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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 31/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa IA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 433/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. DI PAOLA GIUSEPPE e l'avv. CRISTINA Parte_1
MIELE, come da mandato in atti
- PARTE ATTRICE
contro rappresentata da con l'avv. SARINA Controparte_1 Controparte_2
DAVIDE e l'avv. GIULIA GALATI, come da mandato in atti
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
“In via preliminare:
disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione minacciata ex art. 624 c.p.c. affinché il Giudice possa verificare la fondatezza della presente opposizione ed assuma tutti i provvedimenti conseguenti;
In via principale:
Nel merito
1 2) accertare e dichiarare la totale nullità del contratto di mutuo ipotecario del
25.07.2007 per AR (Rep. 25284 – Racc. n. 5766), posto dalla Persona_1
società a fondamento della minacciata procedura esecutiva, Controparte_1
in applicazione degli artt. 1234 e 1344 c.c., nonché dei principi in materia di collegamento negoziale, e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e nella perizia allegata;
3) per l'effetto condannare società alla ripetizione di Controparte_1
interessi, spese illegittime e interessi come calcolati e come corrisposti, fino alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili oggetto della presente procedura;
In subordine:
4) accertare la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario del 25.07.2007
per AR (Rep. 25284 – Racc. n. 5766), posto dalla società Persona_1
in applicazione degli artt. 1234 e 1344 e 1419 c.c., nella misura Controparte_1
e secondo quanto in atti);
5) che - pertanto - sia dichiarata l'inesistenza del diritto della società
[...]
di procedere a esecuzione forzata per la parte di mutuo affetta da CP_1
nullità;
6) in ogni caso, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire la somma di € 76.309,16 o di quella diversa che risulterà in corso di causa, per indeterminatezza del regime di finanziamento al tasso di entrata del 5,25%;
7) in ogni caso, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire tutti gli interessi, le spese illegittime ed in generale tutte le somme che saranno meglio determinate in corso di causa, anche alla luce della espletanda CTU, di cui sin da ora se ne chiede la nomina in via istruttoria.
2 8) Con vittoria di spese ed competenze incluso il rimborso per spese generali,
CPA e IVA, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione cautelare;
nel merito: rigettare l'opposizione avversaria;
nel merito in via gradata: rigettare l'opposizione e condannare l'opponente al pagamento di quanto intimato in precetto o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 3.6.2024, con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di € 183.801,12, oltre a spese ed interessi, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con Veneto Banca
società cooperativa del 25.7.2007.
L'attore opponente lamentava la nullità del contratto di mutuo, in quanto stipulato in buona parte al fine di estinguere delle passività inesistenti, si doleva inoltre dell'indeterminatezza del piano di ammortamento,
dell'illegittima capitalizzazione composta e della possibile usurarietà dei tassi.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
contestando i motivi di opposizione sollevati dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e all'udienza del 27.3.2025 veniva trattenuta in decisione.
***
3 L'eccezione relativa alla nullità del contratto di mutuo, in quanto volto, “in
buona parte”, ad estinguere pregresse passività, risulta generica e, in ogni caso,
infondata.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “Il mutuo c.d. solutorio, ossia stipulato per
ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è
nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere
qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente
oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo
spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è
sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta
negativa” (v. in questi termini Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2779; in senso conforme v. altresì, tra le altre, Corte appello Venezia sez. II, 12/04/2023,
n.838 secondo cui “Il c.d. mutuo solutorio, ossia il contratto di mutuo stipulato per
ripianare una precedente esposizione debitoria verso il mutuante non è nullo, poiché il
ripianamento del debito rappresenta una possibile e lecita causa del contrato ed inoltre
la 'tradito rei' necessaria per il perfezionamento del mutuo- che è un contratto reale -,
può essere realizzata attraverso l'accredito in conto corrente della somma mutuata a
favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme
dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario”).
Parimenti infondate risultano le ulteriori doglianze dell'opponente.
In ordine alla lamentata mancata esplicitazione del regime finanziario applicato al rapporto occorre rilevare che, secondo la Cassazione a Sezioni
Unite, l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori applicato al contratto di mutuo non determina la nullità dell'accordo (v. Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, (ud. 27/02/2024, dep. 29/05/2024), n.15130 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con
4 rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di
tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la
mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; v. altresì
Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4176 “L'assenza di specifica menzione delle
modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli
interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale
secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale
vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della
normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti
di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel
settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la
comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la
chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta,
l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica
commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore
bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione
ai prodotti creditizi standardizzati”).
Nella fattispecie in esame il contratto di mutuo indica invero in modo adeguato le condizioni economiche applicate al rapporto, prevedendo l'ammortamento alla francese, i tassi applicati e il TAEG. Ulteriori dettagli in ordine alle condizioni economiche applicate sono forniti nell'”allegato A” e nel documento di sintesi prodotti (Corte appello Torino sez. I, 06/08/2024, n.731
“In tema di mutuo bancario, l'omessa indicazione del regime composto dell'interesse che accede alla rata non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché
5 il negozio indichi comunque i dati essenziali quali l'importo mutuato, la durata del
prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse, in modo da fornire
un'informativa sufficiente e trasparente, permettendo al mutuatario di comprendere le
condizioni del mutuo e il relativo costo”).
Secondo la giurisprudenza l'ammortamento alla francese non determina, di per sé, costi maggiori del finanziamento (Tribunale Agrigento sez. I,
16/09/2024, n.1173 “Nel contratto di mutuo, il maggior carico di interessi derivante
dall'ammortamento c.d. 'alla francese' non deriva da una moltiplicazione in senso
tecnico degli interessi, che dunque non maturano su altri interessi e non si traducono
in una maggiore voce di costo, né incidono sul TAN e TAEG, ma tale meccanismo
costituisce il naturale effetto della scelta del piano di rimborso che si articola nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”;
Tribunale Trani sez. I, 25/07/2024, n.1222 “Nel piano di ammortamento del mutuo c.d. 'alla francese' il maggior carico di interessi non deriva dalla moltiplicazione
degli interessi su altri interessi e non si verifica un incremento delle voci di costo,
prezzo o esborso, ma il piano di rimborso si articola semplicemente e puramente nel
pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”).
L'eccezione relativa al superamento del tasso soglia usura va ritenuta anch'essa generica e, in ogni caso, infondata.
Nell'atto di citazione, a pag. 13, risultano lasciati degli spazi vuoti in relazione al “tasso corrispettivo TAN realmente applicato all'intero piano in capitalizzazione
semplice”(v. spazio vuoto dopo “è pari al”) ed al “Tan contrattualizzato” (v.
spazio vuoto dopo “pari al”), “applicato in capitalizzazione composta!”
Il superamento del tasso soglia, nell'atto introduttivo, è stato inoltre prospettato dallo stesso attore come eventuale (“Può risultare che il TAN così
calcolato sia superiore al tasso soglia usura per il periodo considerato”).
In ordine ai tassi la parte convenuta opposta ha dedotto che le tabelle ministeriali per il trimestre luglio-settembre 2007, con riferimento alla categoria
6 “MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO FISSO” prevedono un tasso soglia pari all'8,86%, superiore al tasso contrattualmente previsto.
Non sono pertanto emersi in giudizio elementi dai quali emerga la natura usuraria degli interessi pattuiti.
Anche tale motivo di opposizione va pertanto ritenuto infondato.
L'opposizione va conseguentemente ritenuta infondata e con essa vanno respinte le domande attoree.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, ridotti rispetto ai medi per la fase di trattazione e per la fase decisoria in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e le domande con la stessa formulate;
2) condanna l'attore opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano nell'importo di € 9142,00 per compensi, oltre al 15%
per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 31/03/2025
Il giudice
Dr.ssa IA NI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa IA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 433/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. DI PAOLA GIUSEPPE e l'avv. CRISTINA Parte_1
MIELE, come da mandato in atti
- PARTE ATTRICE
contro rappresentata da con l'avv. SARINA Controparte_1 Controparte_2
DAVIDE e l'avv. GIULIA GALATI, come da mandato in atti
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
“In via preliminare:
disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione minacciata ex art. 624 c.p.c. affinché il Giudice possa verificare la fondatezza della presente opposizione ed assuma tutti i provvedimenti conseguenti;
In via principale:
Nel merito
1 2) accertare e dichiarare la totale nullità del contratto di mutuo ipotecario del
25.07.2007 per AR (Rep. 25284 – Racc. n. 5766), posto dalla Persona_1
società a fondamento della minacciata procedura esecutiva, Controparte_1
in applicazione degli artt. 1234 e 1344 c.c., nonché dei principi in materia di collegamento negoziale, e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e nella perizia allegata;
3) per l'effetto condannare società alla ripetizione di Controparte_1
interessi, spese illegittime e interessi come calcolati e come corrisposti, fino alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili oggetto della presente procedura;
In subordine:
4) accertare la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario del 25.07.2007
per AR (Rep. 25284 – Racc. n. 5766), posto dalla società Persona_1
in applicazione degli artt. 1234 e 1344 e 1419 c.c., nella misura Controparte_1
e secondo quanto in atti);
5) che - pertanto - sia dichiarata l'inesistenza del diritto della società
[...]
di procedere a esecuzione forzata per la parte di mutuo affetta da CP_1
nullità;
6) in ogni caso, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire la somma di € 76.309,16 o di quella diversa che risulterà in corso di causa, per indeterminatezza del regime di finanziamento al tasso di entrata del 5,25%;
7) in ogni caso, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire tutti gli interessi, le spese illegittime ed in generale tutte le somme che saranno meglio determinate in corso di causa, anche alla luce della espletanda CTU, di cui sin da ora se ne chiede la nomina in via istruttoria.
2 8) Con vittoria di spese ed competenze incluso il rimborso per spese generali,
CPA e IVA, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione cautelare;
nel merito: rigettare l'opposizione avversaria;
nel merito in via gradata: rigettare l'opposizione e condannare l'opponente al pagamento di quanto intimato in precetto o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 3.6.2024, con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di € 183.801,12, oltre a spese ed interessi, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con Veneto Banca
società cooperativa del 25.7.2007.
L'attore opponente lamentava la nullità del contratto di mutuo, in quanto stipulato in buona parte al fine di estinguere delle passività inesistenti, si doleva inoltre dell'indeterminatezza del piano di ammortamento,
dell'illegittima capitalizzazione composta e della possibile usurarietà dei tassi.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
contestando i motivi di opposizione sollevati dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e all'udienza del 27.3.2025 veniva trattenuta in decisione.
***
3 L'eccezione relativa alla nullità del contratto di mutuo, in quanto volto, “in
buona parte”, ad estinguere pregresse passività, risulta generica e, in ogni caso,
infondata.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “Il mutuo c.d. solutorio, ossia stipulato per
ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è
nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere
qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente
oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo
spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è
sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta
negativa” (v. in questi termini Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2779; in senso conforme v. altresì, tra le altre, Corte appello Venezia sez. II, 12/04/2023,
n.838 secondo cui “Il c.d. mutuo solutorio, ossia il contratto di mutuo stipulato per
ripianare una precedente esposizione debitoria verso il mutuante non è nullo, poiché il
ripianamento del debito rappresenta una possibile e lecita causa del contrato ed inoltre
la 'tradito rei' necessaria per il perfezionamento del mutuo- che è un contratto reale -,
può essere realizzata attraverso l'accredito in conto corrente della somma mutuata a
favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme
dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario”).
Parimenti infondate risultano le ulteriori doglianze dell'opponente.
In ordine alla lamentata mancata esplicitazione del regime finanziario applicato al rapporto occorre rilevare che, secondo la Cassazione a Sezioni
Unite, l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori applicato al contratto di mutuo non determina la nullità dell'accordo (v. Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, (ud. 27/02/2024, dep. 29/05/2024), n.15130 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con
4 rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di
tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la
mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; v. altresì
Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4176 “L'assenza di specifica menzione delle
modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli
interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale
secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale
vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della
normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti
di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel
settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la
comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la
chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta,
l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica
commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore
bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione
ai prodotti creditizi standardizzati”).
Nella fattispecie in esame il contratto di mutuo indica invero in modo adeguato le condizioni economiche applicate al rapporto, prevedendo l'ammortamento alla francese, i tassi applicati e il TAEG. Ulteriori dettagli in ordine alle condizioni economiche applicate sono forniti nell'”allegato A” e nel documento di sintesi prodotti (Corte appello Torino sez. I, 06/08/2024, n.731
“In tema di mutuo bancario, l'omessa indicazione del regime composto dell'interesse che accede alla rata non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché
5 il negozio indichi comunque i dati essenziali quali l'importo mutuato, la durata del
prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse, in modo da fornire
un'informativa sufficiente e trasparente, permettendo al mutuatario di comprendere le
condizioni del mutuo e il relativo costo”).
Secondo la giurisprudenza l'ammortamento alla francese non determina, di per sé, costi maggiori del finanziamento (Tribunale Agrigento sez. I,
16/09/2024, n.1173 “Nel contratto di mutuo, il maggior carico di interessi derivante
dall'ammortamento c.d. 'alla francese' non deriva da una moltiplicazione in senso
tecnico degli interessi, che dunque non maturano su altri interessi e non si traducono
in una maggiore voce di costo, né incidono sul TAN e TAEG, ma tale meccanismo
costituisce il naturale effetto della scelta del piano di rimborso che si articola nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”;
Tribunale Trani sez. I, 25/07/2024, n.1222 “Nel piano di ammortamento del mutuo c.d. 'alla francese' il maggior carico di interessi non deriva dalla moltiplicazione
degli interessi su altri interessi e non si verifica un incremento delle voci di costo,
prezzo o esborso, ma il piano di rimborso si articola semplicemente e puramente nel
pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”).
L'eccezione relativa al superamento del tasso soglia usura va ritenuta anch'essa generica e, in ogni caso, infondata.
Nell'atto di citazione, a pag. 13, risultano lasciati degli spazi vuoti in relazione al “tasso corrispettivo TAN realmente applicato all'intero piano in capitalizzazione
semplice”(v. spazio vuoto dopo “è pari al”) ed al “Tan contrattualizzato” (v.
spazio vuoto dopo “pari al”), “applicato in capitalizzazione composta!”
Il superamento del tasso soglia, nell'atto introduttivo, è stato inoltre prospettato dallo stesso attore come eventuale (“Può risultare che il TAN così
calcolato sia superiore al tasso soglia usura per il periodo considerato”).
In ordine ai tassi la parte convenuta opposta ha dedotto che le tabelle ministeriali per il trimestre luglio-settembre 2007, con riferimento alla categoria
6 “MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO FISSO” prevedono un tasso soglia pari all'8,86%, superiore al tasso contrattualmente previsto.
Non sono pertanto emersi in giudizio elementi dai quali emerga la natura usuraria degli interessi pattuiti.
Anche tale motivo di opposizione va pertanto ritenuto infondato.
L'opposizione va conseguentemente ritenuta infondata e con essa vanno respinte le domande attoree.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, ridotti rispetto ai medi per la fase di trattazione e per la fase decisoria in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e le domande con la stessa formulate;
2) condanna l'attore opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano nell'importo di € 9142,00 per compensi, oltre al 15%
per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 31/03/2025
Il giudice
Dr.ssa IA NI
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