Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 19279/2019, avente ad oggetto: accertamento dell'illegittimità del recesso ed accertamento del diritto a ricevere il doppio della caparra versata e vertente tra
(C.F. e P.IVA n. ) con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Napoli al C.so Umberto I, 174, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Alessia Lubrano
Attrice
e
(C.F., P.IVA ) con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Via Salaria n. 1322, in persona del suo Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Ferdinando Carabba Tettamanti
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Accertare e dichiarare che il contratto tra le parti si è
“risolto” per effetto del recesso comunicato a mezzo pec del
18.10.18;
3) Condannare alla restituzione della Controparte_1 caparra versata e al pagamento in favore della Parte_1
della complessiva somma di €. 100.000,00, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria da calcolarsi a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali,
I.v.a. e C.p.a. come per legge, con attribuzione alla procuratrice di parte attrice Avv. Alessia Lubrano antistataria ex art. 93
c.p.c.
per la convenuta:
1) Rigettare tutte le domande formulate da Parte_1 nel presente giudizio, perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate;
2) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385, comma 2, c.c., il legittimo esercizio, da parte di del diritto recesso dal contratto Controparte_1 preliminare concluso con per grave Parte_1 inadempimento di quest'ultima ed il conseguente diritto di di ritenere la caparra a suo tempo da Controparte_1 quest'ultima corrispostale;
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma corrispondente al doppio della caparra versata con riferimento ad un contratto da concludere avente ad oggetto l'acquisizione della rete mobile della convenuta. Ha esposto: che il 26.04.18 aveva sottoscritto un accordo di riservatezza con la convenuta in merito al reciproco scambio di documenti e informazioni teso al fine di acquisire la Customer
Base attiva “ERG Mobile” di proprietà della Controparte_1
che il 16.05.2018 aveva presentato una proposta di
[...] acquisto non vincolante all' per Controparte_1
l'acquisizione della che, dopo tali Parte_3 negoziazioni, aveva presentato alla Controparte_1 un'offerta vincolante ed irrevocabile per l'acquisto dell'Asset
Customer Base Erg Mobile, nonché dei programmi di Loyalty inclusi nell'Asset; che il 12.07.2018 la convenuta aveva accettato la proposta cosicchè si era concluso tra le parti un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione della customer base attiva che in esecuzione del contratto il 18.07.2018 Parte_3 aveva versato alla convenuta la somma di euro 50.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
che il 27.07.2018 la convenuta aveva chiesto di differire dal 31.7.2018 al 31.8.2018 la data di perfezionamento del contratto definitivo;
che il 30.8.2018 la convenuta aveva chiesto un nuovo rinvio della stipula al
15.09.2018 ed in seguito ulteriore slittamento al 5.10.2018; che il 02.10.2018 la convenuta aveva comunicato di non poter adempiere agli impegni assunti all'art. 7 lettera d) sub. iii e sub iv del contratto e precisamente di non poter garantire l'utilizzo della rete Pos IP per le ricariche Mobile dei clienti associati ai programmi di Loyalty né il regolare mantenimento del servizio mobile ai clienti fino alla data di completamento;
che Parte_3 al fine di salvaguardare l'operazione e gli investimenti economici fino a quel momento sostenuti, aveva proposto alla convenuta una revisione delle condizioni economiche del contratto ribadendo la propria disponibilità a confermare la prima proposta laddove il servizio di ricarica Pos fosse stato reso disponibile anche entro la data del 30 Giugno 2019; che l'utilizzo della rete Pos era elemento essenziale dell'accordo e pertanto dovendo implementare una rete Pos ex novo a propria cura e spese e per evitare di perdere tutti gli impegni profusi fino a quel momento per la realizzazione del progetto, aveva proposto una revisione delle condizioni economiche a titolo di parziale ristoro del danno subito;
che la convenuta con missiva del 18.10.2018 aveva comunicato di non accettare la proposta di revisione delle condizioni economiche del contratto e di voler recedere dallo stesso essendo venuti meno i presupposti dell'accordo; che la condotta della convenuta integrava l'inadempimento degli obblighi assunti con l'accettazione della proposta del 12.7.2018 e che conseguentemente a convenuta era tenuta a restituire il doppio della caparra ricevuta.
La si è opposta alla domanda dell'attrice Controparte_1 ed in via riconvenzionale ha chiesto di dichiarare che aveva diritto a trattenere la caparra ricevuta dall'attrice.
Per giustificare la proprie richieste ha articolato i seguenti rilievi: i differimenti della data di conclusione del contratto definitivo erano stati concordati ed era stati determinati dalla necessità di elaborare un testo del contratto condiviso;
con comunicazione del 5.10.2018 aveva evidenziato che i rinvii erano stati provocati dalle richieste di modifica dell'accordo avanzate dall'attrice ed aveva proposto di differire la stipula del contratto definitivo al 10.10.2018 con l'espressa indicazione che si trattava di un termine ultimo essenziale decorso il quale sarebbe venuto meno il proprio interesse all'operazione; che era seguita la formulazione da parte dell'attrice di nuove proposte del contratto, come ad esempio quella di rendere disponibile il servizio di ricarica mobile da POS per tutti i suoi clienti e non solo per quelli migrati da IP come previsto nel contratto;
che le modifiche proposte avrebbero richiesto una nuova negoziazione dai tempi imprevedibili e comunque con il sicuro sforamento del limite temporale del 18.10.2018; che pertanto con la comunicazione del
18.10.2018 aveva preso atto della determinazione di di non Pt_1 voler concludere il contratto alle originarie condizioni ed aveva esercitato il recesso dal contratto preliminare ex art. 1385, comma 2, c.c.. Ciò detto, la domanda proposta dall'attrice è fondata.
L'attrice ha basato la sua richiesta di ottenere la restituzione del doppio della caparra versata sulla deduzione che la convenuta non aveva rispettato gli impegni assunti con l'accettazione della proposta ricevuta, in particolare con una comunicazione del
2.10.2018 aveva affermato di non poter garantire l'utilizzo della rete Pos IP per le ricariche dei clienti associati ai programmi
Loyality né il regolare mantenimento del servizio mobile ai clienti fino alla data di completamento. Parte_3
L'invio di tale comunicazione è stata contestata dalla convenuta e tale comunicazione non è stata prodotta dall'attrice.
La circostanza che l'attrice ricollega alla comunicazione del
2.10.2018 è però presente nella comunicazione inviata dalla convenuta all'attrice il 29.10.18.
Nella missiva la IP dichiara: “con specifico riferimento ad una presunta comunicazione del 2.10.2018 di non poter garantire l'utilizzo della rete Pos IP per le ricariche Mobile dei clienti associati, ribadiamo che in nessun modo la scrivente ha garantito detto risultato, che tra l'altro, come a voi ben noto sin dall'inizio del confronto tra di noi coinvolge anche terze parti che hanno in gestione i punti vendita su cui insistono i Pos il cui fatto o obbligazione in merito non è mai stato né può essere stato promesso dalla scrivente”.
Il contenuto della dichiarazione della IP del 29.10.2018 testimonia in maniera chiara la volontà di non rispettare l'impegno a suo carico espressamente indicato al punto 7.1.d.iii della proposta del 28.6.2018.
Il rifiuto della convenuta di tenere fermo uno degli obblighi che aveva assunto, giustificava la richiesta dell'attrice di rivedere il contenuto economico dell'intesa.
Il rifiuto della convenuta di continuare il confronto con l'attrice per ridefinire i termini dell'intesa non può d'altra parte ritenersi giustificato dalla necessità di rispettare il termine del 10.10.2018 che la stessa convenuta aveva unilateralmente indicato e qualificato come ultimo ed essenziale.
La determinazione della IP non era stata concordata con l'attrice e pertanto non era per lei vincolante.
L'indicazione di un termine essenziale può essere determinata dall'esigenza di una delle parti quando la stessa sia interessata a concludere il contratto purchè entro una certa data, ma affinchè tale determinazione vincoli la controparte è necessario che tale espressa previsione sia inserita nel contratto.
Nel caso in esame la disciplina del contratto è quella presente nella proposta irrevocabile formulata dall'attrice il 28.6.2018 ed accettata dalla convenuta il 12.7.2018 giacchè è sulla stessa che si è formato il consenso delle parti.
Nel testo accettato dalle parti era riportato l'impegno a sottoscrivere il contratto entro e non oltre il 31.7.2018.
Viene in rilievo una locuzione che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni giudicato come insufficiente al fine di ritenere che il termine è essenziale e che dopo la sua scadenza viene meno l'interesse a concludere il contratto.
Nessun altro elemento era contenuto nel contratto che consentisse di considerare il limite temporale del 31.7.2018 come insuperabile.
Depone poi a sfavore dell'essenzialità del termine che la scadenza del 31.7.2018 è stata prorogata al 31.8.2018, al 15.9.2018 ed al
5.10.2018 proprio su iniziativa o comunque con il pieno consenso della IP.
Quanto poi alle proposte di modifica del contratto che la convenuta indica come di ostacolo alla conclusione del contratto definitivo, l'unico elemento concreto che è stato offerto è la mail del 21.9.2018 con la quale ha chiesto la ricarica Pos Pt_1
Part per tutti i clienti e non solo per quelli migrati da Pt_1 Alla richiesta della è seguita una risposta della IP che Pt_1 segnala la novità della pretesa ma senza manifestare una netta chiusura e ciò probabilmente alla luce del fatto che aveva Pt_1 accompagnato l'istanza con la sollecitazione a formulare un'offerta tecnica ed economica per il servizio.
In definitiva deve ritenersi che la definitiva interruzione del confronto tra le parti per concludere il contratto definitivo sia da ricondurre alla responsabilità della convenuta che ha ritenuto la prosecuzione delle trattative incompatibili con le scadenze alle quali doveva fare fronte ma non ha considerato che il suo interesse in ordine al momento della stipula non aveva costituito oggetto di specifica intesa con la controparte.
Consegue che il recesso dal contratto esercitato dalla IP non può essere considerato legittimo e che IP deve essere condannata alla restituzione del doppio caparra ricevuta con interessi al tasso legale dal 12.9.2019 al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 52000,01 ed euro 260000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da
[...] quest'ultima, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligo di concludere il contratto di cui alla proposta irrevocabile del 28.6.2018;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 100000,00 con interessi al tasso legale dal 12.9.2019 al saldo;
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 14103,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Alessia Lubrano.
Napoli, 14.5.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa