata era la doglianza relativa alla presunta mancata informazione circa la possibilità di presentare querela e di agire in sede penale, informativa che la convenuta aveva rivolto al cliente come documentato dalla missiva prodotta dal doc. 55; in ogni caso, nessuna querela era proponibile dalla convenuta, tenuto conto che il Consiglio si era rivolto a lei dopo circa sei mesi dalla data dell'infortunio;
- risultava documentalmente provato che la convenuta aveva inviato al datore di lavoro del
Consiglio formale richiesta di risarcimento del danno nell'interesse del suo assistito (come da lettera del 11.09.2018, doc. 2 all. B);
- infondata era la doglianza relativa alla presunta omessa informativa circa la possibilità di opporsi alla liquidazione della rendita INAIL, possibilità, per contro, specificatamente illustrata dalla convenuta all'attore e da quest'ultimo, poi, esercitata a mezzo del nuovo difensore, con esito negativo;
- quanto alla presunta illegittima sottoscrizione del verbale di conciliazione, risultava per tabulas che tale verbale era stato sottoscritto alla presenza delle organizzazioni sindacali e, dunque, con la massima tutela per il lavoratore;
- non vi era alcuna specifica indicazione dei presunti danni subiti dall'attore quali conseguenza dell'attività professionale della convenuta.
pagina 3 di 7 Tutto ciò premesso, l'avv. Pastorelli concludeva per il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza successiva, ritenute irrilevanti le prove dedotte dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Nelle more del giudizio interveniva la pronuncia della sentenza n. 404/2022 del Giudice di Pace, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dal Consiglio e pronunciata la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta.
In pendenza dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, il difensore dell'attore opponente depositava atto di revoca del mandato difensivo da parte dell'attore.
MOTIVI
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
All'esito del giudizio è emersa l'infondatezza di tutti gli addebiti mossi dall'attore a carico della convenuta nell'esercizio dell'attività professionale commissionata.
Si esaminano le singole censure.
Insussistenza del credito per assenza di convenzione professionale
La doglianza è infondata.
Va anzitutto rilevato che il conferimento dell'incarico professionale al difensore e la mistura del compenso non sono accordi che debbono rivestire la forma scritta ad substantiam.
Sul punto, deve osservarsi che, come affermato anche di recente dalla Corte di cassazione a Sezioni
Unite, sia l'accordo che la misura del compenso possono essere concordati verbalmente ovvero mediante ricorso ad elementi integrativi dei contratti, quali, ad esempio, le tariffe professionali.
pagina 4 di 7 Peraltro, nel caso in esame, a fronte delle plurime richieste del pagamento dei compensi rivolte dall'avvocato Pastorelli all'attore, quest'ultimo ha provveduto ad eseguire parziali pagamenti e mai ha contestato l'esistenza del rapporto professionale che, anzi, era pacifico fra le parti, quanto meno sino alla data del 30.10.2019, nella quale il Consiglio ebbe a formulare espressa revoca del mandato professionale (doc. 44).
Per tali considerazioni la domanda su tale punto va rigettata.
Violazione dell'obbligo di informazione circa la possibilità di presentare querela e quindi di agire in sede penale
Anche tale doglianza è infondata.
Anzitutto, va rilevato che l'evento occorso al Consiglio in data 03.03.2018 integra fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Pertanto, nessuna querela era necessaria per instaurare il procedimento penale.
In ogni caso, si osserva che sui osserva che risulta documentalmente provato che l'attore si rivolse all'avv. Pastorelli circa sei mesi dopo il verificarsi dell'infortunio, con il che ogni termine per la proposizione della querela era già scaduto.
Omessa informazione circa la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno riportato dal Consiglio a seguito dell'infortunio
Risulta, altresì, documentalmente provato che l'avv. Pastorelli prospettò al cliente la possibilità di chiedere il risarcimento del danno al proprio datore di lavoro, a prescindere dell'instaurazione di un procedimento penale, come risulta dalla corrispondenza intercorsa fra le parti (doc. 55 all. B).
Pertanto, anche per tale censura la domanda va rigettata.
Violazione dell'obbligo di informazione circa la possibilità del Consiglio di opporsi alla liquidazione della rendita vitalizia effettuata dall'INAIL
L'infondatezza di tale contestazione è ictu oculi dimostrata, se solo si considera che tale opposizione fu avanzata davanti INAIL da parte del Consiglio con il successivo difensore ed ebbe esito negativo.
pagina 5 di 7 nel consigliare la sottoscrizione del verbale di conciliazione, pur in presenza di licenziamento Tes_1
illegittimo
Anche tale contestazione va respinta.
Sul punto, è appena il caso di osservare come il verbale di conciliazione de quo sia stato redatto alla presenza delle organizzazioni sindacali con la tutela di tutte le garanzie del lavoratore.
Del resto, risulta documentalmente provato come il licenziamento del Consiglio fu intimato dal datore di lavoro per giusta causa, a seguito della presentazione del lavoratore sul luogo di lavoro al termine della malattia.
Di conseguenza, nessuna responsabilità per il licenziamento è predicabile in capo alla professionista odierna convenuta, essendo l'interruzione del lavoro conseguenza immediata, diretta ed esclusiva della condotta dello stesso lavoratore.
In definitiva, tutte le censure mosse dall'attore nei confronti dell'operato dell'avv. Pastorelli vanno ritenute infondate.
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui l'attore non ha allegato specificatamente il quantum
del danno asseritamente subito, né ha fornito sufficienti elementi di fatto oggettivi e certi sulla base dei quali consentire al giudice di procedere ad una liquidazione equitativa del danno con la conseguenza che anche sotto tale profilo la domanda risulta vieppiù infondata.
Domanda di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.
La radicale infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore giustifica l'accoglimento della domanda per lite temeraria.
Invero già sulla base dei documenti in possesso dell'attore era possibile pervenire ad un giudizio di infondatezza della pretesa, tenuto conto che la corrispondenza intercorsa fra le parti unitamente ai documenti relativi agli atti del procedimento sindacale consentono di affermare la consapevolezza dell'attore di aver agito in modo pretestuoso e dilatorio.
pagina 6 di 7 Pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione articolo 96 c.p.c., primo comma.
L'attore deve, conseguentemente, esser condannato al risarcimento del danno in favore della convenuta, nella misura che si liquida in un importo pari a circa la metà dei compensi d'avvocato.
Spese
In merito al regolamento delle spese di lite fra attore e convenuta non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza, in applicazione delle tariffe vigenti, valore indeterminabile,
complessità bassa, parametri medi le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Brescia, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta avv. SILVIA PASTORELLI le Parte_1
spese di lite che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Iva e cpa di legge;
visto l'articolo 96 c.p.c.,
condanna al pagamento in favore dell'avv. SILVIA PASTORELLI della Parte_1
somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno.
Così deciso in Brescia, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
RL D'OS
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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